TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13036 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57254/2022
Tribunale di Roma
XVII Sezione Civile (ex IX)
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 24/09/2025 innanzi al giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi per la parte attrice/opponente l'avv. CANNITO FRANCESCO il quale discute la causa riportandosi agli atti;
per la parte convenuta/opposta è comparso l'avv. Luigia Cassotta in sostituzione dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO la quale discute la Controparte_1
causa riportandosi agli atti
IL GIUDICE
Decide la causa come da provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura alle ore 11,53
Il giudice dott. Erminio Colazingari
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
Dott. Erminio Colazingari
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 57254 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025 al termine della discussione orale, tra , nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla via dei Caldora n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cannito, C.F.
, elettivamente domiciliato nel suo studio di Roma, via Tommaso C.F._2
Campanella n. 21
OPPONENTE
e
, (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e n.q. Controparte_2 P.IVA_1 di mandataria (P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con l'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8978/2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8978/2022 (RG Parte_1
23033/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 25/05/2022, notificato ex art. 140 c.p.c. il 06/07/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di in solido con la Sig.ra Controparte_2 la somma di euro 37.115,90 oltre interessi ex lege e spese. Parte_2
L'opposta ha agito in sede monitoria al fine di richiedere il pagamento del credito derivante CP da un atto di cessione di credito stipulato tra la e la Findomestic Banca S.p.A. in data 8.6.2020, con il quale quest'ultima ha ceduto all'odierna opposta, crediti verso il Sig. . Parte_1
CP L'opponente ha agito contestando il difetto di legittimazione ad agire della , l'impossibilità di individuare il credito oggetto di cessione e la mancanza di comunicazione della cessione del credito o dell'intimazione ad adempiere. Ha rilevato l'assenza dei presupposti per concedere il provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione e di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il giudice rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per esperire la procedura di mediazione. A seguito dell'esito negativo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte ha rinviato la causa all'udienza del 24.09.2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 24.09.2025…..
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di (rectius Controparte_2 difetto di titolarità sul lato attivo).
Secondo l'opponente, parte opposta non ha dimostrato l'effettiva cessione del presunto credito da
Findomestic a Sostiene, difatti, che l'asserito credito non viene descritto nell'atto di CP_4 cessione (doc. 4 fasc. monitorio); di non aver mai ricevuto la comunicazione di cessione del credito, contestando anche il valore probatorio della documentazione depositata da parte opposta.
Le affermazioni di parte opposta, dalla documentazione in atti, risultano infondate.
Difatti, quanto alla titolarità del diritto, nonostante parte opposta abbia allegato l'atto di cessione che
- quanto all'indicazione dei crediti ceduti in blocco, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito - rimandava a vari allegati, questi non sono stati depositati, con la conseguenza che non è possibile effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
Anche il documento “annex” (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta), depositato da parte opposta non può avere alcuna valenza probatoria posto che lo stesso è un documento di formazione unilaterale e difetta di qualsivoglia connessione certa con il contratto di cessione al quale non risulta in alcun modo, né per espressa indicazione né per materiale unione, collegato. Inoltre, la comunicazione della cessione da parte del cedente al debitore ceduto non può produrre effetti posto che la notifica riporta come esito “indirizzo inesistente”. Ed infatti, se è vero che la mancata notifica della comunicazione della cessione del credito da parte della cedente può ex art. 1264 comma 1 c.c. essere sanata dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo che si intendono come notifica dell'avvenuta cessione del credito, tale notifica, tuttavia, non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria avendo la sola finalità di consentire al debitore ceduto di pagare correttamente al titolare del credito ed essere pertanto liberato da debito.
Va da ultimo osservato che non è stato prodotto neanche l'estratto di pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale. Ed invero, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 17110/2019).
Il decreto ingiuntivo opposto pertanto va revocato.
La domanda di condanna della opposta al pagamento della somma di euro 37.115,90 va respinta posto che, in base al riparto dell'onere probatorio, difettano elementi a sostegno di tale pretesa creditizia sotto il profilo della titolarità del credito.
Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 8978/2022 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti dell'odierna opponente;
- condanna al pagamento, in favore di , delle CP_2 Controparte_3 Parte_1 spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Roma, 24.9.2025 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
Tribunale di Roma
XVII Sezione Civile (ex IX)
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 24/09/2025 innanzi al giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi per la parte attrice/opponente l'avv. CANNITO FRANCESCO il quale discute la causa riportandosi agli atti;
per la parte convenuta/opposta è comparso l'avv. Luigia Cassotta in sostituzione dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO la quale discute la Controparte_1
causa riportandosi agli atti
IL GIUDICE
Decide la causa come da provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura alle ore 11,53
Il giudice dott. Erminio Colazingari
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
Dott. Erminio Colazingari
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 57254 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025 al termine della discussione orale, tra , nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla via dei Caldora n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cannito, C.F.
, elettivamente domiciliato nel suo studio di Roma, via Tommaso C.F._2
Campanella n. 21
OPPONENTE
e
, (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e n.q. Controparte_2 P.IVA_1 di mandataria (P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con l'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8978/2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 24.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8978/2022 (RG Parte_1
23033/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 25/05/2022, notificato ex art. 140 c.p.c. il 06/07/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di in solido con la Sig.ra Controparte_2 la somma di euro 37.115,90 oltre interessi ex lege e spese. Parte_2
L'opposta ha agito in sede monitoria al fine di richiedere il pagamento del credito derivante CP da un atto di cessione di credito stipulato tra la e la Findomestic Banca S.p.A. in data 8.6.2020, con il quale quest'ultima ha ceduto all'odierna opposta, crediti verso il Sig. . Parte_1
CP L'opponente ha agito contestando il difetto di legittimazione ad agire della , l'impossibilità di individuare il credito oggetto di cessione e la mancanza di comunicazione della cessione del credito o dell'intimazione ad adempiere. Ha rilevato l'assenza dei presupposti per concedere il provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione e di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il giudice rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per esperire la procedura di mediazione. A seguito dell'esito negativo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte ha rinviato la causa all'udienza del 24.09.2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 24.09.2025…..
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di (rectius Controparte_2 difetto di titolarità sul lato attivo).
Secondo l'opponente, parte opposta non ha dimostrato l'effettiva cessione del presunto credito da
Findomestic a Sostiene, difatti, che l'asserito credito non viene descritto nell'atto di CP_4 cessione (doc. 4 fasc. monitorio); di non aver mai ricevuto la comunicazione di cessione del credito, contestando anche il valore probatorio della documentazione depositata da parte opposta.
Le affermazioni di parte opposta, dalla documentazione in atti, risultano infondate.
Difatti, quanto alla titolarità del diritto, nonostante parte opposta abbia allegato l'atto di cessione che
- quanto all'indicazione dei crediti ceduti in blocco, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito - rimandava a vari allegati, questi non sono stati depositati, con la conseguenza che non è possibile effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
Anche il documento “annex” (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta), depositato da parte opposta non può avere alcuna valenza probatoria posto che lo stesso è un documento di formazione unilaterale e difetta di qualsivoglia connessione certa con il contratto di cessione al quale non risulta in alcun modo, né per espressa indicazione né per materiale unione, collegato. Inoltre, la comunicazione della cessione da parte del cedente al debitore ceduto non può produrre effetti posto che la notifica riporta come esito “indirizzo inesistente”. Ed infatti, se è vero che la mancata notifica della comunicazione della cessione del credito da parte della cedente può ex art. 1264 comma 1 c.c. essere sanata dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo che si intendono come notifica dell'avvenuta cessione del credito, tale notifica, tuttavia, non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria avendo la sola finalità di consentire al debitore ceduto di pagare correttamente al titolare del credito ed essere pertanto liberato da debito.
Va da ultimo osservato che non è stato prodotto neanche l'estratto di pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale. Ed invero, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 17110/2019).
Il decreto ingiuntivo opposto pertanto va revocato.
La domanda di condanna della opposta al pagamento della somma di euro 37.115,90 va respinta posto che, in base al riparto dell'onere probatorio, difettano elementi a sostegno di tale pretesa creditizia sotto il profilo della titolarità del credito.
Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 8978/2022 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti dell'odierna opponente;
- condanna al pagamento, in favore di , delle CP_2 Controparte_3 Parte_1 spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Roma, 24.9.2025 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari