Articolo 2 della Legge 6 agosto 1967, n. 698
Articolo 1Articolo 3
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19 agosto 1967
Art. 2. Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianita' di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianita'.
Il collocamento di detto personale nei ruoli organici e' disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967