TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2142
TAR
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di presupposti di contingibilità e urgenza

    Il potere di ordinanza sindacale, di natura straordinaria, presuppone una situazione eccezionale di pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti. La relazione di sopralluogo non ha accertato tale pericolo, limitandosi a suggerire approfondimenti tecnici e uno smontaggio temporaneo. L'inesistenza di un pericolo immediato non giustifica l'esercizio di tale potere, né l'ordine di smontare un impianto autorizzato.

  • Accolto
    Insussistenza del pericolo per la pubblica incolumità

    La relazione di sopralluogo non afferma l'esistenza di un pericolo imminente, ma solo la necessità di approfondimenti tecnici. L'impianto è stato realizzato in base a un'autorizzazione comunale e sottoposto a verifica antisismica, escludendo un pericolo immediato. L'ordinanza cautelare, pur salvaguardando il potere del Comune di eseguire verifiche, non ha visto l'esecuzione di tali verifiche, confermando l'assenza di modifiche nella situazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2142
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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