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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10375/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.,
e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Napoli, alla via Medina n. 63, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Longobardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, Piazza Euclide n. Controparte_1
2 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opposta
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Napoli, alla via Diaz n. 11, Controparte_2 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opposto
NONCHÉ 2
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
Opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03320230006044755000, notificata in data
3.08.2023, con la quale , per conto del , Controparte_1 Controparte_2 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 100.944,70 afferente alle spese processuali di cui alla sentenza del Tribunale penale di Napoli n. 814 del 29.04.2015, passata in giudicato.
L'opponente contestava la carenza di legittimazione attiva dell'agente della riscossione per la provincia di Como non competente per territorio;
nonché l'indeterminatezza della pretesa in cartella e la non certa riconducibilità al giusto procedimento da cui era scaturita la sentenza;
infine eccepiva l'errata quantificazione dell'importo poiché non si era tenuto conto della ripartizione delle spese con gli altri condannati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di insussistenza dei creditori di agire esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa del 6.12.2023, si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1 per tardività della opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché che risultava Parte_1 essere stato l'unico e solo imputato condannato con sentenza passata in giudicato;
ed ancora la correttezza degli atti trasmessi dall'Ufficio Recupero Crediti e, in ogni caso, per tale doglianza sarebbe carente di legittimazione passiva. Controparte_1
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto della opposizione.
Con comparsa del 12.01.2024, si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2 della opposizione.
Con ordinanza dell'8.05.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con provvedimento del 6.11.2025, pronunciato alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata per quanto di ragione.
Innanzi tutto, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove l'opponente contesta 3
vizi formali della cartella (e precisamente l'indeterminatezza della pretesa come indicata in cartella e la non certa riconducibilità al giusto procedimento da cui era scaturita la sentenza), e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per gli altri motivi (e precisamente la carenza di legittimazione attiva dell'agente della riscossione per la provincia di Como non competente per territorio e l'errata quantificazione dell'importo poiché non si era tenuto conto della ripartizione delle spese con gli altri condannati).
Ebbene, l'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, la cartella risulta notificata all'opponente in data 3.08.2023, mentre la notificazione dell'atto di opposizione è avvenuta solo in data 20.11.2023, cioè oltre il termine perentorio disposto per legge.
Pertanto, l'opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
Passando all'opposizione ex art. 615 c.p.c. e partendo dalla eccepita carenza di legittimazione attiva di per incompetenza territoriale, va ribadito quanto già CP_4 argomentato nella ordinanza dell'8.05.2025 e cioè che, all'indomani del passaggio da a la questione della competenza territoriale non ha più ragion d'essere, CP_1 CP_4 trattandosi di unico soggetto con le sue articolazioni territoriali.
Pertanto, il motivo è infondato.
Quanto all'ultima eccezione sul mancato rispetto del principio di parziarietà della condanna
(indiscusso), da un lato sostiene che l'odierno opponente sia l'unico Controparte_1 soggetto condannato in via definitiva in Cassazione e, pertanto, le spese sarebbero ripetibili soltanto da lui;
dall'altro si limita a negare la circostanza (anche Parte_1 abbastanza genericamente, senza precisare quale sarebbe a suo dire l'esatto ammontare a suo carico), ma non produce la sentenza di Cassazione, prodotta invece dal e CP_2 dalla quale si evince che effettivamente l'odierno opponente resta l'unico soggetto condannato in via definitiva alla pena pecuniaria.
Per tutti questi motivi l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi e quello minimo della fase istruttoria (poiché sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ma non sono stati ammessi mezzi istruttori) nei confronti di , nonché sommando i valori medi delle varie Controparte_1 fasi, tranne quella istruttoria (poiché non sono state articolate neanche le memorie) nei 4
confronti del , dello scaglione di riferimento in base al quantum Controparte_2 ingiunto in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di ed in Controparte_1
€ 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti del . Controparte_2
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.,
e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Napoli, alla via Medina n. 63, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Longobardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, Piazza Euclide n. Controparte_1
2 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opposta
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Napoli, alla via Diaz n. 11, Controparte_2 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opposto
NONCHÉ 2
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
Opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03320230006044755000, notificata in data
3.08.2023, con la quale , per conto del , Controparte_1 Controparte_2 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 100.944,70 afferente alle spese processuali di cui alla sentenza del Tribunale penale di Napoli n. 814 del 29.04.2015, passata in giudicato.
L'opponente contestava la carenza di legittimazione attiva dell'agente della riscossione per la provincia di Como non competente per territorio;
nonché l'indeterminatezza della pretesa in cartella e la non certa riconducibilità al giusto procedimento da cui era scaturita la sentenza;
infine eccepiva l'errata quantificazione dell'importo poiché non si era tenuto conto della ripartizione delle spese con gli altri condannati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di insussistenza dei creditori di agire esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa del 6.12.2023, si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1 per tardività della opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché che risultava Parte_1 essere stato l'unico e solo imputato condannato con sentenza passata in giudicato;
ed ancora la correttezza degli atti trasmessi dall'Ufficio Recupero Crediti e, in ogni caso, per tale doglianza sarebbe carente di legittimazione passiva. Controparte_1
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto della opposizione.
Con comparsa del 12.01.2024, si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2 della opposizione.
Con ordinanza dell'8.05.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con provvedimento del 6.11.2025, pronunciato alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata per quanto di ragione.
Innanzi tutto, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove l'opponente contesta 3
vizi formali della cartella (e precisamente l'indeterminatezza della pretesa come indicata in cartella e la non certa riconducibilità al giusto procedimento da cui era scaturita la sentenza), e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per gli altri motivi (e precisamente la carenza di legittimazione attiva dell'agente della riscossione per la provincia di Como non competente per territorio e l'errata quantificazione dell'importo poiché non si era tenuto conto della ripartizione delle spese con gli altri condannati).
Ebbene, l'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, la cartella risulta notificata all'opponente in data 3.08.2023, mentre la notificazione dell'atto di opposizione è avvenuta solo in data 20.11.2023, cioè oltre il termine perentorio disposto per legge.
Pertanto, l'opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
Passando all'opposizione ex art. 615 c.p.c. e partendo dalla eccepita carenza di legittimazione attiva di per incompetenza territoriale, va ribadito quanto già CP_4 argomentato nella ordinanza dell'8.05.2025 e cioè che, all'indomani del passaggio da a la questione della competenza territoriale non ha più ragion d'essere, CP_1 CP_4 trattandosi di unico soggetto con le sue articolazioni territoriali.
Pertanto, il motivo è infondato.
Quanto all'ultima eccezione sul mancato rispetto del principio di parziarietà della condanna
(indiscusso), da un lato sostiene che l'odierno opponente sia l'unico Controparte_1 soggetto condannato in via definitiva in Cassazione e, pertanto, le spese sarebbero ripetibili soltanto da lui;
dall'altro si limita a negare la circostanza (anche Parte_1 abbastanza genericamente, senza precisare quale sarebbe a suo dire l'esatto ammontare a suo carico), ma non produce la sentenza di Cassazione, prodotta invece dal e CP_2 dalla quale si evince che effettivamente l'odierno opponente resta l'unico soggetto condannato in via definitiva alla pena pecuniaria.
Per tutti questi motivi l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi e quello minimo della fase istruttoria (poiché sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ma non sono stati ammessi mezzi istruttori) nei confronti di , nonché sommando i valori medi delle varie Controparte_1 fasi, tranne quella istruttoria (poiché non sono state articolate neanche le memorie) nei 4
confronti del , dello scaglione di riferimento in base al quantum Controparte_2 ingiunto in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di ed in Controparte_1
€ 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti del . Controparte_2
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione