TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60082/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
3.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Spada Parte_1
ATTORE
E con il patrocinio dell'avv. Barbara Luppino Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
CTE CP_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso, come da note incorporate al verbale di udienza in trattazione scritta del
10.12.2024, nel modo seguente:
Parte attrice: “voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, per tutti i motivi quali e quanti formulati, in fatto ed in diritto, con il presente atto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e statuire: 1.- in via principale, accertare e condannare e dichiarar tenuti, anche con sentenza di condanna generica, la e/o la CTE trasporti in Controparte_1 CP_2 CP_3
solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo e causale, al risarcimento delle spese mediche e di cura, nonché dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali come evidenziati in atti, patiti dall'attore nella somma accertata e determinata dal CTU medico legale, in euro Euro 105.924,00 (150.924,00-
1 45.000,00 acconto) come calcolato nella seguente tabella sviluppata sui parametri attualmente in vigore, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo, spese stragiudiziali del consulente sinistri, spese di CTU e mediche, come documentate in atti;
2.- condannare e dichiarar tenuti i convenuti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che a tal fine si dichiara antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”
Convenuta “in via principale: accertare e dichiarare infondata sia Controparte_1 in fatto che in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, respingerla con ogni consequenziale statuizione;
In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa nella verificazione del sinistro in esame;
- accertare e dichiarare eccessive e non giustificate le ingenti pretese attoree e, per
l'effetto, ridurle nei ristretti limiti in cui verrà fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica al sinistro per cui è causa, al netto del precedente liquidato per € 45.000,00 e senza alcun accessorio sanzionatorio o moratorio attesa l'offerta; Con vittoria di spese e compensi o, quanto meno, con compensazione, attesa l'evidente eccessività della pretesa. Alla luce di quanto sopra precisato, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con fissazione dei termini di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
la prima in qualità di compagnia assicurativa per rca e la seconda in qualità Controparte_4
di responsabile civile/proprietaria del veicolo Renault Master tg. EW947JB, chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva di , conducente del predetto veicolo, Persona_1
nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 3.7.2020 in Roma, lungotevere Maresciallo Cadorna all'altezza di Piazza Lauro de Bosis – la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti in ragione del sinistro nel quale era stato coinvolto mentre era alla guida del motociclo Honda SH tg. ET10978.
In particolare, il sig. ha dedotto che: Pt_1
- in data 3.7.2020 alle ore 14.10 circa, all'altezza di Piazza Lauro de Bosis, mentre percorreva il lungotevere alla guida del motociclo Honda SH tg. ET10978, era stato urtato dal veicolo Renault
Master tg. EW947JB condotto dal sig. ; Persona_1
- quest'ultimo, nell'atto di reimmettersi in carreggiata senza dare la dovuta precedenza e nell'atto di effettuare una improvvisa inversione a U per riprendere il lungotevere in senso opposto, aveva urtato violentemente il motoveicolo e lo aveva scaraventato nella corsia opposta;
2 - poco dopo erano intervenuti sul luogo del sinistro gli operanti della Polizia Locale di Roma Capitale, che avevano redatto la relazione di incidente stradale;
- a causa delle gravi lesioni riportate ed avendo perso i sensi, l'attore era stato condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico “Gemelli” a mezzo di autoambulanza, dove era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia con prognosi di 30 giorni;
- il sig. era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con viti in Pt_1 data 11.7.2020 e due giorni dopo, il 13.7.2020, era stato dimesso con diagnosi “frattura pluriframmentaria della parete laterale + frattura pluriframmentaria della testa dell'estragalo destro” e con prognosi clinica di 30 giorni;
- a seguito delle dimissioni, il sig. si era sottoposto a numerose visite di controllo e Pt_1
medicazione, presentando altresì un grave stato confusionale ed episodi di panico e depressione, tanto che la dott.ssa , psichiatra e psicoterapeuta, in data 31.05.2021, gli aveva diagnosticato un Per_2
“disturbo post-traumatico da stress secondario a trauma psico-fisico da incidente stradale”;
- l'attore ha dichiarato di lamentare ancora, al momento della instaurazione del presente giudizio, dolori diffusi a carico del torace, del gomito sinistro, del polso destro, delle anche e del ginocchio destro, nonché una patologia ansiosa-depressiva, come risultante dalla relazione medico legale dell'1.7.2021 a firma del Prof. Per_3
Nell'atto di citazione, parte attrice ha quantificato il risarcimento dovuto in euro 428.924,00 (IP 35%,
ITA al 100% 90 gg., ITP al 50% gg. 90; ITP 35% gg. 60) + euro 6.800,00 (spese mediche) + euro
601.044,86 (diminuzione capacità lavorativa specifica e contrazione reddituale), facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Ha dedotto, infine, di aver ritualmente avanzato istanza di risarcimento del danno alla P_
, che tuttavia – pur avendo immediatamente risarcito al 100% il danno materiale, acclarando la
[...]
piena responsabilità del proprio assicurato – aveva formulato una offerta di risarcimento per danno non patrimoniale del tutto inadeguata (pari ad euro 45.000,00) e non aveva fornito alcun riscontro all'invito rivoltole per la stipula di una negoziazione assistita.
Si è costituita in giudizio la convenuta compagnia assicurativa del veicolo Renault Controparte_1
Master, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella verificazione del sinistro.
A sostegno della infondatezza della domanda di controparte, la convenuta ha rilevato che:
- non era emerso in alcun modo che il proprio assicurato, sig. , stesse effettuando una non Per_1
consentita inversione ad U, tanto che gli operanti della Polizia Municipale di Roma Capitale, intervenuti sul posto circa un quarto d'ora dopo l'incidente, non avevano elevato alcuna sanzione nei suoi confronti, né avevano accertato una sua condotta violativa del codice della strada;
3 - un tale manovra di inversione ad U non era stata riferita neppure dalla teste oculare, sig.ra Tes_1
che procedeva nella stessa direzione dei due veicoli coinvolti nel sinistro e che aveva riferito agli operanti di essersi soltanto accorta che il conducente del motociclo, inizialmente affiancato al lato sinistro dell'autocarro, era caduto a terra sulla corsia opposta;
- la narrazione del sinistro posta dall'attore a fondamento della propria domanda giudiziale, pertanto, non era idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. in ordine alla pari corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro:
- al contrario doveva ritenersi che l'attore – pur avendo la strada un'unica corsia per senso di marcia
– procedeva tenendosi affiancato al lato sinistro del veicolo condotto dal sig. , Per_1
verosimilmente in fase di sorpasso;
- l'attore inoltre non aveva neppure fornito adeguata prova del quantum debeatur.
Dichiarata la contumacia del convenuto CTE la causa è stata istruita CP_2 Controparte_3
a mezzo di prova testimoniale e di consulenza tecnica medico-legale.
Espletata l'istruttoria, l'odierno giudicante, dopo aver fatto precisare le conclusioni – nelle quali l'attore ha chiesto a titolo di risarcimento del danno la minore somma di euro 105.924,00, già scomputato l'acconto di euro 45.000 ricevuto dalla compagnia assicuratrice, senza ribadire la richiesta risarcitoria quanto alla voce del danno patrimoniale da lucro cessante - ha trattenuto in decisione la causa.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Ai fini della ricostruzione del sinistro, occorre rilevare quanto segue.
Dalla relazione della Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuta sul luogo dell'incidente, è emerso che il sinistro è avvenuto in data 3.7.2020 alle ore 14:00 circa sul Lungotevere Maresciallo
Cadorna, all'altezza di Piazza Lauro de Bosis, in condizioni meteorologiche che assicuravano una buona visibilità e in condizioni di traffico di normale intensità.
Giunti sul posto, gli operanti hanno rilevato che il veicolo B (vettura Renault Master) era stato rimosso, mentre il motociclo A (moto Honda SH) si trovava, nella posizione statica finale assunta all'esito dell'impatto, collocato tra la corsia centrale e quella di sorpasso della carreggiata opposta rispetto a quella utilizzata dai mezzi coinvolti. Sul medesimo tratto stradale sono state rinvenute anche delle tracce di incisione ed ematiche, mentre non sono state rinvenute – sulla corsia di percorrenza dei veicoli A e B – tracce di frenata a loro riferibili.
Nella immediatezza del sinistro, gli operanti hanno ricevuto le dichiarazioni del conducente del veicolo B, sig. , il quale ha loro dichiarato di essersi immesso, poco prima del sinistro, Per_1
nella carreggiata del Lungotevere Cadorna in direzione viale Angelico “superando l'autobus che si trovava in fermata. Non sopraggiungeva nessuno. Ad un certo punto all'altezza della segnaletica di
4 spartitraffico a raso sentivo un urto sullo sportello anteriore sinistro e mi accorgevo che ero stato colpito da un motociclista”.
