CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 168 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa all'udienza di discussione del 26.11.2025
T R A
(c.f.: ), titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1
(p. iva ), elettivamente domiciliato in Manduria (TA) alla Via Roma n. 44/1, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Cosimo Franzoso, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Fabio Saponaro, giusta procura alle liti, in atti,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà, Controparte_2
NI ND e IT IA, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto
- APPELLATO –
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore,
- APPELLATA - Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2628/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sull'opposizione, ex art. 24 comma 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30
d.l. 31.5.2010 n. 178 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, proposta da titolare Parte_1
CP_ dell'omonima ditta individuale, nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
avverso l'avviso di addebito n. 40620190002692888000, notificato il 4.12.2019
[...]
di €. 18.525,64, a titolo di maggiori contributi previdenziali IVS, sanzioni, interessi e oneri accessori, dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo di imposta 2013, annullava l'opposto avviso di addebito e, procedendo nell'esame del merito, condannava l'istante a
CP_ pagare all la somma di €. 18.521,53; rigettava l'opposizione nei confronti di
[...]
e della condannava l'istante a rifondere a Controparte_4 CP_2 CP_5
le spese di causa;
nulla statuiva per le spese tra l'istante e . Controparte_6
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la parziale riforma con annullamento dell'avviso di addebito opposto e
CP_ declaratoria di non debenza della somma pretesa dall con vittoria di spese processuali.
In data 31.7.2025 l'appellante depositava telematicamente la sentenza n. 2306/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 28 di Taranto, pronunciata all'udienza del 19.6.2025.
CP_ In data 7.11.2025 si costituiva l in proprio e quale mandatario della chiedendo CP_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della e la sospensione del giudizio ai CP_2
sensi dell'art. 295 c.p.c,, per la pendenza e non definitività del giudizio, innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado, sul rapporto pregiudicante concernente lo stesso accertamento fiscale;
concludeva per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di giudizio.
Non si costituiva . Controparte_4
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di titolarità dal lato passivo dell , quale agente del servizio di riscossione – non avendo Controparte_4
CP_ questa notificato l'avviso di addebito, effettuato come per legge dall né svolto alcuna ulteriore attività nel procedimento di riscossione coattiva dei contributi in questione - e della
– non essendo i contributi richiesti compresi, ratione temporis, tra quelli ceduti ex CP_2
CP_ lege dall a detta società ex art. 13 L. 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche.
Ha poi respinto l'eccezione di prescrizione del credito formulata dal ricorrente, non essendo decorso il termine quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2014, e cioè dal 30.9.2014, trattandosi nella specie di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti nel 2013, ed ha annullato l'avviso di addebito opposto.
Ha, infatti, ritenuto fondato il motivo di opposizione involgente l'illegittimità dell'avviso di
CP_ addebito emesso dall ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 - secondo cui,
se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita soltanto in presenza di provvedimento esecutivo del giudice -
per effetto della pendenza dell'azione giudiziale, promossa nei confronti di CP_7
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso l'avviso di
[...]
accertamento dell n. TVP01P201809/2017, da cui è originata la pretesa Controparte_3
CP_ creditoria dell
Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato anche come l'annullamento dell'avviso di addebito non
CP_ precluda, in presenza di espressa domanda formulata in tal senso dall l'esame del merito,
rilevando che l'opposizione all'avviso di addebito introduce un giudizio ordinario di cognizione sugli obblighi e diritti inerenti al rapporto contributivo, e, ritenuta fondata la
CP_ domanda di adempimento dell'obbligo contributivo proposta dall in considerazione della
CP_ sentenza, in atti n. 991 emessa il 6-16.5.2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Taranto - che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il suddetto avviso di accertamento tributario – ha condannato lo stesso istante al pagamento della somma pretesa
CP_ dall rimarcando la mancanza di ulteriori e diversi elementi di valutazione nonchè
3 l'ininfluenza delle altre sentenze della Commissione Provinciale di Taranto di annullamento dello stesso accertamento riferito però agli anni d'imposta 2012 e 2014.
