CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA FR, Presidente
MA AN, AT
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 853/2022 depositato il 06/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6858 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5564 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti Resistente: ---------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso, con contestuale istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, notificato il 10.5.2022, Ricorrente_1
ha impugnato contestualmente: l'avviso di accertamento n. 6858 del 22.11.2021 (IMU 2016), notificato il 18.12.2021; l'avviso di accertamento n. 5564 del 22.11.2021 (TASI 2016), parimenti notificato il 18.12.2021;
- parte ricorrente ha contestato in parte qua la legittimità degli atti impugnati, evidenziando in particolare che tra gli immobili oggetto di imposizione - indicati al n. 6 del prospetto “Riepilogo delle somme dovute –
Lista immobili” IMU ed al n. 10 di quello TASI - è stato indicato il terreno iscritto al catasto Dati_catastali_1, n. Indirizzo_1, di mq 325,00, in relazione al quale l'ente impositore ha determinato in euro 100.000,00 il valore da assoggettare a tassazione, da questo ricavando la quantificazione degli importi asseritamente dovuti, pari a € 900,00 per IMU ed € 160,00 per la TASI;
- parte ricorrente contesta la determinazione dell'imponibile nella misura indicata, rilevando che non vi è motivazione a sostegno di questa determinazione, giacchè nessuno dei due avvisi esplicita i calcoli e i criteri attraverso cui è pervenuto alla indicata quantificazione;
richiamando la allegata consulenza tecnica di parte, sostiene che il valore dell'area in questione debba collocarsi intorno a 14.000 euro;
- il Comune di Ragusa non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025 la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso non è, ad avviso del collegio, fondato;
- entrambi gli avvisi sono censurati con riferimento all'area di cui si è detto, sita in Indirizzo_2 a Ragusa, di cui si assume errata la determinazione dell'imponibile in € 100.000,00; valore che, sulla base della allegata perizia, a firma dell'arch. Nominativo_2, si assume sproporzionato rispetto al valore commerciale effettivo dell'area;
- ciò nondimeno, la perizia in questione contiene una contestazione generica e non esaustiva del valore del terreno, non considerando tutte le variabili in gioco: richiamando il valore dichiarato nell'atto di compravendita stipulato nel 2004, l'indagine omette qualsivoglia considerazione dell'andamento dei valori di mercato nel corso del non trascurabile intervallo temporale intercorso tra l'acquisto ed il periodo di imposta in contestazione;
ma la stessa perizia dà atto di una variazione oltremodo rilevante, intervenuta in tale arco temporale: al momento dell'acquisto la particella era classificata in cat. F03, pacificamente identificativa delle unità collabenti, in avanzato stato di rovina, non utilizzate né produttive di reddito perché seriamente danneggiate nelle strutture portanti;
però in data 14.4.2015 è intervenuta variazione catastale con conseguente passaggio alla cat. F3, identificativa dei fabbricati in corso di costruzione, ovvero immobili nuovi non ancora ultimati, privi di impianti e finiture con rendita catastale provvisoria pari a zero;
- se ne desume logicamente che i fabbricati fatiscenti e collabenti insistenti sull'area al momento dell'acquisito sono stati demoliti per consentire la costruzione di un immobile nuovo, ancora privo di accatastamento definitivo , essendo l'inquadramento in F3 per sua natura provvisorio;
- questo mutamento rilevante della situazione di fatto rende non plausibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui “nel terreno oggetto di accertamento” – diversamente da altri ricadenti nello stesso comprensorio – “è prevista esclusivamente la possibilità di ristrutturare i fabbricati fatiscenti ivi insistenti, mantenendone la dimensione originaria”: evidentemente i fabbricati fatiscenti, originariamente insistenti sul terreno, sono stati rimossi per consentire la realizzazione di un immobile di nuova costruzione, già impiantato nell'area medesima;
- la rilevanza di questo dato fattuale nella determinazione del valore commerciale attuale di un terreno edificabile è manifestamente centrale;
- né il ricorso né la c.t.p. allegata fanno tuttavia menzione delle caratteristiche e del valore economico, attuale o potenziale, dell'immobile già eretto nell'area; così come non fanno menzione degli indici di edificabilità del terreno, altro dato evidentemente fondamentale per quantificarne congruamente il valore;
- se si considera che l'area ricade nel perimetro urbano, in una delle zone di maggiore sviluppo urbanistico, la determinazione del suo valore in un importo compreso tra 300 e 400 euro/mq non appare manifestamente irragionevole o priva di aderenza alla realtà;
- il ricorso va dunque respinto, senza che debba provvedersi sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA FR, Presidente
