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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1884/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Marco Cattani)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio , al fine di accertare e dichiarare in capo a Controparte_1
quest'ultima la qualità di erede del padre defunto . Persona_1 A fondamento della domanda, deduceva che, in data 19.02.2010, con atto del notaio Dott.
, concedeva a Persona_2 Controparte_2
un prestito vitalizio ipotecario di € 200.000,00, garantito fino alla concorrenza di € Persona_1
1.235.000,00 da ipoteca, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 23.2.2010 al n. 627 Reg.
part., n. 3119 Reg. gen., su beni di proprietà anche di , partecipante all'atto quale Controparte_1
garante e terza datrice di ipoteca;
che, in particolare, l'ipoteca veniva iscritta sul fabbricato per civile abitazione sito in Lucca, frazione San Marco, Via Baccelli I. e Q. n. 80, in comproprietà al
50% ciascuno tra e , censito al N.C.E.U. del Comune di Lucca Persona_1 Controparte_1
come segue: - al foglio 105 mappale 1259 sub 1, vani 4, cat. A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio
105 mappale 1259 sub 2, vani 7,5, cat. A/2, classe 7, r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259
sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7, r.c. € 35,58; che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia
(D.Lgs. n. 385/1993), stipulato in data 11.2.2015, Controparte_2
cedeva pro soluto a con effetto legale dall'11.5.2015
[...] Controparte_3
ed efficacia economica dal 23.1.2015, i crediti aventi le caratteristiche indicate nel medesimo atto di cessione;
che dell'avvenuta cessione veniva data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 14.5.2015 – Parte Seconda – Altri
annunzi commerciali, ai sensi dell'art. 58 TUB;
che, per effetto della cessione, CP_3
era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della banca
[...]
cedente, ivi compreso quello vantato da Controparte_2
nei confronti di;
che, con scrittura privata autenticata dal Notaio
[...] Persona_1
di Milano del 26.06.2017, cquistava da Persona_3 Controparte_4 [...]
già il ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio CP_5 Controparte_3
dell'attività bancaria con tutte le attività e le passività espressamente elencate nell'atto in parola;
che, per effetto di tale cessione, uccedeva, a titolo particolare, nei Controparte_4 rapporti giuridici già di titolarità della banca cedente, ivi compreso quello di cui si discute;
che, da ultimo, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58
del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), stipulato in data
19.4.2022, cquistava pro soluto da con effetto Parte_1 Controparte_4
giuridico dal 19.4.2022, i crediti aventi le caratteristiche indicate nel medesimo atto di cessione;
che dell'avvenuta cessione veniva data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 19.4.2022 – Parte Seconda – Altri annunzi commerciali, ai sensi dell'art. 58 TUB;
che, per effetto della cessione, Parte_1
succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle banche cedenti, ivi compreso quello originariamente vantato nei confronti di;
che, nelle Persona_1
more dei vari passaggi sopraindicati, decedeva a Lucca il 04.01.2017 e, con Persona_1
dichiarazione presentata il 29.12.2017, registrata al numero 2321 volume 9990, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 25.1.2018 al n. 1052 Reg. part., n. 1369 Reg. gen., veniva fatta la successione in favore della figlia , unica erede legittima del de cuius; che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 5 del contratto di prestito vitalizio ipotecario, “il finanziamento deve essere
rimborsato entro 10 (dieci) mesi dalla sua data di scadenza naturale del contratto, vale a dire entro
dieci (dieci) mesi dalla data in cui si è verificata la morte della parte finanziata o la dichiarazione
della sua assenza”; che, in forza di tale titolo, in data 11.03.2024, otificava a Parte_1
un atto di precetto per il complessivo importo di € 575.664,50, oltre agli interessi Controparte_1
al tasso convenzionale indicato in contratto (e comunque entro il limite della soglia di cui alla legge
108/96 tempo per tempo vigente) dal 18.10.2023 fino alla data del saldo, alle spese di notifica dell'atto, compreso il compenso professionale relativo all'atto di precetto;
che, in mancanza di adempimento, in data 03.04.2024, su istanza di venivano pignorati i diritti Parte_1
della resistente sulla proprietà immobiliare sopraindicata;
che, come risultava anche dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. depositata nella procedura esecutiva, il bene anzidetto era in parte divenuto in proprietà della resistente (quanto ai diritti di ½) in forza di successione del padre;
che mentre risultava trascritto il certificato di denunciata successione, non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità da parte di e, dunque, si rendeva necessario accertare in Controparte_1
capo alla stessa la qualità di erede accettante, in forma espressa o tacita, l'eredità di
[...]
