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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2055/2023 promossa da:
( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO LACHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Fulvio Croce, n. 13
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CLARA GARDESCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Don Sturzo, n. 25
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Arezzo, fissata l'udienza di comparizione ed assunte le informazioni del caso, Voglia: In tesi disporre l'abolizione del contributo al mantenimento sia della ex coniuge sig.ra che del figlio maggiorenne per i CP_1 Persona_1
motivi meglio esposti in narrativa con la previsione del solo rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo;
In ipotesi disporre l'abolizione del contributo al mantenimento della ex coniuge sig.ra e stabilire il versamento CP_1 della somma di € 100,00 (cento/00) mensili in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , oltre al rimborso del 50% delle spese Persona_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“E riservato al proseguo ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, allo stato si chiede che
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni diversa istanza respinta e disattesa, voglia: - Respingere le domande tutte proposte dal ricorrente perché inammissibili e comunque infondate, con conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio - In via riconvenzionale: accertare, liquidare e condannare il sig. a corrispondere alla IG.ra , ai Parte_1 CP_1 sensi ed per gli effetti di cui all'art. 12 bis della legge 898/1970 una quota pari al 40 % delle somme dallo stesso percepite o percepiendi a titolo di TFR o comunque di indennità di fine rapporto di lavoro con relativamente agli anni nei Parte_2
quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e quindi per il periodo (01.08.2001-
22.04.2021), fatta salva l'eventuale integrazione del contraddittorio con l'
[...]
ove le indennità non siano ancora state liquidate al fine di dare Parte_2
efficacia alla pronuncia nei confronti dell'ente tenuto al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 29.08.2023, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 372/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento R.G. n. 184/2021, nei confronti del figlio , nato in data [...], nonché nei confronti dell'ex Persona_1
coniuge, madre di , la resistente . Persona_1 CP_1
Nello specifico il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile disposto precedentemente a favore della resistente e del contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio oltre che la conferma del rimborso del _1
50% delle spese straordinarie.
In subordine, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile previsto per la resistente e che venisse stabilito un contributo al mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che, all'epoca del provvedimento precedente, nonostante alcune difficoltà, riusciva a far fronte regolarmente al pagamento del contributo al mantenimento, del mutuo ipotecario per l'ex casa familiare e dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio.
Ha altresì rappresentato che ad oggi la sua situazione economica sarebbe nettamente differente.
Ha dedotto di essere affetto da un disturbo bipolare e di essere beneficiario di provvedimento di nomina di amministratore di sostegno (v.g. n. 1602/2017).
Ha rilevato di essere stato giudicato “permanentemente non idoneo a svolgere proficuo lavoro” all'esito della visita medica collegiale prevista per la concessione della pensione di inabilità, e di essere stato collocato a riposo a decorrere dal 18.05.2023.
Al riguardo ha specificato di aver presentato domanda di pensione all' , la quale veniva CP_2
accolta, e di aver ricevuto la relativa comunicazione di liquidazione della pensione, pari ad euro 908,91 mensili.
Sul punto ha specificato il netto peggioramento della sua condizione patrimoniale dettata dalla differenza tra lo stipendio prima percepito e la pensione di inabilità che attualmente riceverebbe.
Altresì ha aggiunto che ad oggi sarebbe residente presso la Comunità di Parte_3 (AR) e che per tale motivo non sosterrebbe spese di vitto e alloggio. Parte_4
Ha evidenziato che successivamente avrà la necessità di reperire un alloggio in locazione e che le spese mensili diverranno impossibili da sostenere.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.10.2023, la resistente CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto di tutte le domande
[...]
avanzate dal ricorrente perché inammissibili e infondate oltre che la conferma di quanto precedentemente statuito con la sentenza di divorzio.
In via riconvenzionale ha chiesto che venisse accertato, liquidato e condannato il ricorrente al pagamento a favore della resistente una quota pari al 40% delle somme dallo stesso percepito o percipiende a titolo di TFR o comunque di indennità di fine rapporto di lavoro con l' relativamente agli anni nei quali il rapporto di Parte_2
lavoro è coinciso con il matrimonio e quindi per il periodo 01.08.2001 – 22.04.2021.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che successivamente alla sentenza di divorzio il ricorrente avrebbe, come da statuizioni, provveduto al pagamento del contributo al mantenimento ordinario e dell'assegno divorzile, senza corrispondere alcun rimborso relativo alle spese straordinarie.
Ha rilevato di essere venuta a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente per mezzo del ricorso e di non sapere quale sia l'importo del TFR percepito o percipiendo.
