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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso AN di Roma alla Parte_1
Via Dott. Aristide Francavilla 10/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Colla, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato;
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE, contumace
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'ordinanza del 24.05.2024 del Tribunale di Milano, nella causa iscritta a R.G. 700/2024, con cui quest'ultimo dichiarava la sua incompetenza per territorio, con ricorso depositato il 12.06.2024 adiva in Parte_1 riassunzione il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere ricevuto in data 2.01.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di CP_1 addebito n. 39720230010937533000 con il quale l'Istituto richiedeva il pagamento della somma di euro 7.581,05 a titolo di contributi Gestione Commercianti (periodo 10/2017 – 02/2022), facendo retroagire d'ufficio l'iscrizione all'ottobre 2017.
1 Lamentava la ricorrente, con un unico motivo, di essere assolutamente priva della capacità e dei requisiti professionali per svolgere concrete attività di direzione d'azienda, nonché di aver svolto significative mansioni lavorative presso altre società nel periodo interessato dall'avviso di addebito. Deduceva, inoltre, che l' non aveva fornito alcun elemento fattuale a sostegno della tesi che la CP_1
svolgesse attività professionale all'interno dell'azienda, che, al netto Parte_1 delle qualifiche formali rivestite dalla predetta, era gestita unicamente dal padre
. Persona_1 Chiedeva al Tribunale di accertare l'illegittimità della propria iscrizione alla Gestione Commercianti e per l'effetto di dichiarare non dovute le somme imputate a titolo di contributi previdenziali come indicate nell'avviso di addebito opposto, dichiarando al contempo l'annullamento anche di ogni eventuale atto presupposto e conseguente. Nella contumacia di ritualmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_2 tempestivamente l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone CP_1 il rigetto. In particolare, l' opponeva che, rispetto alla posizione del socio CP_1 unico della società r.l., deve ritenersi presunta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione di questi nella gestione commercianti dell' e che posta la sussistenza di tale CP_1 qualifica in capo alla , la ricorrente non aveva fornito alcun elemento di Parte_1 prova per vincere tale presunzione. Da ultimo, l' chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere rispetto ai crediti contributivi riferibili ad un periodo successivo al 22.12.2020, in ragione dello sgravio parziale del ruolo disposto con annullamento d'ufficio di cui all'all. 9 del fascicolo di parte ricorrente. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 14.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società atteso che sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 L. Controparte_3 448/1998 e successive modifiche sono state effettuate sei operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti (con contratto del 29.11.1999; 31.5.2001; CP_1
18.7.2002; 18.7.2003; 29.11.2004, 5.12.2005, giusta decreto del 30.11.2005), l'ultima delle quali - risalente al 2005 - aveva ad oggetto i crediti maturati fino al 31.12.2005, ma poi il legislatore è intervenuto sull'art. 13 comma 1 citato estendendo la possibilità di cartolarizzazione anche per i crediti contributivi maturati fino al 31.12.2008, che rappresenta però il termine l'ultimo e finale dell'operazione allo stato degli atti: poiché i crediti contributivi per cui è causa sono relativi agli anni dal 2017 in poi, essi sono completamente fuori dalle citate operazioni di cartolarizzazione.
Sempre in via preliminare va rilevato che, a seguito dello sgravio parziale operato dall' , i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00109375 CP_1
33 000 che sopravvivono all'annullamento sono quelli riferiti a contributi dovuti Parte alla Commercianti relativi alla quarta rata (ottobre/dicembre) del 2017 (prg. 007 e 008, euro 613,84 per sorte e 407,04 per somme aggiuntive) del 2018 (prg. 009 e 010, euro 948,01 per sorte e 607,16 per somme aggiuntive) del 2019 (prg. 011, euro 958,18 per sorte) e del 2020 (prg. 001 e 002, euro 962,63 per sorte e 183,83 per somme aggiuntive).
2 Dallo scrutinio del provvedimento di annullamento parziale di avviso di addebito del 27 marzo 2024 (all. 9 fascicolo parte resistente), infatti, emerge che, ha CP_1 provveduto allo sgravio delle sole poste riconducibili ai prg. 003, 004, 005, 006, riferibili alla quarta rata (ottobre/dicembre del 2021) e alla prima rata del 2022 (gennaio/marzo). Rispetto a questi crediti, va dichiarata, come peraltro chiesto da parte resistente, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle restanti pretese, corre premettere che l'onere della prova della sussistenza credito contributivo per cui è causa grava sull' (art. 2697 c.c.). CP_1
Secondo l'Ufficio, tale onere è stato soddisfatto solo per alcuni dei periodi invocati dall'ente impositore e in particolare per i prg. 007, 008, 009, 010, riferibili alle annualità 2017 e 2018, di cui all'avviso di addebito intimato da ivi CP_1 impugnato. Per il restante periodo (prg. 001, 002, 011, riferibili agli anni 2019 e 2020), per converso, l'Istituto non ha fornito elementi istruttori sufficienti a sostenere che prestasse personalmente, e in via prevalente ed abituale, la sua Controparte_4 attività professionale presso la società HR Form s.r.l.
Nella specie, al netto del suesposto sgravio, l' ha proceduto all'iscrizione CP_1
d'ufficio nella Gestione Commercianti della ricorrente con decorrenza 2017-2020. In assenza di altre indicazioni o riferimenti motivazionali in tal senso, si deve dedurre, come da memoria di parte resistente, che l' abbia svolto l'istruttoria CP_1 mediante accertamento d'ufficio e controlli incrociati con Agenzia delle Entrate.
Dunque, allo scopo di accertare i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, è doveroso tenere presente dei seguenti elementi di prova, emergenti dallo storico eventi società estratto dalla visura di HR Form (all. 2 fascicolo parte resistente):
• dal 9 maggio 2017 è stata socia unica della società HR Parte_1
Form, fino al suo scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 7 marzo 2022;
• dal 18 maggio 2017 al 2 aprile 2019, è stata pure Parte_1 amministratrice unica della società HR Form;
• dal 2 aprile 2019, invece, cessata , amministratore unico Parte_1
è divenuto , padre della ricorrente;
Persona_1
• dal 22 ottobre 2020, con iscrizione del 12 febbraio 2021, pure Per_1
è cessato dalla qualità di amministratore unico, per diventare
[...] liquidatore unico della società predetta.
Dall'esame, poi, dell'estratto conto contributivo di (all. 5 Parte_1 fascicolo parte resistente), emerge che:
• dal 1° gennaio del 2017 al 31 dicembre del 2018 la ricorrente è stata impiegata con contratto di lavoro subordinato part-time presso la società HRS s.r.l.;
• negli anni 2019-2020, poi, ha alternato la percezione della NASpI per alcuni mesi, con alcune piccole collaborazioni saltuarie con delle imprese private (5 contratti, di cui ciascuno non supera la durata di 6 settimane).
3 Il quadro istruttorio di cui sopra impone a questo Ufficio di scindere l'accertamento in tre segmenti temporali distinti, rispetto ai quali varranno, come si è anticipato, considerazioni differenti.
Riguardo le annualità del 2017 al 2018, a cui si riferiscono i prg. da 007 a 010 dell'avviso di addebito, va riscontrato che ha rivestito la carica Parte_1 di socio unico e di amministratore unico della società HR Form s.r.l.. Nell'anno 2017 la società ha prodotto ricavi per €12.718 e utili per € 1.631 (cfr. all. 6 fascicolo parte resistente), come da dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da . (cfr. all. 6 fascicolo parte resistente). Nell'anno Parte_1
d'imposta 2018, la società ha prodotto ricavi per € 63.647 e utili per € 774 (ibidem), come da dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da Per_1
[...]
Nessun elemento di prova, per le annualità 2017 e 2018, è emerso circa la partecipazione all'attività di impresa di soggetti diversi da . Parte_1
La ricorrente, nell'atto introduttivo, si limita ad asserire che l'attività di direzione d'azienda è stata affidata al padre;
cionondimeno, almeno fino a Persona_1 quando il ha assunto il ruolo di amministratore unico della società HR Parte_1
Form (2 aprile 2019), tale allegazione risulta sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio.
L' , pertanto, deve ritenersi avere assolto l'onere della prova, in questo caso CP_1 indiziaria, circa l'abitualità e la prevalenza, ai sensi dell'art. 1 comma 203 lett. c), della partecipazione personale al lavoro aziendale di . Parte_1
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 662/1996:
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
A fronte della serietà degli indizi rappresentati dall' – consistenti nella CP_1 sussistenza della parallela qualifica di socio e di amministrazione unico di società r.l. e nella assenza del riscontro della partecipazione di altri soggetti all'attività di impresa della società HRS s.r.l. – la ricorrente non ha offerto nessun elemento di prova idoneo a smentire l'ipotesi suesposta. Ella non ha, infatti, documentato l'attività di altri soggetti nell'erogazione dei servizi erogati dall'impresa, che peraltro hanno condotto, specie nell'anno 2018, a ricavi non trascurabili. Né ha allegato elementi di fatto validi a sostenere l'esistenza di un'altra attività lavorativa esterna e prevalente, posto che l'allegato estratto conto contributivo
4 allegato (all. 2 fascicolo parte ricorrente) prova solo l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, che di per sé non esclude che la Parte_1 abbia prestato personalmente e con caratteri di abitualità e prevalenza la sua attività presso la società HR Form s.r.l.
Pertanto, stanti le indicate risultanze di natura documentale, sarebbe stato onere di parte ricorrente comprovare quale fosse il soggetto stabilmente abilitato a compiere gli atti di direzione dei dipendenti temporaneamente presenti in azienda ed in genere di direzione del lavoro aziendale, al fine di contrastare il quadro indiziario riportato di direzione dell'impresa in capo a lei. Invece, nel ricorso la parte si limita ad asserire, senza supportare tale affermazione da riscontri probatori, che la gestione dell'azienda, anche nelle annualità 2017 e 2018, è stata affidata a . Persona_1
Deve dunque ritenersi che l'opponente, amministratrice e socia unica della società, fosse la titolare del potere di coordinamento delle attività imprenditoriali finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, con effettivo proprio coinvolgimento nella conduzione dell'impresa, per il periodo contributivo 2017 e 2018. Sicché è dovuta l'iscrizione alla gestione commercianti per le annualità 2017 e 2018, con conseguente conferma dell'avviso di addebito, rispetto ai prg 007, 008, 009, 010.
Rispetto all'annualità 2019, a cui si riferisce il prg. n. 011 dell'avviso di addebito va rammentato che , pur rimanendo socio unico, è cessata Parte_1 dall'incarico di amministratore unico in data 2 aprile 2019, e contestualmente è stata nominato amministratore unico il padre . Persona_1
Nell'anno 2019, la società ha prodotto ricavi per € 84.686, ma risulta in perdita per € 21.629, con dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da Per_1
[...] Nel periodo considerato, ancora, ha percepito la NASpI e ha Parte_1 stipulato vari contratti di lavoro subordinato per periodi di tempo circoscritti.
Da questi dati istruttori si può trarre la conclusione che, riguardo questo periodo, l' non abbia fornito sufficienti elementi indiziari per sostenere che CP_1 Parte_1 abbia personalmente, con abitualità e prevalenza, partecipato all'attività
[...] di impresa dell'attività HR Form s.r.l. Preso atto che l'avviso di addebito fa riferimento ad un credito contributivo sorto nel periodo ottobre/dicembre del 2019, in tale segmento temporale Parte_1 era già cessata dall'incarico di amministratore unico della società HR
[...]
Form s.r.l. a vantaggio del padre . Persona_1
Premesso che la prova del presupposto di cui all'art. 1 comma 203 lett. c) può certamente essere data per presunzioni dal soggetto su cui grava il relativo onere, è pure pacifico che tali elementi debbano essere plurimi, gravi, precisi e concordanti, in forza dell'art. 2729 del codice civile. Nel caso di specie sono riscontrabili sì una pluralità di elementi indiziari – la qualità di socio unico, la precedente attività di amministratore unico, l'assenza di altre significative attività professionali della – ma tali elementi non Parte_1
5 appaiono gravi, nella misura in prestano il fianco alle agevoli obiezioni mosse da parte ricorrente.
È del pari plausibile, infatti, che una volta dismessa la qualità di amministratore unico, la abbia abbandonato completamente le attività di gestione della Parte_1 società, dal momento che il padre era divenuto, per quel periodo, amministratore unico ella medesima.
L' , come detto, non ha fornito alcun elemento di fatto a riprova che la CP_1
prestasse la sua attività a favore della società nel periodo asseritamente Parte_1 interessato dall'obbligo contributivo (quali la presenza continuativa in sede, l'intestazione di atti o di contratti, l'inserimento nell'apparato operativo dell'azienda, anche rilevate mediante dichiarazioni rese da dipendenti ecc.)
Né vale obiettare, come da memoria di parte resistente, che le Sezioni Unite (3240/2010) avrebbero prospettato l'esistenza di una presunzione di prevalenza per l'unico titolare dell'impresa commerciale e quindi anche per il socio di s.r.l. unico azionista, che dovrà essere sempre iscritto alla suddetta gestione “non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente”. Ciò perché, innanzitutto, parte resistente trae l'esistenza di una presunzione di iscrizione, in capo al socio unico di s.r.l., da un obiter dictum di una pronuncia il cui principio di diritto, per vero, è stato poi superato da una legge di interpretazione autentica e da una successiva sentenza a Sezioni Unite, la n. 17076 del 2011.
Ed in secondo luogo, poiché la successiva giurisprudenza di legittimità, (ex multis, Cass. n. 8613 del 2017) ha costantemente messo in evidenza come l'obbligo […di iscrizione alla Gestione commercianti opera…] qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte. Tale riscontro giurisprudenziale smentisce la tesi di parte resistente, chiarendo che nemmeno la congiunta sussistenza della qualifica di socio e di amministratore è sufficiente a esonerare l' dal compito di provare CP_1
l'esistenza del presupposto di fatto previsto dall'art. 1 della l. 662/1996;
Ne deriva che, rispetto al prg. 011, relativo al periodo contributivo ottobre/dicembre 2019, l' non ha fornito la prova della partecipazione della CP_1 ricorrente all'attività di impresa HR Form s.r.l., e che pertanto, rispetto a questa posta, l'avviso di addebito meriti di essere annullato, per violazione dell'art. 1 comma 203 lett. c) della l. 662/1996.
Rispetto all'annualità 2020, cui sono riferiti i prg. 001 e 002, valgono considerazioni analoghe a quelle spese in relazione all'annualità del 2019, con alcuni distinguo, che rafforzano la tesi dell'insufficienza di elementi istruttori per provare il presupposto di cui all'art. 1 comma 203 lett. c).
6 Innanzitutto, con il trascorrere del tempo, scema la consistenza dell'elemento indiziario della contiguità temporale con il momento in cui la gestione della società era formalmente affidata alla (periodo 2017-2018). Parte_1
In secondo luogo, rispetto al periodo 2020, la ricorrente ha dedotto, mediante l'allegazione dell'estratto conto contributivo, di aver prestato lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, presso due diverse società. Sebbene si parli di contratti di scarsa durata, la circostanza che si tratti di incarichi a tempo pieno appare elemento indiziario del fatto che, come dedotto dalla ricorrente, in quel segmento temporale la stesse cercando lavoro a tempo pieno come Parte_1 dipendente presso soggetti diversi da HR Form s.r.l., ormai gestita in via esclusiva dal padre.
In terzo luogo, è la stessa parte resistente, con l'all. 3 del suo fascicolo, a dedurre che, nell'anno 2020, oltre all'amministratore unico , prestava Persona_1 lavoro presso HR Form s.r.l. anche , in qualità di apprendista di Parte_3 secondo livello.
In ragione di queste considerazioni, e richiamando le argomentazioni esposte in precedenza circa la carenza di gravità degli elementi indiziari dedotti dall' a CP_1 sostegno della sussistenza del presupposto dell'obbligazione contributiva, anche per i prg. 001 e 002 dell'avviso di addebito impugnato, relativi all'anno 2020, deve essere disposto l'annullamento, per violazione dell'art. 1 comma 203 lett. c della l. 662/1996.
Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi, in virtù della soccombenza reciproca, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Nulla per le spese tra la ricorrente stante la contumacia di Controparte_2 quest'ultima.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti contributivi oggetto di sgravio (relativi agli anni 2021-2022);
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti relativamente agli anni 2019 e 2020 e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto, con riferimento ai crediti contributivi dei detti anni;
- rigetta nel resto il ricorso.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 14.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Terenzio Ciancarelli d.m. 22 ottobre 2024
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso AN di Roma alla Parte_1
Via Dott. Aristide Francavilla 10/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Colla, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato;
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE, contumace
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'ordinanza del 24.05.2024 del Tribunale di Milano, nella causa iscritta a R.G. 700/2024, con cui quest'ultimo dichiarava la sua incompetenza per territorio, con ricorso depositato il 12.06.2024 adiva in Parte_1 riassunzione il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere ricevuto in data 2.01.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di CP_1 addebito n. 39720230010937533000 con il quale l'Istituto richiedeva il pagamento della somma di euro 7.581,05 a titolo di contributi Gestione Commercianti (periodo 10/2017 – 02/2022), facendo retroagire d'ufficio l'iscrizione all'ottobre 2017.
1 Lamentava la ricorrente, con un unico motivo, di essere assolutamente priva della capacità e dei requisiti professionali per svolgere concrete attività di direzione d'azienda, nonché di aver svolto significative mansioni lavorative presso altre società nel periodo interessato dall'avviso di addebito. Deduceva, inoltre, che l' non aveva fornito alcun elemento fattuale a sostegno della tesi che la CP_1
svolgesse attività professionale all'interno dell'azienda, che, al netto Parte_1 delle qualifiche formali rivestite dalla predetta, era gestita unicamente dal padre
. Persona_1 Chiedeva al Tribunale di accertare l'illegittimità della propria iscrizione alla Gestione Commercianti e per l'effetto di dichiarare non dovute le somme imputate a titolo di contributi previdenziali come indicate nell'avviso di addebito opposto, dichiarando al contempo l'annullamento anche di ogni eventuale atto presupposto e conseguente. Nella contumacia di ritualmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_2 tempestivamente l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone CP_1 il rigetto. In particolare, l' opponeva che, rispetto alla posizione del socio CP_1 unico della società r.l., deve ritenersi presunta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione di questi nella gestione commercianti dell' e che posta la sussistenza di tale CP_1 qualifica in capo alla , la ricorrente non aveva fornito alcun elemento di Parte_1 prova per vincere tale presunzione. Da ultimo, l' chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere rispetto ai crediti contributivi riferibili ad un periodo successivo al 22.12.2020, in ragione dello sgravio parziale del ruolo disposto con annullamento d'ufficio di cui all'all. 9 del fascicolo di parte ricorrente. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 14.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società atteso che sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 L. Controparte_3 448/1998 e successive modifiche sono state effettuate sei operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti (con contratto del 29.11.1999; 31.5.2001; CP_1
18.7.2002; 18.7.2003; 29.11.2004, 5.12.2005, giusta decreto del 30.11.2005), l'ultima delle quali - risalente al 2005 - aveva ad oggetto i crediti maturati fino al 31.12.2005, ma poi il legislatore è intervenuto sull'art. 13 comma 1 citato estendendo la possibilità di cartolarizzazione anche per i crediti contributivi maturati fino al 31.12.2008, che rappresenta però il termine l'ultimo e finale dell'operazione allo stato degli atti: poiché i crediti contributivi per cui è causa sono relativi agli anni dal 2017 in poi, essi sono completamente fuori dalle citate operazioni di cartolarizzazione.
Sempre in via preliminare va rilevato che, a seguito dello sgravio parziale operato dall' , i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00109375 CP_1
33 000 che sopravvivono all'annullamento sono quelli riferiti a contributi dovuti Parte alla Commercianti relativi alla quarta rata (ottobre/dicembre) del 2017 (prg. 007 e 008, euro 613,84 per sorte e 407,04 per somme aggiuntive) del 2018 (prg. 009 e 010, euro 948,01 per sorte e 607,16 per somme aggiuntive) del 2019 (prg. 011, euro 958,18 per sorte) e del 2020 (prg. 001 e 002, euro 962,63 per sorte e 183,83 per somme aggiuntive).
2 Dallo scrutinio del provvedimento di annullamento parziale di avviso di addebito del 27 marzo 2024 (all. 9 fascicolo parte resistente), infatti, emerge che, ha CP_1 provveduto allo sgravio delle sole poste riconducibili ai prg. 003, 004, 005, 006, riferibili alla quarta rata (ottobre/dicembre del 2021) e alla prima rata del 2022 (gennaio/marzo). Rispetto a questi crediti, va dichiarata, come peraltro chiesto da parte resistente, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle restanti pretese, corre premettere che l'onere della prova della sussistenza credito contributivo per cui è causa grava sull' (art. 2697 c.c.). CP_1
Secondo l'Ufficio, tale onere è stato soddisfatto solo per alcuni dei periodi invocati dall'ente impositore e in particolare per i prg. 007, 008, 009, 010, riferibili alle annualità 2017 e 2018, di cui all'avviso di addebito intimato da ivi CP_1 impugnato. Per il restante periodo (prg. 001, 002, 011, riferibili agli anni 2019 e 2020), per converso, l'Istituto non ha fornito elementi istruttori sufficienti a sostenere che prestasse personalmente, e in via prevalente ed abituale, la sua Controparte_4 attività professionale presso la società HR Form s.r.l.
Nella specie, al netto del suesposto sgravio, l' ha proceduto all'iscrizione CP_1
d'ufficio nella Gestione Commercianti della ricorrente con decorrenza 2017-2020. In assenza di altre indicazioni o riferimenti motivazionali in tal senso, si deve dedurre, come da memoria di parte resistente, che l' abbia svolto l'istruttoria CP_1 mediante accertamento d'ufficio e controlli incrociati con Agenzia delle Entrate.
Dunque, allo scopo di accertare i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, è doveroso tenere presente dei seguenti elementi di prova, emergenti dallo storico eventi società estratto dalla visura di HR Form (all. 2 fascicolo parte resistente):
• dal 9 maggio 2017 è stata socia unica della società HR Parte_1
Form, fino al suo scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 7 marzo 2022;
• dal 18 maggio 2017 al 2 aprile 2019, è stata pure Parte_1 amministratrice unica della società HR Form;
• dal 2 aprile 2019, invece, cessata , amministratore unico Parte_1
è divenuto , padre della ricorrente;
Persona_1
• dal 22 ottobre 2020, con iscrizione del 12 febbraio 2021, pure Per_1
è cessato dalla qualità di amministratore unico, per diventare
[...] liquidatore unico della società predetta.
Dall'esame, poi, dell'estratto conto contributivo di (all. 5 Parte_1 fascicolo parte resistente), emerge che:
• dal 1° gennaio del 2017 al 31 dicembre del 2018 la ricorrente è stata impiegata con contratto di lavoro subordinato part-time presso la società HRS s.r.l.;
• negli anni 2019-2020, poi, ha alternato la percezione della NASpI per alcuni mesi, con alcune piccole collaborazioni saltuarie con delle imprese private (5 contratti, di cui ciascuno non supera la durata di 6 settimane).
3 Il quadro istruttorio di cui sopra impone a questo Ufficio di scindere l'accertamento in tre segmenti temporali distinti, rispetto ai quali varranno, come si è anticipato, considerazioni differenti.
Riguardo le annualità del 2017 al 2018, a cui si riferiscono i prg. da 007 a 010 dell'avviso di addebito, va riscontrato che ha rivestito la carica Parte_1 di socio unico e di amministratore unico della società HR Form s.r.l.. Nell'anno 2017 la società ha prodotto ricavi per €12.718 e utili per € 1.631 (cfr. all. 6 fascicolo parte resistente), come da dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da . (cfr. all. 6 fascicolo parte resistente). Nell'anno Parte_1
d'imposta 2018, la società ha prodotto ricavi per € 63.647 e utili per € 774 (ibidem), come da dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da Per_1
[...]
Nessun elemento di prova, per le annualità 2017 e 2018, è emerso circa la partecipazione all'attività di impresa di soggetti diversi da . Parte_1
La ricorrente, nell'atto introduttivo, si limita ad asserire che l'attività di direzione d'azienda è stata affidata al padre;
cionondimeno, almeno fino a Persona_1 quando il ha assunto il ruolo di amministratore unico della società HR Parte_1
Form (2 aprile 2019), tale allegazione risulta sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio.
L' , pertanto, deve ritenersi avere assolto l'onere della prova, in questo caso CP_1 indiziaria, circa l'abitualità e la prevalenza, ai sensi dell'art. 1 comma 203 lett. c), della partecipazione personale al lavoro aziendale di . Parte_1
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 662/1996:
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
A fronte della serietà degli indizi rappresentati dall' – consistenti nella CP_1 sussistenza della parallela qualifica di socio e di amministrazione unico di società r.l. e nella assenza del riscontro della partecipazione di altri soggetti all'attività di impresa della società HRS s.r.l. – la ricorrente non ha offerto nessun elemento di prova idoneo a smentire l'ipotesi suesposta. Ella non ha, infatti, documentato l'attività di altri soggetti nell'erogazione dei servizi erogati dall'impresa, che peraltro hanno condotto, specie nell'anno 2018, a ricavi non trascurabili. Né ha allegato elementi di fatto validi a sostenere l'esistenza di un'altra attività lavorativa esterna e prevalente, posto che l'allegato estratto conto contributivo
4 allegato (all. 2 fascicolo parte ricorrente) prova solo l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, che di per sé non esclude che la Parte_1 abbia prestato personalmente e con caratteri di abitualità e prevalenza la sua attività presso la società HR Form s.r.l.
Pertanto, stanti le indicate risultanze di natura documentale, sarebbe stato onere di parte ricorrente comprovare quale fosse il soggetto stabilmente abilitato a compiere gli atti di direzione dei dipendenti temporaneamente presenti in azienda ed in genere di direzione del lavoro aziendale, al fine di contrastare il quadro indiziario riportato di direzione dell'impresa in capo a lei. Invece, nel ricorso la parte si limita ad asserire, senza supportare tale affermazione da riscontri probatori, che la gestione dell'azienda, anche nelle annualità 2017 e 2018, è stata affidata a . Persona_1
Deve dunque ritenersi che l'opponente, amministratrice e socia unica della società, fosse la titolare del potere di coordinamento delle attività imprenditoriali finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, con effettivo proprio coinvolgimento nella conduzione dell'impresa, per il periodo contributivo 2017 e 2018. Sicché è dovuta l'iscrizione alla gestione commercianti per le annualità 2017 e 2018, con conseguente conferma dell'avviso di addebito, rispetto ai prg 007, 008, 009, 010.
Rispetto all'annualità 2019, a cui si riferisce il prg. n. 011 dell'avviso di addebito va rammentato che , pur rimanendo socio unico, è cessata Parte_1 dall'incarico di amministratore unico in data 2 aprile 2019, e contestualmente è stata nominato amministratore unico il padre . Persona_1
Nell'anno 2019, la società ha prodotto ricavi per € 84.686, ma risulta in perdita per € 21.629, con dichiarazione fiscale intestata e sottoscritta da Per_1
[...] Nel periodo considerato, ancora, ha percepito la NASpI e ha Parte_1 stipulato vari contratti di lavoro subordinato per periodi di tempo circoscritti.
Da questi dati istruttori si può trarre la conclusione che, riguardo questo periodo, l' non abbia fornito sufficienti elementi indiziari per sostenere che CP_1 Parte_1 abbia personalmente, con abitualità e prevalenza, partecipato all'attività
[...] di impresa dell'attività HR Form s.r.l. Preso atto che l'avviso di addebito fa riferimento ad un credito contributivo sorto nel periodo ottobre/dicembre del 2019, in tale segmento temporale Parte_1 era già cessata dall'incarico di amministratore unico della società HR
[...]
Form s.r.l. a vantaggio del padre . Persona_1
Premesso che la prova del presupposto di cui all'art. 1 comma 203 lett. c) può certamente essere data per presunzioni dal soggetto su cui grava il relativo onere, è pure pacifico che tali elementi debbano essere plurimi, gravi, precisi e concordanti, in forza dell'art. 2729 del codice civile. Nel caso di specie sono riscontrabili sì una pluralità di elementi indiziari – la qualità di socio unico, la precedente attività di amministratore unico, l'assenza di altre significative attività professionali della – ma tali elementi non Parte_1
5 appaiono gravi, nella misura in prestano il fianco alle agevoli obiezioni mosse da parte ricorrente.
È del pari plausibile, infatti, che una volta dismessa la qualità di amministratore unico, la abbia abbandonato completamente le attività di gestione della Parte_1 società, dal momento che il padre era divenuto, per quel periodo, amministratore unico ella medesima.
L' , come detto, non ha fornito alcun elemento di fatto a riprova che la CP_1
prestasse la sua attività a favore della società nel periodo asseritamente Parte_1 interessato dall'obbligo contributivo (quali la presenza continuativa in sede, l'intestazione di atti o di contratti, l'inserimento nell'apparato operativo dell'azienda, anche rilevate mediante dichiarazioni rese da dipendenti ecc.)
Né vale obiettare, come da memoria di parte resistente, che le Sezioni Unite (3240/2010) avrebbero prospettato l'esistenza di una presunzione di prevalenza per l'unico titolare dell'impresa commerciale e quindi anche per il socio di s.r.l. unico azionista, che dovrà essere sempre iscritto alla suddetta gestione “non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente”. Ciò perché, innanzitutto, parte resistente trae l'esistenza di una presunzione di iscrizione, in capo al socio unico di s.r.l., da un obiter dictum di una pronuncia il cui principio di diritto, per vero, è stato poi superato da una legge di interpretazione autentica e da una successiva sentenza a Sezioni Unite, la n. 17076 del 2011.
Ed in secondo luogo, poiché la successiva giurisprudenza di legittimità, (ex multis, Cass. n. 8613 del 2017) ha costantemente messo in evidenza come l'obbligo […di iscrizione alla Gestione commercianti opera…] qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte. Tale riscontro giurisprudenziale smentisce la tesi di parte resistente, chiarendo che nemmeno la congiunta sussistenza della qualifica di socio e di amministratore è sufficiente a esonerare l' dal compito di provare CP_1
l'esistenza del presupposto di fatto previsto dall'art. 1 della l. 662/1996;
Ne deriva che, rispetto al prg. 011, relativo al periodo contributivo ottobre/dicembre 2019, l' non ha fornito la prova della partecipazione della CP_1 ricorrente all'attività di impresa HR Form s.r.l., e che pertanto, rispetto a questa posta, l'avviso di addebito meriti di essere annullato, per violazione dell'art. 1 comma 203 lett. c) della l. 662/1996.
Rispetto all'annualità 2020, cui sono riferiti i prg. 001 e 002, valgono considerazioni analoghe a quelle spese in relazione all'annualità del 2019, con alcuni distinguo, che rafforzano la tesi dell'insufficienza di elementi istruttori per provare il presupposto di cui all'art. 1 comma 203 lett. c).
6 Innanzitutto, con il trascorrere del tempo, scema la consistenza dell'elemento indiziario della contiguità temporale con il momento in cui la gestione della società era formalmente affidata alla (periodo 2017-2018). Parte_1
In secondo luogo, rispetto al periodo 2020, la ricorrente ha dedotto, mediante l'allegazione dell'estratto conto contributivo, di aver prestato lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, presso due diverse società. Sebbene si parli di contratti di scarsa durata, la circostanza che si tratti di incarichi a tempo pieno appare elemento indiziario del fatto che, come dedotto dalla ricorrente, in quel segmento temporale la stesse cercando lavoro a tempo pieno come Parte_1 dipendente presso soggetti diversi da HR Form s.r.l., ormai gestita in via esclusiva dal padre.
In terzo luogo, è la stessa parte resistente, con l'all. 3 del suo fascicolo, a dedurre che, nell'anno 2020, oltre all'amministratore unico , prestava Persona_1 lavoro presso HR Form s.r.l. anche , in qualità di apprendista di Parte_3 secondo livello.
In ragione di queste considerazioni, e richiamando le argomentazioni esposte in precedenza circa la carenza di gravità degli elementi indiziari dedotti dall' a CP_1 sostegno della sussistenza del presupposto dell'obbligazione contributiva, anche per i prg. 001 e 002 dell'avviso di addebito impugnato, relativi all'anno 2020, deve essere disposto l'annullamento, per violazione dell'art. 1 comma 203 lett. c della l. 662/1996.
Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi, in virtù della soccombenza reciproca, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Nulla per le spese tra la ricorrente stante la contumacia di Controparte_2 quest'ultima.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti contributivi oggetto di sgravio (relativi agli anni 2021-2022);
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti relativamente agli anni 2019 e 2020 e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto, con riferimento ai crediti contributivi dei detti anni;
- rigetta nel resto il ricorso.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 14.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Terenzio Ciancarelli d.m. 22 ottobre 2024
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