, al fine di procedere alla trascrizione del relativo provvedimento giudiziale e costituire la Per_1
necessaria continuità delle trascrizioni, allo stato mancante;
che, nel caso di specie, la voltura catastale risultava essere stata effettuata fin dall'anno 2022 e, dunque, la resistente aveva accettato tacitamente l'eredità del padre defunto, non avendo nel frattempo compiuto atti di rinuncia all'eredità e/o di accettazione con beneficio di inventario;
che, inoltre, possedeva Controparte_1
il bene ereditario per cui non era stata trascritta l'accettazione dell'eredità e risultava risiedere presso lo stesso;
che, con missiva del 14.7.2018, controparte formulava alla creditrice un'offerta a saldo e stralcio di € 240.000,00, espressamente qualificandosi come “unica erede di
[...]
” e, dunque, aveva posto in essere un atto che presupponeva necessariamente la volontà di Per_1
accettare.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 05.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'accettazione tacita
dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere
se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal complessivo, comportamento del
chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti (Cass. 16.4.1995 n. 5470), i quali risultino nel loro insieme incompatibili con la volontà di rinunciare, ovvero siano concludenti e significativi della
volontà di accettare l'eredità e non altrimenti giustificabili. A tal fine la relativa indagine deve essere
effettuata dal giudice di merito, caso per caso. in considerazione della peculiarità di ogni singola
fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, fra i quali quelli della natura e importanza, nonché
della finalità dei singoli atti compiti dal chiamato, in connessione e consequenzialità fra loro.
Pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del
chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia
di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti
in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale,
della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti,
assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius
a sè stesso” (Cass., Sez. II, n. 7075/1999; Cass., Sez. VI, Ord. n. 1438/2020; Cass., Sez. III, Ord. n.
12259/2022).
Nel caso di specie, la documentazione versata atti induce a ritenere che parte resistente abbia tacitamente accettato l'eredità del padre defunto.
Invero, a prescindere dall'avvenuta trascrizione della dichiarazione di successione (trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 25.1.2018 al n. 1052 Reg. part., n. 1369 Reg. gen. (doc. 9), come risulta anche dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. redatta dal notaio (Doc. 12)), Persona_4
che costituisce un atto di natura meramente fiscale, dalla visura storica catastale prodotta dal ricorrente l'immobile pignorato risulta volturato in favore della resistente e, Controparte_1
dunque, la stessa risulta intestataria del bene in questione (v. doc. 14 pag. 3 “DENUNZIA (NEI
PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 04/01/2017 Sede TZQ Registrazione Volume 9990 n. 2321
registrato in data 17/01/2018 – SUCCESSIONE DI GIANNI AGOSTINO Voltura n. 8527.1/2022 –
Pratica n. LU0060220 in atti dal 27/09/2022”). La richiesta di volturazione, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata, costituisce atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e, dunque, rappresenta un atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., che la resistente non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto una missiva del 14.7.2018 (doc. 16), con la quale
[...]
formulava alla creditrice un'offerta a saldo e stralcio di euro 240.000,00, espressamente CP_1
qualificandosi come “unica erede di ”. Persona_1
Ebbene, trattasi inequivocabilmente di atto che presuppone la volontà della resistente di accettare l'eredità del de cuius.
In aggiunta ai suddetti rilievi, che devono ritenersi già decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda, si ritiene che parte resistente sia divenuta erede pura e semplice anche ex lege, ai sensi dell'art. 485, 2°comma c.c.
Infatti, dalla missiva sopraindicata e dal certificato di residenza di risulta che Controparte_1
quest'ultima risiede presso l'immobile sito in Lucca (LU), Via Italico e Quirino Baccelli n. 80, che corrisponde all'indirizzo del bene pignorato acquistato dalla resistente per via ereditaria.
Di conseguenza, la resistente, in mancanza di allegazioni od elementi probatori contrari, deve ritenersi nel possesso dei beni ereditari.
