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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10199/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Cappabianca
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato l'1.08.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 16.11.2022 la CP_1 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento dell'indennità di
1 accompagnamento;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
17.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle
“note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui
è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, non essendo ella autonoma nella deambulazione.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra ; in particolare, il consulente ha rilevato che “La Pt_1
2 ricorrente da documentazione sanitaria e dalla visita medico legale eseguita in corso di operazioni peritali risulta affetta da manifestazione artrosiche e osteopososi, la biodinamica è in linea con l'età anagrafica, la ricorrente deambula in autonomia a passo lento con movimenti cautelati, non è impossibilitata a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.
Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente, il consulente ha precisato che “si eccepisce alla richiesta del Dott. di eseguire in sede di Persona_2 operazioni peritali test funzionali per diagnosticare eventuali deficit cognitivi (ADL, IADL, MMSE) perché compito del ctu non è fare diagnosi ma valutare le condizioni cliniche (psichiche, fisiche, intellettive) del ricorrente dopo adeguata sintesi di esame obbiettivo e valutazione di certificazione sanitaria.
L'esame obbiettivo eseguito in sede di operazioni peritali permette di rilevare passaggi posturali in autonomia con grado di difficoltà media e deambulazione in autonomia a piccoli passi in ambiente domestico e fuori. Le capacità cognitive intellettive e ideo motorie sono in linea con l'età anagrafica, infatti, la periziata non è mai stata sottoposta ad alcuna visita geriatrica, evidentemente non ritenuta necessaria richiederla dal medico curante, ancora alla documentazione in atti non è allegata la cartella clinica del medico curante in cui viene riportata eventuale terapia necessaria alla cura di malattie neurologiche”.
Con riguardo invece alla domanda per il riconoscimento dei benefici ai portatori di handicap in virtù della legge 104/92 il consulente ha ritenuto che il “complesso morboso realizza la condizione di portatore di Handicap con connotazione di gravità comma 3 dell'art. 3 dal mese di gennaio 2024”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
3 D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso si compensano le spese processuali.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di ctu, che si pongono invece a carico dell' e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara persona con disabilità ai sensi Parte_1 dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 a decorrere dal gennaio
2024.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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