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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 792/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di RI n. 165 del 13.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito assistenziale, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bracci ed Parte_1
Emanuele Magnani ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
RI – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale dell' in Bologna – Pt_2 appellato;
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, udita la relazione della causa, sentito l'appellante e viste le conclusioni assunte dal relativo procuratore, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del lavoro, respingeva, con la sentenza impugnata, il ricorso presentato da al fine di Parte_1 sentir accertare l'irripetibilità dell'indebito di € 18.109,02 relativo a importi versati erroneamente in suo favore dall' nel periodo dall'1.1.2018 al CP_1
30.09.2022 sulla pensione cat. INCIV n. 07602151.
Rilevava, il Giudice, che l'indebito si era verificato perché l'interessato non si era presentato alla visita di revisione del 17.10.2017, come da convocazione del
12.9.2017, senza fornire alcuna giustificazione in merito, venendo chiusa la pratica il 9.1.2018 con l'indicazione “Ingiustificata assenza a visita dopo raccomandata A/R”.
Il 15.2.2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di accertamento sanitario a seguito della quale, con verbale regolarmente notificato il
24.4.2018, il CML di RI lo aveva riconosciuto: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art
9 DL 509/88) Percentuale: 50 %”, con conseguente “perdita del diritto all'assegno mensile”.
Affermava, il Tribunale, che “L'assenza a visita di revisione ingiustificata comporta la revoca della prestazione a far data dal mese successivo a quello previsto per la visita”, risultando indebito, per mancanza di titolo alla percezione, con conseguente ripetibilità, il pagamento dei ratei relativi ai mesi compresi tra gennaio 2018 e febbraio 2018, valendo analoghe conclusioni anche per i ratei relativi al periodo da marzo 2018 a settembre 2022, non sussistendo il requisito sanitario, corrispondente a una condizione di invalidità almeno del 74%.
Precisava, il Giudice, che “A fronte quindi della legittima richiesta di restituzione avanzata dall' ha peraltro dedotto CP_1 Parte_1 come in materia di indebito assistenziale, anche nel caso in cui l'indebito sia derivato dal venir meno del requisito sanitario, si applichi il principio dell'irripetibilità delle somme erogate dall' per errore imputabile al solo CP_1
Istituto e non piuttosto il principio civilistico di cui all'art. 2033 c.c.
Le ragioni della ricorrente non appaiono peraltro convincenti, bastando a tale fine rilevare che, trattandosi di indebito formatosi in seguito alla condotta dolosa del ricorrente che si è reiteratamente rifiutato di sottoporsi a visita, trovi applicazione esclusivamente il principio ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter, D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996, all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698, all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449, all'art. 42
D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326 secondo cui, ove in
2 sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della perdita del diritto, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data”.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
RI, chiedendo la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle originarie conclusioni (“Nel merito ed in via principale: Accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto in premessa (illegittimità della revoca del provvedimento di accoglimento del Comitato Provinciale nonché irripetibilità delle somme CP_1 erogate), l'insussistenza del diritto dell'Istituto di RI a ripetere le CP_1 somme di natura assistenziale versate in favore del Sig. Parte_1 al 1 novembre 2017 al il 30 settembre 2022 sulla pensione cat. INCIV
[...]
n. 07602151 e pari all'importo complessivo di € 18.737,00 (di cui € 18.109,02 per il periodo 1 gennaio 2018-30.09.2022 ed € 627,98 per i l periodo 01.11.2017-
31.12.2017) con conseguente condanna dell' convenuto ad interrompere Pt_2 ogni eventuale azione posta in essere per procedere al recupero delle somme de quo”.
Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'impugnazione. Pt_2
3. Con il primo motivo (“Vizio di omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia – Violazione, mancata applicazione del disposto di cui all'art. 112 comma I c.p.c.”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe integralmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità e/o comunque inefficacia dell'azione amministrativa che aveva portato all'annullamento del provvedimento con il quale era stato accolto dal il ricorso ex art. 46 e ss. della l. n. 88/89 avverso il Controparte_2 provvedimento di accertamento e contestuale ripetizione di indebito notificato l'8.11.2022.
Precisamente, l'appellante evidenzia di aver rilevato, nel ricorso introduttivo del giudizio, in punto di fatto: CP_
“- che in data 8 novembre 2022 l'Istituto di RI comunicava al Sig.
[...]
, a mezzo racc. a.r. datata 18 ottobre 2022, di aver avviato una procedura di Parte_1 accertamento in ordine alla pensione dallo stesso percepita cat. INCIV n. 07602151 e di aver riscontrato che nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2022 era stato effettuato in favore del medesimo un pagamento indebito per complessivi € 18.109,02;
- che a detta dell'Istituto erogatore la riscossione di rate di pensione non spettanti derivava dal fatto che l'ammontare dei redditi personali del beneficiario e/o del coniuge aveva superato il limite previsto, determinando il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella corrisposta;
CP_
- che sempre con la stessa comunicazione l'Istituto di RI invitava il ricorrente a restituire l'importo percepito indebitamente entro giorni 30 dalla notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dello stesso di proporre opposizione ex art. 46 e ss L.88/89;
- che avverso il provvedimento de quo il Sig. proponeva ricorso ex Parte_1CP_ art. 46 e ss della L.88/89 al Comitato Provinciale …;
3 - che con delibera n. 232424 del 28 giugno 2023 notificata a mezzo PEC il 29 giugno 2023 CP_ (doc.3), il COMITATO PROVINICIALE di RI, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. motivando la propria decisione come segue … Il ricorso è scaturito a seguito di Pt_1 provvedimento emesso il 18 ottobre 2022, di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione INCIV 07602151. Tale provvedimento veniva comunicato all'interessato in data 8 novembre 2022 a mezzo racc a/r datata 18 ottobre 2022. Nella comunicazione veniva riscontrato che nel periodo 1/01/2018-30/09/2022 erano stati erano stati corrisposti nei confronti del Sig. pagamenti indebiti per € 18.109,02 dei quali Pt_1 si chiedeva la restituzione. L'indebito nasceva dal fatto che “nel periodo indicato al sono Pt_1 state corrisposte somme non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta “ mentre nella riunione del Comitato è emerso che l'indebito è scaturito dalla riduzione del grado di invalidità CP_ dal 75%al 50% a far data da gennaio 2018 a seguito di visita di revisione presso CML di sede. Il sostiene che il provvedimento appare infondato in quanto lo stesso non svolge da Pt_1 anni alcuna attività lavorativa, stante la sua precaria situazione di salute, né d'altra parte risulta coniugato e quindi tutti i redditi di cui lui dispone sono quelli proveninenti dal trattamento pensionistico INCIV n. 07601151, come peraltro risulta dai Modelli RED debitamente compilati e CP_ consegnati all nei tempi previsti. Pertanto, anche se ci fosse stata una erogazione di somme superiori al dovuto la stessa non CP_ può che dipendere da errori materiali dell' e pertanto non ripetibili da parte dell' Pt_2 stesso se non dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di revoca e/o modifica in peggio del beneficio.