La Polizia Municipale ha assunto informazioni anche dalla teste oculare sig.ra , che Testimone_2 ha riferito quanto segue: “Mi trovavo alla guida del mio veicolo Fiat 500 targato FX366KF.
Percorrevo largo De Bosis con provenienza p.le Ponte Milvio e direzione v.le Angelico quando alle ore 14:20 assistevo all'impatto tra un motociclo ed un furgone targato EW947JB. Sia il motociclo sia il furgone erano in marcia nella stessa mia direzione ed il suddetto motociclo si manteneva affiancato al lato sx dell'autocarro. Mi accorgevo solamente che il conducente cadeva in terra sulla corsia opposta. Mi adoperavo a prestare soccorso”.
Successivamente, la Polizia Municipale ha ricevuto le dichiarazioni dell'attore, il quale ha riferito di trovarsi alla guida della propria moto sul Lungotevere in direzione viale Angelico, procedendo ad una velocità moderata inferiore a quella massima consentita, quando si era visto tagliare la strada dal veicolo tg. EW947JB, intento di svoltare a sinistra per effettuare una inversione ad U.
Infine, in questa sede, è stata nuovamente chiamata a riferire, nella qualità di teste, la sig.ra Tes_1 la quale ha dichiarato di aver visto un furgone bianco che “sembrava intenzionato a svoltare a sinistra, ha urtato lo scooter sul lato posteriore destro, che ha iniziato a ruotare rovinando a terra.
Il furgone non andava piano. Furgone e scooter avevano lo stesso senso di percorrenza, viaggiavano circa affiancati. È come se il furgone avesse tagliato la strada al motociclo”.
Alla luce dei predetti elementi probatori, il Tribunale ritiene che non sia possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro per cui si procede e che, pertanto, debba trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., avente funzione sussidiaria nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.
3696/2018).
Innanzitutto, si rileva che la relazione della Polizia Municipale non offre significativi elementi per la ricostruzione del sinistro, attesa la rimozione del veicolo B dalla sua posizione di stasi al momento dell'impatto, avvenuta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Non risultano poi decisive le dichiarazioni rese dalla sig.ra la quale, nell'immediatezza dei Tes_1 fatti, ha esclusivamente dichiarato che “il motociclo e il furgone erano in marcia nella stessa mia direzione ed il suddetto motociclo si manteneva affiancato al lato sx dell'autocarro” – senza null'altro osservare in merito, ed anzi espressamente dichiarando che “mi accorgevo solamente che il conducente cadeva in terra sulla corsia opposta”. Né possono portare a diverse conclusioni le dichiarazioni rilasciate in sede di prova testimoniale, atteso il carattere meramente congetturale delle affermazioni della testimone (il furgone “sembrava intenzionato a svoltare a sinistra”; “È come se
5 il furgone avesse tagliato la strada al motociclo”), non accompagnato da elementi di riscontro e senza che mai la teste abbia specificamente e chiaramente affermato di aver visto il furgone deviare sulla propria sinistra, andando così ad impattare contro lo scooter.
Nulla si sa del completamento o meno del sorpasso dell'autobus in fermata ad opera del sig.
, né in ordine all'azionamento o meno dell'indicatore luminoso di direzione. Nessun Per_1 riscontro vi è poi di un'ipotetica manovra di inversione ad U.
Unica certezza è che i veicoli, dapprima, viaggiavano affiancati, e poi, in esito a circostanze rimaste oscure (che ben possono ascriversi, indifferentemente, ad una manovra di spostamento verso destra dello scooter ovvero ad una manovra di deviazione verso sinistra del furgone), è avvenuto lo scontro.
Nell'incertezza in ordine all'atto che ha causato il sinistro, trova quindi piena applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. con la conseguenza che, rimasto ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro (cfr. ex multis Cass. ord. n. 15736/2022)
3. Sulla liquidazione del danno
Va premesso che, non essendo stata la relativa domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta risarcitoria – per euro 601.044,86, sul presupposto della diminuzione della capacità lavorativa specifica e della contrazione reddituale – deve ritenersi essere stata implicitamente abbandonata.
Quanto al danno fisico, il c.t.u. nominato nel presente giudizio – prima di quantificare i danni riportati dal periziando – ha preliminarmente rilevato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le conseguenze lesive riportate dall'odierno attore. Di talché, attesa l'assenza di antecedenti traumatici o morbosi di rilievo, precedenti o successivi all'evento per cui si procede, può senz'altro ritenersi che i danni rilevati dal c.t.u. sulla persona dell'odierno attore siano eziologicamente conseguenza del sinistro stradale de quo.
Nello specifico, in conseguenza dell'incidente stradale, parte attrice ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 24 % del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata alla stessa parte una Inabilità Temporanea Assoluta di gg 45, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 60 con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 15,00.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
6 Con riferimento, infatti, all'applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla
Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 43 anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 9.604,95 (euro 128,07 x 45 gg = 5.763,15 + euro 64,03 x 60 gg = euro 3.841,80) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa:
- € 79.909,67 per l'invalidità permanente del 24% in un soggetto leso di anni 43 alla data del sinistro.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 16.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi subiti e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
7 Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 105.529,62 (euro 79.909,67 a titolo di invalidità permanente + euro 9.604,95 a titolo di invalidità temporanea + euro 16.000,00 a titolo di danno morale + euro 15,00 per spese mediche).
Dei predetti importi i convenuti rispondono, in solido tra loro, nei limiti del 50%, stante l'equale concorso di colpa dell'attore, e così per euro 52.764,81.
L'assicurazione ha emesso assegno bancario per un importo pari ad euro 45.000,00 in data 25.02.2022
e successivamente incassato, a titolo di mero acconto, da parte attrice.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così per euro 49.995,00 all'attualità) e detrarli dall'importo risarcitorio riconosciuto. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 2.769,81 in favore dell'attore.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
8 L'accertamento della responsabilità in egual misura di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e l'accoglimento della domanda attorea per una somma nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto giustificano la compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU a carico definitivo dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) visto l'art. 2054, comma 2, c.c., dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente al 50% dell'odierna parte attrice e del conducente del Parte_1
veicolo antagonista;
2) condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare a favore di a titolo risarcitorio del danno residuo, liquidato Parte_1
ai valori attuali, la somma di euro 2.769,81, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) dichiara compensate le spese tra le parti costituite ed irripetibili nei rapporti con il convenuto rimasto contumace;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 14.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Sofia Putignani.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60082/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
3.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Spada Parte_1
ATTORE
E con il patrocinio dell'avv. Barbara Luppino Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
CTE CP_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso, come da note incorporate al verbale di udienza in trattazione scritta del
10.12.2024, nel modo seguente:
Parte attrice: “voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, per tutti i motivi quali e quanti formulati, in fatto ed in diritto, con il presente atto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e statuire: 1.- in via principale, accertare e condannare e dichiarar tenuti, anche con sentenza di condanna generica, la e/o la CTE trasporti in Controparte_1 CP_2 CP_3
solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo e causale, al risarcimento delle spese mediche e di cura, nonché dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali come evidenziati in atti, patiti dall'attore nella somma accertata e determinata dal CTU medico legale, in euro Euro 105.924,00 (150.924,00-
1 45.000,00 acconto) come calcolato nella seguente tabella sviluppata sui parametri attualmente in vigore, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo, spese stragiudiziali del consulente sinistri, spese di CTU e mediche, come documentate in atti;
2.- condannare e dichiarar tenuti i convenuti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che a tal fine si dichiara antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”
Convenuta “in via principale: accertare e dichiarare infondata sia Controparte_1 in fatto che in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, respingerla con ogni consequenziale statuizione;
In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa nella verificazione del sinistro in esame;
- accertare e dichiarare eccessive e non giustificate le ingenti pretese attoree e, per
l'effetto, ridurle nei ristretti limiti in cui verrà fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica al sinistro per cui è causa, al netto del precedente liquidato per € 45.000,00 e senza alcun accessorio sanzionatorio o moratorio attesa l'offerta; Con vittoria di spese e compensi o, quanto meno, con compensazione, attesa l'evidente eccessività della pretesa. Alla luce di quanto sopra precisato, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con fissazione dei termini di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
la prima in qualità di compagnia assicurativa per rca e la seconda in qualità Controparte_4
di responsabile civile/proprietaria del veicolo Renault Master tg. EW947JB, chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva di , conducente del predetto veicolo, Persona_1
nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 3.7.2020 in Roma, lungotevere Maresciallo Cadorna all'altezza di Piazza Lauro de Bosis – la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti in ragione del sinistro nel quale era stato coinvolto mentre era alla guida del motociclo Honda SH tg. ET10978.
In particolare, il sig. ha dedotto che: Pt_1
- in data 3.7.2020 alle ore 14.10 circa, all'altezza di Piazza Lauro de Bosis, mentre percorreva il lungotevere alla guida del motociclo Honda SH tg. ET10978, era stato urtato dal veicolo Renault
Master tg. EW947JB condotto dal sig. ; Persona_1
- quest'ultimo, nell'atto di reimmettersi in carreggiata senza dare la dovuta precedenza e nell'atto di effettuare una improvvisa inversione a U per riprendere il lungotevere in senso opposto, aveva urtato violentemente il motoveicolo e lo aveva scaraventato nella corsia opposta;
2 - poco dopo erano intervenuti sul luogo del sinistro gli operanti della Polizia Locale di Roma Capitale, che avevano redatto la relazione di incidente stradale;
- a causa delle gravi lesioni riportate ed avendo perso i sensi, l'attore era stato condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico “Gemelli” a mezzo di autoambulanza, dove era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia con prognosi di 30 giorni;
- il sig. era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con viti in Pt_1 data 11.7.2020 e due giorni dopo, il 13.7.2020, era stato dimesso con diagnosi “frattura pluriframmentaria della parete laterale + frattura pluriframmentaria della testa dell'estragalo destro” e con prognosi clinica di 30 giorni;
- a seguito delle dimissioni, il sig. si era sottoposto a numerose visite di controllo e Pt_1
medicazione, presentando altresì un grave stato confusionale ed episodi di panico e depressione, tanto che la dott.ssa , psichiatra e psicoterapeuta, in data 31.05.2021, gli aveva diagnosticato un Per_2
“disturbo post-traumatico da stress secondario a trauma psico-fisico da incidente stradale”;
- l'attore ha dichiarato di lamentare ancora, al momento della instaurazione del presente giudizio, dolori diffusi a carico del torace, del gomito sinistro, del polso destro, delle anche e del ginocchio destro, nonché una patologia ansiosa-depressiva, come risultante dalla relazione medico legale dell'1.7.2021 a firma del Prof. Per_3
Nell'atto di citazione, parte attrice ha quantificato il risarcimento dovuto in euro 428.924,00 (IP 35%,
ITA al 100% 90 gg., ITP al 50% gg. 90; ITP 35% gg. 60) + euro 6.800,00 (spese mediche) + euro
601.044,86 (diminuzione capacità lavorativa specifica e contrazione reddituale), facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Ha dedotto, infine, di aver ritualmente avanzato istanza di risarcimento del danno alla P_
, che tuttavia – pur avendo immediatamente risarcito al 100% il danno materiale, acclarando la
[...]
piena responsabilità del proprio assicurato – aveva formulato una offerta di risarcimento per danno non patrimoniale del tutto inadeguata (pari ad euro 45.000,00) e non aveva fornito alcun riscontro all'invito rivoltole per la stipula di una negoziazione assistita.
Si è costituita in giudizio la convenuta compagnia assicurativa del veicolo Renault Controparte_1
Master, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella verificazione del sinistro.
A sostegno della infondatezza della domanda di controparte, la convenuta ha rilevato che:
- non era emerso in alcun modo che il proprio assicurato, sig. , stesse effettuando una non Per_1
consentita inversione ad U, tanto che gli operanti della Polizia Municipale di Roma Capitale, intervenuti sul posto circa un quarto d'ora dopo l'incidente, non avevano elevato alcuna sanzione nei suoi confronti, né avevano accertato una sua condotta violativa del codice della strada;
3 - un tale manovra di inversione ad U non era stata riferita neppure dalla teste oculare, sig.ra Tes_1
che procedeva nella stessa direzione dei due veicoli coinvolti nel sinistro e che aveva riferito agli operanti di essersi soltanto accorta che il conducente del motociclo, inizialmente affiancato al lato sinistro dell'autocarro, era caduto a terra sulla corsia opposta;
- la narrazione del sinistro posta dall'attore a fondamento della propria domanda giudiziale, pertanto, non era idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. in ordine alla pari corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro:
- al contrario doveva ritenersi che l'attore – pur avendo la strada un'unica corsia per senso di marcia
– procedeva tenendosi affiancato al lato sinistro del veicolo condotto dal sig. , Per_1
verosimilmente in fase di sorpasso;
- l'attore inoltre non aveva neppure fornito adeguata prova del quantum debeatur.
Dichiarata la contumacia del convenuto CTE la causa è stata istruita CP_2 Controparte_3
a mezzo di prova testimoniale e di consulenza tecnica medico-legale.
Espletata l'istruttoria, l'odierno giudicante, dopo aver fatto precisare le conclusioni – nelle quali l'attore ha chiesto a titolo di risarcimento del danno la minore somma di euro 105.924,00, già scomputato l'acconto di euro 45.000 ricevuto dalla compagnia assicuratrice, senza ribadire la richiesta risarcitoria quanto alla voce del danno patrimoniale da lucro cessante - ha trattenuto in decisione la causa.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Ai fini della ricostruzione del sinistro, occorre rilevare quanto segue.
Dalla relazione della Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuta sul luogo dell'incidente, è emerso che il sinistro è avvenuto in data 3.7.2020 alle ore 14:00 circa sul Lungotevere Maresciallo
Cadorna, all'altezza di Piazza Lauro de Bosis, in condizioni meteorologiche che assicuravano una buona visibilità e in condizioni di traffico di normale intensità.
Giunti sul posto, gli operanti hanno rilevato che il veicolo B (vettura Renault Master) era stato rimosso, mentre il motociclo A (moto Honda SH) si trovava, nella posizione statica finale assunta all'esito dell'impatto, collocato tra la corsia centrale e quella di sorpasso della carreggiata opposta rispetto a quella utilizzata dai mezzi coinvolti. Sul medesimo tratto stradale sono state rinvenute anche delle tracce di incisione ed ematiche, mentre non sono state rinvenute – sulla corsia di percorrenza dei veicoli A e B – tracce di frenata a loro riferibili.
Nella immediatezza del sinistro, gli operanti hanno ricevuto le dichiarazioni del conducente del veicolo B, sig. , il quale ha loro dichiarato di essersi immesso, poco prima del sinistro, Per_1
nella carreggiata del Lungotevere Cadorna in direzione viale Angelico “superando l'autobus che si trovava in fermata. Non sopraggiungeva nessuno. Ad un certo punto all'altezza della segnaletica di
4 spartitraffico a raso sentivo un urto sullo sportello anteriore sinistro e mi accorgevo che ero stato colpito da un motociclista”.
La Polizia Municipale ha assunto informazioni anche dalla teste oculare sig.ra , che Testimone_2 ha riferito quanto segue: “Mi trovavo alla guida del mio veicolo Fiat 500 targato FX366KF.
Percorrevo largo De Bosis con provenienza p.le Ponte Milvio e direzione v.le Angelico quando alle ore 14:20 assistevo all'impatto tra un motociclo ed un furgone targato EW947JB. Sia il motociclo sia il furgone erano in marcia nella stessa mia direzione ed il suddetto motociclo si manteneva affiancato al lato sx dell'autocarro. Mi accorgevo solamente che il conducente cadeva in terra sulla corsia opposta. Mi adoperavo a prestare soccorso”.
Successivamente, la Polizia Municipale ha ricevuto le dichiarazioni dell'attore, il quale ha riferito di trovarsi alla guida della propria moto sul Lungotevere in direzione viale Angelico, procedendo ad una velocità moderata inferiore a quella massima consentita, quando si era visto tagliare la strada dal veicolo tg. EW947JB, intento di svoltare a sinistra per effettuare una inversione ad U.
Infine, in questa sede, è stata nuovamente chiamata a riferire, nella qualità di teste, la sig.ra Tes_1 la quale ha dichiarato di aver visto un furgone bianco che “sembrava intenzionato a svoltare a sinistra, ha urtato lo scooter sul lato posteriore destro, che ha iniziato a ruotare rovinando a terra.
Il furgone non andava piano. Furgone e scooter avevano lo stesso senso di percorrenza, viaggiavano circa affiancati. È come se il furgone avesse tagliato la strada al motociclo”.
Alla luce dei predetti elementi probatori, il Tribunale ritiene che non sia possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro per cui si procede e che, pertanto, debba trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., avente funzione sussidiaria nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.
3696/2018).
Innanzitutto, si rileva che la relazione della Polizia Municipale non offre significativi elementi per la ricostruzione del sinistro, attesa la rimozione del veicolo B dalla sua posizione di stasi al momento dell'impatto, avvenuta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Non risultano poi decisive le dichiarazioni rese dalla sig.ra la quale, nell'immediatezza dei Tes_1 fatti, ha esclusivamente dichiarato che “il motociclo e il furgone erano in marcia nella stessa mia direzione ed il suddetto motociclo si manteneva affiancato al lato sx dell'autocarro” – senza null'altro osservare in merito, ed anzi espressamente dichiarando che “mi accorgevo solamente che il conducente cadeva in terra sulla corsia opposta”. Né possono portare a diverse conclusioni le dichiarazioni rilasciate in sede di prova testimoniale, atteso il carattere meramente congetturale delle affermazioni della testimone (il furgone “sembrava intenzionato a svoltare a sinistra”; “È come se
5 il furgone avesse tagliato la strada al motociclo”), non accompagnato da elementi di riscontro e senza che mai la teste abbia specificamente e chiaramente affermato di aver visto il furgone deviare sulla propria sinistra, andando così ad impattare contro lo scooter.
Nulla si sa del completamento o meno del sorpasso dell'autobus in fermata ad opera del sig.
, né in ordine all'azionamento o meno dell'indicatore luminoso di direzione. Nessun Per_1 riscontro vi è poi di un'ipotetica manovra di inversione ad U.
Unica certezza è che i veicoli, dapprima, viaggiavano affiancati, e poi, in esito a circostanze rimaste oscure (che ben possono ascriversi, indifferentemente, ad una manovra di spostamento verso destra dello scooter ovvero ad una manovra di deviazione verso sinistra del furgone), è avvenuto lo scontro.
Nell'incertezza in ordine all'atto che ha causato il sinistro, trova quindi piena applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. con la conseguenza che, rimasto ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro (cfr. ex multis Cass. ord. n. 15736/2022)
3. Sulla liquidazione del danno
Va premesso che, non essendo stata la relativa domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta risarcitoria – per euro 601.044,86, sul presupposto della diminuzione della capacità lavorativa specifica e della contrazione reddituale – deve ritenersi essere stata implicitamente abbandonata.
Quanto al danno fisico, il c.t.u. nominato nel presente giudizio – prima di quantificare i danni riportati dal periziando – ha preliminarmente rilevato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le conseguenze lesive riportate dall'odierno attore. Di talché, attesa l'assenza di antecedenti traumatici o morbosi di rilievo, precedenti o successivi all'evento per cui si procede, può senz'altro ritenersi che i danni rilevati dal c.t.u. sulla persona dell'odierno attore siano eziologicamente conseguenza del sinistro stradale de quo.
Nello specifico, in conseguenza dell'incidente stradale, parte attrice ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 24 % del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata alla stessa parte una Inabilità Temporanea Assoluta di gg 45, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 60 con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 15,00.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
6 Con riferimento, infatti, all'applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla
Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 43 anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 9.604,95 (euro 128,07 x 45 gg = 5.763,15 + euro 64,03 x 60 gg = euro 3.841,80) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa:
- € 79.909,67 per l'invalidità permanente del 24% in un soggetto leso di anni 43 alla data del sinistro.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 16.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi subiti e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
7 Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 105.529,62 (euro 79.909,67 a titolo di invalidità permanente + euro 9.604,95 a titolo di invalidità temporanea + euro 16.000,00 a titolo di danno morale + euro 15,00 per spese mediche).
Dei predetti importi i convenuti rispondono, in solido tra loro, nei limiti del 50%, stante l'equale concorso di colpa dell'attore, e così per euro 52.764,81.
L'assicurazione ha emesso assegno bancario per un importo pari ad euro 45.000,00 in data 25.02.2022
e successivamente incassato, a titolo di mero acconto, da parte attrice.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così per euro 49.995,00 all'attualità) e detrarli dall'importo risarcitorio riconosciuto. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 2.769,81 in favore dell'attore.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
8 L'accertamento della responsabilità in egual misura di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e l'accoglimento della domanda attorea per una somma nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto giustificano la compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU a carico definitivo dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) visto l'art. 2054, comma 2, c.c., dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente al 50% dell'odierna parte attrice e del conducente del Parte_1
veicolo antagonista;
2) condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare a favore di a titolo risarcitorio del danno residuo, liquidato Parte_1
ai valori attuali, la somma di euro 2.769,81, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) dichiara compensate le spese tra le parti costituite ed irripetibili nei rapporti con il convenuto rimasto contumace;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 14.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Sofia Putignani.
9