Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1089/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 18/04/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Antonella Attanasio, in sostituzione dell'avv. ANTONELLA DENISE GROCCIA. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. SABRINA PALMIERI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono integrale accoglimento. L'avv. Attanasio, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal Giudice alla precedente udienza, precisa che la domanda di ripetizione è stata formulata nei confronti dell'ente impositore. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1089/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Denise Groccia (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Palmieri (C.F.
); C.F._3
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Via G. Da Fiore Controparte_2
88100 Catanzaro, contumace Convenuti
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 03420199002233748000, notificata in data 20/06/2019 da
[...]
(anche “DE”), alla quale è sottesa la cartella esattoriale n. Controparte_1
03420150027467356000, emessa per il recupero del credito derivante dall'ordinanza ingiunzione n. 144610 della . Controparte_2
1.1. L'opponente chiede di annullare l'opposta intimazione di pagamento, in quanto la cartella esattoriale presupposta è stata annullata con la sentenza n. 626/2018 del 10/10/2018 (RG 673/2016) emessa dal Tribunale di Paola, passata in giudicato. Chiede, inoltre, di condannare DE al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.
pagina 2 di 5 96, co. 2, c.p.c. pari ad € 10.000,00, per aver esercitato una pretesa impositiva temeraria e infondata. In via “riconvenzionale” chiede, poi, la condanna alla restituzione della somma pari ad € 1.628,10 versata in ragione della rateazione accordata dall'agente di riscossione in data 01/12/2016 (protocollo n. 139947) e richiesta dall'opponente per ovviare al pignoramento presso terzi effettuato da DE nelle more del primo giudizio, oltre interessi. Con le note di trattazione scritta depositate in data 23/11/2020, l'attore ha dato atto che la
, dopo la notifica dell'atto di citazione e della sentenza che ha annullato la Controparte_2 cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, ha emesso provvedimento di sgravio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna alle spese di lite e restituzione delle somme pagate a titolo di rateazione.
1.2. Si è costituita la quale, preliminarmente, ha chiesto Controparte_1 di accertare e dichiarare la propria la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in fatto che in diritto, ritenendo infondate sia la domanda relativa al risarcimento dei danni da responsabilità ex art 96 c.p.c. sia la richiesta di ripetizione delle somme versate dall'attore in virtù della rateizzazione del 01/12/2016, in quanto legittimata passiva sarebbe, sul punto, soltanto la Controparte_2
e perché il pagamento di crediti prescritti è irripetibile.
1.3. La è rimasta contumace. Controparte_2
1.4. Dopo la concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 VI c.p.c. e dopo l'udienza per le determinazioni istruttorie, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia della , Controparte_2 regolarmente citata, ma non costituitasi.
3. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla sola opposizione, mentre va accolta la domanda di ripetizione. Successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, il credito fatto valere con l'intimazione di pagamento qui opposta è stato fatto oggetto di sgravio da parte della . Controparte_2
Ai soli fini della soccombenza, l'opposizione va dichiarata (virtualmente) fondata, dal momento che, già con sentenza del Tribunale di Paola n. 626/2018 del 10/10/2018, passata in giudicato, resa nell'ambito del procedimento contenzioso RG 673/2016, al quale ha preso parte anche lo stesso Ente opposto, è stata annullata la cartella esattoriale n. 03420150027467356000 (assunta come atto presupposto dell'odierna intimazione) per intervenuta prescrizione del credito azionato, sicché l' non avrebbe Controparte_3 dovuto – pur in mancanza dell'atto di sgravio da parte dell'ente creditore – notificare l'intimazione in questione sulla base della cartella già annullata.
4. La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria è, invece, manifestamente infondata, dal momento che con la notifica dell'atto di intimazione non si instaura alcun processo esecutivo o cautelare, onde difettano i presupposti dell'applicazione della invocata previsione dell'art. 96, co. 2, c.p.c. Peraltro, non è stata offerta alcuna prova in ordine al danno di € 10.000,00 che l'opponente assume di aver subito per effetto della menzionata notifica. La Suprema Corte ha, da tempo, affermato che costituisce «onere
pagina 3 di 5 della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario» [cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 21393 del 04/11/2005 (Rv. 586066)].
5. Infine, la richiesta di restituzione delle somme pagate dall'opponente in forza della rateizzazione concessa da DE in data 01/12/2016 relativamente alla cartella successivamente annullata con la sentenza n. 626/2018 è fondata e va accolta.
5.1. Invero il comma uno dell'art. 26 d.lgs. n. 112/1999, dispone che «se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale». Dal chiaro tenore letterale della disposizione si evince che il legittimato passivo rispetto alla domanda è il solo ente creditore e non già l'agente della riscossione, che agisce quale suo mandatario. Peraltro, la ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016 (Rv. 639612 - 01)].
5.2. Nel caso in esame, le somme pagate al fine di evitare il pignoramento presso terzi notificato da DE al datore di lavori di sono da considerarsi senz'altro Parte_1 indebite, tenuto conto dell'annullamento della cartella di pagamento n. 03420150027467356000 successivamente intervenuto. Non può, invece, fondatamente assumersi, come erroneamente fa DE, che la ripetizione non sia ammessa per operatività del divieto posto dall'art. 2940 cod. civ. Intanto va precisato che il divieto di ripetizione del pagamento dei debiti prescritti postula la spontaneità dell'adempimento [Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 19654 del 18/09/2014 (Rv. 633076 - 01)]. Inoltre, la previsione in questione non è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 18/09/2014 (Rv. 633075 - 01)], come è avvenuto nell'odierno giudizio. Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle ricevute di pagamento allegate dall'attore, nei limiti in cui queste risultino leggibili, la dovrà essere condannata alla Controparte_2 restituzione della complessiva somma di € 1.543,36 per le rate versate in virtù della pagina 4 di 5 rateizzazione della cartella di pagamento opposta, il cui credito è successivamente stato dichiarato estinto per prescrizione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ai valori tabellari minimi, in ragione del non elevato livello di complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Poiché la domanda di risarcimento è risultata infondata, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, con condanna dei convenuti al pagamento della restante parte.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: Dichiara la contumacia della . Controparte_2
Dichiara, altresì, l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199002233748000. Condanna la alla restituzione, in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 1.543,36 indebitamente ricevuta. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Liquida le spese di lite in € 27,00 per esborsi ed € 2540,00, oltre oneri di legge, per compensi e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione della metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in € 13,50 per esborsi ed € 1.270,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Denise Groccia che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 18 aprile 2025. Il Giudice
Matteo Torretta
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