Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 12597/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente, dell' e della CP_1 Controparte_2
, mediante deposito di note di “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza
[...] dell'8.5.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
NELLA CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO ISCRITTA AL N.R.G.
12597/2024 del ruolo generale lavoro vertente
TRA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Gaeta n. 12, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pucino, C.F._1 in virtù di mandato in calce al ricorso elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli al Viale Maria Bakunin 161 (comunicazioni alla PEC:
o al fax n. 081.1930854) Email_1
ricorrente
E
Controparte_3
(C.F. ) In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Alessandra CP_1
Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), /comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_2
NONCHE' C.F. e P.IVA con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
Giuseppe Grezar, 14, quale successore universale ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Società Controparte_4 incorporante , , con assunzione Controparte_5 Controparte_6 di qualifica e poteri di Agente della riscossione secondo le disposizioni di cui al Titolo I,
Capo II, ed al Titolo II del d. P.R. n. 602/1973 in persona del Responsabile p.t. della
Funzione Contenzioso della Direzione regionale della Campania Procuratore p.t. dott
, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente p.t. del Comitato di Persona_2 Gestione della suddetta Agenzia (nominato ai sensi del I° comma dell'art. 5 dello Statuto approvato con D.P.C.M. 5/6/2017 pubblicato in G.U. n. 150 del 29/6/2017) dr. Enrico
Maria Ruffini, giusta procura speciale con atto per Notar - Persona_3 Per_3
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e
[...] difesa in virtù di procura in calce alla memoria difensiva firmata digitalmente, dall' avv. Francesca Febbraro del foro di Napoli, elett. dom. presso lo studio in Napoli alla Via Miguel Cervantes n.55/16 (comunicazioni al fax n. 081/5423255 e alla PEC:
) Email_3
Resistenti
Oggetto: ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE della intimazione di pagamento n. 07120239034433163/000 relativa solo ed esclusivamente all'avviso di addebito n. 37120170015912122000
CONCLUSIONI per parte ricorrente
“ 1. Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti presupposti, per la violazione delle norme richiamate in motivazione e per l'effetto 2. Accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione degli addebiti per l'anno CP_1
2010; 3. Accertare e dichiarare la responsabilità soggettiva della resistente “
[...]
”. (Cass. S.U.n°500/99) e per l'effetto condannare la stessa eo chi di Controparte_2 ragione al pagamento delle competenze professionali, spese, i.v.a., c.p.a. oltre spese forfettarie e con attribuzione da distrarsi a favore dell'avv. Filippo Pucino anticipatario”. Per l' CP_1
“In via principale, rigettare l'opposizione nel merito con vittoria di spese. • In subordine, Cont nel caso di inerzia dell' , ESONERARE l' DALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CP_1 Cont OPPOSIZIONE, addebitandole esclusivamente all' .rigettare il ricorso con vittoria di spese “
Per l' Controparte_2
“1) dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto il contraddittorio non risulta correttamente integrato con la citazione in giudizio litisconsorte necessario;
CP_8
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, e comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda e della previa richiesta di sospensione e per lo effetto rigettarla;
3)accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e rigettare la domanda proposta nei suoi confronti e/o estrometterlo Controparte_2 dal presente giudizio;
4)accertare e dichiarare l'improcedibilità e l'intempestività della domanda nella parte in cui sono mosse censure costituenti opposizione agli atti esecutivi, da proporsi ex art.617 c.p.c. entro il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica;
5) accertare e dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda risarcitoria e rigettarla;
6) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito giudice dovesse accogliere la domanda di controparte, la comparente chiede che l'Ente Impositore titolare del diritto di credito oggetto dell'estratto di ruolo, di cui in ricorso, manlevi e tenga indenne la da ogni somma che risultasse dovuta a parte Controparte_2 opponente comprese le spese di lite;
Il tutto con il favore delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e spese generali.”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239034433163/000 relativa solo ed esclusivamente all'avviso di addebito n. 37120170015912122000 notificata in data 3.10.2023 e concludeva nel modo sopra riportato sulla base delle seguenti specificazioni in fatto ed in diritto:
- che, in data 03.10.2023, gli è stata notificata l'intimazione di pagamento sopra descritta, emessa dall' , per la somma complessiva di € 5.882,87, Controparte_2 comprensiva degli interessi di mora e spese di notifica;
- che l''intimazione su indicata è relativa alla cartella esattoriale n. 07120170107991936000, che sarebbe stata notificata il 25.06.2018, ed all'avviso di addebito n. 37120170015912122000, che sarebbe stato notificato il 20.01.2018, come risulta dal dettaglio del debito, sia per il mancato versamento IVA che per il mancato e/o ritardato e/o insufficiente versamento , anno 2010; CP_1 - che, intende proporre formale opposizione avverso la citata intimazione di pagamento n. 07120239034433163/000, solo ed esclusivamente in riferimento all'avviso di addebito n. 37120170015912122000 sotteso precisando, in merito, che il Concessionario del servizio di
Riscossione ha emesso il provvedimento di cui sopra anche per il mancato pagamento dell'importo di € 5.735,20, comprensivo di sanzioni, inerente al mancato versamento dei contributi , anno 2010 e che, il Concessionario del servizio Riscossione ritiene fondata CP_1 la pretesa creditoria in base all'avviso di addebito n. 37120170015912122000, che a dire dello stesso, sarebbe stato notificato il 20.01.2018;
- che, a seguito della notifica della intimazione di pagamento sopra descritta egli ha vanamente richiesto, in data 15.04.2024, all' di accedere Controparte_2 agli atti del procedimento, al fine di ricevere copia della relata di notifica dell'avviso di addebito di cui sopra, che si ritiene sia stato notificato in data 20.01.2018;
- che, il comportamento omissivo da parte dell' ha Controparte_2 determinato il ricorrente a proporre l'attuale ricorso, al fine di far valere le proprie ragioni;
- che in diritto intende evidenziare l'invalidità assoluta della intimazione di pagamento n. 071 2023 9034433163/000 e del relativo avviso di addebito n. 37120170015912122000 per intervenuta prescrizione e decadenza.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato. Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituivano, sia l' e la l' CP_1 [...]
che hanno concluso per la inammissibilità e comunque per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e sottolineando la regolarità della notifica dell'avviso di addebito indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. L' , in particolare, chiedeva al giudice di “accertare e dichiarare Controparte_2 l'improcedibilità e l'intempestività della domanda nella parte in cui sono mosse censure costituenti opposizione agli atti esecutivi, da proporsi ex art.617 c.p.c. entro il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica”.
Verificata la regolarità del contraddittorio lo scrivente ha rinviato la causa all'odierna udienza concedendo alle parti termine per le presenti note autorizzate. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata assegnata ex lege in riserva e poi decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto di ragione.
Ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia.
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della
"ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
1. Costituzione in giudizio dell' Controparte_9 Va, in primo luogo, rilevata la regolarità della costituzione in giudizio dell'
[...]
Controparte_9
L'art. 1, comma 8, del D.L. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, nel regolare l'attività processuale dell , quale successore ope legis di , Controparte_2 CP_4 ha previsto:
“
8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”. In tal modo, la regola generale prevede la difesa della a Controparte_2 cura dell'Avvocatura dello Stato e solo in via eccezionale da parte di avvocati del libero foro con un esborso economico in termini di compensi professionali che, ove non adeguatamente giustificato nella deliberazione dell'Ente, potrebbe dar luogo a profili di danno erariale (cfr. Cass. ord. 1992/2019).
In caso di rappresentanza a cura di avvocati del libero foro, vanno quindi allegate le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza, individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 D.L. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del R.D. n.
1611 del 1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018), al cui comma 4 è stabilito: “Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”.
Nella specie, quanto agli atti generali, la stessa Cassazione (Cass. 28741/2018) ha richiamato il 'Regolamento di amministrazione' di Controparte_10 deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale (art.4), ha stabilito ai commi 2 e 3:
“
2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.
3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri,
e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati”. Con la convenzione tra ed Avvocatura di Stato del 22/06/17, reiterata Controparte_2 con il “Protocollo d'intesa tra avvocatura dello Stato e ” Controparte_2
Prot. n. 36437 del 5 luglio 2017, all'art 3.1.9 è stabilito che: “
3.1.9 Per le cause che si svolgono davanti ad autorità giudiziaria avente sede diversa da quella della competente Avvocatura, quest'ultima può avvalersi, per le funzioni procuratorie, di dipendenti dell'Ente ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933. Nelle ipotesi in cui venga accertata l'impossibilità, di avvalersi di dipendenti dell'Ente, le funzioni procuratorie possono essere delegate ad avvocati del libero foro iscritti nell'elenco avvocati dell'Ente e dallo stesso indicati. I relativi compensi saranno liquidati direttamente dall'Ente”. All'art. 3.4, espressamente dedicato al «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», è previsto quanto segue:
“
3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.
3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al
Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. Con delibera del Comitato di Gestione del 17.12.2018, è stato altresì riportato al CP_9 punto 5° il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 47628 /2018 reso in tema di patrocinio dell'ente, in cui si è dato atto dell'impossibilità per l'Avvocatura di assumere il patrocinio al di fuori dei casi concordati nell'ambito del Protocollo di intesa;
è stato, altresì, rimarcato che tale impossibilità costituisce una circostanza idonea a configurare un “caso speciale” anche ai sensi dell'art 43, comma 4, RD 1611 / 1933, che legittimerebbe in ogni caso la deroga al patrocinio dell'Avvocatura; è stata, quindi, confermata la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell'ente (1.7.2017) ad oggi, in ragione dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli, cui si è reso e si rende possibile affidare la difesa e rappresentanza in giudizio, assolutamente insufficiente per garantire la copertura del fabbisogno necessario. Conseguentemente, ove si verta in materia di contenzioso afferente l'attività di Riscossione e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art.
3.4.2 della citata convenzione, i documenti depositati da ed esaminati risultano idonei a conferire la rappresentanza ad avvocati CP_9 di libero foro.
La costituzione in giudizio di è, pertanto, valida. Controparte_2
2. Giurisdizione
In punto giurisdizione va ricordato che in base all'orientamento della Corte di Cassazione esplicitato nella sentenza emessa a Sezioni Unite del 05 marzo 2009 n. 5286 “le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui
l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, (solo) qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria”. Ancor più chiara, in punto di giurisdizione, è stata la sentenza n.320 del 15.2.2007 emessa dalla Comm.trib. prov.le Bari la quale ha, dal suo canto, precisato che : “l'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 223 del 4/7/06, nell'estendere alla competenza delle commissioni Tributarie l'impugnazione del fermo di beni mobili e della iscrizione ipotecaria, ha fatto espresso richiamo alle disposizioni degli art. 77 e 86 del d.P.R. n. 602/73, che attengono alla riscossione e recupero di crediti erariali e non già di crediti di altra natura. Pertanto, la giurisdizione in materia di fermo di beni mobili a seguito di mancato pagamento di contributi previdenziali non è attribuita alle commissioni Tributarie, ma alla giurisdizione ordinaria - sezione del lavoro, poiché, per gli art. 1 e 2 del d.lg. 546/92, sono soggette alla giurisdizione delle commissioni Tributarie esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie”. La Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, con recente ordinanza n. 14831 del 5.6.2008, ha, poi, affermato, sulla scia di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della materia, attuativa del divieto di cui all'art. 102 Cost., che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari “; L'atto impugnato è relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti all' quindi, per essi va dichiarata la giurisdizione del giudice adito. CP_1
3. Inammissibilità.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è CP_ l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale Controparte_8 CP_ litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la Controparte_11
deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione
[...] agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata). La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (argomento che assorbe la questione relativa alla “capacità notificatoria” di coloro che hanno materialmente effettuato l'attività di notifica).
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass. 7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800). Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498). Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 cpc.
L'azione con cui il contribuente contesta la regolarità formale di titolo esecutivo e intimazione di pagamento si qualifica come opposizione agli atti esecutivi: va qualificata come opposizione agli atti esecutivi – afferma la sezione lavoro del Tribunale Catania nella sentenza n.2603 del 16/07/2020 – “l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine di legge, etc.)”.
Va, quindi, evidenziato che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce che comunque “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
La norma non qualifica tale termine come perentorio, né lo prevede a pena di inammissibilità; in difetto di previsione espressa si pone il problema della qualificazione della natura dello stesso con riferimento alla ratio ed ai principi generali del sistema di riscossione mediante ruolo.
In primo luogo, va osservato che tutti i precedenti storici relativi ai sistemi di riscossione coattiva in forza del quale l'Amministrazione consegue il soddisfacimento del credito a prescindere dalla verifica giudiziale, come manifestazione di potere di autotutela esecutiva, sono accomunati dalla regola secondo cui la intempestiva opposizione al provvedimento impositivo, avente natura di titolo esecutivo, comporta in sede processuale quanto meno la incontrovertibilità del titolo stesso. Il principio vale nel processo tributario (art. 21 dlgs. n. 546/'82), nel processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 22, comma I, ed art. 23, comma I, lg. 689/'81). Identico principio vale per i titolo giudiziali a cognizione sommaria quale il procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale la mancata opposizione comporta la esecutorietà del decreto e l'intempestività dell'opposizione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, con effetti analoghi al giudicato. Alla conclusione della perentorietà del termine previsto per l'opposizione si giunge, inoltre, anche attraverso la ricostruzione sistematica della validità/efficacia della iscrizione a ruolo reso esecutivo. Prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 46/'99 vi era altra disciplina in materia di riscossione contributiva mediante ingiunzione e cioè l'art. 2, comma IV, lg. 389/'89. In esso si stabiliva che le ingiunzioni ex T.U. 1910 per la riscossione dei contributi, premi, sanzioni civili e amministrative potessero essere opposte entro il termine perentorio di 30 gg. dalla notificazione dell'ingiunzione, al Pretore in funzione di Giudice del Lavoro. Secondo la giurisprudenza, tale legge successiva e speciale (rispetto al T.U. del 1910), con la quale il legislatore consente agli organi della P.A. di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, ha individuato un cosiddetto titolo para – giudiziale (così come l'ordinanza ingiunzione) per il quale, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione, con la conseguenza che il medesimo diventa definitivo in caso di omessa opposizione o di opposizione tardiva. Per contestare il ruolo era dunque necessaria, ex art. 2 lg. 389/'89, l'opposizione nel termine perentorio previsto dalla legge, divenendo in mancanza definitivo il titolo ed incontestabile in diritto. L'art. 2 è stato poi abrogato dall'art. 37 dlgs. 46/'99 in quanto incompatibile con il nuovo sistema di riscossione dei contributi.
Tuttavia, non sembra che tale abrogazione possa implicare che il legislatore abbia voluto sovvertire il principio di fondo di tale sistema: consentire la rapida e proficua riscossione, mediante ruoli, dei crediti previdenziali, situazione questa che non può verificarsi se non si considera definitivo il ruolo esecutivo decorso il 40° giorno dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione.
Sembrerebbe contrastare con la ratio della nuova legge, finalizzata alla più rapida riscossione dei crediti degli enti pubblici, consentire l'opposizione a ruoli esecutivi sine die, ratio che sussisteva già prima della riforma relativamente ai crediti previdenziali (art 2 lg. 389/'89, legge speciale rispetto al principio dell'art. 3 TU del 1910) e che è esplicitata nello stesso senso per i crediti tributari azionati mediante iscrizione a ruolo esecutivo, giusto il disposto dell'art. 21 dlgs n. 546/'92. Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità del provvedimento decorso il termine di 40 gg. dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento. Nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha testualmente specificato di aver ricevuto in data 3.10.2023 (sulla data e sull'effettività della ricezione di tale atto non vi è alcuna contestazione) l'intimazione di pagamento N. 07120239034433163/000 mentre l'opposizione è stata depositata ben oltre il termine di 40 giorni ovvero in data 28.5.2024 (cioè ben oltre sette mesi dopo la conoscenza dell'intimazione di pagamento N. 07120239034433163/000 ). Deve, pertanto, concludersi per la tardività dell'opposizione. L'argomentazione appena svolta assorbe ogni altra questione ed in particolare quella relativa alle sollevate eccezioni di prescrizione e decadenza.
Alla luce delle esposte considerazioni tutte le domande contenute nel ricorso in opposizione devono essere dichiarate inammissibili. Compensa le spese del giudizio data l'eccezione di prescrizione che appare – salvo ulteriori approfondimenti - fondata da un lato e l'inammissibilità dell'opposizione per come sopra delineata dall'altro.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile l'opposizione; b) revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto adottato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza b) compensa le spese fra tutte le parti del giudizio.
Napoli 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Federico Bile