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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 7 ottobre 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
che sono state depositate note scritte;
che le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 235/21, :
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Salimbeni Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1
Marotta
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/2021, pubblicata il 1.3.2021, il Tribunale di Lagonegro ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della Controparte_1
procedura esecutiva NRGE 80/2014.
Secondo il primo giudice il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata, in base al decreto ingiuntivo n. 139/2000 emesso dal Tribunale di Sala
Consilina, risulta prescritto ex art .2946 c.c., essendo trascorsi più di dieci anni dalla notificazione del decreto ingiuntivo al debitore opponente, avvenuta il 18.12.2000, e il successivo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall'atto di precetto notificato a il 4.2.2013. Controparte_1
La sentenza è stata impugnata sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Effettiva interruzione della prescrizione da parte dell'appellante.
2) Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto:
-che il suo diritto di credito si fonda sul decreto ingiuntivo n. 139/2000 che costituisce il titolo esecutivo della procedura NRGE 80/2014, ed il cui dispositivo così recita:
“Ingiunge a , , , res.ti in Teggiano alla Persona_1 Parte_2 Persona_2
via Prov.le Tegg-Polla e a res.te in Teggiano alla via Controparte_1
Processione, tutti obbligati solidalmente, di pagare al ricorrente entro il termine di 40 gg dalla notifica del presente atto la somma di Lire 124.000.000, per la causale di cui
pagina 2 di 4 al ricorso, oltre a L. 129.500 per spese, L. 720.000 per diritti, e L.
1.200.000 per onorari di causa”;
-che al di là della eventuale nullità della sua notificazione, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato perché non opposto nelle forme di cui all'art. 641 c.p.c., come correttamente confermato dalla stessa sentenza impugnata;
-che in data 14.1.2002 era intervenuto nella procedura esecutiva NRGE 15/1999del
Tribunale di Lagonegro, nella quale la parte esecutata era , condebitore Parte_2 solidale secondo il detto decreto ingiuntivo;
-che dunque in forza di tale intervento la prescrizione era stata certamente interrotta nei confronti dell'appellato.
Alla luce di tali deduzioni l'appellante ha chiesto il rigetto dell'opposizione a pignoramento proposta da . Controparte_1
Si è costituito l'appellato il quale ha eccepito la inammissibilità del gravame per mancata indicazione specifica delle parti della sentenza oggetto di appello, ex art 342 cpc, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
La causa era stata riservata per la decisione e, dopo la scadenza dei termini ex art 190 cpc assegnati alle parti per il deposito delle comparse, parte appellante, Parte_1
ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di avere composto
[...] bonariamente la lite, come da allegato atto di transazione, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.
All'odierna udienza avendo le parti depositato note scritte con le quali hanno concordemente dichiarato di avere definito in via transattiva la controversia con compensazione delle spese, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come comprovato dai contenuti di copia di scrittura privata depositata in atti a cui entrambe le parti hanno fatto espresso riferimento a giustificazione della concorde richiesta di pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 4 L'accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine all'oggetto della lite nell'ambito del processo o fuori del giudizio appare idoneo ad integrare, stante la rilevanza sostanziale della transazione, quel fatto sopravvenuto cui la giurisprudenza unanime riconosce l'efficacia di eliminare la posizione di contrasto fra le parti, di escludere il permanere in capo alle stesse dell'interesse ad agire e a contraddire, di rendere superflua la pronuncia sul merito della controversia e di far cessare la materia del contendere.
Nel caso di specie l'accordo tra le parti eliminando ogni contrapposizione circa la fondatezza della pretesa creditoria azionata, ha di fatto reso ultroneo l'esame dell'appello proposto e, pertanto, consente di ritenere cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Nella specie è venuta totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti anche con riferimento alle spese di lite in relazione alle quali viene disposta la integrale compensazione.
Ne discende, pertanto, che deve essere disposta la compensazione delle spese del giudizio alla luce del comune interesse manifestato dalle parti alla cessazione della materia del contendere in assenza di contrasto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.139/2021 emessa dal Tribunale di
Lagonegro:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per il grado di appello.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 7 ottobre 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
che sono state depositate note scritte;
che le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 235/21, :
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Salimbeni Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1
Marotta
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/2021, pubblicata il 1.3.2021, il Tribunale di Lagonegro ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della Controparte_1
procedura esecutiva NRGE 80/2014.
Secondo il primo giudice il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata, in base al decreto ingiuntivo n. 139/2000 emesso dal Tribunale di Sala
Consilina, risulta prescritto ex art .2946 c.c., essendo trascorsi più di dieci anni dalla notificazione del decreto ingiuntivo al debitore opponente, avvenuta il 18.12.2000, e il successivo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall'atto di precetto notificato a il 4.2.2013. Controparte_1
La sentenza è stata impugnata sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Effettiva interruzione della prescrizione da parte dell'appellante.
2) Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto:
-che il suo diritto di credito si fonda sul decreto ingiuntivo n. 139/2000 che costituisce il titolo esecutivo della procedura NRGE 80/2014, ed il cui dispositivo così recita:
“Ingiunge a , , , res.ti in Teggiano alla Persona_1 Parte_2 Persona_2
via Prov.le Tegg-Polla e a res.te in Teggiano alla via Controparte_1
Processione, tutti obbligati solidalmente, di pagare al ricorrente entro il termine di 40 gg dalla notifica del presente atto la somma di Lire 124.000.000, per la causale di cui
pagina 2 di 4 al ricorso, oltre a L. 129.500 per spese, L. 720.000 per diritti, e L.
1.200.000 per onorari di causa”;
-che al di là della eventuale nullità della sua notificazione, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato perché non opposto nelle forme di cui all'art. 641 c.p.c., come correttamente confermato dalla stessa sentenza impugnata;
-che in data 14.1.2002 era intervenuto nella procedura esecutiva NRGE 15/1999del
Tribunale di Lagonegro, nella quale la parte esecutata era , condebitore Parte_2 solidale secondo il detto decreto ingiuntivo;
-che dunque in forza di tale intervento la prescrizione era stata certamente interrotta nei confronti dell'appellato.
Alla luce di tali deduzioni l'appellante ha chiesto il rigetto dell'opposizione a pignoramento proposta da . Controparte_1
Si è costituito l'appellato il quale ha eccepito la inammissibilità del gravame per mancata indicazione specifica delle parti della sentenza oggetto di appello, ex art 342 cpc, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
La causa era stata riservata per la decisione e, dopo la scadenza dei termini ex art 190 cpc assegnati alle parti per il deposito delle comparse, parte appellante, Parte_1
ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di avere composto
[...] bonariamente la lite, come da allegato atto di transazione, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.
All'odierna udienza avendo le parti depositato note scritte con le quali hanno concordemente dichiarato di avere definito in via transattiva la controversia con compensazione delle spese, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come comprovato dai contenuti di copia di scrittura privata depositata in atti a cui entrambe le parti hanno fatto espresso riferimento a giustificazione della concorde richiesta di pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 4 L'accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine all'oggetto della lite nell'ambito del processo o fuori del giudizio appare idoneo ad integrare, stante la rilevanza sostanziale della transazione, quel fatto sopravvenuto cui la giurisprudenza unanime riconosce l'efficacia di eliminare la posizione di contrasto fra le parti, di escludere il permanere in capo alle stesse dell'interesse ad agire e a contraddire, di rendere superflua la pronuncia sul merito della controversia e di far cessare la materia del contendere.
Nel caso di specie l'accordo tra le parti eliminando ogni contrapposizione circa la fondatezza della pretesa creditoria azionata, ha di fatto reso ultroneo l'esame dell'appello proposto e, pertanto, consente di ritenere cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Nella specie è venuta totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti anche con riferimento alle spese di lite in relazione alle quali viene disposta la integrale compensazione.
Ne discende, pertanto, che deve essere disposta la compensazione delle spese del giudizio alla luce del comune interesse manifestato dalle parti alla cessazione della materia del contendere in assenza di contrasto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.139/2021 emessa dal Tribunale di
Lagonegro:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per il grado di appello.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 4 di 4