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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R . G . 2 9 6 3 / 2 0 2 5
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 28/11/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2963 del 2025, promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti GATTO ANDREA e GIULIANI Parte_1 C.F._1
GA
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
* * *
OGGETTO: cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
“NEL MERITO:
accertarsi l'avvenuta cessazione e/o risoluzione del contratto di locazione de quo per la data del
31.10.2024 in conseguenza del formale, tempestivo e motivato diniego di rinnovo contrattuale comunicato dalla proprietà con la raccomandata datata 29.03.2024 e prodotta sub doc. 3, e,
conseguentemente, fissarsi il rilascio dell'immobile locato - vista l'impellente necessità di parte ricorrente – entro un termine il più contenuto possibile e comunque per la data che sarà ritenuta di giustizia.
2 Poiché la procedura di mediazione intentata nei confronti della parte resistente, costituisce condizione di procedibilità in relazione all'oggetto della controversia della presente procedura giudiziale,
accertarsi la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte della convenuta e condannarsi ex art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 la stessa al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sempre poiché la procedura di mediazione intentata nei confronti della parte resistente, costituisce condizione di procedibilità in relazione all'oggetto della controversia della presente procedura giudiziale, accertarsi la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte della convenuta e condannarsi quest'ultima in caso di sua soccombenza, ex art. 12 bis CP_1
del D.Lgs. 28/2010, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alle spese di giudizio riconosciute al ricorrente o nella diversa somma determinata equitativamente.
IN OGNI CASO: Vittoria di spese e compensi di lite rifusi, tenendo conto che le anticipazioni sono di € 148,19, di cui € 98 di contributo unificato, 27,00 per marche iscrizione al ruolo ed € 23,19 per spese di notifica”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito ex art. 420 c.p.c. nei confronti di chiedendo di Parte_1 CP_1
accertare la cessazione e/o la risoluzione del contratto di locazione del 16 settembre 2021 a far data dal 31 ottobre 2024, in conseguenza del formale, tempestivo e motivato diniego di rinnovo contrattuale comunicato al conduttore con raccomandata datata 29 marzo 2024, con richiesta di fissazione del termine per il rilascio dell'immobile locato entro arco temporale il più possibile contenuto.
A sostegno di quanto chiesto il ricorrente ha rappresentato quanto segue ovvero:
“1. Il ricorrente è proprietario dell'immobile destinato a civile abitazione sito in San Biagio di LT
(TV) alla Via Cadore n. 34 posto al piano terra e composto di n. 4 vani, oltre cucina e servizi ed altresì
dotato di giardino identificato e distinto al N.C.E.U del Comune di San Biagio di LT, Sez. G,
Foglio 4, Mapp. 236, cat. A/3, consistenza vani 5, RC: euro 348,61.
2. Con contratto del 16 settembre 2021, registrato il 21 settembre 2021 presso l'Agenzia delle Entrate
di Treviso con il codice identificativo n. T6D21T008032000BB, l'immobile veniva concesso dagli
3 allora proprietari signori e , in locazione ad uso abitativo alla signora Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] - c.f.: - residente CP_1 CodiceFiscale_3
nell'immobile de quo ossia in San Biagio di LT (TV) alla Via Cadore n. 34 (doc. 1 contratto di locazione registrato).
3. La durata della locazione era convenuta in anni 3 con rinnovo di anni 2 – salvo disdetta/recesso -
con decorrenza dal 01.11.2021 e scadenza al 31.10.2024 ed il canone annuo di locazione veniva convenuto in Euro 1.560,00= (millecinquecentosessanta/00) annui da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 130,00= (centotrenta/00) cadauna entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
4. Successivamente, a seguito del decesso della comproprietaria signora il signor Parte_2
diventava l'unico proprietario, come da comunicazione di cessione quota presentata Parte_1
all'Agenzia delle Entrate a far data dal 27.01.2022 (doc. 2 copia comunicazione all'AdE di cessione quota dal 27.01.2022);
5. Il locatore, intenzionato ad effettuare lavori di ristrutturazione anche in vista di una alienazione di detto immobile, inviava tempestiva e formale disdetta per finita locazione per la suddetta scadenza contrattuale del 31.10.2024 mediante raccomandata a.r. del 29.03.2024 - debitamente motivata con richiamo dell'art. 3, 1° comma lett. e) - che non veniva ritirata dalla conduttrice e tornava in restituzione per compiuta giacenza (doc. 3).
