Art. 1.
I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.
I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.