Ebbene, ai sensi dell'art. 485 c.c., la stessa avrebbe dovuto compiere l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (04.01.2017), allo scadere dei quali, in mancanza dell'atto prescritto, è divenuta erede pura e semplice.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, Ord. n. 15690/2020), che si è
così espressa “Il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene
ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a
conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della
successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia
insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla
norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento
dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del
possesso, (Cass. n. 1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro
e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato
possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c.
condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare
all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo
scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n.
11018/2008; n. 4845/2003). È vero quanto rileva la corte d'appello che l'immissione in possesso dei
beni ereditari non comporta accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto
tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il
tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce
l'acquisto dell'eredità ex lege”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta accertata in capo a la qualità Controparte_1
di erede del padre defunto e, dunque, l'acquisto in capo alla resistente a titolo Persona_1
ereditario della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Lucca (LU), fraz. San Marco, Via Italico
e Quirino Baccelli n. 80, censito al N.C.E.U. del Comune di Lucca come segue: - al foglio 105
mappale 1259 sub 1, vani 4, cat. A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio 105 mappale 1259 sub 2, vani
7,5, cat. A/2, classe 7, r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259 sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7,
r.c. € 35,58.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento (causa di valore indeterminabile – complessità
bassa), facendo applicazione delle tariffe minime per la fase di studio e introduttiva, trattandosi di questioni di bassa complessità e di causa contumaciale, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, che non si è svolta, e della voce relativa alla fase decisionale, in quanto la decisione è stata assunta allo stato degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA in capo a , Controparte_1
nata a [...] il [...], la qualità di erede accettante l'eredità di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Lucca (LU) il 04.01.2017, e che, pertanto,
ha acquistato a titolo ereditario la quota di ½ dell'immobile sito nel Controparte_1
Comune di Lucca (LU), fraz. San Marco, Via Italico e Quirino Baccelli n. 80, censito al
N.C.E.U. del Comune di Lucca come segue: - al foglio 105 mappale 1259 sub 1, vani 4, cat.
A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio 105 mappale 1259 sub 2, vani 7,5, cat. A/2, classe 7,
r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259 sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7, r.c. € 35,58;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
- CONDANNA a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1884/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Marco Cattani)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio , al fine di accertare e dichiarare in capo a Controparte_1
quest'ultima la qualità di erede del padre defunto . Persona_1 A fondamento della domanda, deduceva che, in data 19.02.2010, con atto del notaio Dott.
, concedeva a Persona_2 Controparte_2
un prestito vitalizio ipotecario di € 200.000,00, garantito fino alla concorrenza di € Persona_1
1.235.000,00 da ipoteca, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 23.2.2010 al n. 627 Reg.
part., n. 3119 Reg. gen., su beni di proprietà anche di , partecipante all'atto quale Controparte_1
garante e terza datrice di ipoteca;
che, in particolare, l'ipoteca veniva iscritta sul fabbricato per civile abitazione sito in Lucca, frazione San Marco, Via Baccelli I. e Q. n. 80, in comproprietà al
50% ciascuno tra e , censito al N.C.E.U. del Comune di Lucca Persona_1 Controparte_1
come segue: - al foglio 105 mappale 1259 sub 1, vani 4, cat. A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio
105 mappale 1259 sub 2, vani 7,5, cat. A/2, classe 7, r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259
sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7, r.c. € 35,58; che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia
(D.Lgs. n. 385/1993), stipulato in data 11.2.2015, Controparte_2
cedeva pro soluto a con effetto legale dall'11.5.2015
[...] Controparte_3
ed efficacia economica dal 23.1.2015, i crediti aventi le caratteristiche indicate nel medesimo atto di cessione;
che dell'avvenuta cessione veniva data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 14.5.2015 – Parte Seconda – Altri
annunzi commerciali, ai sensi dell'art. 58 TUB;
che, per effetto della cessione, CP_3
era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della banca
[...]
cedente, ivi compreso quello vantato da Controparte_2
nei confronti di;
che, con scrittura privata autenticata dal Notaio
[...] Persona_1
di Milano del 26.06.2017, cquistava da Persona_3 Controparte_4 [...]
già il ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio CP_5 Controparte_3
dell'attività bancaria con tutte le attività e le passività espressamente elencate nell'atto in parola;
che, per effetto di tale cessione, uccedeva, a titolo particolare, nei Controparte_4 rapporti giuridici già di titolarità della banca cedente, ivi compreso quello di cui si discute;
che, da ultimo, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58
del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), stipulato in data
19.4.2022, cquistava pro soluto da con effetto Parte_1 Controparte_4
giuridico dal 19.4.2022, i crediti aventi le caratteristiche indicate nel medesimo atto di cessione;
che dell'avvenuta cessione veniva data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 19.4.2022 – Parte Seconda – Altri annunzi commerciali, ai sensi dell'art. 58 TUB;
che, per effetto della cessione, Parte_1
succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle banche cedenti, ivi compreso quello originariamente vantato nei confronti di;
che, nelle Persona_1
more dei vari passaggi sopraindicati, decedeva a Lucca il 04.01.2017 e, con Persona_1
dichiarazione presentata il 29.12.2017, registrata al numero 2321 volume 9990, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 25.1.2018 al n. 1052 Reg. part., n. 1369 Reg. gen., veniva fatta la successione in favore della figlia , unica erede legittima del de cuius; che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 5 del contratto di prestito vitalizio ipotecario, “il finanziamento deve essere
rimborsato entro 10 (dieci) mesi dalla sua data di scadenza naturale del contratto, vale a dire entro
dieci (dieci) mesi dalla data in cui si è verificata la morte della parte finanziata o la dichiarazione
della sua assenza”; che, in forza di tale titolo, in data 11.03.2024, otificava a Parte_1
un atto di precetto per il complessivo importo di € 575.664,50, oltre agli interessi Controparte_1
al tasso convenzionale indicato in contratto (e comunque entro il limite della soglia di cui alla legge
108/96 tempo per tempo vigente) dal 18.10.2023 fino alla data del saldo, alle spese di notifica dell'atto, compreso il compenso professionale relativo all'atto di precetto;
che, in mancanza di adempimento, in data 03.04.2024, su istanza di venivano pignorati i diritti Parte_1
della resistente sulla proprietà immobiliare sopraindicata;
che, come risultava anche dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. depositata nella procedura esecutiva, il bene anzidetto era in parte divenuto in proprietà della resistente (quanto ai diritti di ½) in forza di successione del padre;
che mentre risultava trascritto il certificato di denunciata successione, non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità da parte di e, dunque, si rendeva necessario accertare in Controparte_1
capo alla stessa la qualità di erede accettante, in forma espressa o tacita, l'eredità di
[...]
, al fine di procedere alla trascrizione del relativo provvedimento giudiziale e costituire la Per_1
necessaria continuità delle trascrizioni, allo stato mancante;
che, nel caso di specie, la voltura catastale risultava essere stata effettuata fin dall'anno 2022 e, dunque, la resistente aveva accettato tacitamente l'eredità del padre defunto, non avendo nel frattempo compiuto atti di rinuncia all'eredità e/o di accettazione con beneficio di inventario;
che, inoltre, possedeva Controparte_1
il bene ereditario per cui non era stata trascritta l'accettazione dell'eredità e risultava risiedere presso lo stesso;
che, con missiva del 14.7.2018, controparte formulava alla creditrice un'offerta a saldo e stralcio di € 240.000,00, espressamente qualificandosi come “unica erede di
[...]
” e, dunque, aveva posto in essere un atto che presupponeva necessariamente la volontà di Per_1
accettare.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 05.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'accettazione tacita
dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere
se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal complessivo, comportamento del
chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti (Cass. 16.4.1995 n. 5470), i quali risultino nel loro insieme incompatibili con la volontà di rinunciare, ovvero siano concludenti e significativi della
volontà di accettare l'eredità e non altrimenti giustificabili. A tal fine la relativa indagine deve essere
effettuata dal giudice di merito, caso per caso. in considerazione della peculiarità di ogni singola
fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, fra i quali quelli della natura e importanza, nonché
della finalità dei singoli atti compiti dal chiamato, in connessione e consequenzialità fra loro.
Pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del
chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia
di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti
in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale,
della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti,
assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius
a sè stesso” (Cass., Sez. II, n. 7075/1999; Cass., Sez. VI, Ord. n. 1438/2020; Cass., Sez. III, Ord. n.
12259/2022).
Nel caso di specie, la documentazione versata atti induce a ritenere che parte resistente abbia tacitamente accettato l'eredità del padre defunto.