Si duole di tale decisione l'appellante il quale, con diffuse argomentazioni e passata in rassegna la legislazione in materia, evidenzia l'erroneità per difetto di motivazione nel merito e, in
CP_ particolare, per aver ravvisato la fondatezza della pretesa contributiva dell soltanto sulla base del rigetto del ricorso proposto dinanzi alla Giustizia Tributaria Provinciale con pronuncia non definitiva e nonostante la consapevolezza del tempestivo gravame spiegato innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale.
CP_ Sostiene l'appellante che l su cui incombe l'onere probatorio, si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado sfavorevole per il contribuente senza provare in altra maniera la sua pretesa contributiva, con conseguente inesistenza di un titolo costituito da un accertamento proprio dell'ente previdenziale e fondante il suo credito, nella specie, pertanto, sprovvisto di riscontri analitico-contabili certi e ricostruito su presunzioni prive dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza.
L'appello è fondato.
CP_ Va premesso: 1) che la pretesa azionata dall si fonda sull'avviso di accertamento n.
TVP01100692/2018 di - all'esito di una verifica fiscale idella Guardia Controparte_3
di Finanza avviata nei confronti dell'odierno appellante, in relazione agli anni 2012, 2013 e
2014, con rilevamento di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, e conseguentemente di un più elevato importo di contributi previdenziali a percentuale - dal quale è scaturito l'avviso di addebito n. 406.2019.00026928.88, qui opposto, riferito al 2013, per la contestata omissione contributiva;
2) che, riguardo l'avviso di accertamento lo stesso appellante, sin dal primo grado, ha rappresentato di aver proposto un ricorso dinanzi alla competente
Commissione Tributaria per ciascun anno di imposta, onde evidenziarne l'illegittimità; 3) che con sentenza n. 2306/2025, prodotta dall'appellante, la Corte di Giustizia di secondo grado, in accoglimento dell'appello dello stesso contribuente ed in totale riforma della sentenza di primo grado – sulla quale il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di adempimento dell'obbligo contributivo - ha annullato l'avviso di accertamento dell , Controparte_3
pure qui impugnato, ritenendo, in particolare, “la contabilità del contribuente, diffusamente
4 corretta e regolare”; 4) che, secondo il costante orientamento della Cassazione (Cass. n.
108/25, Cass. n. 12025/19, Cass. n. 17858/18), il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale ovvero -per la medesima ragione di legge- all'avviso di addebito, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24, co.3 d.lgs. n.46/1999, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità.
Ciò posto osserva la Corte che occorre comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, rilevato che l'irretrattabilità
dell'accertamento tributario non fa venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito in questa sede.
Difatti, la sentenza di annullamento dell'accertamento fiscale prodromico non esclude la necessità di vagliare i presupposti di insorgenza dell'obbligazione contributiva, stante l'autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello tributario, fra i quali infatti non vi è
un rapporto di pregiudizialità necessaria: «Ai fini della sospensione necessaria del processo,
non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti
diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea
ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa
decisione» (v. Cass. n. 12996 del 2018, che ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate).
CP_ Inoltre, vale la pena ricordare che, per il calcolo dei reclamati contributi “a percentuale”
sul maggiore reddito, che qui vengono in rilievo, l'atto di accertamento emesso dall
[...]
ha efficacia anche a fini “extrafiscali” ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del CP_3
1997 («Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei
redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»).
5 Pertanto, il giudice di merito ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto comunque a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall , dando CP_1
atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio,
CP_ Orbene, quanto al caso di specie, rilevato che l ha invocato soltanto l'avviso di accertamento emesso dall quale unico atto da cui è scaturita la maggiore Controparte_3
pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito qui impugnato e che la relativa sentenza di primo grado n. 991/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto –
unico elemento preso in considerazione dal primo giudice- è stata riformata totalmente dalla
Corte di Giustizia di secondo grado, in difetto di altri elementi dotati dei caratteri di gravità,
CP_ precisione e concordanza, nemmeno accennati dall su cui incombe l'onere, deve ritenersi fondata l'opposizione dell'odierno appellante.