6. Da notare che, visti i buoni rapporti che vi erano tra le parti in passato, il signor avvisò con Pt_1
molto anticipo delle sue intenzioni di effettuare i lavori di ristrutturazione, come dimostra lo scambio di messaggi whatsapp tra le parti intercorsi nel gennaio 2024, qualche mese prima dell'invio della disdetta (Cfr. doc. 4).
7. Trascorso il termine di scadenza del contratto del 31.10.2024 e non dimostrandosi inspiegabilmente la conduttrice disponibile ad una riconsegna spontanea dell'immobile, il locatore si è visto costretto,
in vista di agire giudizialmente, ad adire la procedura di mediazione, obbligatoria in quanto condizione di procedibilità e, pertanto, in data 8 aprile 2025 ha sottoscritto l'allegata domanda di mediazione - assistito dagli avv.ti Gatto e Giuliani - avanti l'organismo di mediazione Curia
Mercatorum di Treviso per esperire detto tentativo adempiendo, pertanto e compiutamente, all'onere di legge. (doc.5 domanda di mediazione e procura speciale).
4 8. L'organismo di mediazione ha fissato il primo incontro di mediazione per la data del 28 maggio
2025 ad ore 11.15 (doc.6 fissazione primo incontro mediazione), al quale la signora non ha CP_1
partecipato come da verbale allegato, che quindi ha dato esito negativo (doc. 7 verbale di mediazione negativo); la signora peraltro non ha nemmeno ritirato la comunicazione di convocazione CP_1
inviatele per raccomandata dall'Organismo di Mediazione Curia Mercatorum di Treviso (Cfr.
allegate distinte di invio e busta tornata al mittente per compiuta giacenza: doc. 8-9).
9. Il citato e pervicace atteggiamento non collaborativo da parte dell'ex inquilina nel riconsegnare spontaneamente l'immobile costringe, peraltro, il signor ad adire oggi, l'intestato Parte_1
Tribunale per accertare la risoluzione del contratto per finita locazione a seguito di regolare disdetta per la scadenza contrattuale del 31.10.2024 ed ottenere un provvedimento di rilascio dell'immobile de quo anche e soprattutto in ragione di ulteriori ed esecrande condotte della medesima conduttrice.
10. Il comportamento della resistente, infatti, si appalesa altresì ostruzionistico, ostacolando anche i lavori di ristrutturazione che sono stati iniziati nella parte esterna dell'edificio, nonostante la stessa,
pur formalmente mantenendo la residenza presso l'immobile locato (Cfr. certificato di residenza: doc.
10), di fatto si è trasferita in altro immobile di proprietà del proprio compagno.
11. Inoltre la conduttrice risulta, e severamente, negligente circa la conservazione dello stesso immobile locato;
ciò s'inferisce anche dalla circostanza che la stessa pur continuando formalmente ad occuparlo (mentre in realtà, come già riferito, isulta trasferitasi nell'abitazione del suo attuale compagno) non lo conserva adeguatamente arrecando disdoro allo stesso così come – a mero titolo esemplificativo - alla sua pertinenza (giardino) dove da diversi mesi sono relitti una lavatrice in disuso, scatoloni, un materasso matrimoniale, un vecchio mobile, una bicicletta, un dispositivo elettrico;
il tutto esposto alle intemperie metereologiche. Un quadro di assoluta trascuratezza e abbandono che mina la decenza dei luoghi (doc. 11: foto esterni immobile).”
Il ricorrente ha pertanto concluso come sopra diffusamente riportato.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
La causa è stata quindi ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, essendo superflua l'assunzione della prova orale richiesta.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
5 La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta ex art. 420 c.p.c. e 3 comma 4 di cui alla legge 431 / 98 è fondata.
La controversia va inoltre decisa ex art. 429 c.p.c., ai sensi di quanto previsto dall'art. 30
comma 3 di cui alla legge 392 / 78, per i motivi che si vanno ad esporre.
Deve infatti osservarsi che è intervenuta rituale cessazione del contratto di locazione del 16
settembre 2021 intercorso tra le parti, a far data dal 31 ottobre 2024, in conseguenza del rituale e tempestio diniego di rinnovo contrattuale comunicato al conduttore (cfr. contratto di locazione registrato e raccomandata datata 29 marzo 2024, prodotti quali documenti 1 e
3 del fascicolo del ricorrente).