Ha altresì rappresentato di aver saputo della morte dei genitori del ricorrente e di ritenere che lo stesso ne abbia tratto benefici successori.
Riguardo al figlio , ha eccepito che lo stesso avrebbe, già all'età di 13 anni, assistito _1
alle violenze del padre e che la resistente si sarebbe dedicata a lui e alla sua educazione, pur riscontrando difficoltà anche economiche.
Al riguardo ha rilevato che sarebbe da sempre responsabile e bravo negli studi e che _1 attualmente frequenterebbe l'ultimo anno di un Master di pianoforte presso l'Università
Mozarteum sita in Salisburgo.
Sempre al riguardo, ha rappresentato che il contributo al mantenimento ordinario fornito dal ricorrente sarebbe ancora essenziale per e che non mancherebbero molti anni al _1
raggiungimento di un'autonomia economica dello stesso.
In ordine all'assegno divorzile, ha rilevato che, come precedentemente stabilito, l'importo sarebbe modesto e rappresenterebbe ancora oggi un diritto della resistente. Ha inoltre specificato che il pensionamento anticipato del ricorrente rappresenterebbe il diritto conseguenziale della resistente alla liquidazione del TFR percepito dal . _1
All'udienza del 16.11.2023, dopo ampia discussione, le parti si sono dichiarate d'accordo sui seguenti punti: “
- Il ricorrente verserà direttamente al figlio la somma di € 100,00 mensili _1
entro il giorno 5 di ogni mese;
- Il ricorrente verserà alla resistente, tramite bonifico, la somma di € 12.186,84, pari al
40% del TFR dovuto alla moglie per il periodo 2004 – 2021, entro 3 giorni da oggi.”
Alla medesima udienza i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse provvisoriamente disposto in conformità e che venisse disposto un rinvio al fine di verificare l'esito degli accertamenti in ordine al TFR per il periodo 1996 -2004, nonché in merito ai progetti di collocamento e cura del ricorrente.
Con ordinanza 02.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
12.12.2024, il Giudice ha formulato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “il resistente continuerà a versare alla madre l'attuale contributo al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque non oltre due da oggi. Spese di lite compensate.”.
All'udienza del 17.04.2025, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte della resistente, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente alla richiesta, formulata in via principale dal ricorrente, di revoca del contributo al mantenimento ordinario per il figlio , deve essere rilevato Persona_1
che la stessa è da rigettare.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza del 22.03.2012 ha stabilito che: “L'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.”.
Nel caso di specie, occorre rilevare che il figlio è nato il [...] e che, anche se _1 ormai maggiorenne, non risulta inserito nel mondo del lavoro in quanto, come allegato da parte resistente, sta terminando il suo percorso di studi e dunque non è da considerare economicamente autosufficiente.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento oltre che il versamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre ed in favore del figlio maggiorenne , non può considerarsi cessato. _1
Quanto alla domanda avanzata in subordine dallo stesso ricorrente e relativa alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento per il figlio , preso atto dei documenti _1
prodotti dall'istante, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2021, risultano provate modifiche sopravvenute peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, tali da giustificare l'accoglimento della domanda e tali da modificare quanto già precedentemente statuito.
Dunque, considerate le condizioni di salute del ricorrente e l'inabilità dello stesso al lavoro oltre che la difficoltà nel sostenere le spese mensili addotte e documentate dallo stesso, anche in virtù del provvisorio accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 16.11.2023 nonché della proposta conciliativa avanzata da questo Giudice, si ritiene opportuno disporre la riduzione del contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente e a favore del figlio _1
.
[...]
In particolare, si dispone un contributo a carico del ricorrente pari ad euro 150,00 mensili, da versare direttamente al figlio , stante l'accordo già raggiunto sul punto dai genitori, _1
entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Per quanto attiene alla domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente
è da accogliere. CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13192, ha stabilito che: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.”
Nel caso di specie, tenuto conto dell'invalidità riconosciuta del ricorrente nonché del conseguimento da parte della resistente della quota di TFR del pari ad euro _1
12.186,84, si rileva la presenza di giustificati motivi per la revoca dell'assegno divorzile oggetto del presente procedimento.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 372/2021 emessa dal Tribunale di
Arezzo all'esito del procedimento R.G. n. 184/2021, così dispone:
1) pone un contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente Parte_1
pari ad euro 150,00, da versare direttamente al figlio maggiorenne entro Persona_1
il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
2) dispone la revoca dell'assegno divorzile in favore di;
CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2055/2023 promossa da:
( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO LACHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Fulvio Croce, n. 13
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CLARA GARDESCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Don Sturzo, n. 25
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Arezzo, fissata l'udienza di comparizione ed assunte le informazioni del caso, Voglia: In tesi disporre l'abolizione del contributo al mantenimento sia della ex coniuge sig.ra che del figlio maggiorenne per i CP_1 Persona_1
motivi meglio esposti in narrativa con la previsione del solo rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo;
In ipotesi disporre l'abolizione del contributo al mantenimento della ex coniuge sig.ra e stabilire il versamento CP_1 della somma di € 100,00 (cento/00) mensili in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , oltre al rimborso del 50% delle spese Persona_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“E riservato al proseguo ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, allo stato si chiede che
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni diversa istanza respinta e disattesa, voglia: - Respingere le domande tutte proposte dal ricorrente perché inammissibili e comunque infondate, con conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio - In via riconvenzionale: accertare, liquidare e condannare il sig. a corrispondere alla IG.ra , ai Parte_1 CP_1 sensi ed per gli effetti di cui all'art. 12 bis della legge 898/1970 una quota pari al 40 % delle somme dallo stesso percepite o percepiendi a titolo di TFR o comunque di indennità di fine rapporto di lavoro con relativamente agli anni nei Parte_2
quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e quindi per il periodo (01.08.2001-
22.04.2021), fatta salva l'eventuale integrazione del contraddittorio con l'
[...]
ove le indennità non siano ancora state liquidate al fine di dare Parte_2
efficacia alla pronuncia nei confronti dell'ente tenuto al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 29.08.2023, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 372/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento R.G. n. 184/2021, nei confronti del figlio , nato in data [...], nonché nei confronti dell'ex Persona_1
coniuge, madre di , la resistente . Persona_1 CP_1
Nello specifico il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile disposto precedentemente a favore della resistente e del contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio oltre che la conferma del rimborso del _1
50% delle spese straordinarie.
In subordine, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile previsto per la resistente e che venisse stabilito un contributo al mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che, all'epoca del provvedimento precedente, nonostante alcune difficoltà, riusciva a far fronte regolarmente al pagamento del contributo al mantenimento, del mutuo ipotecario per l'ex casa familiare e dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio.
Ha altresì rappresentato che ad oggi la sua situazione economica sarebbe nettamente differente.
Ha dedotto di essere affetto da un disturbo bipolare e di essere beneficiario di provvedimento di nomina di amministratore di sostegno (v.g. n. 1602/2017).
Ha rilevato di essere stato giudicato “permanentemente non idoneo a svolgere proficuo lavoro” all'esito della visita medica collegiale prevista per la concessione della pensione di inabilità, e di essere stato collocato a riposo a decorrere dal 18.05.2023.
Al riguardo ha specificato di aver presentato domanda di pensione all' , la quale veniva CP_2
accolta, e di aver ricevuto la relativa comunicazione di liquidazione della pensione, pari ad euro 908,91 mensili.
Sul punto ha specificato il netto peggioramento della sua condizione patrimoniale dettata dalla differenza tra lo stipendio prima percepito e la pensione di inabilità che attualmente riceverebbe.
Altresì ha aggiunto che ad oggi sarebbe residente presso la Comunità di Parte_3 (AR) e che per tale motivo non sosterrebbe spese di vitto e alloggio. Parte_4
Ha evidenziato che successivamente avrà la necessità di reperire un alloggio in locazione e che le spese mensili diverranno impossibili da sostenere.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.10.2023, la resistente CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto di tutte le domande
[...]
avanzate dal ricorrente perché inammissibili e infondate oltre che la conferma di quanto precedentemente statuito con la sentenza di divorzio.
In via riconvenzionale ha chiesto che venisse accertato, liquidato e condannato il ricorrente al pagamento a favore della resistente una quota pari al 40% delle somme dallo stesso percepito o percipiende a titolo di TFR o comunque di indennità di fine rapporto di lavoro con l' relativamente agli anni nei quali il rapporto di Parte_2
lavoro è coinciso con il matrimonio e quindi per il periodo 01.08.2001 – 22.04.2021.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che successivamente alla sentenza di divorzio il ricorrente avrebbe, come da statuizioni, provveduto al pagamento del contributo al mantenimento ordinario e dell'assegno divorzile, senza corrispondere alcun rimborso relativo alle spese straordinarie.
Ha rilevato di essere venuta a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente per mezzo del ricorso e di non sapere quale sia l'importo del TFR percepito o percipiendo.