Invero, nella citata sentenza il giudice tributario di secondo grado, ha osservato, in maniera del tutto condivisibile, che “non è stato dimostrato dalla GdF o dall che il contenuto Pt_2
del quadernetto in argomento sia effettivamente indicativo di presunti ricavi giornalieri, in
quanto il contribuente ha fornito e documentato un'idonea prospettazione di segno contrario
alla presunzione semplice su cui si fonda la tesi accertativa, mentre la Gdf o l'Ufficio non
hanno corroborato con ulteriori elementi quanto rispettivamente constatato e accertato”.
In conclusione, ritenuto anche l'accertamento in sede tributaria della “contabilità del contribuente, diffusamente corretta e regolare”, va escluso che sia stata raggiunta la ,
CP_ incombente all dell'esistenza del maggior imponibile previdenziale per l'anno 2013 di cui all'avviso di accertamento n. TVP01100692/2018 emesso dall , con Controparte_3
la conseguenza che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata non dovuta la somma di €. 18.521,53 riportata nell'avviso di addebito n.
40620190002692888000, già annullato.
Resta confermato il difetto di titolarità dal lato passivo della e dell CP_2 [...]
per le motivazioni espresse dal primo Giudice, non soggetto ad Controparte_8
impugnazione.
6 CP_ Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell in favore dell'appellante, mentre vanno compensate tra l'appellante e la per assenza CP_2
di domanda nei confronti di quest'ultima; nulla deve statuirsi per le spese nel rapporto ta l'appellante e l , non costituita. Controparte_6
P. Q. M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute da , titolare dell'omonima ditta individuale, le somme riportate, a titolo Parte_1
di contributi, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, nell'avviso di addebito n.
40620190002692888000;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
CP_ 3) condanna l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.818,00, di cui €. 43,00 per contributo unificato, per il primo grado ed € 2.761,50, di cui €.
64,500 per contributo unificato, per il secondo grado, oltre accessori di legge;
4) compensa le spese del presente grado tra l'appellante e CP_2
5) Nulla per le spese di questo grado nei confronti di . Controparte_4
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 168 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa all'udienza di discussione del 26.11.2025
T R A
(c.f.: ), titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1
(p. iva ), elettivamente domiciliato in Manduria (TA) alla Via Roma n. 44/1, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Cosimo Franzoso, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Fabio Saponaro, giusta procura alle liti, in atti,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà, Controparte_2
NI ND e IT IA, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto
- APPELLATO –
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore,
- APPELLATA - Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2628/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sull'opposizione, ex art. 24 comma 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30
d.l. 31.5.2010 n. 178 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, proposta da titolare Parte_1
CP_ dell'omonima ditta individuale, nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
avverso l'avviso di addebito n. 40620190002692888000, notificato il 4.12.2019
[...]
di €. 18.525,64, a titolo di maggiori contributi previdenziali IVS, sanzioni, interessi e oneri accessori, dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo di imposta 2013, annullava l'opposto avviso di addebito e, procedendo nell'esame del merito, condannava l'istante a
CP_ pagare all la somma di €. 18.521,53; rigettava l'opposizione nei confronti di
[...]
e della condannava l'istante a rifondere a Controparte_4 CP_2 CP_5
le spese di causa;
nulla statuiva per le spese tra l'istante e . Controparte_6
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la parziale riforma con annullamento dell'avviso di addebito opposto e
CP_ declaratoria di non debenza della somma pretesa dall con vittoria di spese processuali.
In data 31.7.2025 l'appellante depositava telematicamente la sentenza n. 2306/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 28 di Taranto, pronunciata all'udienza del 19.6.2025.
CP_ In data 7.11.2025 si costituiva l in proprio e quale mandatario della chiedendo CP_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della e la sospensione del giudizio ai CP_2
sensi dell'art. 295 c.p.c,, per la pendenza e non definitività del giudizio, innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado, sul rapporto pregiudicante concernente lo stesso accertamento fiscale;
concludeva per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di giudizio.
Non si costituiva . Controparte_4
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di titolarità dal lato passivo dell , quale agente del servizio di riscossione – non avendo Controparte_4
CP_ questa notificato l'avviso di addebito, effettuato come per legge dall né svolto alcuna ulteriore attività nel procedimento di riscossione coattiva dei contributi in questione - e della
– non essendo i contributi richiesti compresi, ratione temporis, tra quelli ceduti ex CP_2
CP_ lege dall a detta società ex art. 13 L. 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche.
Ha poi respinto l'eccezione di prescrizione del credito formulata dal ricorrente, non essendo decorso il termine quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2014, e cioè dal 30.9.2014, trattandosi nella specie di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti nel 2013, ed ha annullato l'avviso di addebito opposto.
Ha, infatti, ritenuto fondato il motivo di opposizione involgente l'illegittimità dell'avviso di
CP_ addebito emesso dall ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 - secondo cui,
se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita soltanto in presenza di provvedimento esecutivo del giudice -
per effetto della pendenza dell'azione giudiziale, promossa nei confronti di CP_7
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso l'avviso di
[...]
accertamento dell n. TVP01P201809/2017, da cui è originata la pretesa Controparte_3
CP_ creditoria dell
Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato anche come l'annullamento dell'avviso di addebito non
CP_ precluda, in presenza di espressa domanda formulata in tal senso dall l'esame del merito,
rilevando che l'opposizione all'avviso di addebito introduce un giudizio ordinario di cognizione sugli obblighi e diritti inerenti al rapporto contributivo, e, ritenuta fondata la
CP_ domanda di adempimento dell'obbligo contributivo proposta dall in considerazione della
CP_ sentenza, in atti n. 991 emessa il 6-16.5.2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Taranto - che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il suddetto avviso di accertamento tributario – ha condannato lo stesso istante al pagamento della somma pretesa
CP_ dall rimarcando la mancanza di ulteriori e diversi elementi di valutazione nonchè
3 l'ininfluenza delle altre sentenze della Commissione Provinciale di Taranto di annullamento dello stesso accertamento riferito però agli anni d'imposta 2012 e 2014.
Si duole di tale decisione l'appellante il quale, con diffuse argomentazioni e passata in rassegna la legislazione in materia, evidenzia l'erroneità per difetto di motivazione nel merito e, in
CP_ particolare, per aver ravvisato la fondatezza della pretesa contributiva dell soltanto sulla base del rigetto del ricorso proposto dinanzi alla Giustizia Tributaria Provinciale con pronuncia non definitiva e nonostante la consapevolezza del tempestivo gravame spiegato innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale.
CP_ Sostiene l'appellante che l su cui incombe l'onere probatorio, si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado sfavorevole per il contribuente senza provare in altra maniera la sua pretesa contributiva, con conseguente inesistenza di un titolo costituito da un accertamento proprio dell'ente previdenziale e fondante il suo credito, nella specie, pertanto, sprovvisto di riscontri analitico-contabili certi e ricostruito su presunzioni prive dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza.
L'appello è fondato.
CP_ Va premesso: 1) che la pretesa azionata dall si fonda sull'avviso di accertamento n.
TVP01100692/2018 di - all'esito di una verifica fiscale idella Guardia Controparte_3
di Finanza avviata nei confronti dell'odierno appellante, in relazione agli anni 2012, 2013 e
2014, con rilevamento di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, e conseguentemente di un più elevato importo di contributi previdenziali a percentuale - dal quale è scaturito l'avviso di addebito n. 406.2019.00026928.88, qui opposto, riferito al 2013, per la contestata omissione contributiva;
2) che, riguardo l'avviso di accertamento lo stesso appellante, sin dal primo grado, ha rappresentato di aver proposto un ricorso dinanzi alla competente
Commissione Tributaria per ciascun anno di imposta, onde evidenziarne l'illegittimità; 3) che con sentenza n. 2306/2025, prodotta dall'appellante, la Corte di Giustizia di secondo grado, in accoglimento dell'appello dello stesso contribuente ed in totale riforma della sentenza di primo grado – sulla quale il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di adempimento dell'obbligo contributivo - ha annullato l'avviso di accertamento dell , Controparte_3
pure qui impugnato, ritenendo, in particolare, “la contabilità del contribuente, diffusamente
4 corretta e regolare”; 4) che, secondo il costante orientamento della Cassazione (Cass. n.
108/25, Cass. n. 12025/19, Cass. n. 17858/18), il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale ovvero -per la medesima ragione di legge- all'avviso di addebito, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24, co.3 d.lgs. n.46/1999, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità.
Ciò posto osserva la Corte che occorre comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, rilevato che l'irretrattabilità
dell'accertamento tributario non fa venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito in questa sede.
Difatti, la sentenza di annullamento dell'accertamento fiscale prodromico non esclude la necessità di vagliare i presupposti di insorgenza dell'obbligazione contributiva, stante l'autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello tributario, fra i quali infatti non vi è
un rapporto di pregiudizialità necessaria: «Ai fini della sospensione necessaria del processo,
non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti
diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea
ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa
decisione» (v. Cass. n. 12996 del 2018, che ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate).
CP_ Inoltre, vale la pena ricordare che, per il calcolo dei reclamati contributi “a percentuale”
sul maggiore reddito, che qui vengono in rilievo, l'atto di accertamento emesso dall
[...]
ha efficacia anche a fini “extrafiscali” ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del CP_3
1997 («Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei
redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»).
5 Pertanto, il giudice di merito ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto comunque a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall , dando CP_1
atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio,
CP_ Orbene, quanto al caso di specie, rilevato che l ha invocato soltanto l'avviso di accertamento emesso dall quale unico atto da cui è scaturita la maggiore Controparte_3
pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito qui impugnato e che la relativa sentenza di primo grado n. 991/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto –
unico elemento preso in considerazione dal primo giudice- è stata riformata totalmente dalla
Corte di Giustizia di secondo grado, in difetto di altri elementi dotati dei caratteri di gravità,
CP_ precisione e concordanza, nemmeno accennati dall su cui incombe l'onere, deve ritenersi fondata l'opposizione dell'odierno appellante.
Invero, nella citata sentenza il giudice tributario di secondo grado, ha osservato, in maniera del tutto condivisibile, che “non è stato dimostrato dalla GdF o dall che il contenuto Pt_2
del quadernetto in argomento sia effettivamente indicativo di presunti ricavi giornalieri, in
quanto il contribuente ha fornito e documentato un'idonea prospettazione di segno contrario
alla presunzione semplice su cui si fonda la tesi accertativa, mentre la Gdf o l'Ufficio non
hanno corroborato con ulteriori elementi quanto rispettivamente constatato e accertato”.
In conclusione, ritenuto anche l'accertamento in sede tributaria della “contabilità del contribuente, diffusamente corretta e regolare”, va escluso che sia stata raggiunta la ,
CP_ incombente all dell'esistenza del maggior imponibile previdenziale per l'anno 2013 di cui all'avviso di accertamento n. TVP01100692/2018 emesso dall , con Controparte_3
la conseguenza che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata non dovuta la somma di €. 18.521,53 riportata nell'avviso di addebito n.
40620190002692888000, già annullato.
Resta confermato il difetto di titolarità dal lato passivo della e dell CP_2 [...]
per le motivazioni espresse dal primo Giudice, non soggetto ad Controparte_8
impugnazione.
6 CP_ Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell in favore dell'appellante, mentre vanno compensate tra l'appellante e la per assenza CP_2
di domanda nei confronti di quest'ultima; nulla deve statuirsi per le spese nel rapporto ta l'appellante e l , non costituita. Controparte_6
P. Q. M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute da , titolare dell'omonima ditta individuale, le somme riportate, a titolo Parte_1
di contributi, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, nell'avviso di addebito n.
40620190002692888000;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
CP_ 3) condanna l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.818,00, di cui €. 43,00 per contributo unificato, per il primo grado ed € 2.761,50, di cui €.
64,500 per contributo unificato, per il secondo grado, oltre accessori di legge;
4) compensa le spese del presente grado tra l'appellante e CP_2
5) Nulla per le spese di questo grado nei confronti di . Controparte_4
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
7