Sussistono infatti i requisiti per il diniego di rinnovazione del contratto alla sua prima scadenza di cui all'art. 3 comma I, lettera e) della legge 431 del 1998, a mente del quale
“quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso”.
A detta conclusione si perviene, in quanto:
- sussiste documentazione a mezzo applicativo di messaggistica “wazzup”, da cui si desume che il proprietario aveva da tempo informato la conduttrice di tale esigenza (cfr. doc. 4):
- detta necessità è stata esplicitata successivamente, in modo inequivoco, nell'alveo della predetta comunicazione di diniego di rinnovazione e di formale disdetta del contratto;
- nessuna contestazione risulta pervenuta in sede stragiudiziale;
- la resistente non ha partecipato alla mediazione obbligatoria (cfr. doc. 5 e doc. 7), potendosi pertanto desumere in questa sede contenziosa ulteriori argomenti di prova, ex art. 116
6 comma II c.p.c., da valutarsi unitamente alle circostanze di cui sopra e al comportamento processuale tenuto dalla resistente (che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio).
La domanda principale va pertanto accolta, per come sopra evidenziato, dovendo essere inoltre ordinato il rilascio dell'immobile, atteso che il bene risulta ancora formalmente occupato dalla resistente, per come si evince dalla ritualità della notifica intervenuta presso i luoghi di causa.
Viene pertanto ordinato alla resistente di rilasciare l'immobile situato a San Biagio di
LT (TV), in Via Cadore n. 34, posto al piano terra e composto di n. 4 vani, oltre cucina e servizi ed altresì dotato di giardino, per come identificato al N.C.E.U del Comune di San
Biagio di LT alla Sezione G, Foglio 4, Mappale n. 236, categoria A/3, consistenza vani
5, RC: euro 348,61.
Viene fissato il termine di giorni 15 quale data per l'esecuzione.
E' infatti irrilevante, ai fini della pronuncia di cui sopra, il fatto che la resistente possa avere nelle more rinvenuto altra soluzione abitativa, in quanto non risulta intervenuto alcun rituale rilascio del bene di cui si discute.
Il termine di cui sopra è congruo ove si consideri che la pendenza di questo giudizio è nota da tempo, in quanto la notifica si è perfezionata nel luglio 2025, oltre che essendo stata la resistente anche evocata in precedenza in mediazione e risultando il contratto cessato da oltre un anno.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 852,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali
15% e ad € 148,19 per anticipazioni documentate ed oltre ad € 196.00 ex art. 12 bis comma
III di cui al d.lgs. n. 28 / 2010 (cfr. infra).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della non particolare complessità del giudizio contumaciale di cui trattasi, oltre che delle sue modalità di svolgimento (trattazione esclusivamente cartolare, assenza di istruttoria, definizione contestuale ex art. 429 c.p.c.).
Sussistono i requisiti di cui all'art. 12 bis comma II del d.lgs. 28 / 10 per la condanna della resistente contumace al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
7 importo corrispondente al doppio del contributo unificato versato, ovvero di complessivi €
196,00, in ragione dell'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Si ravvisano, come sopra anticipato e per le predette ragioni, anche gli estremi per una condanna a favore del ricorrente ai sensi del comma III del predetto articolo, risultando equo pronunciarla in misura di € 194,00 (somma pari a quella disposta a favore dello stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie il ricorso, accertando che è intervenuta rituale cessazione del contratto di locazione del 16
settembre 2021 intercorso tra le parti, a far data dal 31 ottobre 2024, in conseguenza del rituale e tempestio diniego di rinnovo contrattuale comunicato al conduttore ex art. 3 comma I, lettera e) della legge 431 del 1998; per l'effetto, viene ordinato alla resistente di rilasciare l'immobile situato a San
Biagio di LT (TV), in Via Cadore n. 34, posto al piano terra e composto di n. 4 vani, oltre cucina e servizi ed altresì dotato di giardino, per come identificato al N.C.E.U del Comune di San Biagio di
LT alla Sezione G, Foglio 4, Mappale n. 236, categoria A/3, consistenza vani 5, RC: euro 348,61;
fissa il termine di giorni 15 quale data per l'esecuzione;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 852,00 per compensi professionali oltre IVA e c.p.a come per legge e rimborso spese generali 15% ed oltre ad €
148,19 per anticipazioni documentate ed oltre ad € 196.00 ex art. 12 bis comma III di cui al d.lgs. n.
28 / 2010.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 28/11/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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