Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1156/2017 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. ), nella qualità di C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 eredi del sig. rappresentati e difesi dagli Avvocati Jole Le Pera (C.F. Persona_1 [...]
) e Giuseppina Frangipane (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 CodiceFiscale_5 domiciliati in Catanzaro, presso lo studio dell'avv. Le Pera alla via G. Casiliuovo, 11, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- parte attrice -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Civale (C.F. ) e Tommaso CodiceFiscale_6
Ricci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, CodiceFiscale_7 sito in Catanzaro, alla via G. Alberti, 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta -
E
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Santorelli (C.F. P.IVA_2 C.F._8
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, in Catanzaro,
[...] alla via A. Greco, 6, giusta procura generale alle liti per Atto Notar di Milano Persona_2 del 14.03.2012;
- parte convenuta -
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R.G. 1156/2017
Oggetto: indennità di avviamento
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione del 07.02.2017 e ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio e deducendo che il de cuius, aveva estinto CP_1 Controparte_2 Persona_1 anticipatamente il contratto di finanziamento prt. n. 662005, a suo tempo stipulato con il convenuto istituto di credito, mediante delega sulla retribuzione mensile e non aveva ottenuto la riduzione dei costi del credito così come previsto dalla normativa vigente, sia nel testo attualmente in vigore (art. 125 sexies TUB), che nel testo vigente ratione temporis (art. 125 comma 2 TUB).
Analogamente, gli eredi con reclamo del 18 maggio 2016 avevano reiterato la richiesta di rimborso delle somme spettanti al defunto genitore ottenendo riscontro negativo da parte dell'istituto di credito.
A tal fine, gli eredi chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto alla restituzione dell'importo “complessivo di €. 12.823,30 di cui commissioni finanziarie pari ad €. 2.491,85; commissioni bancarie pari ad €. 2.177,68; commissioni a favore della società di intermediazione pari ad €
4.485,33; premio assicurativo pari ad €. 3.668,44., previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali disponenti la non rimborsabilità delle somme richieste” con condanna della alla restituzione dei CP_3 costi non ancora rimborsati a titolo di commissioni;
nonché, in solido, della e della CP_3 compagnia assicurativa per i costi relativi al premio non goduto. Chiedevano infine la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio che contestava nel merito - per i motivi specificamente Controparte_4 indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'attore chiedendone il rigetto. Assumeva, in particolare, (i) che il contratto era stato stipulato in epoca precedente (novembre 2007) all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies del TUB e che pertanto doveva trovare applicazione il testo previgente dell'art. 125 comma 2 TUB – applicabile ratione temporis; (ii) che la natura delle commissioni di cui si richiedeva la restituzione era da intendersi
“up front” (una tantum) e pertanto non restituibile in quanto non collegata alla durata del contratto e, ancora, (iii) il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al premio assicurativo, ritenendo unico soggetto legittimato la Parte_4
Si costituiva la Compagnia Assicurativa che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'attore
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R.G. 1156/2017 chiedendone il rigetto. In particolare, questa eccepiva (i) la carenza di legittimazione attiva degli istanti e la propria carenza di legittimazione passiva, sull'assunto che non era stato provato che il defunto avesse stipulato una polizza con l'istituto; (ii) la inapplicabilità, in Persona_1 ogni caso, della delibera n. 25 dell , che aveva introdotto una deroga all'art. 1896 c.c. in CP_5 ordine al rimborso della quota parte del premio versato per il periodo di garanzia non fruito in quanto il rapporto oggetto di causa si era estinto anteriormente;
(iii) la prescrizione del diritto;
(iv) la contestazione sul quantum.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Dopo una serie di differimenti, anche a causa dell'emergenza epidemiologica, questo giudice, ultimo assegnatario, rinviava per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 25 giugno 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo
190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio
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R.G. 1156/2017 assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento. Questo giudice, infatti, non può che aderire richiamandolo integralmente, all'orientamento (ormai condiviso anche da questo
Tribunale in recenti pronunce) che, ripercorrendo l'intera disciplina riguardante l'art. 125-sexies
TUB (già art. 125, co. 2, TUB) ha riconosciuto l'operatività, anche retroattiva, dello stesso rispetto ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010. Segnatamente, come autorevolmente e testualmente si legge nella sentenza n. 451/2022 di questo Tribunale
(Giudice dott.ssa Ranieli), pronuncia pure richiamata dagli attori, “sulla questione esiste ormai un consolidato orientamento dei Collegi ABF [Collegio di Milano n. 10497 del 29.11.2016], che si reputa condivisibile [e secondo cui] ai fini dell'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, non rileva che la disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto” - in quanto, secondo quanto autorevolmente statuito dal Collegio di Roma n. 1384 del 24 febbraio 2015, pure richiamato dalla citata pronuncia di codesto Tribunale - “il principio di retroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che pur avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cassazione 15 gennaio
1996, n. 267; 31 marzo 1983,. 2351)”.
Correlatamente, anche in questo richiamando la pronuncia di questo Tribunale (cfr. sent. n.
451/2022), non possono che dichiararsi affette da nullità ex artt. 127 TUB e 1418 c.c. le clausole del contratto di finanziamento che escludono il rimborso dei costi sostenuti, così come richiesto dagli attori.
Ferme le superiori argomentazioni in ordine alla fondatezza della domanda attorea, per ciò che attiene alla operatività dell'art. 125 sexies TUB anche al capo che ci occupa, parimenti fondata si appalesa la richiesta di restituzione del premio polizza in misura proporzionale alla porzione di finanziamento che viene estinta in anticipo, come quantizzato da parte attrice in Euro 3.668,44,
a fronte di un premio corrisposto di Euro 6.142,51, condividendo da ultimo, sul punto, il recente arresto della Corte di Costituzione (cfr. cass. 14836/2024).
Conclusivamente, deve ritenersi fondato il diritto degli attori con correlata condanna, ciascuno per le parti di propria competenza, delle società convenute.
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R.G. 1156/2017 Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Lo ius superveniens e le non univoche decisioni giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, accoglie la domanda degli attori condanna i convenuti alla restituzione dell'importo complessivo di €. 12.823,30 di cui, a carico di , €. 2.491,85 per commissioni finanziarie;
€. 2.177,68 per Controparte_1 commissioni bancarie ed € 4.485,33 per commissioni a favore della società di intermediazione, e a carico di per €. 3.668,44, a titolo di Controparte_2 premio assicurativo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catanzaro, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. 1156/2017