TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 880/2022 promossa da: con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre Kolbe n. 43 presso il suo studio;
ATTORI contro
, con il Controparte_3 Controparte_4 CP_5 patrocinio dell'avvocato GIUSEPPE MAGHENZANI TAVERNA ed elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3, presso il suo studio
CONVENUTI
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 settembre 2025 sulla scorta delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“In via principale: accertata e dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita stipulato fra le parti dichiarare nullo ed inefficace l'atto di donazione dissimulato per assoluta carenza dei requisiti di forma previsti dalla legge a pena di nullità, e per l'effetto ricondurre la nuda proprietà dell'immobile in capo ai sig.ri e CP_1 CP_2 in ogni caso: accertare e dichiarare la simulazione relativa oggettiva del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'abitazione ed autorimessa pertinenziale sita nel Comune di Orzinuovi alla via Scuole effettuata con atto pubblico del 25.02.14 innanzi al Notaio e, per l'effetto, Per_1 dichiarare la natura di donazione del negozio giuridico dissimulato;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, dichiarare l'inesistenza e/o nullità della donazione delle somme di Euro 20.000,00 effettuata dal sig. tramite il Controparte_1 vaglia postale circolare n. 8966417035-4 emesso il 20.01.14, in favore della sig.ra CP_4
pagina 1 di 6 e della donazione dalla somma di Euro 25.000,00 tramite il vaglia postale circolare n. CP_4
89668966417027-9 emesso il 20.01.14 in favore del sig. per carenza dei Controparte_3 requisiti di forma di cui all'art. 782 cc e, per l'effetto condannare i sig.ri e Controparte_3
alla restituzione delle predette somme in favore del sig. ; Controparte_4 Controparte_1 in via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarare la percezione dalla somma di Euro 25.000,00 con il vaglia postale circolare n. 89668966417027-9, emesso il 20.01.14 in favore del sig.
[...]
e della somma di Euro 20.000,00 con il vaglia postale circolare n. 8966417035-4 Controparte_3 emesso il 20.01.14, in favore della sig.ra e, per l'effetto, condannare i sig.ri Controparte_4
e all'indennizzo di quanto percepito senza titolo o Controparte_4 Controparte_3 valida ragione giustificativa corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal sig. CP_1
ai sensi dell'art. 2041 cc;
[...]
In via istruttoria: l'ammissione di CTU contabile onde verificare i movimenti di denaro sul c/c postale del sig. individuando la dazione di denaro in favore dei sig.ri effettuata mediante CP_1 CP_3 vaglia postali, onde provvedere al pagamento del prezzo della compravendita simulata, sulla scorta della documentazione in atti;
Altresì, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di CP_6 riguardo ai movimenti del conto corrente postale intestato al sig. nei mesi di gennaio, Controparte_1 febbraio e marzo 2014 nonché circa i vaglia postali emessi dall'attore nel mese di gennaio 2014 in favore dei sig.ri CP_3 ammettersi prova per testi ed interpello dei convenuti sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”: ...”.
Per i convenuti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di Pavia territorialmente competente;
in via ulteriormente preliminare accertata la mancata legittimazione passiva di Controparte_7
, ordinarne la immediata estromissione al giudizio con condanna alle spese di parte
[...] attorea;
nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata ed inammissibile in fatto e diritto e non provata mediante documentazione scritta e/o come meglio.
Condannare parte attrice opponente al risarcimento dei danni con valutazione equitativa ai sensi dell'art.96 cpc avendo agito con pervicace mala fede.
Con vittoria di spese nella misura di legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
pagina 2 di 6 E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2022, e Controparte_1 Controparte_2 adivano l'intestato Tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione
[...] dell'atto di compravendita stipulato con gli odierni convenuti, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di donazione dissimulato per carenza dei requisiti di forma previsti dalla legge, ovvero, in ogni caso, l'accertamento della simulazione relativa oggettiva del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile compravenduto e della natura di donazione del negozio giuridico dissimulato.
In particolare, la difesa di parte attrice deduceva: i) che i coniugi si erano Persona_2 determinati a effettuare, alla fine dell'anno 2013, una vendita simulata in favore dei nipoti
[...]
e , avente ad oggetto la nuda proprietà CP_4 Controparte_3 CP_7 dell'immobile sito in Orzinuovi (BS), via Scuole n. 5; ii) che il prezzo della nuda proprietà di tale immobile era stato fissato in € 44.000,00; iii) che detto importo era stato trasferito dagli odierni attori ai nipoti mediante due vaglia postali (uno di € 20.000,00 in favore di in data 20 Controparte_4 gennaio 2014 e l'altro di € 25.000,00 in favore in data 20 gennaio 2014); Controparte_3 iv) che in data 26 febbraio 2014, con atto del Notaio , Rep. 83813 – Racc. 27369, gli odierni Per_1 attori avevano trasferito la nuda proprietà dell'immobile sito in Orzinuovi ai nipoti al prezzo di € 44.000,00, ritenendo il diritto di usufrutto;
v) che i convenuti avevano saldato il prezzo della compravendita a mezzo di due vaglia postali dell'importo di € 22.000,00 cadauno, usufruendo delle somme precedentemente versate in loro favore dai coniugi vi) che l'atto di vendita Persona_2 de quo era stato stipulato al fine di dissimulare la donazione della nuda proprietà dell'immobile in favore degli odierni convenuti;
vii) che tale atto era, tuttavia, nullo, non essendo state rispettate le forme previste per legge a pena di nullità per la donazione;
viii) che, una volta registrato l'atto di compravendita simulato, gli attori avevano chiesto ai nipoti di sottoscrivere una scrittura privata con la quale questi ultimi si sarebbero dovuti impegnare, in caso di vendita dell'immobile dopo la morte degli attori, a riconoscere una piccola somma di denaro in favore della figlia adottiva degli stessi, residente in [...]; ix) che, tuttavia, tale richiesta era stata respinta dai nipoti;
x) che, pertanto, gli odierni attori si erano visti costretti a far dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita sottoscritto e ad agire al fine di far accertare la nullità della donazione dissimulata per carenza dei requisiti formali prescritti dalla legge.
Con comparsa depositata in data 23 marzo 2022, si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Pavia, quale foro di residenza dei convenuti tutti, nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto intervenuto, ai sensi dell'art. 179, ult. comma c.c., all'atto di Controparte_7 compravendita de quo in qualità di coniuge di al solo fine di escludere dalla Controparte_4 comunione legale dei beni l'immobile oggetto di compravendita. Nel merito, i convenuti eccepivano l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda avversaria deducendo che il prezzo di vendita della nuda proprietà dell'immobile era stato pagato dai mediante due assegni circolari e che le CP_3 deduzioni di controparte erano rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio. I convenuti chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del giorno 5 maggio 2022 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
pagina 3 di 6 c.p.c. e, depositate le relative memorie, riteneva la causa matura per la decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, dapprima, al giorno 10 ottobre 2024, successivamente rinviata al giorno 11 settembre 2025.
* * *
In primo luogo, si rileva l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta, sicché la stessa va considerata tamquam non esset.
È, infatti, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. (vale a dire, per le persone fisiche, non solo i fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., ma anche i fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c.), restando escluso che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non - o non efficacemente - contestato (cfr. ex multis Cass., n. 2548/2022, Cass., n. 16136/2003).
Nella specie, di contro, l'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta è stata proposta soltanto con riferimento al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., mentre non è stata svolta alcuna contestazione rispetto ai fori concorrenti e, in particolare, rispetto al criterio di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
. Come noto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione a resistere Controparte_7 in giudizio, occorre guardare alla prospettazione che nella domanda viene svolta da parte attrice e, soltanto laddove quest'ultima non indichi, neppure implicitamente, il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Altra cosa, invece, è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, la quale attiene al merito della causa e riguarda, non la prospettazione, bensì la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio, o colui che è chiamato a contraddire, ne sia effettivamente il titolare (cfr. Cass. S.U., n. 2951/2016).
Ebbene, nella fattispecie gli attori hanno indicato i tre convenuti come titolari della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio1, sicché l'accertamento da compiere - rispetto alle deduzioni sul punto svolte dai convenuti - non attiene al profilo della legittimazione passiva di Controparte_7
, bensì al merito della causa.
[...]
Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si rileva che il convenuto effettivamente non è titolare del Controparte_7 diritto sostanziale oggetto del processo atteso che lo stesso, in qualità di coniuge di Controparte_4
(con regime di comunione legale dei beni), si limitò a intervenire all'atto di compravendita di
[...] cui si discute ai sensi dell'art. 179, ult. comma c.c., al solo fine di escludere dalla comunione legale l'immobile compravenduto (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Pertanto, poiché il convenuto RE
pagina 4 di 6 non ha mai acquistato la nuda proprietà dell'immobile in oggetto, la domanda Controparte_7 svolta dagli attori nei suoi confronti deve essere respinta.
Invece, le domande formulate da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 e vanno respinte in ragione del mancato Controparte_3 Controparte_4 assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio sugli stessi gravante. Questi ultimi, infatti, hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento della simulazione (relativa) dell'atto di compravendita stipulato con gli odierni convenuti senza, tuttavia, versare in atti la controdichiarazione da cui dovrebbe risultare la diversa e reale volontà delle parti.
Il codice detta regole specifiche sulla prova della simulazione, la quale è particolarmente rigorosa per le parti, che - fuori dalle ipotesi di illiceità del contratto dissimulato - non possono ricorrere alla testimonianza (art. 1417 c.c.) e, di conseguenza, nemmeno alla prova per presunzioni (art. 2729, comma 2, c.c.), potendo provare la simulazione soltanto attraverso la produzione in giudizio della c.d. controdichiarazione (oppure attraverso le prove legali del giuramento decisorio e della confessione). Ciò in quanto la prova della simulazione implica la prova di un documento avente contenuto contrario al contratto simulato, la cui formazione è anteriore o contemporanea a quella dello stesso negozio apparente;
ipotesi per la quale il codice prevede un limite legale di ammissibilità della prova testimoniale (cfr. art. 2722 e ss. c.c. e art. 2729 comma 2 c.c.).
Nella fattispecie deve, pertanto, ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice (come eccepito anche dalla difesa di parte convenuta in sede di memoria n. 3 ex art. 281, comma 6 c.p.c.) e, non essendo stata provata per iscritto la controdichiarazione, la domanda va respinta.
Quanto alle domande subordinate, svolte da parte attrice per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 Vi comma cpc, ne va dichiarata l'inammissibilità, in quanto domande nuove tardivamente proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Deve, infine, essere respinta la domanda svolta da parte convenuta di condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Non può, infatti, ritenersi che la mera proposizione della domanda sopra descritta possa fondare una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa alcun elemento a sostegno di un'eventuale mala fede o della colpa grave di parte attrice nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 dichiara inammissibili le domande subordinate svolte dagli attori nella memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc, condanna e a rifondere ai predetti convenuti le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, pagina 5 di 6 rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti.
Brescia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
LI AM
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel corso della fine dell'anno 2013 i sig.ri e , coniugi ormai Controparte_2 Controparte_1 ottantenni, decidevano di effettuare una vendita simulata in favore dei nipoti , Controparte_4
e ... In data 26.02.14, con atto del Notaio , Rep. Controparte_3 CP_7 Per_1 83813 – Racc. 27369, gli attori trasferivano la nuda proprietà dell'immobile sito in Orzinuovi (BS), ai sopra nominati nipoti al prezzo di Euro 44.000,00, ritenendosi il diritto di usufrutto ... I convenuti saldavano il prezzo della compravendita in favore degli attori a mezzo di due vaglia postali...”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 880/2022 promossa da: con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre Kolbe n. 43 presso il suo studio;
ATTORI contro
, con il Controparte_3 Controparte_4 CP_5 patrocinio dell'avvocato GIUSEPPE MAGHENZANI TAVERNA ed elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3, presso il suo studio
CONVENUTI
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 settembre 2025 sulla scorta delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“In via principale: accertata e dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita stipulato fra le parti dichiarare nullo ed inefficace l'atto di donazione dissimulato per assoluta carenza dei requisiti di forma previsti dalla legge a pena di nullità, e per l'effetto ricondurre la nuda proprietà dell'immobile in capo ai sig.ri e CP_1 CP_2 in ogni caso: accertare e dichiarare la simulazione relativa oggettiva del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'abitazione ed autorimessa pertinenziale sita nel Comune di Orzinuovi alla via Scuole effettuata con atto pubblico del 25.02.14 innanzi al Notaio e, per l'effetto, Per_1 dichiarare la natura di donazione del negozio giuridico dissimulato;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, dichiarare l'inesistenza e/o nullità della donazione delle somme di Euro 20.000,00 effettuata dal sig. tramite il Controparte_1 vaglia postale circolare n. 8966417035-4 emesso il 20.01.14, in favore della sig.ra CP_4
pagina 1 di 6 e della donazione dalla somma di Euro 25.000,00 tramite il vaglia postale circolare n. CP_4
89668966417027-9 emesso il 20.01.14 in favore del sig. per carenza dei Controparte_3 requisiti di forma di cui all'art. 782 cc e, per l'effetto condannare i sig.ri e Controparte_3
alla restituzione delle predette somme in favore del sig. ; Controparte_4 Controparte_1 in via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarare la percezione dalla somma di Euro 25.000,00 con il vaglia postale circolare n. 89668966417027-9, emesso il 20.01.14 in favore del sig.
[...]
e della somma di Euro 20.000,00 con il vaglia postale circolare n. 8966417035-4 Controparte_3 emesso il 20.01.14, in favore della sig.ra e, per l'effetto, condannare i sig.ri Controparte_4
e all'indennizzo di quanto percepito senza titolo o Controparte_4 Controparte_3 valida ragione giustificativa corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal sig. CP_1
ai sensi dell'art. 2041 cc;
[...]
In via istruttoria: l'ammissione di CTU contabile onde verificare i movimenti di denaro sul c/c postale del sig. individuando la dazione di denaro in favore dei sig.ri effettuata mediante CP_1 CP_3 vaglia postali, onde provvedere al pagamento del prezzo della compravendita simulata, sulla scorta della documentazione in atti;
Altresì, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di CP_6 riguardo ai movimenti del conto corrente postale intestato al sig. nei mesi di gennaio, Controparte_1 febbraio e marzo 2014 nonché circa i vaglia postali emessi dall'attore nel mese di gennaio 2014 in favore dei sig.ri CP_3 ammettersi prova per testi ed interpello dei convenuti sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “vero che”: ...”.
Per i convenuti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di Pavia territorialmente competente;
in via ulteriormente preliminare accertata la mancata legittimazione passiva di Controparte_7
, ordinarne la immediata estromissione al giudizio con condanna alle spese di parte
[...] attorea;
nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata ed inammissibile in fatto e diritto e non provata mediante documentazione scritta e/o come meglio.
Condannare parte attrice opponente al risarcimento dei danni con valutazione equitativa ai sensi dell'art.96 cpc avendo agito con pervicace mala fede.
Con vittoria di spese nella misura di legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
pagina 2 di 6 E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2022, e Controparte_1 Controparte_2 adivano l'intestato Tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione
[...] dell'atto di compravendita stipulato con gli odierni convenuti, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di donazione dissimulato per carenza dei requisiti di forma previsti dalla legge, ovvero, in ogni caso, l'accertamento della simulazione relativa oggettiva del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile compravenduto e della natura di donazione del negozio giuridico dissimulato.
In particolare, la difesa di parte attrice deduceva: i) che i coniugi si erano Persona_2 determinati a effettuare, alla fine dell'anno 2013, una vendita simulata in favore dei nipoti
[...]
e , avente ad oggetto la nuda proprietà CP_4 Controparte_3 CP_7 dell'immobile sito in Orzinuovi (BS), via Scuole n. 5; ii) che il prezzo della nuda proprietà di tale immobile era stato fissato in € 44.000,00; iii) che detto importo era stato trasferito dagli odierni attori ai nipoti mediante due vaglia postali (uno di € 20.000,00 in favore di in data 20 Controparte_4 gennaio 2014 e l'altro di € 25.000,00 in favore in data 20 gennaio 2014); Controparte_3 iv) che in data 26 febbraio 2014, con atto del Notaio , Rep. 83813 – Racc. 27369, gli odierni Per_1 attori avevano trasferito la nuda proprietà dell'immobile sito in Orzinuovi ai nipoti al prezzo di € 44.000,00, ritenendo il diritto di usufrutto;
v) che i convenuti avevano saldato il prezzo della compravendita a mezzo di due vaglia postali dell'importo di € 22.000,00 cadauno, usufruendo delle somme precedentemente versate in loro favore dai coniugi vi) che l'atto di vendita Persona_2 de quo era stato stipulato al fine di dissimulare la donazione della nuda proprietà dell'immobile in favore degli odierni convenuti;
vii) che tale atto era, tuttavia, nullo, non essendo state rispettate le forme previste per legge a pena di nullità per la donazione;
viii) che, una volta registrato l'atto di compravendita simulato, gli attori avevano chiesto ai nipoti di sottoscrivere una scrittura privata con la quale questi ultimi si sarebbero dovuti impegnare, in caso di vendita dell'immobile dopo la morte degli attori, a riconoscere una piccola somma di denaro in favore della figlia adottiva degli stessi, residente in [...]; ix) che, tuttavia, tale richiesta era stata respinta dai nipoti;
x) che, pertanto, gli odierni attori si erano visti costretti a far dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita sottoscritto e ad agire al fine di far accertare la nullità della donazione dissimulata per carenza dei requisiti formali prescritti dalla legge.
Con comparsa depositata in data 23 marzo 2022, si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Pavia, quale foro di residenza dei convenuti tutti, nonché la carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto intervenuto, ai sensi dell'art. 179, ult. comma c.c., all'atto di Controparte_7 compravendita de quo in qualità di coniuge di al solo fine di escludere dalla Controparte_4 comunione legale dei beni l'immobile oggetto di compravendita. Nel merito, i convenuti eccepivano l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda avversaria deducendo che il prezzo di vendita della nuda proprietà dell'immobile era stato pagato dai mediante due assegni circolari e che le CP_3 deduzioni di controparte erano rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio. I convenuti chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del giorno 5 maggio 2022 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
pagina 3 di 6 c.p.c. e, depositate le relative memorie, riteneva la causa matura per la decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, dapprima, al giorno 10 ottobre 2024, successivamente rinviata al giorno 11 settembre 2025.
* * *
In primo luogo, si rileva l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta, sicché la stessa va considerata tamquam non esset.
È, infatti, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. (vale a dire, per le persone fisiche, non solo i fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., ma anche i fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c.), restando escluso che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non - o non efficacemente - contestato (cfr. ex multis Cass., n. 2548/2022, Cass., n. 16136/2003).
Nella specie, di contro, l'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta è stata proposta soltanto con riferimento al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., mentre non è stata svolta alcuna contestazione rispetto ai fori concorrenti e, in particolare, rispetto al criterio di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
. Come noto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione a resistere Controparte_7 in giudizio, occorre guardare alla prospettazione che nella domanda viene svolta da parte attrice e, soltanto laddove quest'ultima non indichi, neppure implicitamente, il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Altra cosa, invece, è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, la quale attiene al merito della causa e riguarda, non la prospettazione, bensì la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio, o colui che è chiamato a contraddire, ne sia effettivamente il titolare (cfr. Cass. S.U., n. 2951/2016).
Ebbene, nella fattispecie gli attori hanno indicato i tre convenuti come titolari della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio1, sicché l'accertamento da compiere - rispetto alle deduzioni sul punto svolte dai convenuti - non attiene al profilo della legittimazione passiva di Controparte_7
, bensì al merito della causa.
[...]
Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si rileva che il convenuto effettivamente non è titolare del Controparte_7 diritto sostanziale oggetto del processo atteso che lo stesso, in qualità di coniuge di Controparte_4
(con regime di comunione legale dei beni), si limitò a intervenire all'atto di compravendita di
[...] cui si discute ai sensi dell'art. 179, ult. comma c.c., al solo fine di escludere dalla comunione legale l'immobile compravenduto (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Pertanto, poiché il convenuto RE
pagina 4 di 6 non ha mai acquistato la nuda proprietà dell'immobile in oggetto, la domanda Controparte_7 svolta dagli attori nei suoi confronti deve essere respinta.
Invece, le domande formulate da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 e vanno respinte in ragione del mancato Controparte_3 Controparte_4 assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio sugli stessi gravante. Questi ultimi, infatti, hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento della simulazione (relativa) dell'atto di compravendita stipulato con gli odierni convenuti senza, tuttavia, versare in atti la controdichiarazione da cui dovrebbe risultare la diversa e reale volontà delle parti.
Il codice detta regole specifiche sulla prova della simulazione, la quale è particolarmente rigorosa per le parti, che - fuori dalle ipotesi di illiceità del contratto dissimulato - non possono ricorrere alla testimonianza (art. 1417 c.c.) e, di conseguenza, nemmeno alla prova per presunzioni (art. 2729, comma 2, c.c.), potendo provare la simulazione soltanto attraverso la produzione in giudizio della c.d. controdichiarazione (oppure attraverso le prove legali del giuramento decisorio e della confessione). Ciò in quanto la prova della simulazione implica la prova di un documento avente contenuto contrario al contratto simulato, la cui formazione è anteriore o contemporanea a quella dello stesso negozio apparente;
ipotesi per la quale il codice prevede un limite legale di ammissibilità della prova testimoniale (cfr. art. 2722 e ss. c.c. e art. 2729 comma 2 c.c.).
Nella fattispecie deve, pertanto, ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice (come eccepito anche dalla difesa di parte convenuta in sede di memoria n. 3 ex art. 281, comma 6 c.p.c.) e, non essendo stata provata per iscritto la controdichiarazione, la domanda va respinta.
Quanto alle domande subordinate, svolte da parte attrice per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 Vi comma cpc, ne va dichiarata l'inammissibilità, in quanto domande nuove tardivamente proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Deve, infine, essere respinta la domanda svolta da parte convenuta di condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Non può, infatti, ritenersi che la mera proposizione della domanda sopra descritta possa fondare una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa alcun elemento a sostegno di un'eventuale mala fede o della colpa grave di parte attrice nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 dichiara inammissibili le domande subordinate svolte dagli attori nella memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc, condanna e a rifondere ai predetti convenuti le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, pagina 5 di 6 rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti.
Brescia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
LI AM
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel corso della fine dell'anno 2013 i sig.ri e , coniugi ormai Controparte_2 Controparte_1 ottantenni, decidevano di effettuare una vendita simulata in favore dei nipoti , Controparte_4
e ... In data 26.02.14, con atto del Notaio , Rep. Controparte_3 CP_7 Per_1 83813 – Racc. 27369, gli attori trasferivano la nuda proprietà dell'immobile sito in Orzinuovi (BS), ai sopra nominati nipoti al prezzo di Euro 44.000,00, ritenendosi il diritto di usufrutto ... I convenuti saldavano il prezzo della compravendita in favore degli attori a mezzo di due vaglia postali...”.