MA AN, AT
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 853/2022 depositato il 06/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6858 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5564 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti Resistente: ---------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso, con contestuale istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, notificato il 10.5.2022, Ricorrente_1
ha impugnato contestualmente: l'avviso di accertamento n. 6858 del 22.11.2021 (IMU 2016), notificato il 18.12.2021; l'avviso di accertamento n. 5564 del 22.11.2021 (TASI 2016), parimenti notificato il 18.12.2021;
- parte ricorrente ha contestato in parte qua la legittimità degli atti impugnati, evidenziando in particolare che tra gli immobili oggetto di imposizione - indicati al n. 6 del prospetto “Riepilogo delle somme dovute –
Lista immobili” IMU ed al n. 10 di quello TASI - è stato indicato il terreno iscritto al catasto Dati_catastali_1, n. Indirizzo_1, di mq 325,00, in relazione al quale l'ente impositore ha determinato in euro 100.000,00 il valore da assoggettare a tassazione, da questo ricavando la quantificazione degli importi asseritamente dovuti, pari a € 900,00 per IMU ed € 160,00 per la TASI;
- parte ricorrente contesta la determinazione dell'imponibile nella misura indicata, rilevando che non vi è motivazione a sostegno di questa determinazione, giacchè nessuno dei due avvisi esplicita i calcoli e i criteri attraverso cui è pervenuto alla indicata quantificazione;
richiamando la allegata consulenza tecnica di parte, sostiene che il valore dell'area in questione debba collocarsi intorno a 14.000 euro;
- il Comune di Ragusa non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025 la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso non è, ad avviso del collegio, fondato;
- entrambi gli avvisi sono censurati con riferimento all'area di cui si è detto, sita in Indirizzo_2 a Ragusa, di cui si assume errata la determinazione dell'imponibile in € 100.000,00; valore che, sulla base della allegata perizia, a firma dell'arch. Nominativo_2, si assume sproporzionato rispetto al valore commerciale effettivo dell'area;
- ciò nondimeno, la perizia in questione contiene una contestazione generica e non esaustiva del valore del terreno, non considerando tutte le variabili in gioco: richiamando il valore dichiarato nell'atto di compravendita stipulato nel 2004, l'indagine omette qualsivoglia considerazione dell'andamento dei valori di mercato nel corso del non trascurabile intervallo temporale intercorso tra l'acquisto ed il periodo di imposta in contestazione;
ma la stessa perizia dà atto di una variazione oltremodo rilevante, intervenuta in tale arco temporale: al momento dell'acquisto la particella era classificata in cat. F03, pacificamente identificativa delle unità collabenti, in avanzato stato di rovina, non utilizzate né produttive di reddito perché seriamente danneggiate nelle strutture portanti;
però in data 14.4.2015 è intervenuta variazione catastale con conseguente passaggio alla cat. F3, identificativa dei fabbricati in corso di costruzione, ovvero immobili nuovi non ancora ultimati, privi di impianti e finiture con rendita catastale provvisoria pari a zero;
- se ne desume logicamente che i fabbricati fatiscenti e collabenti insistenti sull'area al momento dell'acquisito sono stati demoliti per consentire la costruzione di un immobile nuovo, ancora privo di accatastamento definitivo , essendo l'inquadramento in F3 per sua natura provvisorio;
- questo mutamento rilevante della situazione di fatto rende non plausibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui “nel terreno oggetto di accertamento” – diversamente da altri ricadenti nello stesso comprensorio – “è prevista esclusivamente la possibilità di ristrutturare i fabbricati fatiscenti ivi insistenti, mantenendone la dimensione originaria”: evidentemente i fabbricati fatiscenti, originariamente insistenti sul terreno, sono stati rimossi per consentire la realizzazione di un immobile di nuova costruzione, già impiantato nell'area medesima;
- la rilevanza di questo dato fattuale nella determinazione del valore commerciale attuale di un terreno edificabile è manifestamente centrale;
- né il ricorso né la c.t.p. allegata fanno tuttavia menzione delle caratteristiche e del valore economico, attuale o potenziale, dell'immobile già eretto nell'area; così come non fanno menzione degli indici di edificabilità del terreno, altro dato evidentemente fondamentale per quantificarne congruamente il valore;
- se si considera che l'area ricade nel perimetro urbano, in una delle zone di maggiore sviluppo urbanistico, la determinazione del suo valore in un importo compreso tra 300 e 400 euro/mq non appare manifestamente irragionevole o priva di aderenza alla realtà;
- il ricorso va dunque respinto, senza che debba provvedersi sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE