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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' DD TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 7 - 82001150877
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016052290 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe relativa a più cartelle per IVA 2002, contributi consortili ( anni 2014, 2015, 2017 e 2018), IMU comune di Mineo 2014,
2015, 2020 e 2021. Lamenta la nullita della notifca, a mezzo pec, dell'intimazione, proveniente da un indirizzo non registrato;
la mancata notifica degl atti prodromici;
la prescrizione delle relative pretese;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito l'agente della riscossione allegando la notifica degi atti prodromici, contestando comunque la fondatezza del ricorso e sollecitando la chiamata degli enti impositori.
Chiamati dalla resistente agenzia della riscossione, si sono costituiti il Consorzio di Bonifica e il Comune di Mineo, allegando, quest'ultimo, le notifiche degli accertamenti recapitati al ricorrente.
La difesa del ricorrente, con memoria difensiva, ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un accoglimento solo parziale.
Non è fondata l'eccezione di insesistenza della notifica riguardante l'intimazione impugnata: costituendosi, l'agente della riscossione ha dato prova, all'atto della notifica, dell'inserzione dell'indirizzo di provenienza in quelli pubblici utili a rendere legittima la notifica che, comunque, non sarebbe stata inesistente ma solo nulla ( Cassazione, sez. 5, 18684/2023), con conseguente operatività della sanatoria derivante dal raggiungimento dello scopo.
Nè coglie nel segno il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, contraddetto dalla puntualità dei riferimenti ai prodromici atti fondanti l'intimazione, altrettanto contrastati dal ricorso senza incontrare alcuna difficoltà nel prestare le relative difese.
Per converso coglie parzialmente nel segno la lamentata notifica degli atti prodromici.
Giova premettere che l'agenzia della riscossione si è costituita tardivamente in giudizio in violazione dell'art. 23: non poteva dunque chiamare in giudizio terzi, i quali, ove costituiti, vanno comunque considerati come intervenienti volontari, patendo, tuttavia i medesimi profili ostativi alla detta tardività, non potendo integrare spazi difensivi ormai preclusi alla resistente.
Ciò premesso, la cartella del 2006 relativa all'VA del 2002 non risulta notificata al contribuente: come rilevato dalla difesa di quest'ultimo con le memorie in atti, la relata allegata non consente di pervenire a ritenere notificato l'atto.
L'intimazione, dunque, in parte qua va annullata, senza comportare anche lo stralcio della pretesa, per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente, unico destinatario della relativa statuizione.
Per le cartelle 2016-40990, 2017- 557 e 2019-0741, tutte rispettivamente riguardanti contributi consortili, per gli anni 2015, 2016 e 2018, vi è la prova della notifica a mezzo PEC rispettivamente in data
29/11/2016, 4/9/2017 e 2/9/2019 (v. doc. 8, 9 e 10 del 17/10/2023). La presenza in giudizio dell'ente, quale interveniente volontario giustifica lo scrutinio della attualità della pretesa iscritta a ruolo: considerata la sospensione del termine dall 8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto dell art. 68, c. 1, d.l. 18/2020, conv. in l.
n. 27/2020, la prescrizione quinquennale non può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione.
Le ulteriori contestazioni mosse dal ricorso sono infondate.
Le altre cartelle portate dall'intimazione - relative ad Imu 2014, 2015, 2016 - sono state notificate dall'agente della riscossione a mezzo pec (v. doc. 5, 6 e 7 del 29/9/2023): poco importa, per quanto già rassegnato, la non provenienza della notifica da un indirizzo non registrato là dove il contribuente non metta in discussione la piena intellegibilità della provenienza dell'atto dal soggetto creditore, aspetto non rilevato dalla difesa che, nelle memorie allegate, si è limitata ad una mera deduzione formale del detto vizio. Anche in tal caso nessuna prescrizione è maturata dopo la notifica delle cartelle.
Gli avvisi di accertamento indicati nell'intimazione, sempre relativi ad Imu Comune di Mineo, anni 2020 e
2021, sono stati prodotti da quest'ultimo ente, intervenuto nel processo con allegazione documentale tempestivamente resa nel rispetto dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, ma non sono stati proposti motivi aggiunti (v. Cass 16797/25). Evidentemente nessuna prescrizione è maturata successivamente.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente all'intimazione quanto alla pretesa per VA 2002 e rigettato per il resto.
Spese compensate
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata relativamente alla pretesa per VA
2002 . Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' DD TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 7 - 82001150877
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016052290 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe relativa a più cartelle per IVA 2002, contributi consortili ( anni 2014, 2015, 2017 e 2018), IMU comune di Mineo 2014,
2015, 2020 e 2021. Lamenta la nullita della notifca, a mezzo pec, dell'intimazione, proveniente da un indirizzo non registrato;
la mancata notifica degl atti prodromici;
la prescrizione delle relative pretese;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito l'agente della riscossione allegando la notifica degi atti prodromici, contestando comunque la fondatezza del ricorso e sollecitando la chiamata degli enti impositori.
Chiamati dalla resistente agenzia della riscossione, si sono costituiti il Consorzio di Bonifica e il Comune di Mineo, allegando, quest'ultimo, le notifiche degli accertamenti recapitati al ricorrente.
La difesa del ricorrente, con memoria difensiva, ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un accoglimento solo parziale.
Non è fondata l'eccezione di insesistenza della notifica riguardante l'intimazione impugnata: costituendosi, l'agente della riscossione ha dato prova, all'atto della notifica, dell'inserzione dell'indirizzo di provenienza in quelli pubblici utili a rendere legittima la notifica che, comunque, non sarebbe stata inesistente ma solo nulla ( Cassazione, sez. 5, 18684/2023), con conseguente operatività della sanatoria derivante dal raggiungimento dello scopo.
Nè coglie nel segno il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, contraddetto dalla puntualità dei riferimenti ai prodromici atti fondanti l'intimazione, altrettanto contrastati dal ricorso senza incontrare alcuna difficoltà nel prestare le relative difese.
Per converso coglie parzialmente nel segno la lamentata notifica degli atti prodromici.
Giova premettere che l'agenzia della riscossione si è costituita tardivamente in giudizio in violazione dell'art. 23: non poteva dunque chiamare in giudizio terzi, i quali, ove costituiti, vanno comunque considerati come intervenienti volontari, patendo, tuttavia i medesimi profili ostativi alla detta tardività, non potendo integrare spazi difensivi ormai preclusi alla resistente.
Ciò premesso, la cartella del 2006 relativa all'VA del 2002 non risulta notificata al contribuente: come rilevato dalla difesa di quest'ultimo con le memorie in atti, la relata allegata non consente di pervenire a ritenere notificato l'atto.
L'intimazione, dunque, in parte qua va annullata, senza comportare anche lo stralcio della pretesa, per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente, unico destinatario della relativa statuizione.
Per le cartelle 2016-40990, 2017- 557 e 2019-0741, tutte rispettivamente riguardanti contributi consortili, per gli anni 2015, 2016 e 2018, vi è la prova della notifica a mezzo PEC rispettivamente in data
29/11/2016, 4/9/2017 e 2/9/2019 (v. doc. 8, 9 e 10 del 17/10/2023). La presenza in giudizio dell'ente, quale interveniente volontario giustifica lo scrutinio della attualità della pretesa iscritta a ruolo: considerata la sospensione del termine dall 8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto dell art. 68, c. 1, d.l. 18/2020, conv. in l.
n. 27/2020, la prescrizione quinquennale non può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione.
Le ulteriori contestazioni mosse dal ricorso sono infondate.
Le altre cartelle portate dall'intimazione - relative ad Imu 2014, 2015, 2016 - sono state notificate dall'agente della riscossione a mezzo pec (v. doc. 5, 6 e 7 del 29/9/2023): poco importa, per quanto già rassegnato, la non provenienza della notifica da un indirizzo non registrato là dove il contribuente non metta in discussione la piena intellegibilità della provenienza dell'atto dal soggetto creditore, aspetto non rilevato dalla difesa che, nelle memorie allegate, si è limitata ad una mera deduzione formale del detto vizio. Anche in tal caso nessuna prescrizione è maturata dopo la notifica delle cartelle.
Gli avvisi di accertamento indicati nell'intimazione, sempre relativi ad Imu Comune di Mineo, anni 2020 e
2021, sono stati prodotti da quest'ultimo ente, intervenuto nel processo con allegazione documentale tempestivamente resa nel rispetto dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, ma non sono stati proposti motivi aggiunti (v. Cass 16797/25). Evidentemente nessuna prescrizione è maturata successivamente.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente all'intimazione quanto alla pretesa per VA 2002 e rigettato per il resto.
Spese compensate
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata relativamente alla pretesa per VA
2002 . Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.