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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1422 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nato a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Orfei, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma Via Alessandria n. 119, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana
Roma, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 25 settembre 2025, i IG.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare
[...] Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il Per_1
15.03.2013 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal mese di luglio 2008 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 1422 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) Il IG. resterà ad abitare nella casa di Cerveteri, alla Via Mantova Parte_1
n. 4, mentre la IG.ra , che si è già allontanata dall'abitazione Controparte_1 famigliare, asportando tutti i suoi beni, ha trovato nuova abitazione, sempre in
Cerveteri, alla Via Sterpeto n. 1;
B) il minore è affidato ad entrambi i genitori, in modo da Persona_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
le parti congiuntamente decidono che il minore sarà domiciliato e collocato presso il padre dove attualmente ha la residenza;
Parte_1
C) quanto al regime di affidamento, la IG.ra avrà il diritto di vedere e Parte_2 tenere il figlio quando vorrà previo preavviso telefonico di almeno un giorno;
D) in ogni caso la IG.ra avrà comunque diritto di vedere il figlio almeno tre CP_1 volte a settimana con pernotto presso di lei e il fine settimana alternato. Il
2 pomeriggio all'uscita dalla scuola, nei giorni in cui la IG.ra è al lavoro, il CP_1 piccolo verrà preso dal padre e la madre potrà prenderlo al ritorno dal Per_1 lavoro preferibilmente entro le ore 19:00 e/o comunque compatibilmente con il proprio orario di lavoro;
E) la sig.ra chiede altresì di essere notiziata degli spostamenti del figlio CP_1
, anche tramite mail o messaggistica sul cellulare, quando ad occuparsi Per_1 del minore è la baby-sitter dello stesso, IG.ra Persona_3
F) è prevista comunque una flessibilità ed organizzazione da parte di entrambi i genitori per le visite mediche, le sedute dallo psicologo ed attività extrascolastiche
(piscina e/o palestra) nel caso sorgessero problemi legati agli orari lavorativi, turni o impossibilità nell'accompagnare il bambino;
G) quanto alle festività, il figlio trascorrerà i giorni del 24 e del 31 dicembre Per_1 con un genitore, e i giorni del 25 dicembre e del 01 gennaio con l'altro ad anni alterni;
la festività dell'Epifania sarà trascorsa dal figlio ad anni alterni con un genitore;
il figlio trascorrerà altresì il giorno della domenica di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
resta inteso che il genitore che terrà con sé il figlio, per il giorno di Natale non potrà tenerlo con sé per il giorno di Pasqua. Nei restanti giorni delle vacanze pasquali o natalizie saranno applicate (per quanto compatibili con i giorni sopra fissati) le regole ordinarie. Per quanto riguarda il compleanno del minore, lo stesso sarà festeggiato ad anni alterni con un genitore e l'altro;
H) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con se' il figlio per Persona_2 almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo estivo che va dal 15 giugno al
15 settembre di ogni anno;
in tal senso le parti dovranno accordarsi con congruo anticipo entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con comunicazione scritta che l'un genitore invierà all'altro quantomeno a mezzo messaggio telefonico.