[….] Il Comitato provinciale di RI ha valutato positivamente il fatto che il Sig. abbia Pt_1 correttamente comunicato la sua situazione reddituale ed ha preso in considerazione il fatto CHE NESSUNO GLI ABBIA MAI COMUNICATO LA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE e che comunque l' abbia continuato ad erogargli il trattamento Pt_2 pensionistico nei quattro anni intercorsi fra l'accertamento medico legale e la comunicazione dell'indebito. IL COMITATO, VISTA ANCHE LA NUMEROSA GIURISPRUDENZA ESISTENTE A FAVORE DELLA TESI DEL MORELLI E NELL'INTENTO DI EVITARE ULTERORI DANNI ECONOMICI ALL'ISTITUTO IN CASO DI EVENTUALI RICORSI IN SEDE GIUDIZIARIA, HA DECISO DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA DEL MORELLI IN QUANTO L'ASSISTITO NON HA MAI COMUNICATO DATI ERRONEI O MENDACI, Né FATTO RICHIESTE IMPROPRIE ALL'ISTITUTO E CHE L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI SOMME IMPROPRIE A SEGUITO DI REVISIONE DEL GRADO DI INVALIDIITA' PER BEN QUATTRO ANNI DALLA VISITA MEDICA, SENZA COMUNICAZIONE FORMALE ALL'INTERESSATO, COSTITUISCE UN ERRORE MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELL'ISTITUTO CON LA CONSEGUENZA CHE LE RELATIVE SOMME SONO IRRIPETIBILI DA PARTE DELL'ISTITUTO . CP_3 DELIBERA L'accoglimento del ricorso con applicazione della sospensiva della delibera da parte del direttore di sede;
- che, come è dato vedere, la delibera de quo, seppur di accoglimento e seppur motivata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in materia, riportava la specifica che la stessa era stata sospesa per decisione del Direttore di sede senza che, tuttavia, venissero specificate nell'ambito della stessa le ragioni (ex art. 21 nononies L.241/90) sottese all'applicata sospensiva;
- che le motivazioni che avevano indotto il Direttore di sede a sospendere gli effetti della delibera non venivano rese note al ricorrente neppure con la comunicazione di accompagno della stessa che, peraltro, veniva notificata come definitiva ed ACCOLTA (doc. n. 3);
- che giungeva pertanto inaspettata la comunicazione PEC del 9 novembre 2023, con la CP_ quale l'Istituto di RI informava il ricorrente, per il tramite del sottoscritto difensore, che con delibera n. 54 il “Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” nel corso della seduta tenutasi (asseritamente) il 25 settembre precedente (ovvero oltre un mese e mezzo prima), aveva ex art. 46 Parte_3 L.88/89 il provvedimento di accoglimento (Delibera n. 232424 – doc. 3) del Provinciale CP_2
4 CP_
ragione per cui l'Istituto de quo avrebbe dato seguito all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate;
- che, infatti, con n. 2 distinte raccomandate a.r. recapitate al ricorrente in data 30 CP_ novembre 2023 l' di RI non solo diffidava lo stesso a versare gi importi di cui all'accertamento di indebito del 12 ottobre 2022 (doc. n. 6) ma richiedeva al medesimo di provvedere altresì al pagamento di quanto percepito dal 1 novembre 2017 - 31 dicembre 2017 (doc. n.5) sul presupposto che anche i ratei riscossi in epoca antecedente il periodo fatto oggetto di verifica risultavano indebitamente versati (stante il fatto che la pensione del medesimo era stata revocata da ottobre 2017 per non essersi presentato a visita di revisione) laddove, sempre a detta dell' convenuto, gli indebiti erano sempre ripetibili nel termine prescrizionale di anni 10; Pt_2
- che tuttavia il provvedimento emesso dall'Organo di controllo di ANNULLAMENTO CP_ della delibera di accoglimento del Comitato Provinciale risulta palesemente illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi che si andranno di seguito ad esporre …”.
Sulla base di queste premesse, l'appellante aveva svolto, nel ricorso introduttivo, le seguenti considerazioni in diritto.
“L'art. 46 comma 9 della Legge 88/89 stabilisce che in presenza di evidenti vizi di illegittimità (art. 21 nonies L 241/90), le delibere emesse dal possano essere Controparte_2 sospese dal Direttore di sede, per essere successivamente decise, nell'ambito di una vera e propria procedura di revisione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Amministratore centrale. L'organo a cui viene affidato il compito di effettuare questa seconda verifica deve prendere in esame la proposta di deliberazione alternativa che viene trasmessa unitamente al provvedimento di sospensione e deve decidere, in termini di accoglimento o rigetto, nel termine di giorni 60/90 TRASCORSI I QUALI LA DECISIONE SOSPESA DIVIENE COMUNQUE ESECUTIVA. Orbene, nel caso in esame sono ravvisabili quantomeno due profili di illegittimità in ordine all'operato dell' Convenuto e dei suoi organi di controllo che, ad avviso della presente Pt_2 difesa, rendono inefficace e/o comunque illegittima la delibera n. 54 con la quale è stata Annullata la decisione del Comitato Provinciale di RI di accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente. La prima violazione attiene le motivazioni che hanno indotto il Direttore della Sede di RI a sospendere la delibera del Comitato Provinciale (e con ciò stesso i presupposti legittimanti l'avvio della procedura) in quanto: a) Le motivazioni de quo sono state comunicate al ricorrente solo in data 9 novembre 2023 ovvero solo allorché veniva trasmessa copia della DELIBERA DI ANNULLAMENTO n. 54 emessa dal'Organo Collegiale centrale e non invece contestualmente alla trasmissione della delibera del Comitato provinciale su cui era stata disposta la sospensiva, in spregio, da un lato, ad ogni basilare obbligo di correttezza e trasparenza (art. 7 L.241/90) e, dall'altro, di ogni diritto di difesa;
b) Le motivazioni alla luce delle quali il direttore di sede ha sospeso la delibera del Comitato provinciale, motivazioni peraltro poste dall'Organo di controllo a supporto della delibera di ANNULLAMENTO n. 54, non involgevano affatto profili di legittimità, come invece espressamente richiesto (a legittimazione dell'avvio della procedura di revisione) sia dall'art. 46 L.88/89 che dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. (ovvero la sussistenza di
“Violazione di legge”, “eccesso di potere” e/o “incompetenza”). La seconda violazione attiene le tempistiche con cui è stato emesso e comunicato al ricorrente l'esito del procedimento amministrativo di secondo grado CP_ Come è dato rilevare dalla lettura della stessa circolare n. 47 del 17 maggio 2023 (doc. n.7) la procedura di revisione finalizzata all'eventuale annullamento d'ufficio di un provvedimento emesso in autotutela deve concludersi, ENTRO GIORNI 60 DALLA DATA DI AVVIO DEL PROVVEDIMENTO e, comunque, non oltre giorni 90 (ex art. 46 L.88/89) pena l'esecutività del provvedimento. Nel caso che ci occupa la sospensiva della delibera del Comitato provinciale è stata disposta dal Direttore di sede (RI) (quantomeno) contestualmente all'emissione del provvedimento di accoglimento (in cui veniva annotata), ovvero in data 28 giugno 2023, per essere comunicata (senza motivazioni e senza informare il destinatario che la sospensiva avrebbe aperto una procedura amministrativa di secondo grado) in data 29 giugno 2023.
5 Il provvedimento di ANNULLAMENTO della delibera del Comitato provinciale è stato asseritamente (in quanto nessuna verifica è possibile effettuare in ordine alla data in cui il provvedimento veniva emesso) deciso dal Comitato Amministratore nella seduta tenutasi in data 25 settembre, ovvero (e guarda caso) 90 giorni dopo l'avvio della procedura, MA comunque COMUNICATO al ricorrente (unica data verificabile) solo in data 9 novembre 2023 OVVERO A DISTANZA DI OLTRE 4 MESI E MEZZO (pari a 135 giorni) dall'avvio del procedimento e, pertanto al di fuori di ogni termine di legge e di regolamento. Per i motivi sopra esposti si ritiene che non solo la delibera di accoglimento in autotutela CP_ del ricorso emessa dal Provinciale in data 28 giugno 2023 non poteva essere CP_2 sospesa e sottoposta a revisione per manifesta insussistenza dei motivi di illegittimità richiesti dall'art. 46 L.88/89 e dall'art. 21 nonies L.241/90 ai fini dell'avvio del procedimento Amministrativo di secondo grado ma anche che il provvedimento di annullamento che ne è scaturito risulta comunque inefficace ed inidoneo ad incidere sull'esecutività della delibera di accoglimento in quanto emesso (oltre che in ordine ad un provvedimento che non aveva profili di illegittimità) fuori termine e, per di più, senza che l'apertura dello stesso sia mai stata comunicata al destinatario del provvedimento medesimo (come invece importo dall'art. 7 L.241/90). CP_ A ciò si aggiunga che (sempre avuto riguardo a quanto precisato dall' con circolare n. 47) detto provvedimento risulta emesso senza che a base dello stesso siano state poste idonee motivazioni e, nello specifico, senza che siano state specificate le eventuali ragioni di preminenza dell'interesse pubblico rispetto a quelle del privato cittadino coinvolto nella vicenda. Quanto premesso chiede sin d'ora all'Ill.mo Tribunale adito di statuire che la delibera n. CP_ 54 notificata in data 9 novembre 2023 ed emessa dal Comitato Amministratore dell' per CP_ l'annullamento della delibera del Comitato Provinciale n. 242323 venga dichiarata illegittima e/o comunque nulla e/o inefficace in quanto involgente di un provvedimento che non scontava profili di illegittimità ex art. 46 L.88/89 ed ex art. 21 nonies L.241/90 ed in quanto, in ogni caso, emessa in violazione degli di garanzia e dei termini previsti dalle leggi che regolamentano la materia”.