Ha altresì rappresentato di aver saputo della morte dei genitori del ricorrente e di ritenere che lo stesso ne abbia tratto benefici successori.
Riguardo al figlio , ha eccepito che lo stesso avrebbe, già all'età di 13 anni, assistito _1
alle violenze del padre e che la resistente si sarebbe dedicata a lui e alla sua educazione, pur riscontrando difficoltà anche economiche.
Al riguardo ha rilevato che sarebbe da sempre responsabile e bravo negli studi e che _1 attualmente frequenterebbe l'ultimo anno di un Master di pianoforte presso l'Università
Mozarteum sita in Salisburgo.
Sempre al riguardo, ha rappresentato che il contributo al mantenimento ordinario fornito dal ricorrente sarebbe ancora essenziale per e che non mancherebbero molti anni al _1
raggiungimento di un'autonomia economica dello stesso.
In ordine all'assegno divorzile, ha rilevato che, come precedentemente stabilito, l'importo sarebbe modesto e rappresenterebbe ancora oggi un diritto della resistente. Ha inoltre specificato che il pensionamento anticipato del ricorrente rappresenterebbe il diritto conseguenziale della resistente alla liquidazione del TFR percepito dal . _1
All'udienza del 16.11.2023, dopo ampia discussione, le parti si sono dichiarate d'accordo sui seguenti punti: “
- Il ricorrente verserà direttamente al figlio la somma di € 100,00 mensili _1
entro il giorno 5 di ogni mese;
- Il ricorrente verserà alla resistente, tramite bonifico, la somma di € 12.186,84, pari al
40% del TFR dovuto alla moglie per il periodo 2004 – 2021, entro 3 giorni da oggi.”
Alla medesima udienza i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse provvisoriamente disposto in conformità e che venisse disposto un rinvio al fine di verificare l'esito degli accertamenti in ordine al TFR per il periodo 1996 -2004, nonché in merito ai progetti di collocamento e cura del ricorrente.
Con ordinanza 02.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
12.12.2024, il Giudice ha formulato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “il resistente continuerà a versare alla madre l'attuale contributo al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque non oltre due da oggi. Spese di lite compensate.”.
All'udienza del 17.04.2025, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte della resistente, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente alla richiesta, formulata in via principale dal ricorrente, di revoca del contributo al mantenimento ordinario per il figlio , deve essere rilevato Persona_1
che la stessa è da rigettare.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza del 22.03.2012 ha stabilito che: “L'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.”.
Nel caso di specie, occorre rilevare che il figlio è nato il [...] e che, anche se _1 ormai maggiorenne, non risulta inserito nel mondo del lavoro in quanto, come allegato da parte resistente, sta terminando il suo percorso di studi e dunque non è da considerare economicamente autosufficiente.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento oltre che il versamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre ed in favore del figlio maggiorenne , non può considerarsi cessato. _1
Quanto alla domanda avanzata in subordine dallo stesso ricorrente e relativa alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento per il figlio , preso atto dei documenti _1
prodotti dall'istante, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2021, risultano provate modifiche sopravvenute peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, tali da giustificare l'accoglimento della domanda e tali da modificare quanto già precedentemente statuito.
Dunque, considerate le condizioni di salute del ricorrente e l'inabilità dello stesso al lavoro oltre che la difficoltà nel sostenere le spese mensili addotte e documentate dallo stesso, anche in virtù del provvisorio accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 16.11.2023 nonché della proposta conciliativa avanzata da questo Giudice, si ritiene opportuno disporre la riduzione del contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente e a favore del figlio _1
.
[...]
In particolare, si dispone un contributo a carico del ricorrente pari ad euro 150,00 mensili, da versare direttamente al figlio , stante l'accordo già raggiunto sul punto dai genitori, _1
entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con decorrenza dalla data del presente provvedimento.
Per quanto attiene alla domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente
è da accogliere. CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13192, ha stabilito che: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.”
Nel caso di specie, tenuto conto dell'invalidità riconosciuta del ricorrente nonché del conseguimento da parte della resistente della quota di TFR del pari ad euro _1
12.186,84, si rileva la presenza di giustificati motivi per la revoca dell'assegno divorzile oggetto del presente procedimento.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 372/2021 emessa dal Tribunale di
Arezzo all'esito del procedimento R.G. n. 184/2021, così dispone:
1) pone un contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente Parte_1
pari ad euro 150,00, da versare direttamente al figlio maggiorenne entro Persona_1
il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
2) dispone la revoca dell'assegno divorzile in favore di;
CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni