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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51890/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 51890/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...], (CUI 06GKSEM - C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Visentin ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cunfida n. 16 come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto, previo l'annullamento del Decreto Cat. A.11/2023 prot. Nr. 322/2023 emesso dal Questore della Provincia di in data 18.10.2023 e notificato il 27.10.2023, di accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto risulta che il ricorrente in data 06.09.2022 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs.
286/1998 presso la Questura di . CP_1
In data 03.03.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma ha espresso parere negativo ritenendo
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998;
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art. 19, comma 1.1.,
D.lgs. 286/1998; - non sussistenti motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla scorta del predetto parere, il Questore della Provincia di Latina in data
18.10.2023 ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente;
tale provvedimento è stato notificato in data 27.10.2023.
In data 16.11.2023, parte ricorrente per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto;
nel ricorso è stato posto in evidenza il fatto che il richiedente è ormai stabilmente insediato nella comunità in cui vive, con la conseguenza che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del rispetto della sua vita privata come sancito all'art. 8 CEDU.
Inoltre, è stato evidenziato che, stante la religione professata dal ricorrente
(l'Induismo), lo stesso in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire violenze da parte della comunità musulmana bengalese che rappresenta la maggioranza assoluta della popolazione;
sul punto sono state richiamate fonti COI a sostegno della tesi secondo cui le Autorità Bengalesi, nonostante le leggi varate a supporto delle minoranze religiose, non siano in grado in concreto di garantire la loro sicurezza.
Al ricorso è stata allegata la seguente documentazione: procura alle liti;
verbale di pronto soccorso del 22.02.2018; istanza di emersione del lavoro nero ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, presentata in data 16.07.2020; attestato di partecipazione al servizio di volontariato rilasciato dalla SUMMAE onlus in data
14.02.2023; attestato di frequenza corso di lingua italiana livello A2 rilasciato in data
06.11.2023 dal Controparte_2
1° centro provinciale istruzione adulti e relativo all'anno scolastico
[...]
2023/2024; dichiarazione di ospitalità del 30.08.2022; delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha depositato il decreto di rigetto nr. 322/2023 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 18.10.2023.
Dalla documentazione prodotta, aggiornata contestualmente al deposito della nota
127 ter cpc del 06-03-25, risulta che il signor è stato inizialmente Parte_1 assunto con un contratto a tempo determinato, iniziato il 3 aprile 2023 e terminato il
30 giugno dello stesso anno, presso MINIMARKET ALI DI ALI MD LUTFUR.
Questo impiego, seppur con la qualifica di essere "in attesa di permesso" e con un motivo di soggiorno legato alla protezione temporanea, segna un primo passo nel mondo del lavoro italiano. Già in precedenza, il 16 luglio 2020, era stata presentata un'istanza di emersione da lavoro irregolare che lo riguardava, per un potenziale impiego nel settore domestico.
Parallelamente al suo percorso lavorativo, emerge un forte impegno nel volontariato. L'associazione "SUMMAE" onlus, il 14 febbraio 2023, ha attestato la sua partecipazione regolare alla distribuzione alimentare bisettimanale a Roma.
Questa attività dimostra una volontà di contribuire attivamente alla comunità in cui
Pag. 2 di 5 vive. A testimonianza di un ulteriore sforzo di integrazione, troviamo la sua iscrizione e frequenza a un corso di lingua italiana di livello A2 presso il CPIA 1 Roma, culminata con il conseguimento del relativo certificato in data 23 febbraio 2024.
Questo titolo attesta le sue competenze linguistiche in diverse aree fondamentali della comunicazione.
Un momento significativo nel suo percorso lavorativo si verifica a partire dal 6 maggio 2024, quando viene assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come operaio part-time dalla ditta individuale SA LU, operante nel commercio al dettaglio di alimenti e bevande a Roma. Le buste paga, che coprono un periodo da maggio 2024 a febbraio 2025, confermano la continuità di questo rapporto lavorativo e indicano la sua residenza a . Dalle buste paga CP_1 si ricava una retribuzione netta mensile media di circa €954,20.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che in data 06.09.2022 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs.
286/1998, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; CK c. Regno Unito, § 57), e può
Pag. 3 di 5 “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_1 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_2 Per_ (n. 2) [GC], § 95; TZ c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Persona_4
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_5 Per_6 Per_7
( e SA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Da questi principi discende che la storia di in Italia testimonia un Parte_1 percorso di crescente integrazione. Dal suo arrivo in Italia, il signor ha Pt_1 mostrato una determinazione costante nel costruire una vita nel paese. Un primo passo significativo in questo processo è stata la sua partecipazione alla sanatoria del 2020, un chiaro segnale della sua volontà di regolarizzare la propria posizione lavorativa e inserirsi nel tessuto socio-economico italiano.
Successivamente, il suo impegno si è concretizzato in diverse esperienze lavorative, culminando in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 6 maggio 2024 presso la ditta individuale SA LU. Questo impiego stabile come operaio part-time nel settore del commercio di alimentari e bevande a
Roma dimostra un effettivo inserimento economico e la sua capacità di contribuire attivamente all'economia locale attraverso il suo lavoro. Le buste paga da maggio
2024 a febbraio 2025 testimoniano la continuità di questa attività lavorativa e un reddito mensile medio di circa €954,20, indicando una sua capacità di sostentamento.
Parallelamente all'impegno lavorativo, l'integrazione di si manifesta Parte_1 anche sul piano sociale. La sua partecipazione assidua come volontario presso l'associazione "SUMMAE" onlus sin dal 14 febbraio 2023, con una regolare distribuzione alimentare bisettimanale, evidenzia una sua volontà di rendersi utile alla comunità e di costruire legami sociali al di là dell'ambito lavorativo. Un ulteriore elemento cruciale per l'integrazione sociale è rappresentato dal suo impegno nell'apprendimento della lingua italiana. La frequenza di un corso di lingua italiana di livello A2 presso il CPIA 1 Roma, culminata con il conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di tale livello in data 23 febbraio 2024, dimostra un suo attivo sforzo per superare le barriere comunicative e partecipare pienamente alla vita sociale italiana. Questo certificato attesta la sua capacità di comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per soddisfare bisogni concreti, interagire in scambi di routine e descrivere aspetti della propria vita.
Pag. 4 di 5 Anche dal punto di vista della situazione alloggiativa, il ricorrente risulta risiedere regolarmente presso un immobile sito in , locato da un amico connazionale CP_1 dello stesso, così come dimostrato dalla dichiarazione di ospitalità depositata del
30.08.2022
L'insieme di questi elementi di fatto delinea una situazione di effettiva integrazione lavorativa, economica, sociale e di stabile radicamento sul territorio italiano per fornendo solide ragioni per sostenere la concessione della Parte_1 protezione speciale.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia;
tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 51890/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], (CUI Parte_1
06GKSEM - C.F. ), alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51890/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 51890/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...], (CUI 06GKSEM - C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Visentin ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cunfida n. 16 come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto, previo l'annullamento del Decreto Cat. A.11/2023 prot. Nr. 322/2023 emesso dal Questore della Provincia di in data 18.10.2023 e notificato il 27.10.2023, di accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto risulta che il ricorrente in data 06.09.2022 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs.
286/1998 presso la Questura di . CP_1
In data 03.03.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma ha espresso parere negativo ritenendo
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998;
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art. 19, comma 1.1.,
D.lgs. 286/1998; - non sussistenti motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla scorta del predetto parere, il Questore della Provincia di Latina in data
18.10.2023 ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente;
tale provvedimento è stato notificato in data 27.10.2023.
In data 16.11.2023, parte ricorrente per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto;
nel ricorso è stato posto in evidenza il fatto che il richiedente è ormai stabilmente insediato nella comunità in cui vive, con la conseguenza che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del rispetto della sua vita privata come sancito all'art. 8 CEDU.
Inoltre, è stato evidenziato che, stante la religione professata dal ricorrente
(l'Induismo), lo stesso in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire violenze da parte della comunità musulmana bengalese che rappresenta la maggioranza assoluta della popolazione;
sul punto sono state richiamate fonti COI a sostegno della tesi secondo cui le Autorità Bengalesi, nonostante le leggi varate a supporto delle minoranze religiose, non siano in grado in concreto di garantire la loro sicurezza.
Al ricorso è stata allegata la seguente documentazione: procura alle liti;
verbale di pronto soccorso del 22.02.2018; istanza di emersione del lavoro nero ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, presentata in data 16.07.2020; attestato di partecipazione al servizio di volontariato rilasciato dalla SUMMAE onlus in data
14.02.2023; attestato di frequenza corso di lingua italiana livello A2 rilasciato in data
06.11.2023 dal Controparte_2
1° centro provinciale istruzione adulti e relativo all'anno scolastico
[...]
2023/2024; dichiarazione di ospitalità del 30.08.2022; delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha depositato il decreto di rigetto nr. 322/2023 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 18.10.2023.
Dalla documentazione prodotta, aggiornata contestualmente al deposito della nota
127 ter cpc del 06-03-25, risulta che il signor è stato inizialmente Parte_1 assunto con un contratto a tempo determinato, iniziato il 3 aprile 2023 e terminato il
30 giugno dello stesso anno, presso MINIMARKET ALI DI ALI MD LUTFUR.
Questo impiego, seppur con la qualifica di essere "in attesa di permesso" e con un motivo di soggiorno legato alla protezione temporanea, segna un primo passo nel mondo del lavoro italiano. Già in precedenza, il 16 luglio 2020, era stata presentata un'istanza di emersione da lavoro irregolare che lo riguardava, per un potenziale impiego nel settore domestico.
Parallelamente al suo percorso lavorativo, emerge un forte impegno nel volontariato. L'associazione "SUMMAE" onlus, il 14 febbraio 2023, ha attestato la sua partecipazione regolare alla distribuzione alimentare bisettimanale a Roma.
Questa attività dimostra una volontà di contribuire attivamente alla comunità in cui
Pag. 2 di 5 vive. A testimonianza di un ulteriore sforzo di integrazione, troviamo la sua iscrizione e frequenza a un corso di lingua italiana di livello A2 presso il CPIA 1 Roma, culminata con il conseguimento del relativo certificato in data 23 febbraio 2024.
Questo titolo attesta le sue competenze linguistiche in diverse aree fondamentali della comunicazione.
Un momento significativo nel suo percorso lavorativo si verifica a partire dal 6 maggio 2024, quando viene assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come operaio part-time dalla ditta individuale SA LU, operante nel commercio al dettaglio di alimenti e bevande a Roma. Le buste paga, che coprono un periodo da maggio 2024 a febbraio 2025, confermano la continuità di questo rapporto lavorativo e indicano la sua residenza a . Dalle buste paga CP_1 si ricava una retribuzione netta mensile media di circa €954,20.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che in data 06.09.2022 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 D.lgs.
286/1998, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; CK c. Regno Unito, § 57), e può
Pag. 3 di 5 “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_1 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_2 Per_ (n. 2) [GC], § 95; TZ c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Persona_4
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_5 Per_6 Per_7
( e SA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Da questi principi discende che la storia di in Italia testimonia un Parte_1 percorso di crescente integrazione. Dal suo arrivo in Italia, il signor ha Pt_1 mostrato una determinazione costante nel costruire una vita nel paese. Un primo passo significativo in questo processo è stata la sua partecipazione alla sanatoria del 2020, un chiaro segnale della sua volontà di regolarizzare la propria posizione lavorativa e inserirsi nel tessuto socio-economico italiano.
Successivamente, il suo impegno si è concretizzato in diverse esperienze lavorative, culminando in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 6 maggio 2024 presso la ditta individuale SA LU. Questo impiego stabile come operaio part-time nel settore del commercio di alimentari e bevande a
Roma dimostra un effettivo inserimento economico e la sua capacità di contribuire attivamente all'economia locale attraverso il suo lavoro. Le buste paga da maggio
2024 a febbraio 2025 testimoniano la continuità di questa attività lavorativa e un reddito mensile medio di circa €954,20, indicando una sua capacità di sostentamento.
Parallelamente all'impegno lavorativo, l'integrazione di si manifesta Parte_1 anche sul piano sociale. La sua partecipazione assidua come volontario presso l'associazione "SUMMAE" onlus sin dal 14 febbraio 2023, con una regolare distribuzione alimentare bisettimanale, evidenzia una sua volontà di rendersi utile alla comunità e di costruire legami sociali al di là dell'ambito lavorativo. Un ulteriore elemento cruciale per l'integrazione sociale è rappresentato dal suo impegno nell'apprendimento della lingua italiana. La frequenza di un corso di lingua italiana di livello A2 presso il CPIA 1 Roma, culminata con il conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di tale livello in data 23 febbraio 2024, dimostra un suo attivo sforzo per superare le barriere comunicative e partecipare pienamente alla vita sociale italiana. Questo certificato attesta la sua capacità di comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per soddisfare bisogni concreti, interagire in scambi di routine e descrivere aspetti della propria vita.
Pag. 4 di 5 Anche dal punto di vista della situazione alloggiativa, il ricorrente risulta risiedere regolarmente presso un immobile sito in , locato da un amico connazionale CP_1 dello stesso, così come dimostrato dalla dichiarazione di ospitalità depositata del
30.08.2022
L'insieme di questi elementi di fatto delinea una situazione di effettiva integrazione lavorativa, economica, sociale e di stabile radicamento sul territorio italiano per fornendo solide ragioni per sostenere la concessione della Parte_1 protezione speciale.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia;
tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 51890/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], (CUI Parte_1
06GKSEM - C.F. ), alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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