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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
HI US AN SE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7711/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300037724000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T002285 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 Settembre 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202300037724000, notificato in data 31.07.2024, limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS01T002285, relativo a IRPEF anno 2011, quest'ultimo parimenti impugnato, recante la somma di euro 69.654,16 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Nullità e/o annullabilità parziale del preavviso di fermo amministrativo, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento presupposto per mancata notifica dello stesso.
In via preliminarmente si precisa che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19, comma
3 - D. Lgs. n. 546/92, in quanto non è mai stato ritualmente notificato l'avviso di accertamento n.
TYS01T002285.
2) Prescrizione dei crediti - Decadenza dei rispettivi Enti Impositori, maturata anche successivamente alla presunta notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
L'avviso di accertamento sopraindicato, porta la richiesta di somme presuntivamente dovute per il mancato pagamento di tasse e/o tributi dell'anno 2011. A tal uopo, deve però rilevarsi come la mancata notifica dello stesso ha determinato il verificarsi dei fenomeni di decadenza e prescrizione delle somme richieste. Infatti, rilevando che le somme richieste sono relative all'anno di imposta 2011, ed in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, la pretesa avanzata risulta essere prescritta alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo del 31.07.2024.
3) Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi anche in caso di notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso, deve precisarsi come dalla rispettiva data di presunta notifica dell'avviso di accertamento
( 30.07.2017 ) alla data in cui è stata notificato il preavviso di fermo amministrativo (31.07.2024 ), sono decorsi termini superiori a quelli richiesti dalla legge ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione relativamente alle sanzioni ed interessi.
Invero, da ultimo la stessa Corte di Cassazione con Ordinanza n 20955 depositata in data 1 ottobre 2020, ha rigettato le richieste dell'Agenzia delle Entrate per la prescrizione decennale di sanzioni e interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento, in quanto vale la prescrizione di 5 anni per le sanzioni e gli interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartella di pagamento.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente notificato l'avviso di accertamento n. TYS01T002285 propedeutico all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale avviso di accertamento, tuttavia, non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portata in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritti. Al riguardo rileva, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il collegio, con ordinanza n. 3256/2022, ha ordinato al ricorrente di depositare documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato, nonché copia integrale dello stesso.
Il ricorrente ha depositato quanto richiesto in data 18/12/2025.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorso è stato inoltrato entro il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, come risulta dalla documentazione depositata in data 18/12/2025.
Ciò posto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla certificazione storica anagrafica rilasciata dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Catania, risulta che la ricorrente era regolarmente residente in
Catania, Indirizzo_1, senza soluzione di continuità fino al trasferimento avvenuto solo nell'anno 2018. Alla data della notificazione dell'avviso di accertamento, la ricorrente risultava dunque residente presso l'indirizzo indicato nei registri anagrafici. L'Agenzia delle Entrate ha invece proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e,
D.P.R. 600/1973), depositando l'atto presso la Casa comunale e affiggendo l'avviso all'albo pretorio, senza invio della raccomandata informativa. Tale procedura è applicabile esclusivamente nei casi in cui il destinatario sia effettivamente irreperibile nel comune, circostanza che non ricorre nel caso di specie, essendo la ricorrente regolarmente residente all'indirizzo anagrafico. La scelta della procedura notificatoria risulta dunque viziata, con conseguente nullità della notificazione dell'avviso di accertamento e degli atti successivi che su di esso si fondano, incluso il preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Resta salvo, in ogni caso, il preavviso di fermo amministrativo per i ruoli non impugnati.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in dispositivo a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (verbale n. 222 del 27/2/2024).
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio avviene con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202300037724000 limitatamente all'avviso di accertamento n.
TYS01T002285, avviso di accertamento che parimenti deve essere annullato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.335,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA in favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
HI US AN SE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7711/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300037724000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T002285 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 Settembre 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202300037724000, notificato in data 31.07.2024, limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS01T002285, relativo a IRPEF anno 2011, quest'ultimo parimenti impugnato, recante la somma di euro 69.654,16 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Nullità e/o annullabilità parziale del preavviso di fermo amministrativo, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento presupposto per mancata notifica dello stesso.
In via preliminarmente si precisa che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19, comma
3 - D. Lgs. n. 546/92, in quanto non è mai stato ritualmente notificato l'avviso di accertamento n.
TYS01T002285.
2) Prescrizione dei crediti - Decadenza dei rispettivi Enti Impositori, maturata anche successivamente alla presunta notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
L'avviso di accertamento sopraindicato, porta la richiesta di somme presuntivamente dovute per il mancato pagamento di tasse e/o tributi dell'anno 2011. A tal uopo, deve però rilevarsi come la mancata notifica dello stesso ha determinato il verificarsi dei fenomeni di decadenza e prescrizione delle somme richieste. Infatti, rilevando che le somme richieste sono relative all'anno di imposta 2011, ed in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, la pretesa avanzata risulta essere prescritta alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo del 31.07.2024.
3) Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi anche in caso di notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso, deve precisarsi come dalla rispettiva data di presunta notifica dell'avviso di accertamento
( 30.07.2017 ) alla data in cui è stata notificato il preavviso di fermo amministrativo (31.07.2024 ), sono decorsi termini superiori a quelli richiesti dalla legge ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione relativamente alle sanzioni ed interessi.
Invero, da ultimo la stessa Corte di Cassazione con Ordinanza n 20955 depositata in data 1 ottobre 2020, ha rigettato le richieste dell'Agenzia delle Entrate per la prescrizione decennale di sanzioni e interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento, in quanto vale la prescrizione di 5 anni per le sanzioni e gli interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartella di pagamento.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente notificato l'avviso di accertamento n. TYS01T002285 propedeutico all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale avviso di accertamento, tuttavia, non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portata in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritti. Al riguardo rileva, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il collegio, con ordinanza n. 3256/2022, ha ordinato al ricorrente di depositare documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato, nonché copia integrale dello stesso.
Il ricorrente ha depositato quanto richiesto in data 18/12/2025.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorso è stato inoltrato entro il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, come risulta dalla documentazione depositata in data 18/12/2025.
Ciò posto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla certificazione storica anagrafica rilasciata dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Catania, risulta che la ricorrente era regolarmente residente in
Catania, Indirizzo_1, senza soluzione di continuità fino al trasferimento avvenuto solo nell'anno 2018. Alla data della notificazione dell'avviso di accertamento, la ricorrente risultava dunque residente presso l'indirizzo indicato nei registri anagrafici. L'Agenzia delle Entrate ha invece proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e,
D.P.R. 600/1973), depositando l'atto presso la Casa comunale e affiggendo l'avviso all'albo pretorio, senza invio della raccomandata informativa. Tale procedura è applicabile esclusivamente nei casi in cui il destinatario sia effettivamente irreperibile nel comune, circostanza che non ricorre nel caso di specie, essendo la ricorrente regolarmente residente all'indirizzo anagrafico. La scelta della procedura notificatoria risulta dunque viziata, con conseguente nullità della notificazione dell'avviso di accertamento e degli atti successivi che su di esso si fondano, incluso il preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Resta salvo, in ogni caso, il preavviso di fermo amministrativo per i ruoli non impugnati.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in dispositivo a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (verbale n. 222 del 27/2/2024).
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio avviene con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202300037724000 limitatamente all'avviso di accertamento n.
TYS01T002285, avviso di accertamento che parimenti deve essere annullato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.335,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA in favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)