Ordinanza cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2025, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamarte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
Sindaco del Comune di Pozzuoli, quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Condominio Pozzuoli via Alfonso Artiaco n.174, Daniele Grande, Filomena Esposito, Regione Campania, ACER Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cauterlare,
dell’ordinanza sindacale n. 516 del 21.10.2025, recante ordine “ di provvedere ad horas allo smontaggio dell’antenna, delle strutture di sostegno e di tutti gli apparati ad essa connessi ed alla conseguente interruzione del segnale fino alla completa eliminazione delle criticità rilevate ”, relativamente all’impianto Wind Tre sito in Via Artiaco n.174 scala G, cod. sito NA658 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione tecnica prot. n.104876 del 21.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Pozzuoli, quale Ufficiale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 7 novembre e depositato il 10 novembre 2025, la società ricorrente impugna un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco del comune di Pozzuoli, esercitando il potere attribuitogli dall’articolo 54, comma 4, d.lg. 18 agosto 20000, n. 267, ha ordinato “ lo smontaggio e la rimozione ad horas ” di una stazione radio-base installata sul lastrico solare dell’immobile sito in via Artiaco n. 174.
La ricorrente, premesso che l’impianto è stato autorizzato dal comune di Pozzuoli con determinazione dirigenziale n. 358 del 4 aprile 2025 e che il relativo progetto è stato anche sottoposto positivamente a “verifica a campione” da parte del Genio Civile ai fini della normativa sulle costruzioni in zona sismica, espone che, dopo il completamento dell’opera in data 21 ottobre 2025, personale comunale eseguiva un sopralluogo; a seguito del sopralluogo il Sindaco adottava l’ordinanza impugnata, motivando la misura con il pericolo per la pubblica incolumità derivante da possibili criticità strutturali dell’edificio (la relazione di sopralluogo menziona infatti “ segni di compromissione strutturale ” del solaio di copertura “ verosimilmente riconducibili all’effetto del fenomeno bradisismico ”.
Di qui la proposizione del ricorso con il quale la società ricorrente denuncia che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’articolo 54 d.lg. citato, difettando in radice i presupposti di contingibilità e urgenza del potere ivi previsto; sul punto viene evidenziato che non solo dalla stessa relazione di sopralluogo non risulta l’esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, ma l’esistenza di esso deve escludersi dato che l’impianto è stato sottoposto alla verifica a campione del genio civile che ne ha attestato la conformità alla normativa antisismica; la stessa relazione di sopralluogo costituente il presupposto del provvedimento non afferma che esista una situazione di incombente pericolo per l’incolumità pubblica, ma si limita a indicare l’opportunità di “ procedere ad un approfondimento tecnico-amministrativo mediante valutazione della documentazione presentata al Genio Civile di Napoli ” e “ nelle more ” di emettere “ un’ordinanza sindacale di interdizione e messa in sicurezza dell’area interessata, anche mediante il suo smontaggio temporaneo ”. Sostiene quindi la ricorrente che il provvedimento si fonda non su un’adeguata istruttoria ma piuttosto su una valutazione meramente ipotetica (che oltretutto si sovrappone a quella espressa dall’organo competente in materia, cioè il genio civile); a questo riguardo la ricorrente sottolinea che l’intervento del Sindaco si collega verosimilmente a rimostranze dei condomini di edifici vicini, che hanno paventato rischi sia in relazione alla esposizione a campi elettromagnetici che in relazione alle condizioni del lastrico solare sul quale insiste l’impianto, e sostiene che in realtà il pericolo è inesistente, dato che risulta dalla relazione tecnica del progettista che “ la modesta struttura metallica aggiuntiva è trascurabile in relazione alla massa dell’intero edificio, l’incremento di peso è inferiore all’ 1%, pertanto, l’impianto ivi posizionato non inciderà se non in maniera assai poco significativa, sulla struttura dell’edificio che allo stato del sopralluogo e delle verifiche non manifestava alcun rischio di cedimento ”.
Il comune di Pozzuoli non si è costituito in giudizio; si è costituito il “ Sindaco del comune di Pozzuoli in qualità di ufficiale di governo ” con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato (in ragione della circostanza che il ricorso, oltre che al comune di Pozzuoli, è stato anche notificato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) che eccepisce che il ricorso è inammissibile in quanto le ordinanze emesse dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo a norma dell’articolo 54 citato sono imputabili esclusivamente al comune e non coinvolgono l’amministrazione statale.
Con ordinanza n. 3036 del 2 dicembre 2025 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.
Preliminarmente si osserva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
La ricorrente ha infatti validamente instaurato il contraddittorio nei confronti del comune di Pozzuoli, unico effettivo legittimato passivo, notificando il ricorso al suo domicilio digitale, e ha altresì notificato il ricorso a fini notiziali a vari altri soggetti pubblici e privati (che evidentemente sono stati ritenuti interessati alla controversia ma nei confronti dei quali non sono state proposte domande); il ricorso è quindi senz’altro ammissibile.
Nel merito esso è anche fondato. Le censure della ricorrente sono infatti persuasive.
Il provvedimento è infatti anzitutto privo dei presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dall’articolo 54 citato; il potere di ordinanza – avendo carattere extra ordinem e derogando al principio di separazione della funzione di governo dell’ente locale dai compiti gestionali, riservati al personale burocratico – presuppone una situazione straordinaria di pericolo per l’incolumità pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti dell’ordinamento; nel caso all’esame di questa situazione non si trova traccia nella relazione di sopralluogo, che non ha accertato alcuna situazione di effettivo e immediato pericolo limitandosi ad affermare la necessità di ulteriori verifiche e a suggerire l’opportunità di uno smontaggio dell’impianto. Senonché l’inesistenza di un pericolo immediato non giustifica l’esercizio del potere ex articolo 54 e nemmeno un ordine di smontare una struttura realizzata in base a titolo autorizzatorio rilasciato dallo stesso comune, tanto più che l’impianto costituisce un’infrastruttura essenziale ai fini della fornitura dei servizi dati e voce.
A riprova dell’inesistenza di alcun pericolo, può osservarsi che l’ordinanza cautelare faceva comunque salvo il potere del comune di eseguire le verifiche che la relazione di sopralluogo qualificava come “opportune” ma – come sostenuto nella memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell’udienza pubblica – tali verifiche non sono state eseguite e la situazione rispetto alla fase cautelare non si è in alcun modo modificata.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di giudizio sono poste a carico del comune di Pozzuoli secondo la regola della soccombenza e e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di NAPOLI, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UZ, Presidente
AV RI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV RI | MA UZ |
IL SEGRETARIO