Art. 103.
Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno o piu' Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 40, comma secondo, 90 e 100, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'Ente, con le norme seguenti:
a) dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera b) del precedente articolo 102;
b) dalla quota di pensione, si detrae la pensione gia' conseguita.
Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.
Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno o piu' Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 40, comma secondo, 90 e 100, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'Ente, con le norme seguenti:
a) dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera b) del precedente articolo 102;
b) dalla quota di pensione, si detrae la pensione gia' conseguita.
Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.