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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/12/2024, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel.est. dott. Francesco Distefano Consigliere dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
già (C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Paola Verga (C.F. Parte_3
) e dall'avv. Leda Conti (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Paola Verga in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, ATTRICE IN REVOCAZIONE
CONTRO
INVENTORI DI (C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Michele Controparte_2
Parravicini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, C.F._3 via Cinque Giornate n. 41,
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
avente ad oggetto: revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c. della sentenza n. 1021/2024, emessa in RG 3243/2022 dalla IV sezione civile della Corte d' appello di Milano,
sulle seguenti conclusioni:
Già Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento della presente revocazione straordinaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della la sentenza N 1021/2024 pronunciata dal Collegio della IV sezione della Corte di Appello di Milano il 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 relativa al procedimento n. RG 3243/2022 e notificata il 9 aprile 2024-05-057 poiché la sua esecuzione arreca al alla Società già un danno grave e irreparabile, stante grave Controparte_3 Parte_2 situazione economica in cui si trova la ricorrente e stante il fumus della domanda e il deposito del ricorso in cassazione avverso alla sentenza quivi revocanda;
NEL MERITO: revocare la sentenza n. 1021/2024 pronunciata dal Collegio della IV sezione della Corte di Appello di Milano il 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 relativa al procedimento n. RG 3243/2022 e notificata il 9 aprile
2024-05-057 per i seguenti motivi cui all'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ. e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 1067/22 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 530/20 del 24.o2.20 (rg 738/20) ovvero accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ( C.F. ) nei confronti della Controparte_3 P.IVA_1 società ( C.F. per le ragioni dedotti in atto di citazione di primo grado, e per Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 6 l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del 24.02.2020 R.G. n. 738/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Como, sezione prima civile, in persona del Giudice dott. Agostino Abate
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di tutto il giudizio, di cui i procuratori si dichiarano antistatari”.
INVENTORI DI VIAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare:
-accogliere l'eccezione di inesistenza della costituzione in giudizio di , già per i Controparte_3 Parte_2 motivi di cui in narrativa, e conseguentemente dichiarare inammissibile e/o improducibile il radicato giudizio e la sua costituzione.
-dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile e/o improcedibile il giudizio per revocazione per violazione degli artt. 345
c.p.c. - 398 c.p.c. – 395 c.p.c.; Nel merito:
-accertare e dichiarare che i motivi di cui all'atto di citazione per revocazione ex art. 395 nn 4 e 5 c.p.c. sono inammissibili e/o infondati per i motivi esposti nel presente atto, e conseguentemente rigettare la domanda attorea e dunque confermare per l'effetto la sentenza n. 1021/2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, - r.g. 3243/2022 in data 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 e notificata il 09.04.2024, oggetto dell'impugnazione per revocazione;
-accertare e dichiarare che , già agiva in mala fede come sopra esposto e dunque Controparte_3 Parte_2 condannare , già per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Controparte_3 Parte_2 In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere nei termini di Legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al DM 55/2014.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti da cui trae origine la presente vicenda processuale possono essere così riassunti.
Con sentenza n. 1067/2022 il Tribunale di Como ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_3
[...
(d'ora in avanti avverso il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del 24.02.2020 con il quale le era Pt_2 stato ingiunto, su domanda di (d'ora in avanti, , il CP_4 Parte_4 CP_4 pagamento di € 97.127,43, oltre interessi e spese di procedimento.
Il Tribunale ha ritenuto incontestata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra le parti in forza dei quali aveva eseguito, in favore di Travel, servizi di prenotazione e biglietteria di viaggi aerei CP_4
e marittimi;
in accoglimento dell'opposizione di ha -tuttavia- revocato il decreto ingiuntivo, Pt_2 ritenendo il difetto di prova del credito azionato da sia perché la documentazione prodotta a CP_4 tal fine era di provenienza unilaterale, sia perché l'opponente aveva affermato di avere Pt_2 adempiuto tutte le obbligazioni sorte a seguito dei detti reciproci rapporti commerciali.
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello Inventori, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione di e la conferma del decreto ingiuntivo da essa ottenuto. Pt_2
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
Con sentenza n. 1021/2024, pubblicata il 6.4.2024 e oggetto del presente giudizio di revocazione, la Corte d'appello di Milano ha così statuito:
<accoglie l'appello proposto da , e per l'effetto, conferma il parte_5 decreto ingiuntivo n. 530 2020 del 24 2 (rg 738 2020) emesso dal tribunale di como;
< i>
Condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di Controparte_3
che liquida per il I grado in euro 15.830,00- comprensiva Parte_5
pagina 2 di 6 delle spese della fase di reclamo – e per il II grado in euro 9.991, 00, oltre il rimborso delle spese vive contributo unificato, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge>.
La sentenza può essere così sunteggiata.
La Corte d'appello:
-rilevata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali fra le parti, ha riconosciuto efficacia probante del credito azionato da alla fattura commerciale di quest'ultima, citando recente giurisprudenza CP_4 di legittimità,
-ha comunque ritenuto che aveva in causa riconosciuto il suo debito nei confronti di Inventori, Pt_2 per avere la stessa dichiarato di averlo estinto, Pt_2
-ha ritenuto che, però, NON aveva provato di aver effettivamente estinto il credito azionato in Pt_2 via monitoria da non essendo sufficiente -ai fini estintivi- l'ordine di bonifico conferito alla CP_4
(tanto più se, come nella specie, non ne risultava indicato il CRO) ed essendo altresì necessaria CP_5 la prova che la destinataria ne avesse beneficiato: prova che non aveva fornito. CP_4 Pt_2
Ha quindi accolto l'appello di CP_4
--
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello, con atto di citazione ex art. 395 c.p.c. ha Pt_2 adito questa Corte d'appello di Milano “… ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c”, lamentando innanzitutto l'errore in cui sarebbe incorsa la precedente Corte d'appello sul seguente punto non controverso della causa e cioè il seguente: “.. nella fattispecie non può essere ritenuta carente la prova dell'accordo commerciale intercorrente fra le parti e, soprattutto, mancante la prova del credito azionato in fatto”. Più precisamente, la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore perchè:
-ha ritenuto contestata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali fra le parti, quando invece questi erano già pacifici,
-ha ritenuto utilmente probanti elementi di prova unilaterali che, invece, proprio in ragione della loro unilateralità non avrebbero potuto esserlo,
-ha ritenuto che essa NON aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito verso Pt_2
Inventori, quando invece tale pagamento risultava documentato sia con l'ordine di bonifico che era munito di CRO, sia con l'attestazione della sua avvenuta esecuzione, che produceva.
Ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 373 cpc.
Si è costituita che ha chiesto di accogliere l'eccezione di inesistenza della costituzione in CP_4 giudizio di (l'atto di citazione per revocazione, la procura alle liti e la relata di notifica erano stati effettuati in formato p7m, con firma non Pt_2 valida e con certificato non attendibile): non risultando tali files correttamente firmati, essendo il certificato fuori periodo di validità, i legali di CP_3[.
sarebbero sforniti di poteri di rappresentanza) e, in ogni caso, di rigettare la domanda di revocazione, di accertare la mala fede di Travel e di condannarla ex art. 96 cpc.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 la Corte ha revocato la sua precedente ordinanza che aveva disposto la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza) e ha fissato la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 12.12.2024, assegnando alle parti termine fino al 30 novembre 2024 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e, all'esito, la Corte, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 3 di 6 --
L'opinione della Corte Premesso che verrà seguito il criterio della “ragione più liquida”, si rileva che nelle sue note conclusive ribadisce che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello consiste, innanzitutto, in un Pt_2 errore di percezione su un punto non controverso e cioè sulla ritenuta (dalla Corte d'appello) NON MANCANZA di prova sia dell'accordo commerciale esistente fra le parti, sia del credito azionato: quando invece, secondo da un lato “.. nessuna delle parti ..in tutti i gradi del processo ha mai Pt_2 negato l'esistenza di rapporti commerciali”; dall'altro, la prova del credito azionato (da nde) CP_4 non avrebbe dovuto essere tratta, come ha invece ritenuto la Corte d'appello “..da dettagli di movimento dare avere … da un prospetto riepilogativo… su fatture, tutti documenti contestati ab origine e inidonei a fornire la prova dell'asserito credito di essendo, tutti, di provenienza CP_4 unilaterale” .
L'impostazione difensiva di NON può essere condivisa. Pt_2
Da un lato, nulla cambia se la Corte d'appello, anziché dare atto dell'assenza di contestazioni sull'esistenza di un accordo commerciale esistente fra le parti, ha ritenuto “non mancante” la prova di tale accordo;
dall'altro, la Corte ha tratto la prova dell'esistenza del credito azionato da in CP_4 via monitoria NON SOLTANTO da documenti di provenienza unilaterale prodotti da ma CP_4 soprattutto -ed essenzialmente- dal fatto che anziché negare il credito, ha eccepito di averlo Pt_2 estinto: in tal modo, riconoscendolo. Così si legge alle pagg. 3 in fondo e 4 in alto della sentenza oggi impugnata: “Difatti l'eccezione di estinzione del debito formulata da –che sostiene di avere provveduto a corrispondere a CP_3
Inventori di viaggio la somma di e. 73.589,27 a mezzo di bonifici bancari e che avrebbe posto in compensazione la residua somma di e.20.667,00- costituisce un pieno riconoscimento del debito in questa sede”. Giova in ogni caso sottolineare che, come ricordato dalla Corte d'appello a p. 3 dell'impugnata sentenza, con la recente sentenza n. 358/2024 la Corte di legittimità ha insegnato che la fattura commerciale (documento ovviamente unilaterale, nde) ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal destinatario della prestazione: e in questo giudizio Travel ha solo asserito, ma NON ha provato, di aver contestato ab origine, come oggi sostiene, la fattura azionata da (peraltro non isolata, ma CP_4 inserita nel più esteso accordo commerciale, di cui proprio Travel ha enfatizzato la non contestabilità).
In ogni caso, dopo aver evidenziato che ha riconosciuto il debito azionato da (sul che, Pt_2 CP_4 curiosamente, NON pare rinvenirsi alcuna contestazione negli atti di in questo giudizio di Pt_2 revocazione, nde), la Corte d'appello ha rilevato che NON ha fornito la prova “.. di avere Pt_2 effettuato pagamenti con efficacia estintiva, immediatamente riferibili al credito azionato”, perché
“..dall'analisi della documentazione allegata in atti dalla società appellata (doc. 2-40) e relativa agli ordini di bonifico asseritamente ritenuti dimostrativi della totale estinzione del credito azionato ..la prova dell'avvenuto pagamento non può dirsi raggiunta…non può assegnarsi efficacia estintiva agli ordini di bonifico, nemmeno se documentati da un estratto conto -comunque di per sé privi di valenza probatoria- posto che l'estratto conto indica solo la disposizione impartita dalla banca .
La semplice disposizione di bonifico -nella specie senza neppure l'estratto conto bancario e la ricevuta dell'avvenuta esecuzione del bonifico- non costituisce prova del pagamento, prova che è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi.
pagina 4 di 6 Infatti, il pagamento si perfeziona allorchè la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto…anche perché, come è noto, la disposizione di pagamento impartita alla banca è revocabile o suscettibile di storno… Cassazione civile, sez II 21.3.2023 n.8046).
Ebbene, il documento (Conferma esecuzione bonifico di euro 73.589,27 a favore di Parte_5
, emesso a Lugano il 17 marzo 2022 da , riferito al bonifico eseguito il
[...] Controparte_6
15.3.2018, conferma prodotta per la prima volta con l'atto di citazione in revocazione di Pt_2 dimostrativo, in tesi, del perfezionamento del pagamento, cioè dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di bonifico in favore della destinataria Inventori, è stato prodotto da NON nel giudizio di primo Pt_2 grado, né in quello d'appello, ma solo nel presente giudizio di revocazione: ciò significa che la Corte
d'appello non può certo essere incorsa in errore per non averlo esaminato, dato che, per l'appunto, il documento NON era stato prodotto né in primo grado, né in grado d'appello, come diffusamente eccepito anche da alle pp. 6 in fondo e 7 in alto delle sue “Brevi note conclusionali”. CP_4
Alla luce di quanto esposto, poco conta se la Corte d'appello ha ritenuto i meri ordini di bonifico non idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento anche perché privi del numero di CRO: anche a voler ritenere, come sostiene nell'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, che Pt_2
l'equivalente del numero di CRO, diversamente denominato e rappresentato, compariva nell'ordine di bonifico prodotto da e già esaminato dalla Corte d'Appello, si ritiene di confermare, come già Pt_2 detto, che la (mera) disposizione di pagamento impartita alla banca, in quanto revocabile e suscettibile di storno, NON attesta che il pagamento sia entrato materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e quindi il suo perfezionamento, con la conseguenza che il mero bonifico, ancorchè munito di CRO,
NON era sufficiente a dimostrare l'avvenuto buon fine del pagamento effettuato.
-- In conclusione, la domanda di revocazione dell'impugnata sentenza proposta da non può essere Pt_2 accolta, così come non può essere accolta, in assenza dei suoi presupposti, la domanda ex art. 96 cpc formulata da assorbita l'istanza di sospensione reiterata da nelle note conclusive,ma CP_4 Pt_2 senza effettivi elementi di novità rispetto alle precedenti istanze, su cui questa Corte si è già pronunciata.
--
Per ragioni di mera completezza e chiarezza espositiva, si evidenzia che:
-nell'atto introduttivo di questo giudizio di revocazione, si legge “Atto di citazione per revocazione ordinaria..”,
-mentre nelle conclusioni si legge “Voglia la Corte adita, in accoglimento della presente revocazione straordinaria....”,
-nell'atto introduttivo sono stati indicati, a fondamento della domanda, i punti 4 e 5 dell'art. 395 cpc, senza alcuna argomentazione a sostegno del punto 5, tanto che in prima udienza ha circoscritto Pt_2 la chiesta revocazione al solo punto 4, ancorchè nel foglio telematico di PC è tornata a includere anche il punto 5 dell'art. 395 cpc.
--
Gravano su soccombente, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ex DM Pt_2
55/2014 e succ. mod, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno concretamente profuso.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da , già , nei confronti di Controparte_3 Parte_2 Parte_5
avverso la sentenza n. 1021/2024 della Corte d'Appello di Milano, ogni altra domanda e
[...] istanza rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda,
-condanna a pagare a le spese del presente giudizio, liquidate in e. Controparte_3 Parte_5
9.991,00, oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.12.2024 Il Presidente rel.est
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel.est. dott. Francesco Distefano Consigliere dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
già (C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Paola Verga (C.F. Parte_3
) e dall'avv. Leda Conti (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Paola Verga in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, ATTRICE IN REVOCAZIONE
CONTRO
INVENTORI DI (C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Michele Controparte_2
Parravicini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, C.F._3 via Cinque Giornate n. 41,
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
avente ad oggetto: revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c. della sentenza n. 1021/2024, emessa in RG 3243/2022 dalla IV sezione civile della Corte d' appello di Milano,
sulle seguenti conclusioni:
Già Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento della presente revocazione straordinaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della la sentenza N 1021/2024 pronunciata dal Collegio della IV sezione della Corte di Appello di Milano il 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 relativa al procedimento n. RG 3243/2022 e notificata il 9 aprile 2024-05-057 poiché la sua esecuzione arreca al alla Società già un danno grave e irreparabile, stante grave Controparte_3 Parte_2 situazione economica in cui si trova la ricorrente e stante il fumus della domanda e il deposito del ricorso in cassazione avverso alla sentenza quivi revocanda;
NEL MERITO: revocare la sentenza n. 1021/2024 pronunciata dal Collegio della IV sezione della Corte di Appello di Milano il 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 relativa al procedimento n. RG 3243/2022 e notificata il 9 aprile
2024-05-057 per i seguenti motivi cui all'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ. e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 1067/22 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 530/20 del 24.o2.20 (rg 738/20) ovvero accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ( C.F. ) nei confronti della Controparte_3 P.IVA_1 società ( C.F. per le ragioni dedotti in atto di citazione di primo grado, e per Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 6 l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del 24.02.2020 R.G. n. 738/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Como, sezione prima civile, in persona del Giudice dott. Agostino Abate
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di tutto il giudizio, di cui i procuratori si dichiarano antistatari”.
INVENTORI DI VIAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare:
-accogliere l'eccezione di inesistenza della costituzione in giudizio di , già per i Controparte_3 Parte_2 motivi di cui in narrativa, e conseguentemente dichiarare inammissibile e/o improducibile il radicato giudizio e la sua costituzione.
-dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile e/o improcedibile il giudizio per revocazione per violazione degli artt. 345
c.p.c. - 398 c.p.c. – 395 c.p.c.; Nel merito:
-accertare e dichiarare che i motivi di cui all'atto di citazione per revocazione ex art. 395 nn 4 e 5 c.p.c. sono inammissibili e/o infondati per i motivi esposti nel presente atto, e conseguentemente rigettare la domanda attorea e dunque confermare per l'effetto la sentenza n. 1021/2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, - r.g. 3243/2022 in data 06.04.2024 e depositata in data 29.04.2024 e notificata il 09.04.2024, oggetto dell'impugnazione per revocazione;
-accertare e dichiarare che , già agiva in mala fede come sopra esposto e dunque Controparte_3 Parte_2 condannare , già per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Controparte_3 Parte_2 In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere nei termini di Legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al DM 55/2014.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti da cui trae origine la presente vicenda processuale possono essere così riassunti.
Con sentenza n. 1067/2022 il Tribunale di Como ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_3
[...
(d'ora in avanti avverso il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del 24.02.2020 con il quale le era Pt_2 stato ingiunto, su domanda di (d'ora in avanti, , il CP_4 Parte_4 CP_4 pagamento di € 97.127,43, oltre interessi e spese di procedimento.
Il Tribunale ha ritenuto incontestata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra le parti in forza dei quali aveva eseguito, in favore di Travel, servizi di prenotazione e biglietteria di viaggi aerei CP_4
e marittimi;
in accoglimento dell'opposizione di ha -tuttavia- revocato il decreto ingiuntivo, Pt_2 ritenendo il difetto di prova del credito azionato da sia perché la documentazione prodotta a CP_4 tal fine era di provenienza unilaterale, sia perché l'opponente aveva affermato di avere Pt_2 adempiuto tutte le obbligazioni sorte a seguito dei detti reciproci rapporti commerciali.
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello Inventori, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione di e la conferma del decreto ingiuntivo da essa ottenuto. Pt_2
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
Con sentenza n. 1021/2024, pubblicata il 6.4.2024 e oggetto del presente giudizio di revocazione, la Corte d'appello di Milano ha così statuito:
<accoglie l'appello proposto da , e per l'effetto, conferma il parte_5 decreto ingiuntivo n. 530 2020 del 24 2 (rg 738 2020) emesso dal tribunale di como;
< i>
Condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di Controparte_3
che liquida per il I grado in euro 15.830,00- comprensiva Parte_5
pagina 2 di 6 delle spese della fase di reclamo – e per il II grado in euro 9.991, 00, oltre il rimborso delle spese vive contributo unificato, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge>.
La sentenza può essere così sunteggiata.
La Corte d'appello:
-rilevata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali fra le parti, ha riconosciuto efficacia probante del credito azionato da alla fattura commerciale di quest'ultima, citando recente giurisprudenza CP_4 di legittimità,
-ha comunque ritenuto che aveva in causa riconosciuto il suo debito nei confronti di Inventori, Pt_2 per avere la stessa dichiarato di averlo estinto, Pt_2
-ha ritenuto che, però, NON aveva provato di aver effettivamente estinto il credito azionato in Pt_2 via monitoria da non essendo sufficiente -ai fini estintivi- l'ordine di bonifico conferito alla CP_4
(tanto più se, come nella specie, non ne risultava indicato il CRO) ed essendo altresì necessaria CP_5 la prova che la destinataria ne avesse beneficiato: prova che non aveva fornito. CP_4 Pt_2
Ha quindi accolto l'appello di CP_4
--
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello, con atto di citazione ex art. 395 c.p.c. ha Pt_2 adito questa Corte d'appello di Milano “… ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c”, lamentando innanzitutto l'errore in cui sarebbe incorsa la precedente Corte d'appello sul seguente punto non controverso della causa e cioè il seguente: “.. nella fattispecie non può essere ritenuta carente la prova dell'accordo commerciale intercorrente fra le parti e, soprattutto, mancante la prova del credito azionato in fatto”. Più precisamente, la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore perchè:
-ha ritenuto contestata l'esistenza di pregressi rapporti commerciali fra le parti, quando invece questi erano già pacifici,
-ha ritenuto utilmente probanti elementi di prova unilaterali che, invece, proprio in ragione della loro unilateralità non avrebbero potuto esserlo,
-ha ritenuto che essa NON aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito verso Pt_2
Inventori, quando invece tale pagamento risultava documentato sia con l'ordine di bonifico che era munito di CRO, sia con l'attestazione della sua avvenuta esecuzione, che produceva.
Ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 373 cpc.
Si è costituita che ha chiesto di accogliere l'eccezione di inesistenza della costituzione in CP_4 giudizio di (l'atto di citazione per revocazione, la procura alle liti e la relata di notifica erano stati effettuati in formato p7m, con firma non Pt_2 valida e con certificato non attendibile): non risultando tali files correttamente firmati, essendo il certificato fuori periodo di validità, i legali di CP_3[.
sarebbero sforniti di poteri di rappresentanza) e, in ogni caso, di rigettare la domanda di revocazione, di accertare la mala fede di Travel e di condannarla ex art. 96 cpc.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 la Corte ha revocato la sua precedente ordinanza che aveva disposto la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza) e ha fissato la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 12.12.2024, assegnando alle parti termine fino al 30 novembre 2024 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e, all'esito, la Corte, ha trattenuto la causa in decisione.
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L'opinione della Corte Premesso che verrà seguito il criterio della “ragione più liquida”, si rileva che nelle sue note conclusive ribadisce che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello consiste, innanzitutto, in un Pt_2 errore di percezione su un punto non controverso e cioè sulla ritenuta (dalla Corte d'appello) NON MANCANZA di prova sia dell'accordo commerciale esistente fra le parti, sia del credito azionato: quando invece, secondo da un lato “.. nessuna delle parti ..in tutti i gradi del processo ha mai Pt_2 negato l'esistenza di rapporti commerciali”; dall'altro, la prova del credito azionato (da nde) CP_4 non avrebbe dovuto essere tratta, come ha invece ritenuto la Corte d'appello “..da dettagli di movimento dare avere … da un prospetto riepilogativo… su fatture, tutti documenti contestati ab origine e inidonei a fornire la prova dell'asserito credito di essendo, tutti, di provenienza CP_4 unilaterale” .
L'impostazione difensiva di NON può essere condivisa. Pt_2
Da un lato, nulla cambia se la Corte d'appello, anziché dare atto dell'assenza di contestazioni sull'esistenza di un accordo commerciale esistente fra le parti, ha ritenuto “non mancante” la prova di tale accordo;
dall'altro, la Corte ha tratto la prova dell'esistenza del credito azionato da in CP_4 via monitoria NON SOLTANTO da documenti di provenienza unilaterale prodotti da ma CP_4 soprattutto -ed essenzialmente- dal fatto che anziché negare il credito, ha eccepito di averlo Pt_2 estinto: in tal modo, riconoscendolo. Così si legge alle pagg. 3 in fondo e 4 in alto della sentenza oggi impugnata: “Difatti l'eccezione di estinzione del debito formulata da –che sostiene di avere provveduto a corrispondere a CP_3
Inventori di viaggio la somma di e. 73.589,27 a mezzo di bonifici bancari e che avrebbe posto in compensazione la residua somma di e.20.667,00- costituisce un pieno riconoscimento del debito in questa sede”. Giova in ogni caso sottolineare che, come ricordato dalla Corte d'appello a p. 3 dell'impugnata sentenza, con la recente sentenza n. 358/2024 la Corte di legittimità ha insegnato che la fattura commerciale (documento ovviamente unilaterale, nde) ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal destinatario della prestazione: e in questo giudizio Travel ha solo asserito, ma NON ha provato, di aver contestato ab origine, come oggi sostiene, la fattura azionata da (peraltro non isolata, ma CP_4 inserita nel più esteso accordo commerciale, di cui proprio Travel ha enfatizzato la non contestabilità).
In ogni caso, dopo aver evidenziato che ha riconosciuto il debito azionato da (sul che, Pt_2 CP_4 curiosamente, NON pare rinvenirsi alcuna contestazione negli atti di in questo giudizio di Pt_2 revocazione, nde), la Corte d'appello ha rilevato che NON ha fornito la prova “.. di avere Pt_2 effettuato pagamenti con efficacia estintiva, immediatamente riferibili al credito azionato”, perché
“..dall'analisi della documentazione allegata in atti dalla società appellata (doc. 2-40) e relativa agli ordini di bonifico asseritamente ritenuti dimostrativi della totale estinzione del credito azionato ..la prova dell'avvenuto pagamento non può dirsi raggiunta…non può assegnarsi efficacia estintiva agli ordini di bonifico, nemmeno se documentati da un estratto conto -comunque di per sé privi di valenza probatoria- posto che l'estratto conto indica solo la disposizione impartita dalla banca .
La semplice disposizione di bonifico -nella specie senza neppure l'estratto conto bancario e la ricevuta dell'avvenuta esecuzione del bonifico- non costituisce prova del pagamento, prova che è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi.
pagina 4 di 6 Infatti, il pagamento si perfeziona allorchè la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto…anche perché, come è noto, la disposizione di pagamento impartita alla banca è revocabile o suscettibile di storno… Cassazione civile, sez II 21.3.2023 n.8046).
Ebbene, il documento (Conferma esecuzione bonifico di euro 73.589,27 a favore di Parte_5
, emesso a Lugano il 17 marzo 2022 da , riferito al bonifico eseguito il
[...] Controparte_6
15.3.2018, conferma prodotta per la prima volta con l'atto di citazione in revocazione di Pt_2 dimostrativo, in tesi, del perfezionamento del pagamento, cioè dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di bonifico in favore della destinataria Inventori, è stato prodotto da NON nel giudizio di primo Pt_2 grado, né in quello d'appello, ma solo nel presente giudizio di revocazione: ciò significa che la Corte
d'appello non può certo essere incorsa in errore per non averlo esaminato, dato che, per l'appunto, il documento NON era stato prodotto né in primo grado, né in grado d'appello, come diffusamente eccepito anche da alle pp. 6 in fondo e 7 in alto delle sue “Brevi note conclusionali”. CP_4
Alla luce di quanto esposto, poco conta se la Corte d'appello ha ritenuto i meri ordini di bonifico non idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento anche perché privi del numero di CRO: anche a voler ritenere, come sostiene nell'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, che Pt_2
l'equivalente del numero di CRO, diversamente denominato e rappresentato, compariva nell'ordine di bonifico prodotto da e già esaminato dalla Corte d'Appello, si ritiene di confermare, come già Pt_2 detto, che la (mera) disposizione di pagamento impartita alla banca, in quanto revocabile e suscettibile di storno, NON attesta che il pagamento sia entrato materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e quindi il suo perfezionamento, con la conseguenza che il mero bonifico, ancorchè munito di CRO,
NON era sufficiente a dimostrare l'avvenuto buon fine del pagamento effettuato.
-- In conclusione, la domanda di revocazione dell'impugnata sentenza proposta da non può essere Pt_2 accolta, così come non può essere accolta, in assenza dei suoi presupposti, la domanda ex art. 96 cpc formulata da assorbita l'istanza di sospensione reiterata da nelle note conclusive,ma CP_4 Pt_2 senza effettivi elementi di novità rispetto alle precedenti istanze, su cui questa Corte si è già pronunciata.
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Per ragioni di mera completezza e chiarezza espositiva, si evidenzia che:
-nell'atto introduttivo di questo giudizio di revocazione, si legge “Atto di citazione per revocazione ordinaria..”,
-mentre nelle conclusioni si legge “Voglia la Corte adita, in accoglimento della presente revocazione straordinaria....”,
-nell'atto introduttivo sono stati indicati, a fondamento della domanda, i punti 4 e 5 dell'art. 395 cpc, senza alcuna argomentazione a sostegno del punto 5, tanto che in prima udienza ha circoscritto Pt_2 la chiesta revocazione al solo punto 4, ancorchè nel foglio telematico di PC è tornata a includere anche il punto 5 dell'art. 395 cpc.
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Gravano su soccombente, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ex DM Pt_2
55/2014 e succ. mod, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno concretamente profuso.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da , già , nei confronti di Controparte_3 Parte_2 Parte_5
avverso la sentenza n. 1021/2024 della Corte d'Appello di Milano, ogni altra domanda e
[...] istanza rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda,
-condanna a pagare a le spese del presente giudizio, liquidate in e. Controparte_3 Parte_5
9.991,00, oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.12.2024 Il Presidente rel.est
Vinicia Licia Serena Calendino
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