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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento ha emesso ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1644 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
, nato a [...] il [...], CF , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], CF , residenti Parte_2 C.F._2
a Camastra in Via Vittorio Veneto 235, rappresentati e difesi dal Sig. Avv. Davide Lo
Giudice, elettivamente domiciliati a Canicattì in Viale Regina Elena n.60, presso lo studio legale del predetto avvocato, giusta procura in calce al presente atto;
(OPPONENTE)
CONTRO
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
n. ) corrente in Milano alla Via San Prospero n.4, - società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n.130, in persona dell' A.U. Fenice Trust Company S.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ) corrente in Milano alla Via Dante n. 4, con il Dott. P.IVA_2 CP_2
, (C.F. ), munito dei relativi poteri di rappresentanza e di
[...] C.F._3 firma in virtù di delibera assembleare del 19/10/2020 - rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca de Lima Souza del Foro di Napoli, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del Persona_1
17/02/2021 registrata a Milano in data 24/02/2021, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.267.
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 24.05.2021 al procuratore costituito nel giudizio monitorio R.G. 91/2021 per Controparte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1 Parte_2
Ingiuntivo n. 314/2021, emesso il 16/3/2021 dal Giudice del Tribunale di Agrigento, su ricorso , notificato il 22/4/21, con il quale si intimava agli Controparte_1 opponenti il pagamento della somma di Euro 10.789,43, oltre interessi al saggio convenzionale sino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese legali. Gli opponenti pertanto hanno citato in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
- Revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opponente debitrice di alcunché nei confronti di in virtù di Controparte_1 quanto eccepito in narrativa. - Ritenere e dichiarare, in via subordinata, in ordine al dedotto rapporto di finanziamento per cui è causa, la nullità, ai sensi degli artt. 1284 –
1283 e 1419 e 1815 C.C., 644 C.P., comma 4, legge 108/1996 c.c., delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, del tasso di interesse e di mora per superare il tasso soglia antiusura e per essere comunque indeterminati e vessatori. - Ritenere e dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge
7/3/1996 n.108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, nonché per violazione del codice del consumo in quanto contenente clausole vessatorie, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 e 1815 c.c. e 644 C.P. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno ai dedotti rapporti o, in via subordinata, il solo tasso legale, senza capitalizzazione, dalla domanda al soddisfo. -Ritenendo e dichiarando, in ogni caso, violati gli artt. 881,882,1815, 1283 e 1284 c.c. e altresì: -che il tasso effettivamente applicato è superiore a quello pattuito ed indicato nel contratto e che, conseguentemente, gli opponenti sono stati tratti in inganno;
- che il piano di ammortamento viola il disposto dell'art. 1284 e 1815 C.C., per non essere stato applicato l'interesse semplice, per contenere un conteggio esponenziale mai pattuito, per non essere stati determinati i giorni contabili, nonché per non essere mai stato chiarito che sono più costosi rispetto ad altri piani di ammortamento pure legittimi;
- che anche gli interessi moratori vanno conteggiati ai sensi della legge 108/1996; - che gli interessi di mora non hanno alcun fine risarcitorio e non vanno valutati separatamente;
- che, ai fini del calcolo dell'usura, ai sensi della legge 108/96, si deve considerare il TAEG, ossia il tasso effettivo globale annuo effettivamente applicato e pattuito, ivi considerando tutti gli oneri a carico del debitore;
- che il tasso di mora effettivamente applicato supera il tasso soglia sia al momento della stipula del contratto, sia alla data del pagamento;
- che il tasso di mora e gli altri oneri in caso di mora sono illegittimi perché anatocistici, usurari e vessatori. - In estremo subordine, revocare il D.I. determinando le somme effettivamente dovute. - Con vittoria di compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di non avere riscosso gli onorari.”
Pag. 2 di 6 Con comparsa del 02.12.2022 si è costituita in giudizio la quale – Controparte_1 controdeducendo in ordine alle difese avversarie sulla eccepita prescrizione del credito, alla legittimità delle pattuizioni contrattuali, al disconoscimento del contratto e alla debenza delle somme ingiunte, – ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 314 del 30.3.2021 (RG 91/2021); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudicante, rilevato alla prima udienza il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, invitava le parti ad esperire tale tentativo. Alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ritenendo il Giudice che parte opponente avesse rinunciato al disconoscimento del contratto di finanziamento, peraltro genericamente formulato e in contrasto con la produzione istruttori della società opposta, nominava la dott.ssa iscritta all'albo dei CTU del Persona_2
Tribunale di Agrigento alla quale poneva il seguente quesito: verifichi il CTU l'eventuale denunciato superamento (originario o sopravvenuto) del tasso soglia nel contratto inter partes intercorso e nel caso di effettivo superamento ricalcoli, secondo gli ultimi indirizzi della Banca d'Italia e la più recente giurisprudenza della Cassazione, il saldo dovuto dagli opponenti.
Assunto l'incarico la dott.ssa depositava la relazione di CTU in data Per_2
05.04.2024 e infine precisate le conclusioni la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art 281 cpc all'udienza del 24.03.2025 e, infine, è stata decisa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
Pag. 3 di 6 l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Con decreto ingiuntivo n. 314 del 30.3.2021 (RG. 1644/2021) il Tribunale di Agrigento su istanza della ingiungeva a (C.F. Controparte_1 Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente al corso C.F._1
Vittorio Veneto n. 235, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
6.04.1958 e residente in Camastra al corso Vittorio Veneto n. 235, di pagare, in solido, in favore di (P. IVA con sede in Milano alla via Controparte_1 P.IVA_1
San Prospero n. 4 per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:
1. la somma di € 10.789,43; 2. gli interessi al saggio contrattuale previsto dalla data della domanda e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/1996 3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 490,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta”.
A seguito di notifica del decreto ingiuntivo, gli opponenti notificavano a mezzo p.e.c., l'atto di opposizione per cui è causa articolando alcuni motivi di opposizione, tra i quali la eccezione di prescrizione, il disconoscimento del contratto di finanziamento e
Entrando nel merito delle varie doglianze ed eccezioni formulate con atto di opposizione, si osserva che la causa nasce dalla mancata restituzione delle rate di finanziamento stipulato in data 28.01.2008 dagli opponenti con la società per Pt_3
l'acquisto di una autovettura BMW. Per inciso pur essendo stato il contratto disconosciuto in atto introduttivo, con conseguente formulazione di istanza di verificazione da parte della società resistente, all'udienza svoltasi ex art 127 ter cpc del
28.11.2022 il procuratore di parte opponente insisteva per la nomina di CTU contabile, deducendosi con ciò la rinuncia implicita al disconoscimento del contratto, anche alla luce della produzione avversaria depositata a completamento del fascicolo del monitorio. Infatti, tra i documenti agli atti di causa prodotti dalla società resistente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta si evincono oltre al contratto di finanziamento, sottoscritto dagli opponenti, i pagamenti delle prime rate del contratto - disconosciuto - da parte degli ingiunti, l'attestazione della avvenuta liquidazione dell'importo per l'acquisto della autovettura al concessionario per conto degli opponenti e, infine, l'accoglimento da parte della società finanziaria della richiesta di dilazione di due rate;
documentazione la predetta intestata tutta al e dalla quale Parte_1 deriva l'infondatezza dell'eccepito disconoscimento del contrato di finanziamento, per cui non si è ritenuto necessario procedere con l'istanza di verificazione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, anch'essa genericamente invocata dagli attori, occorre analizzare gli atti di causa tra cui vi è la nota avente ad Oggetto:
Per giurisprudenza pacifica il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio. Può eccepire, quindi, accanto all'intervenuto pagamento (o ad un pagamento parziale),
Pag. 4 di 6 anche la prescrizione del diritto di credito, oltre a tutte le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento.
Fra le eccezioni opponibili dal ceduto al cessionario, la Cassazione contempla quindi, oltre quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità) anche quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento-prescrizione), come nel caso che occupa (ex plurimis Cass., 05.02.1988).
A tale proposito, la società per confutare l'eccezione di prescrizione formulata CP_1 dagli opponenti, ha versato agli atti del processo la documentazione comprovante la regolarità delle varie cessioni della posizione debitoria e altresì la lettera di messa in mora datata 17.12.2019 - contenente la “Comunicazione di cessione del credito avvenuta ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 – Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR – Atto di diffida e formale messa in mora” , proveniente da munita di ricevuta di ritorno e indirizzata ad entrambi i contraenti, Controparte_1 dando dimostrazione della ricezione effettiva della lettera.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c., il decorso della prescrizione decennale del debito rivendicato con il monitorio e nascente dal contratto di finanziamento con scadenza nel 2011 è stato dal creditore efficacemente interrotto.
Infatti, per giurisprudenza costante (sia di merito sia di legittimità), nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piando di pagamento pattuito nel contratto, tenuto conto del fatto che l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Entrando poi nel merito delle doglianze relative alla correttezza della quantificazione del credito ingiunto e della legittimità della pattuizione di finanziamento, con riguardo alla eccepita usurarietà dello stesso, occorre rifarsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che in conclusione sul quesito posto dal Giudice, all'esito di una attenta analisi dei documenti di causa e del contratto di finanziamento, ha così relazionato: per quanto concerne la verifica dell'usura, si è riscontrato il rispetto della normativa antiusura sia con riferimento alle condizioni corrispettive (TEG del 13,311% inferiore alla soglia del 15,99%) sia a quelle moratorie (tasso di mora del 12,00% inferiore sia alla soglia d'usura del 15,99% sia alla soglia rettificata tenendo conto della maggiorazione media del 2,10% ex Cass. S.U. n. 19597/20, pari al 19,14%). Anche il TEG rilevato sulla base dei pagamenti concretamente effettuati e dell'importo richiesto in via monitoria, calcolato su invito del legale di parte attrice in sede di osservazioni, è risultato apprezzabilmente inferiore alla soglia d'usura; per quanto concerne l'importo ingiunto, non essendo necessario operare rettifiche per usura, si conferma l'importo di € 10.789,43 indicato dall'intermediario ricorrente.
Pertanto, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, cui il Tribunale aderisce, il credito ingiunto va confermato.
Pag. 5 di 6 Alla luce della rilevata computazione di una residua somma a titolo di penale di €
180,52, cui non è stata data spiegazione nel corso del giudizio, ma di cui non è stata ravvisato dal CTU un profilo di non legittimità, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l'opposizione conseguentemente rigettata. Purtuttavia, si ritiene equo compensare le spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, conferma il decreto ingiuntivo n. 314 del 30.3.2021 (RG. 1644/2021), emesso dal Tribunale di Agrigento, che in tal modo diviene definitivamente esecutivo. Pone a carico definitivamente degli opponenti le spese di CTU. Compensa le spese legali.
Agrigento, 24.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia
21/02/2011 n. 44.
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