I) è facoltà delle parti di derogare al suesteso accordo;
J) il mantenimento del minore è posto a carico paritario tra le parti le quali provvederanno autonomamente al mantenimento, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo protocollo del Tribunale, resta inteso che ogni spesa sia scolastica, medica o ludica debba essere documentata;
K) l'assegno unico attualmente percepito direttamente dal IG. a Parte_1
3 partire dal mese di agosto sarà diviso al 50% e il IG. procederà a bonificare Pt_1 la quota del 50% alla IG.ra , contestualmente 2 alla sua ricezione;
con CP_1
l'annualità del 2025 l'assegno unico verrà direttamente diviso al 50% facendo domando all'INPS di procedere al bonifico per quota parte ai genitori;
L) le somme erogate dall'INPS per l'indennità del minore ed attualmente Per_1 depositate su libretto postale saranno utilizzate previo accordo tra i genitori per le sedute dallo psicologo e per ciò che si renda necessario per le sue necessità;
M) dispone che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1422 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nato a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Orfei, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma Via Alessandria n. 119, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana
Roma, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 25 settembre 2025, i IG.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare
[...] Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il Per_1
15.03.2013 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal mese di luglio 2008 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 1422 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) Il IG. resterà ad abitare nella casa di Cerveteri, alla Via Mantova Parte_1
n. 4, mentre la IG.ra , che si è già allontanata dall'abitazione Controparte_1 famigliare, asportando tutti i suoi beni, ha trovato nuova abitazione, sempre in
Cerveteri, alla Via Sterpeto n. 1;
B) il minore è affidato ad entrambi i genitori, in modo da Persona_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
le parti congiuntamente decidono che il minore sarà domiciliato e collocato presso il padre dove attualmente ha la residenza;
Parte_1
C) quanto al regime di affidamento, la IG.ra avrà il diritto di vedere e Parte_2 tenere il figlio quando vorrà previo preavviso telefonico di almeno un giorno;
D) in ogni caso la IG.ra avrà comunque diritto di vedere il figlio almeno tre CP_1 volte a settimana con pernotto presso di lei e il fine settimana alternato. Il
2 pomeriggio all'uscita dalla scuola, nei giorni in cui la IG.ra è al lavoro, il CP_1 piccolo verrà preso dal padre e la madre potrà prenderlo al ritorno dal Per_1 lavoro preferibilmente entro le ore 19:00 e/o comunque compatibilmente con il proprio orario di lavoro;
E) la sig.ra chiede altresì di essere notiziata degli spostamenti del figlio CP_1
, anche tramite mail o messaggistica sul cellulare, quando ad occuparsi Per_1 del minore è la baby-sitter dello stesso, IG.ra Persona_3
F) è prevista comunque una flessibilità ed organizzazione da parte di entrambi i genitori per le visite mediche, le sedute dallo psicologo ed attività extrascolastiche
(piscina e/o palestra) nel caso sorgessero problemi legati agli orari lavorativi, turni o impossibilità nell'accompagnare il bambino;
G) quanto alle festività, il figlio trascorrerà i giorni del 24 e del 31 dicembre Per_1 con un genitore, e i giorni del 25 dicembre e del 01 gennaio con l'altro ad anni alterni;
la festività dell'Epifania sarà trascorsa dal figlio ad anni alterni con un genitore;
il figlio trascorrerà altresì il giorno della domenica di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
resta inteso che il genitore che terrà con sé il figlio, per il giorno di Natale non potrà tenerlo con sé per il giorno di Pasqua. Nei restanti giorni delle vacanze pasquali o natalizie saranno applicate (per quanto compatibili con i giorni sopra fissati) le regole ordinarie. Per quanto riguarda il compleanno del minore, lo stesso sarà festeggiato ad anni alterni con un genitore e l'altro;
H) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con se' il figlio per Persona_2 almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo estivo che va dal 15 giugno al
15 settembre di ogni anno;
in tal senso le parti dovranno accordarsi con congruo anticipo entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con comunicazione scritta che l'un genitore invierà all'altro quantomeno a mezzo messaggio telefonico.
I) è facoltà delle parti di derogare al suesteso accordo;
J) il mantenimento del minore è posto a carico paritario tra le parti le quali provvederanno autonomamente al mantenimento, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo protocollo del Tribunale, resta inteso che ogni spesa sia scolastica, medica o ludica debba essere documentata;
K) l'assegno unico attualmente percepito direttamente dal IG. a Parte_1
3 partire dal mese di agosto sarà diviso al 50% e il IG. procederà a bonificare Pt_1 la quota del 50% alla IG.ra , contestualmente 2 alla sua ricezione;
con CP_1
l'annualità del 2025 l'assegno unico verrà direttamente diviso al 50% facendo domando all'INPS di procedere al bonifico per quota parte ai genitori;
L) le somme erogate dall'INPS per l'indennità del minore ed attualmente Per_1 depositate su libretto postale saranno utilizzate previo accordo tra i genitori per le sedute dallo psicologo e per ciò che si renda necessario per le sue necessità;
M) dispone che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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