Conclude sul punto l'appellante, allora, evidenziando che il Tribunale avrebbe dovuto prendere posizione sulle indicate questioni, essendo nulla la sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo (ed assorbente) della controversia.
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ripetibili le somme indebitamente erogate sul presupposto che l'interessato “NON SI ERA PRESENTATO ALLA VISITA DI REVISIONE
REGOLARMENTE COMUNICATA laddove l'assenza ingiustificata comportava la revoca della prestazione a far data dal mese successivo a quello previsto per la visita … LA VISITA SANITARIA cui il ricorrente si era sottoposto nel febbraio del
2018 ed in esito alla quale era stato riconosciuto INVALIDO nella misura del
50% del totale (ovvero in percentuale inferiore al 74%), denotava l'intervenuta perdita del diritto dello stesso a ricevere l'assegno mensile e, con ciò stesso, la ripetibilità delle somme erogate in suo favore in mancanza del requisito sanitario
… L'INDEBITO ERA DERIVATO A CAUSA DELLA CONDOTTA DOLOSA del
Sig. che si era reiteratamente rifiutato di sottoporsi a Parte_1 visita”.
Rileva, l'interessato, che non è vero che l'assenza ingiustificata alla visita di revisione determini la perdita automatica del titolo a ricevere la prestazione e, tantomeno, che la perdita del diritto decorra dal mese successivo a quello in cui la visita era stata fissata, richiamando al riguardo l'art. 80, comma 3, del d. l. n.
6 112/2008, secondo cui “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti CP_1 qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla CP_1 revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
La perdita del diritto, in caso di mancata presentazione a visita, osserva l'appellante, “lungi dall'essere una conseguenza automatica, presuppone che l'istituto ponga in essere una serie di attività (previste a garanzia del pensionato) rappresentate:
- dalla verifica della regolare notifica dell'invito;
- dalla immediata (successiva alla mancata visita) sospensione della provvidenza per almeno 90 giorni o, in alternativa, dalla notifica al pensionato dell'invito a fornire (nello stesso termine) valide giustificazioni;
- dalla successiva (e solo successiva al decorso dei 90 giorni) revoca del beneficio con decorrenza dalla data in cui la provvidenza è stata sospesa.
In sostanza, “solo una volta terminato questo iter, l' può e deve Pt_2 procedere alla revoca del beneficio che decorre, come detto, dalla data della disposta sospensione. Ma nel caso di specie nessuna delle succitate attività veniva posta in essere dall' NZ che, infatti, se da un lato chiudeva CP_4 formalmente la posizione del Sig. a gennaio del 2018 per Parte_1
“Ingiustificata assenza a visita dopo Raccomandata A/R” (chiusura di cui peraltro non gli dava notizia), dall'altro lato né sospendeva l'erogazione della provvidenza (che infatti perdurava per ulteriori 4 anni), né gli comunicava l'invito a fornire le proprie motivazioni, né gli fissava una nuova seduta dopo che lo stesso, sua sponte, in data 8 febbraio 2018 motivava la propria assenza chiedendo che gli venisse fissata una nuova visita presso la sede dell' di CP_1
RI, ove medio tempore si era dovuto trasferire. Il tutto senza che l'Appellante avesse fatto nulla per indurre in errore l'istituto che, d'altra parte, continuando ad erogargli la pensione anche dopo la visita di revisione (ottobre 2017) a cui lo stesso non aveva potuto presenziare (si riveda doc. n. 9 fascicolo di I°) ed anche dopo (marzo 2018) che la CML di RI gli aveva riconosciuto un grado di invalidità pari al 50% del totale, ingenerava nel medesimo la convinzione di aver diritto a percepire dette somme, somme che comunque servivano allo stesso per far fronte alle proprie basilari esigenze alimentari. Ciò che si vuol dire, in
7 sostanza, è che: - nella misura in cui la revoca della pensione non è una conseguenza automatica della mancata presentazione del pensionato alla visita di revisione, ma rappresenta la fase conclusiva di un iter che l' deve porre in Pt_2 essere (anche) a garanzia del pensionato medesimo;
- nella misura in cui detto iter non viene in alcun modo concretizzato dall'istituto erogatore;
non può legittimamente affermarsi che le somme comunque erogate dall' al CP_1 beneficiario di pensione che non si sia sottoposto a visita di revisione (deputata a verificare la persistenza dei requisiti sanitari) sono di per se stesse ripetibili solo perché sarebbe venuto meno il titolo alla percezione delle stesse”.
In secondo luogo, rileva la parte che non è corretto affermare che, quando l'indebito deriva dalla perdita del requisito sanitario, le somme indebitamente erogate dall' sono sempre e comunque ripetibili a prescindere CP_1 dall'imputabilità dell'errore al beneficiario e dalla sussistenza di un suo eventuale legittimo affidamento. Rileva, peraltro, che “non è vero che l'Appellante si era
RIPETUTAMENTE rifiutato di sottoporsi a visita, essendo vero piuttosto che lo stesso aveva omesso di presentarsi solo a quella del 17 ottobre 2017 e solo perché, nell'occorso, da invalido quale era con una madre parimenti invalida, aveva dovuto cercare una soluzione al fatto di doversi trasferire da NZ a
RI (dove andava a vivere ospite di una zia) per essere stato sfrattato. In secondo luogo perché l'Appellante, aveva comunque informato immediatamente l' di NZ del proprio trasferimento su RI (tanto che a febbraio del CP_1
2018 il suo fascicolo era già stato trasferito), e comunicato, pur non essendo stato invitato a farlo, le ragioni che gli avevano impedito di presenziare alla visita di revisione (chiedendo, peraltro, INUTILMENTE che gli venisse data la possibilità di recarsi a nuova visita!)”.
In ultimo, evidenzia l'appellante che il dolo del percettore cui può ricollegarsi la ripetibilità dell'indebito sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui l'errore dell'Istituto sia al primo addebitabile (solitamente in termini di inesatte e/o omesse informazioni), “cosa del tutto insussistente nel caso in esame in cui, uno dei motivi che aveva indotto il Comitato Provinciale ad CP_1 accogliere il ricorso amministrativo proposto dal Sig. era proprio il fatto Pt_1 che: …. l'assistito non ha mai comunicato dati erronei o mendaci, né fatto richieste improprie all'istituto e che l'eventuale corresponsione di somme improprie a seguito di revisione del grado di invalidita per ben quattro anni dalla visita medica, senza comunicazione formale all'interessato, costituisce un errore materiale esclusivamente da parte dell'istituto con la conseguenza che le relative somme sono irripetibili da parte dell'istituto medesimo”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
8 2.1. L'eccezione di natura esplorativa proposta dall' circa la CP_1 possibile tardività dell'appello non è fondata, essendo stato instaurato il presente giudizio il 2.12.2024, anteriormente allo spirare del termine (13.12.2024).
3. Il primo motivo è infondato.
Il Giudice, nel disattendere, come indicato in dispositivo, “ogni altra istanza, eccezione o deduzione”, ha ritenuto evidentemente assorbente, rispetto alla rilevanza delle violazioni procedimentali denunciate dall'interessato, il dato che l'indebito si sia formato “in seguito alla condotta dolosa del ricorrente che si
è reiteratamente rifiutato di sottoporsi a visita”.
Ritiene il Collegio, peraltro, che non sussista la denunciata violazione procedimentale.
La delibera n. 232424 del 28 giugno 2023 del Controparte_2 di RI aveva infatti disposto l'accoglimento del ricorso avverso la comunicazione di indebito a seguito della positiva valutazione del fatto che “il
Sig. abbia correttamente comunicato la sua situazione reddituale ed ha Pt_1 preso in considerazione il fatto CHE NESSUNO GLI ABBIA MAI COMUNICATO
LA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE e che comunque l' abbia continuato ad erogargli il trattamento pensionistico nei quattro Pt_2 anni intercorsi fra l'accertamento medico legale e la comunicazione dell'indebito.
IL COMITATO, VISTA ANCHE LA NUMEROSA GIURISPRUDENZA
ESISTENTE A FAVORE DELLA TESI DEL MORELLI E NELL'INTENTO DI
EVITARE ULTERORI DANNI ECONOMICI ALL'ISTITUTO IN CASO DI
EVENTUALI RICORSI IN SEDE GIUDIZIARIA, HA DECISO DI ACCOGLIERE
LA RICHIESTA DEL MORELLI IN QUANTO L'ASSISTITO NON HA MAI
COMUNICATO DATI ERRONEI O MENDACI, Né FATTO RICHIESTE
IMPROPRIE ALL'ISTITUTO E CHE L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI
SOMME IMPROPRIE A SEGUITO DI REVISIONE DEL GRADO DI
INVALIDIITA' PER BEN QUATTRO ANNI DALLA VISITA MEDICA, SENZA
COMUNICAZIONE FORMALE ALL'INTERESSATO, COSTITUISCE UN
ERRORE MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELL'ISTITUTO CON
LA CONSEGUENZA CHE LE RELATIVE SOMME SONO IRRIPETIBILI DA
PARTE DELL'ISTITUTO ”. CP_3
L'annullamento del provvedimento, disposto con la delibera n. 54 (seduta del 25.9.2023) del “Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, è dipeso dalla necessità di ricondurre la formazione dell'indebito non già alle predette considerazioni reddituali, impropriamente richiamate in quanto estranee alla fattispecie, ma al dato che, per i mesi di gennaio e febbraio 2018, l'interessato non si era presentato alla visita di revisione, la cui convocazione era stata regolarmente notificata,
9 mentre per il periodo da marzo 2018 a settembre 2022, lo stesso era stato regolarmente riconosciuto invalido al 50%, percentuale che esclude il diritto alla prestazione economica.
La necessità di rettificare le erronee e improprie indicazioni precedentemente espresse ben consentiva di ravvisare un vizio di legittimità del precedente provvedimento (il travisamento dei fatti può essere fatto rientrare nell'eccesso di potere, richiamato quale categoria pertinente dallo stesso appellante), risultando rispettato il disposto dell'art. 46, comma 9, della l. n.
88/1989, secondo cui “Il direttore della competente sede dell può Pt_2 sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano profili di illeggittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva”. La norma non prevede peraltro ulteriori oneri di comunicazione da parte del Direttore e l'annullamento della delibera del
Comitato provinciale è stata adottata il 25.9.2023 (non vi è serio motivo di dubitare della correttezza della data, indicata negli atti di causa), entro 90 giorni dal 28.6.2023 (data della deliberazione annullata) o dal 29.6.2023 (data della relativa comunicazione).
4. È invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo.
L' ha dato conto della vicenda evidenziando che “il sig. non CP_1 Pt_1 si è presentato alla visita di revisione, regolarmente notificata in data 12 settembre 2017, prevista per il giorno 17 ottobre 2017, senza fornire alcuna giustificazione in merito. A seguito della predetta assenza a visita la posizione del sig. è stata chiusa il giorno 9 gennaio 2018 con la seguente motivazione: Pt_1
“Ingiustificata assenza a visita dopo raccomandata A/R”.
È dunque pacifico, non avendolo contestato l' , che non sia stata Pt_2 rispettata la sequenza procedimentale cui l'art. 80 cit. subordina la possibilità di revocare la prestazione. L' in particolare non aveva sospeso l'erogazione CP_1 della provvidenza (proseguita per altri 4 anni) né aveva notificato un provvedimento di sospensione, non essendosi quindi verificato il presupposto
(rappresentato dall'assenza di idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita a seguito del decorso del termine di 90 giorni decorrente dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione fosse stata già disposta) del potere di “revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
10 L' pertanto, in assenza dei presupposti di adozione della revoca, CP_1 non poteva determinarsi in tal senso in difetto del relativo potere, non potendo quindi formarsi alcun indebito.
4.1. Quanto appena rilevato vale, occorre specificare, in relazione al periodo compreso tra l'1.11.2017, data a partire dalla quale erano stati eseguiti i versamenti indebiti, e il 23.4.2018, giorno precedente a quello di notifica del verbale con cui, a seguito della proposizione di una successiva domanda di accertamento sanitario, il CML di RI aveva riconosciuto l'appellante con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% Pt_4
(art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 50 %”, con conseguente perdita del diritto all'assegno mensile”. L'accoglimento del motivo, pertanto, va limitato, per le ragioni indicate, a tale periodo.
Precisamente, quanto all'impossibilità di accogliere la domanda originaria
(e il motivo di appello) in relazione al periodo successivo, si osserva che le affermazioni compiute del Tribunale sul punto (“Allo stesso modo anche i ratei relativi al periodo da marzo 2018 a settembre 2022 sono non dovuti perché nel periodo in questione il soggetto è stato dichiarato invalido in una percentuale inferiore al 74% (50%”) si fondano sul presupposto dell'autosufficienza della ragione addotta, da considerare quale elemento autonomo su cui fondare la valutazione di irripetibilità delle somme, a prescindere da ogni connessione con la vicenda interessante il periodo immediatamente precedente. Al mancato riconoscimento del requisito sanitario è seguita, secondo il Giudice, la “perdita del diritto all'assegno mensile”.
Il motivo di appello non pare confrontarsi adeguatamente con tale argomentazione, essendosi limitato l'appellante, sinteticamente, ad affermare l'irrilevanza del successivo diniego, notificato il 24.4.2018, quale circostanza tale da privare di fondamento l'affidamento già ingenerato a seguito del mantenimento della prestazione in godimento. La prospettazione è tuttavia generica, posto che l'interessato non chiarisce le ragioni per cui l'affidamento ingenerato dal mantenimento della prestazione erogata per effetto dell'accoglimento di una precedente domanda dovrebbe prevalere sulle conseguenze di un successivo formale accertamento sfavorevole, regolarmente comunicato, giunto all'esito di un diverso procedimento amministrativo innescato dalla presentazione di una successiva domanda. Con riferimento all'accertamento negativo che ne è seguito, allora, non può dirsi che sussistano (o che possano proseguire), innanzitutto per difetto di idonea allegazione, le condizioni di un legittimo affidamento.
Ancora, l'idoneità dell'affidamento precedentemente formatosi a privare di rilevanza il successivo diniego dei presupposti sanitari per il godimento della prestazione è tardivamente affermata dall'appellante, il quale non aveva svolto
11 alcuna considerazione sul punto nel ricorso introduttivo (quando era ben noto l'esito negativo della seconda iniziativa assunta in sede amministrativa) o in sede di prima udienza o di redazione delle note conclusive.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto (v. Cass.,
4.8.2022, n. 24180), l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario abilita certamente alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, difettando le situazioni di deroga per le ragioni sopra espresse.
5. L'appello, alla luce delle risultanze del caso concreto va pertanto accolto per quanto di ragione, occorrendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme CP_1 di natura assistenziale versate in favore dell'appellante dall'1.11.2017 al
23.4.2018.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano integralmente alla luce delle ragioni che hanno in concreto determinato l'esito della controversia, con accoglimento in minor parte delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme di natura assistenziale versate in favore CP_1 dell'appellante dall'1.11.2017 al 23.4.2018; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 792/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di RI n. 165 del 13.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito assistenziale, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bracci ed Parte_1
Emanuele Magnani ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
RI – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale dell' in Bologna – Pt_2 appellato;
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, udita la relazione della causa, sentito l'appellante e viste le conclusioni assunte dal relativo procuratore, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del lavoro, respingeva, con la sentenza impugnata, il ricorso presentato da al fine di Parte_1 sentir accertare l'irripetibilità dell'indebito di € 18.109,02 relativo a importi versati erroneamente in suo favore dall' nel periodo dall'1.1.2018 al CP_1
30.09.2022 sulla pensione cat. INCIV n. 07602151.
Rilevava, il Giudice, che l'indebito si era verificato perché l'interessato non si era presentato alla visita di revisione del 17.10.2017, come da convocazione del
12.9.2017, senza fornire alcuna giustificazione in merito, venendo chiusa la pratica il 9.1.2018 con l'indicazione “Ingiustificata assenza a visita dopo raccomandata A/R”.
Il 15.2.2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di accertamento sanitario a seguito della quale, con verbale regolarmente notificato il
24.4.2018, il CML di RI lo aveva riconosciuto: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art
9 DL 509/88) Percentuale: 50 %”, con conseguente “perdita del diritto all'assegno mensile”.
Affermava, il Tribunale, che “L'assenza a visita di revisione ingiustificata comporta la revoca della prestazione a far data dal mese successivo a quello previsto per la visita”, risultando indebito, per mancanza di titolo alla percezione, con conseguente ripetibilità, il pagamento dei ratei relativi ai mesi compresi tra gennaio 2018 e febbraio 2018, valendo analoghe conclusioni anche per i ratei relativi al periodo da marzo 2018 a settembre 2022, non sussistendo il requisito sanitario, corrispondente a una condizione di invalidità almeno del 74%.
Precisava, il Giudice, che “A fronte quindi della legittima richiesta di restituzione avanzata dall' ha peraltro dedotto CP_1 Parte_1 come in materia di indebito assistenziale, anche nel caso in cui l'indebito sia derivato dal venir meno del requisito sanitario, si applichi il principio dell'irripetibilità delle somme erogate dall' per errore imputabile al solo CP_1
Istituto e non piuttosto il principio civilistico di cui all'art. 2033 c.c.
Le ragioni della ricorrente non appaiono peraltro convincenti, bastando a tale fine rilevare che, trattandosi di indebito formatosi in seguito alla condotta dolosa del ricorrente che si è reiteratamente rifiutato di sottoporsi a visita, trovi applicazione esclusivamente il principio ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter, D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996, all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698, all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449, all'art. 42
D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326 secondo cui, ove in
2 sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della perdita del diritto, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data”.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
RI, chiedendo la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle originarie conclusioni (“Nel merito ed in via principale: Accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto in premessa (illegittimità della revoca del provvedimento di accoglimento del Comitato Provinciale nonché irripetibilità delle somme CP_1 erogate), l'insussistenza del diritto dell'Istituto di RI a ripetere le CP_1 somme di natura assistenziale versate in favore del Sig. Parte_1 al 1 novembre 2017 al il 30 settembre 2022 sulla pensione cat. INCIV
[...]
n. 07602151 e pari all'importo complessivo di € 18.737,00 (di cui € 18.109,02 per il periodo 1 gennaio 2018-30.09.2022 ed € 627,98 per i l periodo 01.11.2017-
31.12.2017) con conseguente condanna dell' convenuto ad interrompere Pt_2 ogni eventuale azione posta in essere per procedere al recupero delle somme de quo”.
Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'impugnazione. Pt_2
3. Con il primo motivo (“Vizio di omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia – Violazione, mancata applicazione del disposto di cui all'art. 112 comma I c.p.c.”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe integralmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità e/o comunque inefficacia dell'azione amministrativa che aveva portato all'annullamento del provvedimento con il quale era stato accolto dal il ricorso ex art. 46 e ss. della l. n. 88/89 avverso il Controparte_2 provvedimento di accertamento e contestuale ripetizione di indebito notificato l'8.11.2022.
Precisamente, l'appellante evidenzia di aver rilevato, nel ricorso introduttivo del giudizio, in punto di fatto: CP_
“- che in data 8 novembre 2022 l'Istituto di RI comunicava al Sig.
[...]
, a mezzo racc. a.r. datata 18 ottobre 2022, di aver avviato una procedura di Parte_1 accertamento in ordine alla pensione dallo stesso percepita cat. INCIV n. 07602151 e di aver riscontrato che nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2022 era stato effettuato in favore del medesimo un pagamento indebito per complessivi € 18.109,02;
- che a detta dell'Istituto erogatore la riscossione di rate di pensione non spettanti derivava dal fatto che l'ammontare dei redditi personali del beneficiario e/o del coniuge aveva superato il limite previsto, determinando il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella corrisposta;
CP_
- che sempre con la stessa comunicazione l'Istituto di RI invitava il ricorrente a restituire l'importo percepito indebitamente entro giorni 30 dalla notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dello stesso di proporre opposizione ex art. 46 e ss L.88/89;
- che avverso il provvedimento de quo il Sig. proponeva ricorso ex Parte_1CP_ art. 46 e ss della L.88/89 al Comitato Provinciale …;
3 - che con delibera n. 232424 del 28 giugno 2023 notificata a mezzo PEC il 29 giugno 2023 CP_ (doc.3), il COMITATO PROVINICIALE di RI, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. motivando la propria decisione come segue … Il ricorso è scaturito a seguito di Pt_1 provvedimento emesso il 18 ottobre 2022, di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione INCIV 07602151. Tale provvedimento veniva comunicato all'interessato in data 8 novembre 2022 a mezzo racc a/r datata 18 ottobre 2022. Nella comunicazione veniva riscontrato che nel periodo 1/01/2018-30/09/2022 erano stati erano stati corrisposti nei confronti del Sig. pagamenti indebiti per € 18.109,02 dei quali Pt_1 si chiedeva la restituzione. L'indebito nasceva dal fatto che “nel periodo indicato al sono Pt_1 state corrisposte somme non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta “ mentre nella riunione del Comitato è emerso che l'indebito è scaturito dalla riduzione del grado di invalidità CP_ dal 75%al 50% a far data da gennaio 2018 a seguito di visita di revisione presso CML di sede. Il sostiene che il provvedimento appare infondato in quanto lo stesso non svolge da Pt_1 anni alcuna attività lavorativa, stante la sua precaria situazione di salute, né d'altra parte risulta coniugato e quindi tutti i redditi di cui lui dispone sono quelli proveninenti dal trattamento pensionistico INCIV n. 07601151, come peraltro risulta dai Modelli RED debitamente compilati e CP_ consegnati all nei tempi previsti. Pertanto, anche se ci fosse stata una erogazione di somme superiori al dovuto la stessa non CP_ può che dipendere da errori materiali dell' e pertanto non ripetibili da parte dell' Pt_2 stesso se non dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di revoca e/o modifica in peggio del beneficio.
