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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 620/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Parte_1
NN (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t); Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: ; Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Francesco Pujia (PEC:
Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/3/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000107580000, notificata il 1.3.2022, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 1) 13920110007688105000; 2) 139201200003343000; 3) 13920140005548238000; 4) 13920140009951279000; 5) 13920150005112636000; 6) 13920150008344483000; 7)
1 13920170004011760000; 8) 13920170006437141000; 9) 13920190000374214000 e gli avvisi di addebito n. 10) 4392120000880572000; 11) 43920130000484291000; 12) 43920130000515734000; 13) 43920130000679692000; 14) 43920130000841840000; 15) 43920130000928873000; 16) 43920140000140780000; 17) 43920140000267142000; 18) 43920140000642576000; 19) 43920140001059561000; 20) 43920150000277940000; 21) 43920150000852419000; 22) 4392016000014428100; 23) 43920170000184300000; 24) 43920170000700042000; 25) 4392018000010300700; 26) 43920180000611065000; 27) 43920180000834366000; 28) 43920190000801492000; 29) 43920190001018531000, di importo complessivamente pari a 72.121,33€. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via preliminare, dichiarare istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento della cartella impugnata vista la sussistenza del 1) fumus boni iuris per la palese fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte che ben possono essere decise per tabulas;
2) del periculum in mora, per via del gravissimo pregiudizio che potrebbe derivarne in caso di pignoramento dei beni o di misura cautelare di fermo. b) Nel merito, chiede l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre al procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessata materia del contendere, di parziale accoglimento e di rigetto, nel resto.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente gli avvisi di addebito in contestazione, al ricorrente. Infatti, la notifica è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 4392120000880572000 è stato notificato il 7.12.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000484291000 è stato notificato il 22.7.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000515734000 è stato notificato il 17.12.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000679692000 è stato notificato il 10.1.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000841840000 è stato notificato il 21.2.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000928873000 è stato notificato il 13.2.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000140780000 è stato notificato il 12.6.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000267142000 è stato notificato il 12.7.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000642576000 è stato notificato il 5.11.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001059561000 è stato notificato il 19.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000277940000 è stato notificato il 9.12.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000852419000 è stato notificato il 3.3.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392016000014428100 è stato notificato il 17.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000184300000 è stato notificato l'8.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920170000700042000 è stato notificato il 29.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 4392018000010300700 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000611065000 è stato notificato il 18.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920180000834366000 è stato notificato il 15.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000801492000 è stato notificato il 17.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190001018531000 è stato notificato il 31.12.2019. 5. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di CP_5 pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920110007688105000 è stata notificata il 26.8.2011;
- la cartella di pagamento n. 139201200003343000 è stata notificata il 28.3.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920140005548238000 è stata notificata il 28.7.2014;
- la cartella di pagamento n. 13920140009951279000 è stata notificata il 4.6.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920150005112636000 è stata notificata il 16.7.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920150008344483000 è stata notificata il 3.2.2016;
- la cartella di pagamento n. 13920170004011760000 è stata notificata il 25.8.2017;
- la cartella di pagamento n. 13920170006437141000 è stata notificata il 25.1.2018;
- la cartella di pagamento n. 13920190000374214000 è stata notificata il 21.1.2019. 6. Gli Enti impositori hanno dimostrato di aver provveduto a sgravare degli atti di pagamento sottesi alla richiesta di pagamento oggetto di odierna impugnazione. Si tratta di sgravio ex lege
3 (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022). Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
6.1. Infatti, per gli atti di pagamento n. 13920150005112636000; 13920150008344483000; 43920130000484291000; 43920130000679692000; 43920130000841840000; 43920130000928873000; 43920140000140780000; 43920140000267142000; 43920140000642576000; 43920140001059561000; 43920150000277940000 si dichiara la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio.
7. L'Ente previdenziale ha, altresì dimostrato di aver ricevuto dei versamenti relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700; 43920180000611065000; 43920180000834366000; 43920190000801492000; 43920190001018531000. Anche, e solo, per la parte riscossa si dichiara la cessata materia.
8. Il ha, altresì, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, rappresentativi di atti di messa in mora, da cui far decorrere il nuovo termine di prescrizione. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201700000114000, notificata il 10.2.2017 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000;
4 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000282555000, notificata il 10.202017 e contenente la cartella di pagamento n. 139201200003343000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199001875750000, notificata il 23.7.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000; 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 13920170004011760000; 13920170006437141000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700;
- il preavviso preventivo di fermo amministrativo n. 13984201900000978001, notificato il 6.11.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000; 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 13920170004011760000; 13920170006437141000; 13920190000374214000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700; 43920180000611065000; 43920180000834366000.
9. Sulla base di quanto fin qui esposto, il ricorso può trovare accoglimento, stante l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in occasione del decorso ultra-quinquennale dei termini fra la data di notifica delle cartelle n. 13920110007688105000 e 139201200003343000 e la prima richiesta di pagamento, interruttiva dei termini predetti.
10. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento a quella di notifica delle richieste di pagamento suindicate non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. Da ciò discende l'obbligo, posto in capo al ricorrente, di versare quanto dovuto, prescindendo dai versamenti già effettuati (e suindicati).
11. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio ex lege, per gli atti di pagamento n. 13920150005112636000; 13920150008344483000; 43920130000484291000; 43920130000679692000; 43920130000841840000; 43920130000928873000; 43920140000140780000; 43920140000267142000; 43920140000642576000; 43920140001059561000; 43920150000277940000sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti riportati dagli atti di pagamento n. 13920110007688105000 e 139201200003343000 riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
rigetta il ricorso nel resto;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Parte_1
NN (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t); Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: ; Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Francesco Pujia (PEC:
Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/3/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000107580000, notificata il 1.3.2022, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 1) 13920110007688105000; 2) 139201200003343000; 3) 13920140005548238000; 4) 13920140009951279000; 5) 13920150005112636000; 6) 13920150008344483000; 7)
1 13920170004011760000; 8) 13920170006437141000; 9) 13920190000374214000 e gli avvisi di addebito n. 10) 4392120000880572000; 11) 43920130000484291000; 12) 43920130000515734000; 13) 43920130000679692000; 14) 43920130000841840000; 15) 43920130000928873000; 16) 43920140000140780000; 17) 43920140000267142000; 18) 43920140000642576000; 19) 43920140001059561000; 20) 43920150000277940000; 21) 43920150000852419000; 22) 4392016000014428100; 23) 43920170000184300000; 24) 43920170000700042000; 25) 4392018000010300700; 26) 43920180000611065000; 27) 43920180000834366000; 28) 43920190000801492000; 29) 43920190001018531000, di importo complessivamente pari a 72.121,33€. Parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via preliminare, dichiarare istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento della cartella impugnata vista la sussistenza del 1) fumus boni iuris per la palese fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte che ben possono essere decise per tabulas;
2) del periculum in mora, per via del gravissimo pregiudizio che potrebbe derivarne in caso di pignoramento dei beni o di misura cautelare di fermo. b) Nel merito, chiede l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre al procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessata materia del contendere, di parziale accoglimento e di rigetto, nel resto.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente gli avvisi di addebito in contestazione, al ricorrente. Infatti, la notifica è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 4392120000880572000 è stato notificato il 7.12.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000484291000 è stato notificato il 22.7.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000515734000 è stato notificato il 17.12.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000679692000 è stato notificato il 10.1.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000841840000 è stato notificato il 21.2.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000928873000 è stato notificato il 13.2.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000140780000 è stato notificato il 12.6.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000267142000 è stato notificato il 12.7.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000642576000 è stato notificato il 5.11.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001059561000 è stato notificato il 19.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000277940000 è stato notificato il 9.12.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000852419000 è stato notificato il 3.3.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392016000014428100 è stato notificato il 17.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000184300000 è stato notificato l'8.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920170000700042000 è stato notificato il 29.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 4392018000010300700 è stato notificato il 12.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000611065000 è stato notificato il 18.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920180000834366000 è stato notificato il 15.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000801492000 è stato notificato il 17.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190001018531000 è stato notificato il 31.12.2019. 5. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di CP_5 pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920110007688105000 è stata notificata il 26.8.2011;
- la cartella di pagamento n. 139201200003343000 è stata notificata il 28.3.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920140005548238000 è stata notificata il 28.7.2014;
- la cartella di pagamento n. 13920140009951279000 è stata notificata il 4.6.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920150005112636000 è stata notificata il 16.7.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920150008344483000 è stata notificata il 3.2.2016;
- la cartella di pagamento n. 13920170004011760000 è stata notificata il 25.8.2017;
- la cartella di pagamento n. 13920170006437141000 è stata notificata il 25.1.2018;
- la cartella di pagamento n. 13920190000374214000 è stata notificata il 21.1.2019. 6. Gli Enti impositori hanno dimostrato di aver provveduto a sgravare degli atti di pagamento sottesi alla richiesta di pagamento oggetto di odierna impugnazione. Si tratta di sgravio ex lege
3 (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022). Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
6.1. Infatti, per gli atti di pagamento n. 13920150005112636000; 13920150008344483000; 43920130000484291000; 43920130000679692000; 43920130000841840000; 43920130000928873000; 43920140000140780000; 43920140000267142000; 43920140000642576000; 43920140001059561000; 43920150000277940000 si dichiara la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio.
7. L'Ente previdenziale ha, altresì dimostrato di aver ricevuto dei versamenti relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700; 43920180000611065000; 43920180000834366000; 43920190000801492000; 43920190001018531000. Anche, e solo, per la parte riscossa si dichiara la cessata materia.
8. Il ha, altresì, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, rappresentativi di atti di messa in mora, da cui far decorrere il nuovo termine di prescrizione. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201700000114000, notificata il 10.2.2017 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000;
4 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000282555000, notificata il 10.202017 e contenente la cartella di pagamento n. 139201200003343000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199001875750000, notificata il 23.7.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000; 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 13920170004011760000; 13920170006437141000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700;
- il preavviso preventivo di fermo amministrativo n. 13984201900000978001, notificato il 6.11.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 13920110007688105000; 139201200003343000; 13920140005548238000; 13920140009951279000; 13920170004011760000; 13920170006437141000; 13920190000374214000; 43920130000515734000; 43920150000852419000; 4392016000014428100; 43920170000184300000; 43920170000700042000; 4392018000010300700; 43920180000611065000; 43920180000834366000.
9. Sulla base di quanto fin qui esposto, il ricorso può trovare accoglimento, stante l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in occasione del decorso ultra-quinquennale dei termini fra la data di notifica delle cartelle n. 13920110007688105000 e 139201200003343000 e la prima richiesta di pagamento, interruttiva dei termini predetti.
10. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento a quella di notifica delle richieste di pagamento suindicate non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. Da ciò discende l'obbligo, posto in capo al ricorrente, di versare quanto dovuto, prescindendo dai versamenti già effettuati (e suindicati).
11. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio ex lege, per gli atti di pagamento n. 13920150005112636000; 13920150008344483000; 43920130000484291000; 43920130000679692000; 43920130000841840000; 43920130000928873000; 43920140000140780000; 43920140000267142000; 43920140000642576000; 43920140001059561000; 43920150000277940000sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti riportati dagli atti di pagamento n. 13920110007688105000 e 139201200003343000 riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
rigetta il ricorso nel resto;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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