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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2300/2022, avente ad oggetto: usucapione del diritto di proprietà
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. Salvatore Guadagnino, giusta procura in atti) Parte_4
Parte attrice
E
e (contumace) Controparte_1 Controparte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
27/6/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici attori convenivano in giudizio e per sentire accertare e dichiarare l'acquisto per possesso Controparte_1 Controparte_2
ad usucapionem protratto nel termine di legge del diritto di proprietà del complesso immobiliare sito in Benevento, via Torre della Catena nn. 100-102 al catasto così individuato:
“particella graffata al foglio 41 p.lla 2515 – foglio 75 p.lla 2681 sub 8; foglio 75 p.lla 2681 sub 9; foglio
75 p.lla 1749 sub 1; foglio 75 p.lla 1749 sub 2; foglio 75 p.lla 2967; foglio 75 p.lla 1749 sub 3; particella
di terreno foglio 75 p.lla 1212; foglio 75 p.lla 1747” (atto di citazione, pag. 1 e 2). Parte convenuta non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.
p. 1/4
2. Era onere della parte attrice fornire prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 cod. civ., prova che non è stata fornita.
3. Le attrici non hanno neppure indicato il titolo in forza del quale è iniziato il possesso, né
il momento in cui il proprio dante causa avrebbe iniziato a possedere ed Parte_5
hanno genericamente dedotto che il loro possesso, unitamente a quello di quest'ultimo, si è
protratto per oltre 20 anni. Il termine di inizio del possesso neppure è stato indicato dai testi escussi, che hanno solo riferito che il complesso immobiliare, da loro genericamente indicato, è
stato da sempre “posseduto” da e dalle attrici. I testi, nel solco della linea Parte_5
difensiva già tracciata, non hanno indicato specifici, concreti e oggettivi elementi da cui inferire che e le odierne attrici hanno esercitato sui beni un potere di fatto Parte_5
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indicando a tal fine attività generiche quali la manutenzione degli immobili, la redazione di uno stato di consistenza, l'esercizio al suo interno di attività commerciali, attività che, peraltro, non è documentata in modo oggettivo. In
definitiva, dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività esercitata dalle attrici e dal loro dante causa per un periodo rimasto incerto – “da sempre” – è consistita in condotte fin troppe indeterminate, neppure descritte in modo specifico ed in quanto tali insuscettibili di rivelare l'esercizio di un potere di fatto uti dominus. In tal senso, “con
riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti
dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il
possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura
del titolo in forza del quale l'occupazione è avvenuta” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 21301/2024).
Anche la circostanza, riferita genericamente dai testi e priva di riscontri oggettivi, che all'interno degli immobili le attrici e il loro dante causa avrebbero svolto attività commerciali,
non rivela una condotta possessoria uti dominus, ben potendo tale utilizzazione del complesso immobiliare essere avvenuto sulla base di altro titolo ovvero per mera tolleranza dei proprietari.
4. Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che parte attrice ha dedotto che il possesso si sarebbe estrinsecato anche nella concessione in locazione di parti del complesso immobiliare.
Sul punto, a parte il fatto che i contratti depositati in atti non riportano i riferimenti catastali
p. 2/4 degli immobili locati, di modo che non è possibile verificarne l'esatta coincidenza con quelli oggetto di domanda (non essendo sufficienti a tal fine dati quali indirizzo e numero civico), si rileva che “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico,
pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si
protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario,
il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
ne consegue che il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può esser ritenuto,
isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il contratto di locazione può esser stipulato anche
da soggetto diverso dal proprietario, purché abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non
contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o
di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività
materiale incompatibile con l'altrui diritto” (Cassazione, sez. II, sent nr. 19186/2005). In definitiva,
anche tale attività, valutata sia isolatamente, sia unitamente alle altre allegazioni di parte attrice, non è decisiva a fini dell'affermazione dell'esercizio del possesso uti dominus, ma si inserisce in un quadro generico caratterizzato dalla disponibilità e dalla utilizzazione degli immobili da parte degli istanti.
5. Infine, non può essere dato rilievo, in termini di non contestazione, alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, atteso che per giurisprudenza costante
“la contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore,
atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il
fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio” (tra le più recenti, Tribunale Como sez. II,
sent. nr. 1030/2024).
6. In definitiva, l'attività assertiva e difensiva della parte attrice si è limitata alla deduzione di aver posseduto il complesso immobiliare “uti dominus” in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre venti anni e che tale possesso si è concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria e di averlo utilizzato, formula quasi tautologica e priva di contenuto probatorio.
7. Per quanto innanzi, domanda è infondata ed è rigettata.
8. Nulla sulle spese di lite, atteso che i convenuti, non costituendosi in giudizio, non hanno sostenuto spese al cui rimborso hanno diritto.
p. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2300/2022, avente ad oggetto: usucapione del diritto di proprietà
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. Salvatore Guadagnino, giusta procura in atti) Parte_4
Parte attrice
E
e (contumace) Controparte_1 Controparte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
27/6/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici attori convenivano in giudizio e per sentire accertare e dichiarare l'acquisto per possesso Controparte_1 Controparte_2
ad usucapionem protratto nel termine di legge del diritto di proprietà del complesso immobiliare sito in Benevento, via Torre della Catena nn. 100-102 al catasto così individuato:
“particella graffata al foglio 41 p.lla 2515 – foglio 75 p.lla 2681 sub 8; foglio 75 p.lla 2681 sub 9; foglio
75 p.lla 1749 sub 1; foglio 75 p.lla 1749 sub 2; foglio 75 p.lla 2967; foglio 75 p.lla 1749 sub 3; particella
di terreno foglio 75 p.lla 1212; foglio 75 p.lla 1747” (atto di citazione, pag. 1 e 2). Parte convenuta non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.
p. 1/4
2. Era onere della parte attrice fornire prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 cod. civ., prova che non è stata fornita.
3. Le attrici non hanno neppure indicato il titolo in forza del quale è iniziato il possesso, né
il momento in cui il proprio dante causa avrebbe iniziato a possedere ed Parte_5
hanno genericamente dedotto che il loro possesso, unitamente a quello di quest'ultimo, si è
protratto per oltre 20 anni. Il termine di inizio del possesso neppure è stato indicato dai testi escussi, che hanno solo riferito che il complesso immobiliare, da loro genericamente indicato, è
stato da sempre “posseduto” da e dalle attrici. I testi, nel solco della linea Parte_5
difensiva già tracciata, non hanno indicato specifici, concreti e oggettivi elementi da cui inferire che e le odierne attrici hanno esercitato sui beni un potere di fatto Parte_5
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indicando a tal fine attività generiche quali la manutenzione degli immobili, la redazione di uno stato di consistenza, l'esercizio al suo interno di attività commerciali, attività che, peraltro, non è documentata in modo oggettivo. In
definitiva, dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività esercitata dalle attrici e dal loro dante causa per un periodo rimasto incerto – “da sempre” – è consistita in condotte fin troppe indeterminate, neppure descritte in modo specifico ed in quanto tali insuscettibili di rivelare l'esercizio di un potere di fatto uti dominus. In tal senso, “con
riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti
dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il
possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura
del titolo in forza del quale l'occupazione è avvenuta” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 21301/2024).
Anche la circostanza, riferita genericamente dai testi e priva di riscontri oggettivi, che all'interno degli immobili le attrici e il loro dante causa avrebbero svolto attività commerciali,
non rivela una condotta possessoria uti dominus, ben potendo tale utilizzazione del complesso immobiliare essere avvenuto sulla base di altro titolo ovvero per mera tolleranza dei proprietari.
4. Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che parte attrice ha dedotto che il possesso si sarebbe estrinsecato anche nella concessione in locazione di parti del complesso immobiliare.
Sul punto, a parte il fatto che i contratti depositati in atti non riportano i riferimenti catastali
p. 2/4 degli immobili locati, di modo che non è possibile verificarne l'esatta coincidenza con quelli oggetto di domanda (non essendo sufficienti a tal fine dati quali indirizzo e numero civico), si rileva che “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico,
pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si
protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario,
il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
ne consegue che il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può esser ritenuto,
isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il contratto di locazione può esser stipulato anche
da soggetto diverso dal proprietario, purché abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non
contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o
di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività
materiale incompatibile con l'altrui diritto” (Cassazione, sez. II, sent nr. 19186/2005). In definitiva,
anche tale attività, valutata sia isolatamente, sia unitamente alle altre allegazioni di parte attrice, non è decisiva a fini dell'affermazione dell'esercizio del possesso uti dominus, ma si inserisce in un quadro generico caratterizzato dalla disponibilità e dalla utilizzazione degli immobili da parte degli istanti.
5. Infine, non può essere dato rilievo, in termini di non contestazione, alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, atteso che per giurisprudenza costante
“la contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore,
atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il
fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio” (tra le più recenti, Tribunale Como sez. II,
sent. nr. 1030/2024).
6. In definitiva, l'attività assertiva e difensiva della parte attrice si è limitata alla deduzione di aver posseduto il complesso immobiliare “uti dominus” in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre venti anni e che tale possesso si è concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria e di averlo utilizzato, formula quasi tautologica e priva di contenuto probatorio.
7. Per quanto innanzi, domanda è infondata ed è rigettata.
8. Nulla sulle spese di lite, atteso che i convenuti, non costituendosi in giudizio, non hanno sostenuto spese al cui rimborso hanno diritto.
p. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4