[….] Il Comitato provinciale di RI ha valutato positivamente il fatto che il Sig. abbia Pt_1 correttamente comunicato la sua situazione reddituale ed ha preso in considerazione il fatto CHE NESSUNO GLI ABBIA MAI COMUNICATO LA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE e che comunque l' abbia continuato ad erogargli il trattamento Pt_2 pensionistico nei quattro anni intercorsi fra l'accertamento medico legale e la comunicazione dell'indebito. IL COMITATO, VISTA ANCHE LA NUMEROSA GIURISPRUDENZA ESISTENTE A FAVORE DELLA TESI DEL MORELLI E NELL'INTENTO DI EVITARE ULTERORI DANNI ECONOMICI ALL'ISTITUTO IN CASO DI EVENTUALI RICORSI IN SEDE GIUDIZIARIA, HA DECISO DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA DEL MORELLI IN QUANTO L'ASSISTITO NON HA MAI COMUNICATO DATI ERRONEI O MENDACI, Né FATTO RICHIESTE IMPROPRIE ALL'ISTITUTO E CHE L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI SOMME IMPROPRIE A SEGUITO DI REVISIONE DEL GRADO DI INVALIDIITA' PER BEN QUATTRO ANNI DALLA VISITA MEDICA, SENZA COMUNICAZIONE FORMALE ALL'INTERESSATO, COSTITUISCE UN ERRORE MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELL'ISTITUTO CON LA CONSEGUENZA CHE LE RELATIVE SOMME SONO IRRIPETIBILI DA PARTE DELL'ISTITUTO . CP_3 DELIBERA L'accoglimento del ricorso con applicazione della sospensiva della delibera da parte del direttore di sede;
- che, come è dato vedere, la delibera de quo, seppur di accoglimento e seppur motivata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in materia, riportava la specifica che la stessa era stata sospesa per decisione del Direttore di sede senza che, tuttavia, venissero specificate nell'ambito della stessa le ragioni (ex art. 21 nononies L.241/90) sottese all'applicata sospensiva;
- che le motivazioni che avevano indotto il Direttore di sede a sospendere gli effetti della delibera non venivano rese note al ricorrente neppure con la comunicazione di accompagno della stessa che, peraltro, veniva notificata come definitiva ed ACCOLTA (doc. n. 3);
- che giungeva pertanto inaspettata la comunicazione PEC del 9 novembre 2023, con la CP_ quale l'Istituto di RI informava il ricorrente, per il tramite del sottoscritto difensore, che con delibera n. 54 il “Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” nel corso della seduta tenutasi (asseritamente) il 25 settembre precedente (ovvero oltre un mese e mezzo prima), aveva ex art. 46 Parte_3 L.88/89 il provvedimento di accoglimento (Delibera n. 232424 – doc. 3) del Provinciale CP_2
4 CP_
ragione per cui l'Istituto de quo avrebbe dato seguito all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate;
- che, infatti, con n. 2 distinte raccomandate a.r. recapitate al ricorrente in data 30 CP_ novembre 2023 l' di RI non solo diffidava lo stesso a versare gi importi di cui all'accertamento di indebito del 12 ottobre 2022 (doc. n. 6) ma richiedeva al medesimo di provvedere altresì al pagamento di quanto percepito dal 1 novembre 2017 - 31 dicembre 2017 (doc. n.5) sul presupposto che anche i ratei riscossi in epoca antecedente il periodo fatto oggetto di verifica risultavano indebitamente versati (stante il fatto che la pensione del medesimo era stata revocata da ottobre 2017 per non essersi presentato a visita di revisione) laddove, sempre a detta dell' convenuto, gli indebiti erano sempre ripetibili nel termine prescrizionale di anni 10; Pt_2
- che tuttavia il provvedimento emesso dall'Organo di controllo di ANNULLAMENTO CP_ della delibera di accoglimento del Comitato Provinciale risulta palesemente illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi che si andranno di seguito ad esporre …”.
Sulla base di queste premesse, l'appellante aveva svolto, nel ricorso introduttivo, le seguenti considerazioni in diritto.
“L'art. 46 comma 9 della Legge 88/89 stabilisce che in presenza di evidenti vizi di illegittimità (art. 21 nonies L 241/90), le delibere emesse dal possano essere Controparte_2 sospese dal Direttore di sede, per essere successivamente decise, nell'ambito di una vera e propria procedura di revisione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Amministratore centrale. L'organo a cui viene affidato il compito di effettuare questa seconda verifica deve prendere in esame la proposta di deliberazione alternativa che viene trasmessa unitamente al provvedimento di sospensione e deve decidere, in termini di accoglimento o rigetto, nel termine di giorni 60/90 TRASCORSI I QUALI LA DECISIONE SOSPESA DIVIENE COMUNQUE ESECUTIVA. Orbene, nel caso in esame sono ravvisabili quantomeno due profili di illegittimità in ordine all'operato dell' Convenuto e dei suoi organi di controllo che, ad avviso della presente Pt_2 difesa, rendono inefficace e/o comunque illegittima la delibera n. 54 con la quale è stata Annullata la decisione del Comitato Provinciale di RI di accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente. La prima violazione attiene le motivazioni che hanno indotto il Direttore della Sede di RI a sospendere la delibera del Comitato Provinciale (e con ciò stesso i presupposti legittimanti l'avvio della procedura) in quanto: a) Le motivazioni de quo sono state comunicate al ricorrente solo in data 9 novembre 2023 ovvero solo allorché veniva trasmessa copia della DELIBERA DI ANNULLAMENTO n. 54 emessa dal'Organo Collegiale centrale e non invece contestualmente alla trasmissione della delibera del Comitato provinciale su cui era stata disposta la sospensiva, in spregio, da un lato, ad ogni basilare obbligo di correttezza e trasparenza (art. 7 L.241/90) e, dall'altro, di ogni diritto di difesa;
b) Le motivazioni alla luce delle quali il direttore di sede ha sospeso la delibera del Comitato provinciale, motivazioni peraltro poste dall'Organo di controllo a supporto della delibera di ANNULLAMENTO n. 54, non involgevano affatto profili di legittimità, come invece espressamente richiesto (a legittimazione dell'avvio della procedura di revisione) sia dall'art. 46 L.88/89 che dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. (ovvero la sussistenza di
“Violazione di legge”, “eccesso di potere” e/o “incompetenza”). La seconda violazione attiene le tempistiche con cui è stato emesso e comunicato al ricorrente l'esito del procedimento amministrativo di secondo grado CP_ Come è dato rilevare dalla lettura della stessa circolare n. 47 del 17 maggio 2023 (doc. n.7) la procedura di revisione finalizzata all'eventuale annullamento d'ufficio di un provvedimento emesso in autotutela deve concludersi, ENTRO GIORNI 60 DALLA DATA DI AVVIO DEL PROVVEDIMENTO e, comunque, non oltre giorni 90 (ex art. 46 L.88/89) pena l'esecutività del provvedimento. Nel caso che ci occupa la sospensiva della delibera del Comitato provinciale è stata disposta dal Direttore di sede (RI) (quantomeno) contestualmente all'emissione del provvedimento di accoglimento (in cui veniva annotata), ovvero in data 28 giugno 2023, per essere comunicata (senza motivazioni e senza informare il destinatario che la sospensiva avrebbe aperto una procedura amministrativa di secondo grado) in data 29 giugno 2023.
5 Il provvedimento di ANNULLAMENTO della delibera del Comitato provinciale è stato asseritamente (in quanto nessuna verifica è possibile effettuare in ordine alla data in cui il provvedimento veniva emesso) deciso dal Comitato Amministratore nella seduta tenutasi in data 25 settembre, ovvero (e guarda caso) 90 giorni dopo l'avvio della procedura, MA comunque COMUNICATO al ricorrente (unica data verificabile) solo in data 9 novembre 2023 OVVERO A DISTANZA DI OLTRE 4 MESI E MEZZO (pari a 135 giorni) dall'avvio del procedimento e, pertanto al di fuori di ogni termine di legge e di regolamento. Per i motivi sopra esposti si ritiene che non solo la delibera di accoglimento in autotutela CP_ del ricorso emessa dal Provinciale in data 28 giugno 2023 non poteva essere CP_2 sospesa e sottoposta a revisione per manifesta insussistenza dei motivi di illegittimità richiesti dall'art. 46 L.88/89 e dall'art. 21 nonies L.241/90 ai fini dell'avvio del procedimento Amministrativo di secondo grado ma anche che il provvedimento di annullamento che ne è scaturito risulta comunque inefficace ed inidoneo ad incidere sull'esecutività della delibera di accoglimento in quanto emesso (oltre che in ordine ad un provvedimento che non aveva profili di illegittimità) fuori termine e, per di più, senza che l'apertura dello stesso sia mai stata comunicata al destinatario del provvedimento medesimo (come invece importo dall'art. 7 L.241/90). CP_ A ciò si aggiunga che (sempre avuto riguardo a quanto precisato dall' con circolare n. 47) detto provvedimento risulta emesso senza che a base dello stesso siano state poste idonee motivazioni e, nello specifico, senza che siano state specificate le eventuali ragioni di preminenza dell'interesse pubblico rispetto a quelle del privato cittadino coinvolto nella vicenda. Quanto premesso chiede sin d'ora all'Ill.mo Tribunale adito di statuire che la delibera n. CP_ 54 notificata in data 9 novembre 2023 ed emessa dal Comitato Amministratore dell' per CP_ l'annullamento della delibera del Comitato Provinciale n. 242323 venga dichiarata illegittima e/o comunque nulla e/o inefficace in quanto involgente di un provvedimento che non scontava profili di illegittimità ex art. 46 L.88/89 ed ex art. 21 nonies L.241/90 ed in quanto, in ogni caso, emessa in violazione degli di garanzia e dei termini previsti dalle leggi che regolamentano la materia”.
Conclude sul punto l'appellante, allora, evidenziando che il Tribunale avrebbe dovuto prendere posizione sulle indicate questioni, essendo nulla la sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo (ed assorbente) della controversia.
Con il secondo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ripetibili le somme indebitamente erogate sul presupposto che l'interessato “NON SI ERA PRESENTATO ALLA VISITA DI REVISIONE
REGOLARMENTE COMUNICATA laddove l'assenza ingiustificata comportava la revoca della prestazione a far data dal mese successivo a quello previsto per la visita … LA VISITA SANITARIA cui il ricorrente si era sottoposto nel febbraio del
2018 ed in esito alla quale era stato riconosciuto INVALIDO nella misura del
50% del totale (ovvero in percentuale inferiore al 74%), denotava l'intervenuta perdita del diritto dello stesso a ricevere l'assegno mensile e, con ciò stesso, la ripetibilità delle somme erogate in suo favore in mancanza del requisito sanitario
… L'INDEBITO ERA DERIVATO A CAUSA DELLA CONDOTTA DOLOSA del
Sig. che si era reiteratamente rifiutato di sottoporsi a Parte_1 visita”.
Rileva, l'interessato, che non è vero che l'assenza ingiustificata alla visita di revisione determini la perdita automatica del titolo a ricevere la prestazione e, tantomeno, che la perdita del diritto decorra dal mese successivo a quello in cui la visita era stata fissata, richiamando al riguardo l'art. 80, comma 3, del d. l. n.
6 112/2008, secondo cui “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti CP_1 qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla CP_1 revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
La perdita del diritto, in caso di mancata presentazione a visita, osserva l'appellante, “lungi dall'essere una conseguenza automatica, presuppone che l'istituto ponga in essere una serie di attività (previste a garanzia del pensionato) rappresentate:
- dalla verifica della regolare notifica dell'invito;
- dalla immediata (successiva alla mancata visita) sospensione della provvidenza per almeno 90 giorni o, in alternativa, dalla notifica al pensionato dell'invito a fornire (nello stesso termine) valide giustificazioni;
- dalla successiva (e solo successiva al decorso dei 90 giorni) revoca del beneficio con decorrenza dalla data in cui la provvidenza è stata sospesa.
In sostanza, “solo una volta terminato questo iter, l' può e deve Pt_2 procedere alla revoca del beneficio che decorre, come detto, dalla data della disposta sospensione. Ma nel caso di specie nessuna delle succitate attività veniva posta in essere dall' NZ che, infatti, se da un lato chiudeva CP_4 formalmente la posizione del Sig. a gennaio del 2018 per Parte_1
“Ingiustificata assenza a visita dopo Raccomandata A/R” (chiusura di cui peraltro non gli dava notizia), dall'altro lato né sospendeva l'erogazione della provvidenza (che infatti perdurava per ulteriori 4 anni), né gli comunicava l'invito a fornire le proprie motivazioni, né gli fissava una nuova seduta dopo che lo stesso, sua sponte, in data 8 febbraio 2018 motivava la propria assenza chiedendo che gli venisse fissata una nuova visita presso la sede dell' di CP_1
RI, ove medio tempore si era dovuto trasferire. Il tutto senza che l'Appellante avesse fatto nulla per indurre in errore l'istituto che, d'altra parte, continuando ad erogargli la pensione anche dopo la visita di revisione (ottobre 2017) a cui lo stesso non aveva potuto presenziare (si riveda doc. n. 9 fascicolo di I°) ed anche dopo (marzo 2018) che la CML di RI gli aveva riconosciuto un grado di invalidità pari al 50% del totale, ingenerava nel medesimo la convinzione di aver diritto a percepire dette somme, somme che comunque servivano allo stesso per far fronte alle proprie basilari esigenze alimentari. Ciò che si vuol dire, in
7 sostanza, è che: - nella misura in cui la revoca della pensione non è una conseguenza automatica della mancata presentazione del pensionato alla visita di revisione, ma rappresenta la fase conclusiva di un iter che l' deve porre in Pt_2 essere (anche) a garanzia del pensionato medesimo;
- nella misura in cui detto iter non viene in alcun modo concretizzato dall'istituto erogatore;
non può legittimamente affermarsi che le somme comunque erogate dall' al CP_1 beneficiario di pensione che non si sia sottoposto a visita di revisione (deputata a verificare la persistenza dei requisiti sanitari) sono di per se stesse ripetibili solo perché sarebbe venuto meno il titolo alla percezione delle stesse”.
In secondo luogo, rileva la parte che non è corretto affermare che, quando l'indebito deriva dalla perdita del requisito sanitario, le somme indebitamente erogate dall' sono sempre e comunque ripetibili a prescindere CP_1 dall'imputabilità dell'errore al beneficiario e dalla sussistenza di un suo eventuale legittimo affidamento. Rileva, peraltro, che “non è vero che l'Appellante si era
RIPETUTAMENTE rifiutato di sottoporsi a visita, essendo vero piuttosto che lo stesso aveva omesso di presentarsi solo a quella del 17 ottobre 2017 e solo perché, nell'occorso, da invalido quale era con una madre parimenti invalida, aveva dovuto cercare una soluzione al fatto di doversi trasferire da NZ a
RI (dove andava a vivere ospite di una zia) per essere stato sfrattato. In secondo luogo perché l'Appellante, aveva comunque informato immediatamente l' di NZ del proprio trasferimento su RI (tanto che a febbraio del CP_1
2018 il suo fascicolo era già stato trasferito), e comunicato, pur non essendo stato invitato a farlo, le ragioni che gli avevano impedito di presenziare alla visita di revisione (chiedendo, peraltro, INUTILMENTE che gli venisse data la possibilità di recarsi a nuova visita!)”.
In ultimo, evidenzia l'appellante che il dolo del percettore cui può ricollegarsi la ripetibilità dell'indebito sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui l'errore dell'Istituto sia al primo addebitabile (solitamente in termini di inesatte e/o omesse informazioni), “cosa del tutto insussistente nel caso in esame in cui, uno dei motivi che aveva indotto il Comitato Provinciale ad CP_1 accogliere il ricorso amministrativo proposto dal Sig. era proprio il fatto Pt_1 che: …. l'assistito non ha mai comunicato dati erronei o mendaci, né fatto richieste improprie all'istituto e che l'eventuale corresponsione di somme improprie a seguito di revisione del grado di invalidita per ben quattro anni dalla visita medica, senza comunicazione formale all'interessato, costituisce un errore materiale esclusivamente da parte dell'istituto con la conseguenza che le relative somme sono irripetibili da parte dell'istituto medesimo”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
8 2.1. L'eccezione di natura esplorativa proposta dall' circa la CP_1 possibile tardività dell'appello non è fondata, essendo stato instaurato il presente giudizio il 2.12.2024, anteriormente allo spirare del termine (13.12.2024).
3. Il primo motivo è infondato.
Il Giudice, nel disattendere, come indicato in dispositivo, “ogni altra istanza, eccezione o deduzione”, ha ritenuto evidentemente assorbente, rispetto alla rilevanza delle violazioni procedimentali denunciate dall'interessato, il dato che l'indebito si sia formato “in seguito alla condotta dolosa del ricorrente che si
è reiteratamente rifiutato di sottoporsi a visita”.
Ritiene il Collegio, peraltro, che non sussista la denunciata violazione procedimentale.
La delibera n. 232424 del 28 giugno 2023 del Controparte_2 di RI aveva infatti disposto l'accoglimento del ricorso avverso la comunicazione di indebito a seguito della positiva valutazione del fatto che “il
Sig. abbia correttamente comunicato la sua situazione reddituale ed ha Pt_1 preso in considerazione il fatto CHE NESSUNO GLI ABBIA MAI COMUNICATO
LA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE e che comunque l' abbia continuato ad erogargli il trattamento pensionistico nei quattro Pt_2 anni intercorsi fra l'accertamento medico legale e la comunicazione dell'indebito.
IL COMITATO, VISTA ANCHE LA NUMEROSA GIURISPRUDENZA
ESISTENTE A FAVORE DELLA TESI DEL MORELLI E NELL'INTENTO DI
EVITARE ULTERORI DANNI ECONOMICI ALL'ISTITUTO IN CASO DI
EVENTUALI RICORSI IN SEDE GIUDIZIARIA, HA DECISO DI ACCOGLIERE
LA RICHIESTA DEL MORELLI IN QUANTO L'ASSISTITO NON HA MAI
COMUNICATO DATI ERRONEI O MENDACI, Né FATTO RICHIESTE
IMPROPRIE ALL'ISTITUTO E CHE L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI
SOMME IMPROPRIE A SEGUITO DI REVISIONE DEL GRADO DI
INVALIDIITA' PER BEN QUATTRO ANNI DALLA VISITA MEDICA, SENZA
COMUNICAZIONE FORMALE ALL'INTERESSATO, COSTITUISCE UN
ERRORE MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELL'ISTITUTO CON
LA CONSEGUENZA CHE LE RELATIVE SOMME SONO IRRIPETIBILI DA
PARTE DELL'ISTITUTO ”. CP_3
L'annullamento del provvedimento, disposto con la delibera n. 54 (seduta del 25.9.2023) del “Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, è dipeso dalla necessità di ricondurre la formazione dell'indebito non già alle predette considerazioni reddituali, impropriamente richiamate in quanto estranee alla fattispecie, ma al dato che, per i mesi di gennaio e febbraio 2018, l'interessato non si era presentato alla visita di revisione, la cui convocazione era stata regolarmente notificata,
9 mentre per il periodo da marzo 2018 a settembre 2022, lo stesso era stato regolarmente riconosciuto invalido al 50%, percentuale che esclude il diritto alla prestazione economica.
La necessità di rettificare le erronee e improprie indicazioni precedentemente espresse ben consentiva di ravvisare un vizio di legittimità del precedente provvedimento (il travisamento dei fatti può essere fatto rientrare nell'eccesso di potere, richiamato quale categoria pertinente dallo stesso appellante), risultando rispettato il disposto dell'art. 46, comma 9, della l. n.
88/1989, secondo cui “Il direttore della competente sede dell può Pt_2 sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano profili di illeggittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva”. La norma non prevede peraltro ulteriori oneri di comunicazione da parte del Direttore e l'annullamento della delibera del
Comitato provinciale è stata adottata il 25.9.2023 (non vi è serio motivo di dubitare della correttezza della data, indicata negli atti di causa), entro 90 giorni dal 28.6.2023 (data della deliberazione annullata) o dal 29.6.2023 (data della relativa comunicazione).
4. È invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo.
L' ha dato conto della vicenda evidenziando che “il sig. non CP_1 Pt_1 si è presentato alla visita di revisione, regolarmente notificata in data 12 settembre 2017, prevista per il giorno 17 ottobre 2017, senza fornire alcuna giustificazione in merito. A seguito della predetta assenza a visita la posizione del sig. è stata chiusa il giorno 9 gennaio 2018 con la seguente motivazione: Pt_1
“Ingiustificata assenza a visita dopo raccomandata A/R”.
È dunque pacifico, non avendolo contestato l' , che non sia stata Pt_2 rispettata la sequenza procedimentale cui l'art. 80 cit. subordina la possibilità di revocare la prestazione. L' in particolare non aveva sospeso l'erogazione CP_1 della provvidenza (proseguita per altri 4 anni) né aveva notificato un provvedimento di sospensione, non essendosi quindi verificato il presupposto
(rappresentato dall'assenza di idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita a seguito del decorso del termine di 90 giorni decorrente dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione fosse stata già disposta) del potere di “revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
10 L' pertanto, in assenza dei presupposti di adozione della revoca, CP_1 non poteva determinarsi in tal senso in difetto del relativo potere, non potendo quindi formarsi alcun indebito.
4.1. Quanto appena rilevato vale, occorre specificare, in relazione al periodo compreso tra l'1.11.2017, data a partire dalla quale erano stati eseguiti i versamenti indebiti, e il 23.4.2018, giorno precedente a quello di notifica del verbale con cui, a seguito della proposizione di una successiva domanda di accertamento sanitario, il CML di RI aveva riconosciuto l'appellante con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% Pt_4
(art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 50 %”, con conseguente perdita del diritto all'assegno mensile”. L'accoglimento del motivo, pertanto, va limitato, per le ragioni indicate, a tale periodo.
Precisamente, quanto all'impossibilità di accogliere la domanda originaria
(e il motivo di appello) in relazione al periodo successivo, si osserva che le affermazioni compiute del Tribunale sul punto (“Allo stesso modo anche i ratei relativi al periodo da marzo 2018 a settembre 2022 sono non dovuti perché nel periodo in questione il soggetto è stato dichiarato invalido in una percentuale inferiore al 74% (50%”) si fondano sul presupposto dell'autosufficienza della ragione addotta, da considerare quale elemento autonomo su cui fondare la valutazione di irripetibilità delle somme, a prescindere da ogni connessione con la vicenda interessante il periodo immediatamente precedente. Al mancato riconoscimento del requisito sanitario è seguita, secondo il Giudice, la “perdita del diritto all'assegno mensile”.
Il motivo di appello non pare confrontarsi adeguatamente con tale argomentazione, essendosi limitato l'appellante, sinteticamente, ad affermare l'irrilevanza del successivo diniego, notificato il 24.4.2018, quale circostanza tale da privare di fondamento l'affidamento già ingenerato a seguito del mantenimento della prestazione in godimento. La prospettazione è tuttavia generica, posto che l'interessato non chiarisce le ragioni per cui l'affidamento ingenerato dal mantenimento della prestazione erogata per effetto dell'accoglimento di una precedente domanda dovrebbe prevalere sulle conseguenze di un successivo formale accertamento sfavorevole, regolarmente comunicato, giunto all'esito di un diverso procedimento amministrativo innescato dalla presentazione di una successiva domanda. Con riferimento all'accertamento negativo che ne è seguito, allora, non può dirsi che sussistano (o che possano proseguire), innanzitutto per difetto di idonea allegazione, le condizioni di un legittimo affidamento.
Ancora, l'idoneità dell'affidamento precedentemente formatosi a privare di rilevanza il successivo diniego dei presupposti sanitari per il godimento della prestazione è tardivamente affermata dall'appellante, il quale non aveva svolto
11 alcuna considerazione sul punto nel ricorso introduttivo (quando era ben noto l'esito negativo della seconda iniziativa assunta in sede amministrativa) o in sede di prima udienza o di redazione delle note conclusive.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto (v. Cass.,
4.8.2022, n. 24180), l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario abilita certamente alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, difettando le situazioni di deroga per le ragioni sopra espresse.
5. L'appello, alla luce delle risultanze del caso concreto va pertanto accolto per quanto di ragione, occorrendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme CP_1 di natura assistenziale versate in favore dell'appellante dall'1.11.2017 al
23.4.2018.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano integralmente alla luce delle ragioni che hanno in concreto determinato l'esito della controversia, con accoglimento in minor parte delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme di natura assistenziale versate in favore CP_1 dell'appellante dall'1.11.2017 al 23.4.2018; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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