Invero, a prescindere dall'avvenuta trascrizione della dichiarazione di successione (trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 25.1.2018 al n. 1052 Reg. part., n. 1369 Reg. gen. (doc. 9), come risulta anche dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. redatta dal notaio (Doc. 12)), Persona_4
che costituisce un atto di natura meramente fiscale, dalla visura storica catastale prodotta dal ricorrente l'immobile pignorato risulta volturato in favore della resistente e, Controparte_1
dunque, la stessa risulta intestataria del bene in questione (v. doc. 14 pag. 3 “DENUNZIA (NEI
PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 04/01/2017 Sede TZQ Registrazione Volume 9990 n. 2321
registrato in data 17/01/2018 – SUCCESSIONE DI GIANNI AGOSTINO Voltura n. 8527.1/2022 –
Pratica n. LU0060220 in atti dal 27/09/2022”). La richiesta di volturazione, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata, costituisce atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e, dunque, rappresenta un atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., che la resistente non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto una missiva del 14.7.2018 (doc. 16), con la quale
[...]
formulava alla creditrice un'offerta a saldo e stralcio di euro 240.000,00, espressamente CP_1
qualificandosi come “unica erede di ”. Persona_1
Ebbene, trattasi inequivocabilmente di atto che presuppone la volontà della resistente di accettare l'eredità del de cuius.
In aggiunta ai suddetti rilievi, che devono ritenersi già decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda, si ritiene che parte resistente sia divenuta erede pura e semplice anche ex lege, ai sensi dell'art. 485, 2°comma c.c.
Infatti, dalla missiva sopraindicata e dal certificato di residenza di risulta che Controparte_1
quest'ultima risiede presso l'immobile sito in Lucca (LU), Via Italico e Quirino Baccelli n. 80, che corrisponde all'indirizzo del bene pignorato acquistato dalla resistente per via ereditaria.
Di conseguenza, la resistente, in mancanza di allegazioni od elementi probatori contrari, deve ritenersi nel possesso dei beni ereditari.
Ebbene, ai sensi dell'art. 485 c.c., la stessa avrebbe dovuto compiere l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (04.01.2017), allo scadere dei quali, in mancanza dell'atto prescritto, è divenuta erede pura e semplice.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, Ord. n. 15690/2020), che si è
così espressa “Il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene
ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a
conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della
successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia
insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla
norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento
dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del
possesso, (Cass. n. 1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro
e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato
possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c.
condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare
all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo
scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n.
11018/2008; n. 4845/2003). È vero quanto rileva la corte d'appello che l'immissione in possesso dei
beni ereditari non comporta accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto
tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per il
tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce
l'acquisto dell'eredità ex lege”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta accertata in capo a la qualità Controparte_1
di erede del padre defunto e, dunque, l'acquisto in capo alla resistente a titolo Persona_1
ereditario della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Lucca (LU), fraz. San Marco, Via Italico
e Quirino Baccelli n. 80, censito al N.C.E.U. del Comune di Lucca come segue: - al foglio 105
mappale 1259 sub 1, vani 4, cat. A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio 105 mappale 1259 sub 2, vani
7,5, cat. A/2, classe 7, r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259 sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7,
r.c. € 35,58.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento (causa di valore indeterminabile – complessità
bassa), facendo applicazione delle tariffe minime per la fase di studio e introduttiva, trattandosi di questioni di bassa complessità e di causa contumaciale, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, che non si è svolta, e della voce relativa alla fase decisionale, in quanto la decisione è stata assunta allo stato degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA in capo a , Controparte_1
nata a [...] il [...], la qualità di erede accettante l'eredità di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Lucca (LU) il 04.01.2017, e che, pertanto,
ha acquistato a titolo ereditario la quota di ½ dell'immobile sito nel Controparte_1
Comune di Lucca (LU), fraz. San Marco, Via Italico e Quirino Baccelli n. 80, censito al
N.C.E.U. del Comune di Lucca come segue: - al foglio 105 mappale 1259 sub 1, vani 4, cat.
A/2, classe 4, r.c. € 320,20; - al foglio 105 mappale 1259 sub 2, vani 7,5, cat. A/2, classe 7,
r.c. € 1.007,09; - al foglio 105 mappale 1259 sub 3, mq. 13, cat. C/6, classe 7, r.c. € 35,58;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
- CONDANNA a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli