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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 984/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 15/10/2024
contro
Controparte_1
(P. Iva , in persona del Ministro in carica, con P.IVA_1 sede in Roma (RM) – 00153 - Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, (che sarà difeso dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 15-16, letterali):
“dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente ai fini giuridici, economici e di carriera tutti i periodi svolti come docente di scuola dell'infanzia pari a 9 anni e 8 mesi (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), salvo il periodo maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi;
- 1 condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù dei suddetti nuovi riconoscimenti, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione PCT, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta - si costituiva in giudizio, contestando la CP_1 fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 11, letterali):
“accertata in ogni caso la prescrizione di ogni emolumento riferibile a periodi cronologicamente antecedenti al 15.10.2024, respingere integralmente il ricorso, accertata l'insussistenza di ogni reale discriminazione economica, anche relativamente alla valutazione dell'anno 2013, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite. In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' , riconosca Controparte_2 la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici”.
*
All'udienza 7/3/2025 nella causa n. 984/2024 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2 Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 18/7/2025, ore 12:40, con termine per note al 8/6 per la ricorrente e all'8/7 per l'Amministrazione convenuta.
All'udienza del 18/7/2025 nella causa n. 984/2024 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia attiene – con aspetti di specificità di cui daremo successivamente conto (*) - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del . Controparte_1
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti, inscrivendosi nella
3 circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine. Il/la lavoratore/rice ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre- ruolo – negato dall'Amministrazione scolastica - denunciando una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito.
Il compito del giudice di merito è facilitato dall'attuale assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità (il lettore competente potrà agilmente saltare molte delle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della giurisprudenza di legittimità).
Ad esito di ampio esame riassuntivo della giurisprudenza dell'Unione Europea, come della propria, ad es. la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. 2020/n. 4374 ha affermato:
“59. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone una ulteriore e di massimo rilievo considerazione. 60. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (Udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. 61. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello unionale, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che "In tema di
4 riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". 62. Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Più specificamente dedicata alla questione, Cass. Sez. Lav., sent. 2019/n. 31149, “Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si
5 giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
6 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
7 4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama
8 espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica
9 dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia Per_3
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
10 Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_4
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
11 legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Per_5
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_6 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
12 E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da
13 questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1 produrrebbero qualora in sede di ricos della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto
14 a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo
15 invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
16 l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…) 11. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati perché, pur avendo la Corte territoriale correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in relazione all'interpretazione della clausola 4, non risulta che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile alla Pt_2 abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente. Il ricorso va pertanto accolto in detti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
17 b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nella sent. 2020/n. 2924.
E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale
18 e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In epoca più recente Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_3 personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in
19 servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma di interesse l'affermazione di Cass. SL 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire
20 una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come, ad esempio, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamentoeconomico differenziato”.
Cass. SL, ord. n. 32576/2023, riafferma: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli
21 dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Cass. SL, ord. n. 12507/2024 a sua volta riafferma che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
Cass. SL sent. 2025/n. 6132, nuovamente ha affermato il principio di diritto di seguito enunciato: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
22 nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione, nella sent. ult. cit., bene riassume “un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149. In quel caso, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente (l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi,
23 valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici”.
Correttamente la Cassazione richiama l'art. 14, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, in vigore dal 14/06/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103) recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231”: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni (…)”.
*
Anche nel caso concreto non constano allegati eccettivamente, e in ogni caso dimostrati, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata. Il
non adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la CP_1 prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo.
Dovrà, pertanto, correttamente disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
*
Come anticipato nell'avvio della motivazione, la controversia attiene alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice
24 appartenente alla categoria del personale docente del
[...]
, con aspetti di specificità di cui occorre Controparte_1 adesso rendere conto.
La ricorrente – qui ripercorrendo la sua stessa documentata esposizione - vincitrice di concorso per titoli ed esami, il 1^ settembre 2005 è stata assunta a tempo indeterminato dal
Controparte_4 nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola infanzia, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2005.
Con un primo decreto di ricostruzione della carriera del 9.05.2007, Prot. n. 71, il (all. 01 – decreto di ricostruzione di CP_5 carriera n. 71 del 09/05/2007), in ragione del servizio preruolo svolto (pp. 2/3 allegato decreto), attribuiva alla ricorrente con decorrenza dal 01 settembre 2005 una anzianità complessiva preruolo maturata come docente di scuola materna di anni 4 e mesi 8 utile ai fini giuridici ed economici.
Dopo aver lavorato alla scuola materna per 5 anni (dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), la ricorrente il 01/09/2010 transitava nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria di primo grado a seguito di passaggio di ruolo, classe di concorso A345, per l'insegnamento di lingua straniera (inglese). La docente otteneva il passaggio alla scuola media dopo avere quindi lavorato nella scuola dell'infanzia per un totale di 9 anni e 8 mesi di servizio (4 anni 8 mesi di preruolo, riconosciuti dal con decreto del n. 71 del 9 maggio 2007 + 5 anni di ruol l 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
Dopo il passaggio alla scuola media, superato l'anno di prova, la ricorrente chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera di tutti gli anni di servizio pregressi come sopra riconosciuti. A seguito dell'istanza il adottava un secondo decreto di CP_5 ricostruzione di carriera prot. n. 29 del 21 agosto 2012 (all. 02 – decreto di ricostruzione 29/2012) con cui veniva riconosciuto solo il servizio prestato nell'a.s. 1999/00 all Parte_3 di Poggibonsi (SI): venivano esclusi tutti gli anni di servizio
[...]
25 prestati nella scuola dell'infanzia, come meglio specificato nel decreto di ricostruzione n. 29/2012, riportato alle pp.
2-4 del ricorso. L'Amministrazione scolastica considerava non valutabili/riconoscibili tutti gli anni di servizio prestati dalla ricorrente nella scuola materna (oggi, infanzia).
Infine, dalla Scuola Media, il 01/09/2022 la ricorrente, a seguito di nuovo passaggio, transitava nei ruoli dei docenti della scuola secondaria superiore laureati per l'insegnamento di lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) - classe di concorso AB24.
Con ulteriore decreto di ricostruzione di carriera del 16 gennaio 2024, Prot. n. 380, il (all. 03 – decreto di ricostruzione di CP_5 carriera n. 380/2024), visto il decreto n. 379 del 16/01/2024 (all. 04 decreto inquadramento n. 379/2024), considerato che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento prestato nel ruolo precedente nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013), alla data del 01/09/2022 del passaggio alla scuola superiore riconosceva una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 8 giorni 14, e inquadrava la prof.ssa Parte_1 nella seconda posizione stipendiale (fascia 9) di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, con maturazione della successiva fascia 15 alla data del 17/12/2023 (all. 03 - pg 4 decreto ricostruzione n. 380/2024).
I decreti di ricostruzione n. 29/2012 (passaggio alla scuola media) e n. 380/2024 (passaggio alla scuola superiore di II grado) adottati dal sono ritenuti dalla docente ricorrente CP_1 illegittimi, nella parte in cui erroneamente non vengono valutati e riconosciuti ai fini giuridici, economici e di carriera i pregressi anni di servizio prestati dalla ricorrente come docente della scuola dell'infanzia (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
L'oggetto della controversia parrebbe, dunque, più limitatamente essere incentrato sulla soluzione della specifica questione sopra tracciata.
26 *
Anche sulla specifica questione la giurisprudenza di legittimità ha fatto chiarezza, con la sent. 2022/n. 22726 delle Sezioni Unite. Qui esponendo solo una sintesi, “la questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite ha ad oggetto il diritto degli insegnanti della scuola materna - segnatamente degli insegnanti di religione - che entrano nei ruoli della scuola secondaria di vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine precedenti all'ingesso in ruolo. La soluzione della controversia impone, come suggerisce l'ordinanza di rimessione, di considerare gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità successivi alla sentenza impugnata che hanno fornito indicazioni utili, ricavate anche dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. Le Sezioni unite ripercorrono la propria sent, 6 maggio 2016, n. 9144, ricordando come a tale pronuncia sia stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile
2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). Secondo l'interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transiti nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Quello che si è chiesto successivamente alle Sezioni Unite, è stato di precisare se il suddetto riconoscimento integrale dell'anzianità possa valere anche per il servizio 'non di ruolo' prestato nella scuola materna, in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria (e se analoga affermazione possa essere estesa ai docenti di religione cattolica), questione affrontata più approfonditamente al § 10.3 della motivazione. Muovendo da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come in precedenza evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione).
27 La questione si sposta, quindi, agli insegnanti di religione che, come ricorda l'ordinanza di rimessione, prestavano la loro attività esclusivamente sulla base di contratti di docenza di durata annuale, non essendovi ruoli loro dedicati, ruoli che sono stati istituiti solo con la l. n. 186 del 2003, questione analizzata nei § 13 ss. peraltro estranea all'oggetto della attuale controversia che oppone la prof.ssa al . Pt_1
Le Sezioni Unite del 2022 pervengono, dunque, alla affermazione dei seguenti principi di diritto, § 19:
“ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”;
“ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”; (“analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”).
*
Il MIM ha rilevato che il ricorso è stato presentato in data 15.10.2024, quindi tutti gli emolumenti in ipotesi pretesi e riferiti a periodi antecedenti al 15.10.2019, sarebbero da considerarsi prescritti.
La domanda di condanna deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale. Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né
28 un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36;
29 Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee dirett
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo
30 esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
La docente ricorrente afferma che i decreti di ricostruzione n. 29/2012 (passaggio alla scuola media) e n. 380/2024 (passaggio alla scuola superiore di II grado) adottati dal sono CP_1 illegittimi, nella parte in cui erroneamente non vengono valutati e riconosciuti ai fini giuridici, economici e di carriera i pregressi anni di servizio prestati dalla ricorrente come docente della scuola dell'infanzia (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
Se, dunque, muovendo dal decreto di ricostruzione di carriera prot. 380 del 16/1/2024 il diritto non potrebbe considerarsi prescritto (in ipotesi, prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle singole differenze retributive), la negazione del diritto della docente ricorrente ad opera del risale al precedente decreto del 21/8/2012, prot. 29, la cui no zione o comunque ricezione, al fine di far scattare la decorrenza del termine prescrizionale, non può ragionevolmente spingersi troppo oltre.
L'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
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31 La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_5 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
32 Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha im riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti
33 pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
34 Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_4
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_4 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che
35 l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco». Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
36
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
37 E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla
38 collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare se stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del
39 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_4 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimen i giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
* accerta nei confronti del il diritto Controparte_1 della parte ricorrente – l periodo Parte_1 in cui ha prestato servizio in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato in atti documentati, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato: in particolare accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente ai fini giuridici, economici e di carriera tutti i periodi svolti come docente di scuola dell'infanzia pari a 9 anni
40 e 8 mesi (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), accerta il diritto del/la ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
condanna il a inquadrare la parte Controparte_1 ricorrente, con corretta maturazione cronologica, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici;
condanna il – nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale (atto interruttivo del 15/10/2024) - al pagamento in favore della parte ricorrente oltre i ratei di 13^ mensilità̀, della somma dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei CP_5 relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle annesse, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore della parte ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
accerta l'obbligo del resistente alla correlata CP_1 regolarizzazione assicurativa e contributiva nei limiti prescrizionali predetti;
condanna il Controparte_1 prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.852,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità, parametro medio per le fasi di studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e decisione oltre rimborso C.U. per € 259,00, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione
41 dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i, ((oltre al compenso per la consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto))
Siena, 18/7/2025
Il giudice Delio Cammarosano
Manda la Cancelleria per regolarizzare la produzione di parte ricorrente del 14/5/2025, curandone la sua espunzione per estraneità al fascicolo ed eventuale inserimento in altro fascicolo se pendente davanti al Tribunale di Siena.
42
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 984/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 15/10/2024
contro
Controparte_1
(P. Iva , in persona del Ministro in carica, con P.IVA_1 sede in Roma (RM) – 00153 - Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, (che sarà difeso dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 15-16, letterali):
“dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente ai fini giuridici, economici e di carriera tutti i periodi svolti come docente di scuola dell'infanzia pari a 9 anni e 8 mesi (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), salvo il periodo maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi;
- 1 condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù dei suddetti nuovi riconoscimenti, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione PCT, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta - si costituiva in giudizio, contestando la CP_1 fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 11, letterali):
“accertata in ogni caso la prescrizione di ogni emolumento riferibile a periodi cronologicamente antecedenti al 15.10.2024, respingere integralmente il ricorso, accertata l'insussistenza di ogni reale discriminazione economica, anche relativamente alla valutazione dell'anno 2013, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite. In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' , riconosca Controparte_2 la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici”.
*
All'udienza 7/3/2025 nella causa n. 984/2024 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2 Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 18/7/2025, ore 12:40, con termine per note al 8/6 per la ricorrente e all'8/7 per l'Amministrazione convenuta.
All'udienza del 18/7/2025 nella causa n. 984/2024 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia attiene – con aspetti di specificità di cui daremo successivamente conto (*) - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del . Controparte_1
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti, inscrivendosi nella
3 circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine. Il/la lavoratore/rice ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre- ruolo – negato dall'Amministrazione scolastica - denunciando una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito.
Il compito del giudice di merito è facilitato dall'attuale assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità (il lettore competente potrà agilmente saltare molte delle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della giurisprudenza di legittimità).
Ad esito di ampio esame riassuntivo della giurisprudenza dell'Unione Europea, come della propria, ad es. la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. 2020/n. 4374 ha affermato:
“59. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone una ulteriore e di massimo rilievo considerazione. 60. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (Udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. 61. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello unionale, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che "In tema di
4 riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". 62. Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Più specificamente dedicata alla questione, Cass. Sez. Lav., sent. 2019/n. 31149, “Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si
5 giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
6 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
7 4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama
8 espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica
9 dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia Per_3
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
10 Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_4
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
11 legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Per_5
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_6 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
12 E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da
13 questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1 produrrebbero qualora in sede di ricos della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto
14 a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo
15 invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
16 l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…) 11. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati perché, pur avendo la Corte territoriale correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in relazione all'interpretazione della clausola 4, non risulta che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile alla Pt_2 abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente. Il ricorso va pertanto accolto in detti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
17 b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nella sent. 2020/n. 2924.
E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale
18 e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In epoca più recente Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_3 personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in
19 servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma di interesse l'affermazione di Cass. SL 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire
20 una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come, ad esempio, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamentoeconomico differenziato”.
Cass. SL, ord. n. 32576/2023, riafferma: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli
21 dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Cass. SL, ord. n. 12507/2024 a sua volta riafferma che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
Cass. SL sent. 2025/n. 6132, nuovamente ha affermato il principio di diritto di seguito enunciato: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
22 nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione, nella sent. ult. cit., bene riassume “un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149. In quel caso, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente (l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi,
23 valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici”.
Correttamente la Cassazione richiama l'art. 14, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, in vigore dal 14/06/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103) recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231”: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni (…)”.
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Anche nel caso concreto non constano allegati eccettivamente, e in ogni caso dimostrati, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata. Il
non adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la CP_1 prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo.
Dovrà, pertanto, correttamente disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
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Come anticipato nell'avvio della motivazione, la controversia attiene alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice
24 appartenente alla categoria del personale docente del
[...]
, con aspetti di specificità di cui occorre Controparte_1 adesso rendere conto.
La ricorrente – qui ripercorrendo la sua stessa documentata esposizione - vincitrice di concorso per titoli ed esami, il 1^ settembre 2005 è stata assunta a tempo indeterminato dal
Controparte_4 nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola infanzia, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2005.
Con un primo decreto di ricostruzione della carriera del 9.05.2007, Prot. n. 71, il (all. 01 – decreto di ricostruzione di CP_5 carriera n. 71 del 09/05/2007), in ragione del servizio preruolo svolto (pp. 2/3 allegato decreto), attribuiva alla ricorrente con decorrenza dal 01 settembre 2005 una anzianità complessiva preruolo maturata come docente di scuola materna di anni 4 e mesi 8 utile ai fini giuridici ed economici.
Dopo aver lavorato alla scuola materna per 5 anni (dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), la ricorrente il 01/09/2010 transitava nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria di primo grado a seguito di passaggio di ruolo, classe di concorso A345, per l'insegnamento di lingua straniera (inglese). La docente otteneva il passaggio alla scuola media dopo avere quindi lavorato nella scuola dell'infanzia per un totale di 9 anni e 8 mesi di servizio (4 anni 8 mesi di preruolo, riconosciuti dal con decreto del n. 71 del 9 maggio 2007 + 5 anni di ruol l 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
Dopo il passaggio alla scuola media, superato l'anno di prova, la ricorrente chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera di tutti gli anni di servizio pregressi come sopra riconosciuti. A seguito dell'istanza il adottava un secondo decreto di CP_5 ricostruzione di carriera prot. n. 29 del 21 agosto 2012 (all. 02 – decreto di ricostruzione 29/2012) con cui veniva riconosciuto solo il servizio prestato nell'a.s. 1999/00 all Parte_3 di Poggibonsi (SI): venivano esclusi tutti gli anni di servizio
[...]
25 prestati nella scuola dell'infanzia, come meglio specificato nel decreto di ricostruzione n. 29/2012, riportato alle pp.
2-4 del ricorso. L'Amministrazione scolastica considerava non valutabili/riconoscibili tutti gli anni di servizio prestati dalla ricorrente nella scuola materna (oggi, infanzia).
Infine, dalla Scuola Media, il 01/09/2022 la ricorrente, a seguito di nuovo passaggio, transitava nei ruoli dei docenti della scuola secondaria superiore laureati per l'insegnamento di lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) - classe di concorso AB24.
Con ulteriore decreto di ricostruzione di carriera del 16 gennaio 2024, Prot. n. 380, il (all. 03 – decreto di ricostruzione di CP_5 carriera n. 380/2024), visto il decreto n. 379 del 16/01/2024 (all. 04 decreto inquadramento n. 379/2024), considerato che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento prestato nel ruolo precedente nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013), alla data del 01/09/2022 del passaggio alla scuola superiore riconosceva una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 8 giorni 14, e inquadrava la prof.ssa Parte_1 nella seconda posizione stipendiale (fascia 9) di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, con maturazione della successiva fascia 15 alla data del 17/12/2023 (all. 03 - pg 4 decreto ricostruzione n. 380/2024).
I decreti di ricostruzione n. 29/2012 (passaggio alla scuola media) e n. 380/2024 (passaggio alla scuola superiore di II grado) adottati dal sono ritenuti dalla docente ricorrente CP_1 illegittimi, nella parte in cui erroneamente non vengono valutati e riconosciuti ai fini giuridici, economici e di carriera i pregressi anni di servizio prestati dalla ricorrente come docente della scuola dell'infanzia (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
L'oggetto della controversia parrebbe, dunque, più limitatamente essere incentrato sulla soluzione della specifica questione sopra tracciata.
26 *
Anche sulla specifica questione la giurisprudenza di legittimità ha fatto chiarezza, con la sent. 2022/n. 22726 delle Sezioni Unite. Qui esponendo solo una sintesi, “la questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite ha ad oggetto il diritto degli insegnanti della scuola materna - segnatamente degli insegnanti di religione - che entrano nei ruoli della scuola secondaria di vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine precedenti all'ingesso in ruolo. La soluzione della controversia impone, come suggerisce l'ordinanza di rimessione, di considerare gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità successivi alla sentenza impugnata che hanno fornito indicazioni utili, ricavate anche dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. Le Sezioni unite ripercorrono la propria sent, 6 maggio 2016, n. 9144, ricordando come a tale pronuncia sia stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile
2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). Secondo l'interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transiti nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Quello che si è chiesto successivamente alle Sezioni Unite, è stato di precisare se il suddetto riconoscimento integrale dell'anzianità possa valere anche per il servizio 'non di ruolo' prestato nella scuola materna, in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria (e se analoga affermazione possa essere estesa ai docenti di religione cattolica), questione affrontata più approfonditamente al § 10.3 della motivazione. Muovendo da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come in precedenza evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione).
27 La questione si sposta, quindi, agli insegnanti di religione che, come ricorda l'ordinanza di rimessione, prestavano la loro attività esclusivamente sulla base di contratti di docenza di durata annuale, non essendovi ruoli loro dedicati, ruoli che sono stati istituiti solo con la l. n. 186 del 2003, questione analizzata nei § 13 ss. peraltro estranea all'oggetto della attuale controversia che oppone la prof.ssa al . Pt_1
Le Sezioni Unite del 2022 pervengono, dunque, alla affermazione dei seguenti principi di diritto, § 19:
“ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”;
“ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”; (“analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”).
*
Il MIM ha rilevato che il ricorso è stato presentato in data 15.10.2024, quindi tutti gli emolumenti in ipotesi pretesi e riferiti a periodi antecedenti al 15.10.2019, sarebbero da considerarsi prescritti.
La domanda di condanna deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale. Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né
28 un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36;
29 Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee dirett
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo
30 esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
La docente ricorrente afferma che i decreti di ricostruzione n. 29/2012 (passaggio alla scuola media) e n. 380/2024 (passaggio alla scuola superiore di II grado) adottati dal sono CP_1 illegittimi, nella parte in cui erroneamente non vengono valutati e riconosciuti ai fini giuridici, economici e di carriera i pregressi anni di servizio prestati dalla ricorrente come docente della scuola dell'infanzia (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010).
Se, dunque, muovendo dal decreto di ricostruzione di carriera prot. 380 del 16/1/2024 il diritto non potrebbe considerarsi prescritto (in ipotesi, prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle singole differenze retributive), la negazione del diritto della docente ricorrente ad opera del risale al precedente decreto del 21/8/2012, prot. 29, la cui no zione o comunque ricezione, al fine di far scattare la decorrenza del termine prescrizionale, non può ragionevolmente spingersi troppo oltre.
L'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
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31 La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_5 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
32 Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha im riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti
33 pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
34 Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_4
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_4 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che
35 l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco». Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
36
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
37 E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla
38 collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare se stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del
39 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_4 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimen i giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
* accerta nei confronti del il diritto Controparte_1 della parte ricorrente – l periodo Parte_1 in cui ha prestato servizio in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato in atti documentati, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato: in particolare accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente ai fini giuridici, economici e di carriera tutti i periodi svolti come docente di scuola dell'infanzia pari a 9 anni
40 e 8 mesi (4 anni e 8 mesi di preruolo così come riconosciuti nel decreto n. 71/2007 + 5 anni di ruolo dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2010), accerta il diritto del/la ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
condanna il a inquadrare la parte Controparte_1 ricorrente, con corretta maturazione cronologica, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici;
condanna il – nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale (atto interruttivo del 15/10/2024) - al pagamento in favore della parte ricorrente oltre i ratei di 13^ mensilità̀, della somma dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei CP_5 relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle annesse, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore della parte ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
accerta l'obbligo del resistente alla correlata CP_1 regolarizzazione assicurativa e contributiva nei limiti prescrizionali predetti;
condanna il Controparte_1 prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.852,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità, parametro medio per le fasi di studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e decisione oltre rimborso C.U. per € 259,00, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione
41 dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i, ((oltre al compenso per la consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto))
Siena, 18/7/2025
Il giudice Delio Cammarosano
Manda la Cancelleria per regolarizzare la produzione di parte ricorrente del 14/5/2025, curandone la sua espunzione per estraneità al fascicolo ed eventuale inserimento in altro fascicolo se pendente davanti al Tribunale di Siena.
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