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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
• (C.F.: ; RT C.F._1
• (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
• ( ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Pasqualino Pavone e Rossana
Iarrobino;
(attori)
contro
:
, per esso, Controparte_1 CP_2 [...]
) (C.F. & P.IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via CP_1
Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in viale Duca D'Aosta n. 14, presso CP_1 lo studio dell'avv. Antonio Ferri, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuta) nonché
contro
: (C.F.: ); P_ C.F._4
(convenuto contumace)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso di essere eredi, quali genitori ( e e sorella ( , di RT Parte_2 Parte_3 R_
nato il [...] e purtroppo deceduto, a soli vent'anni, in data 22/07/2013 –, hanno
[...] convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_1
e, per esso, l' (d'ora in
[...] Controparte_3
avanti: e il dott. (dipendente della struttura sanitaria medesima), CP_2 P_
per sentir condannare gli stessi – previo accertamento dell'inadempimento della struttura sanitaria nell'esecuzione del contratto cd. di spedalità concluso inter partes e/o della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria stessa e del medico (già condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 589 c.p.), inadempimento e responsabilità consistiti, in particolare, nella inadeguata diagnosi (quale “crisi di astinenza”) del paziente, giunto in pronto Persona_1
soccorso in data 21/07/2013, alla quale è, poi, seguito l'erroneo trattamento medico a base di un'eccessiva dose di metadone –, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori, iure hereditatis e iure proprio, in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 21/07/2013, alle ore 21.33, – che, in data 20/07/2013 Persona_1
aveva assunto un ansiolitico con principio attivo “Diazepam” – veniva trasportato in ambulanza, dall'abitazione di montagna dei genitori, sita in Campitello Matese (CB), al Pronto Soccorso del P.O. “ di a causa di un forte dolore CP_1 CP_1
addominale;
- che sia il personale del 118 sia il personale medico del Pronto Soccorso venivano prontamente informati della recente assunzione, da parte del ragazzo, di un farmaco a base di “Diazepam”; - che, all'accettazione, il medico di guardia del Pronto Soccorso, dott. P_
odierno convenuto, verificati i sintomi del paziente, riportava quale anamnesi quella di una “crisi di astinenza”;
- che, in conseguenza di tale anamnesi, veniva somministrata al giovane – in assenza di un approfondimento circa le reali condizioni del ragazzo e senza informazione alcuna del paziente circa i rischi connessi all'interazione con il farmaco a base di “Diazepam” precedentemente assunto – una massiccia dose di metadone (80 mg.);
- che, alle ore 23.00 circa, il dott. dimetteva il paziente (che veniva, P_
quindi, riaccompagnato a casa dal padre) con il codice verde e con la prescrizione “si consiglia terapia adeguata mediante valutazione al SER.T.”;
- che, tuttavia, il mattino successivo, alle ore 06.59, i familiari di Persona_1
allertavano il personale del 118 che, giunto sul posto, riscontrava che, purtroppo, il giovane paziente era “non cosciente, con frequenza respiratoria assente e cute fredda”;
- che, quindi, il paziente, nonostante i trattamenti rianimatori, la somministrazione di
NARCAN, di adrenalina e di atropina, decedeva per arresto cardiorespiratorio;
- che il decesso del era riconducibile all'errore medico dei sanitari del Pronto R_
Soccorso del P.O. “ di (in particolare: all'errore del dott. CP_1 CP_1
medico di guardia presso il Pronto Soccorso la sera del 21/07/2013), P_
consistito nella somministrazione di una massiccia dose di metadone (ben 80 mg., a fronte di un dosaggio giornaliero iniziale consigliato di circa 10-20 mg., così come prescritto dalle linee guida dell'O.M.S.), nonostante la recente assunzione, peraltro, di un farmaco a base di “Diazepam”, circostanza nota ai sanitari che avevano preso in cura il ragazzo;
- che, del resto, la responsabilità del dott. per il reato di cui all'art. 589 P_
c.p. veniva accertata anche in sede penale, con sentenza di condanna (passata in giudicato), con cui il medesimo dott. eniva condannato “alla pena di anni uno P_
e mesi quattro di reclusione”, oltre al “risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ad eccezione che per una provvisionale immediatamente esecutiva per
€ 10.000,00 in favore della parte civile costituita, ; RT
- che gli odierni attori, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, avevano subito danni: o iure hereditatis, consistiti nel cd. danno biologico terminale subito dal congiunto nel periodo compreso tra l'evento lesivo e l'exitus e trasmesso agli odierni attori per successione;
o iure proprio, consistiti:
▪ sia nel cd. danno da perdita parentale, subito da tutti gli attori in conseguenza del decesso del loro congiunto;
▪ sia nel cd. danno biologico (in particolare: sindrome depressiva), subito da entrambi i genitori del defunto, e RT Parte_2
a causa del decesso del figlio;
[...]
▪ sia nel cd. danno da perdita della capacità lavorativa, subito dalla madre del defunto, Parte_2
Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli stessi – e in ragione dei titoli suindicati – delle seguenti somme (oltre rivalutazione e interessi):
o € 1.274.804,55, in favore di Parte_2
o € 934.400,00, in favore di RT
o € 294.201,00, in favore di Parte_3
Si è costituita in giudizio l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il CP_2
rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito l'insussistenza di alcuna condotta negligente da parte dei sanitari nonché, in ogni caso, del nesso di causalità tra le scelte operate dai sanitari e il decesso del , prima, e i danni lamentati dagli odierni attori, dopo, e ha, quindi, R_
concluso, chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande, in quanto infondate.
Dichiarata la contumacia del convenuto e concessi termini di cui all'art. 183, P_
co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché, dal punto di vista tecnico, mediante espletamento di una C.T.U. medico-legale con incarico collegiale e, all'udienza del 27 novembre 2024, preso atto della rinuncia alle prove orali precedentemente richieste dalla parte attrice e ritenuta la causa stessa ormai matura per la decisione, il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 18 dicembre 2024 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. ***
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Preliminarmente, si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, sia iure hereditatis, sia iure proprio, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda sanitaria convenuta e, in particolare, di quella tenuta, la sera del
21/07/2013, dal medico di guardia del Pronto Soccorso del P.O. “ di CP_1
dott. CP_1 P_
È, dunque, opportuno distinguere le pretese azionate dagli attori iure hereditatis, da quelle dagli stessi azionate iure proprio, nonché quelle azionate nei confronti della struttura sanitaria da quelle azionate nei confronti del dott. P_
Per quanto riguarda, infatti, le pretese azionate nei confronti di quest'ultimo, si osserva che l'azione di responsabilità (tanto quella promossa dagli attori per i danni subiti iure proprio, quanto quella promossa dagli stessi attori per i danni subiti iure hereditatis) deve essere correttamente qualificata come responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della legge n. 24/2017, “l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (trattandosi di norma applicabile retroattivamente, anche per i fatti commessi, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore della legge, trattandosi di previsione che, in quanto avente valore e carattere interpretativo, è fisiologicamente retroattiva).
Per quanto riguarda, invece, le pretese azionate dagli odierni attori nei confronti della struttura sanitaria, occorre distinguere.
L'azione di responsabilità per i danni subiti dagli odierni attori iure hereditatis, spiegata nei confronti della struttura sanitaria, deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale, in quanto gli attori, agendo in qualità di eredi di fanno Persona_1
valere pretese che si erano già consolidate nella sfera giuridica della loro cd. dante causa quali crediti frutto dell'asserito inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso da Persona_1
Viceversa, l'azione di responsabilità dagli stessi spiegata iure proprio – per ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli subite nella propria sfera giuridica quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di – non è quella di Persona_1 responsabilità contrattuale, spettante unicamente al paziente che ha concluso il contratto, bensì quella di responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ., n.
11320/2022).
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta un onere più stringente per gli attori che agiscono in proprio, i quali devono provare, infatti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., compresa la colpa dei sanitari, mentre, agendo quali eredi del paziente ai sensi dell'art. 1218 c.c., gli stessi non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., peraltro, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento, che resta pur sempre a carico del danneggiato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, risulta pienamente provato:
- non solo il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari (e, in particolare, tra la condotta di e il decesso di il che sarebbe di per sé P_ Persona_1
sufficiente a fondare, dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio (e in assenza di alcuna prova contraria relativa all'esatto adempimento da parte della struttura, nel caso di specie, non fornita dalla struttura stessa), astrattamente, la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 per i danni vantati dagli odierni attori iure hereditatis, in quanto danni subiti dal de cuius, (e salvo quanto si dirà nel Persona_1 prosieguo circa l'insussistenza, in concreto, di tali danni;
infra);
- ma anche l'elemento soggettivo della colpa in capo al sanitario, P_
necessario onde fondare l'addebito di responsabilità – sia nei suoi confronti ex art. 2043, sia nei confronti della struttura sanitaria ex art. 2049 c.c. – relativamente ai danni lamentati dagli attori iure hereditas nei confronti del dott. (ma, sul punto: v. P_
infra), nonché relativamente ai danni lamentati dagli attori iure proprio nei confronti di entrambi i soggetti (sanitario e struttura).
Dalla documentazione complessivamente versata in atti e dall'istruttoria tecnica espletata nel presente giudizio,1 infatti, emerge, pacificamente:
- che medico “accettante” e medico “dimettente” presso il Pronto P_
Soccorso dell'ospedale “ di quale medico di guardia la sera CP_1 CP_1
del 21/07/2023, somministrava al giovane – ritenuta la condizione Persona_1
di tossicodipendenza del giovane e ritenuta essere, altresì, in atto una crisi di astinenza da oppiacei – una dose di 80 mg. di metadone;
2
- che tale somministrazione causava il decesso del paziente, avvenuto il mattino del giorno successivo, a poche ore di distanza dalla somministrazione della sostanza.3
In particolare, i CC.TT.UU., nell'elaborato peritale in atti, hanno evidenziato:
- che il sanitario, dapprima, ha espresso una diagnosi errata (“crisi di astinenza”), in quanto formulata in assenza degli esami, degli accertamenti e, quindi, degli elementi valutativi necessari per formulare una diagnosi di quel tipo;
4 1 V., in particolare, l'elaborato peritale in atti, i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto l'indagine peritale risulta essere stata svolta con metodo e rigore scientifici, supportata da adeguata e logica motivazione, anche avuto riguardo all'analisi e alla risposta alle osservazioni critiche formulate dai C.T.P., che sono state, infatti, anche parzialmente recepite nelle conclusioni della versione definitiva dell'elaborato peritale. 2 Cfr., in particolare, il verbale di accettazione delle prestazioni sanitarie, in atti. 4 Cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “il sanitario non aveva elementi sufficienti a rilevare una condizione di tossicodipendenza (dipendenza da oppiacei) con crisi di astinenza. In quella occasione il medico di guardia ha sopravvalutato i sintomi clinicamente apprezzabili, neanche suggestivi di una crisi di astinenza da oppiacei in atto, ha omesso l'esecuzione di test specifici e non ha verificato una positività anamnestica a trattamenti metadonici, o ad altri equivalenti, antecedenti o in corso”. Cfr., ancora, pagg. 18- 19 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “l'errore di diagnosi formulata dal medico di guardia al Pronto Soccorso dell'Ospedale “ di il 21/07/2013 non è derivato da una oggettiva difficoltà CP_1 CP_1 di interpretazione del quadro clinico manifestato dal giovane, ma da una complessivamente inadeguata gestione del paziente […] Rimanendo in tema di errore diagnostico, nel caso specifico non ricorreva neanche la condizione di oggettiva difficoltà interpretativa di dati clinico-laboratoristici poiché, in assenza di test aspecifici, la condizione di tolleranza agli oppiacei non poteva essere desunta dal sanitario. La diagnosi di crisi di astinenza deve prevedere, in aggiunta ai segni clinici che sono sempre fondamentali, un esame urinario per la diagnosi di tolleranza agli oppiacei e un esame anamnestico alla ricerca di elementi di conferma”, con conseguente “palese inadeguatezza”, “in aggiunta alle carenze di ordine clinico e anamnestico”, “delle - che, peraltro, anche ove la diagnosi di “crisi di astinenza”, in sé, fosse stata corretta, si sarebbe trattato, al più, di una crisi di grado lieve (e non di una crisi di grado moderato- grave, l'unica in presenza della quale la scelta del trattamento metadonico sarebbe stata adeguata)5, che richiede un trattamento diverso da quello in concreto praticato;
6
- che, in ogni caso, la dose di metadone concretamente somministrata è stata comunque errata per eccesso, atteso che la dose generalmente sufficiente a contenere i sintomi, anche da astinenza di gravo moderato-grave (ed escluso, sulla base di quanto già osservato, che l'ipotetica crisi di astinenza di fosse di grado Persona_1
moderato-grave), è una sola dose pari a 15/20 mg., da ripetere solo in caso di ricomparsa dei sintomi e aumentabile, solo nel caso in cui i pazienti siano dipendenti da dosi elevati, sino a 40 mg. al giorno, laddove, invece, nel caso di specie, la dose concretamente somministrata al paziente era pari, addirittura, al doppio del massimo
(80 mg.); 7
- che, infine, il sanitario è incorso in errore anche laddove non ha prescritto un attento monitoraggio del paziente nelle ore immediatamente successive all'assunzione del trattamento metadonico, dimettendolo.8
indagini strumentali eseguite presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “ di il CP_1 CP_1 21/07/2013”, atteso che “dall'esame degli atti, infatti, non risultano effettuati esami tossicologici di screening sulle urine”, e ciò, nonostante si tratti “di indagini rapide, comunemente disponibili presso i servizi di emergenza anche in forma di stick (point of care test), in grado di evidenziare un uso recente o cronico di oppiacei, incluso il metadone, e di oltre sostanze da abuso quali benzodiazepine, barbiturici, cocaina, amfetamine, cannabinoidi” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti). 5 Cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “se fosse stata correttamente formulata una diagnosi di astinenza di grado moderato-grave, sebbene i sintomi desumibili dagli atti sarebbero potuti essere tutt'al più compatibili con una crisi di grado lieve, poteva essere scelto il trattamento metadonico”. 6 Cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “l'astinenza di grado lieve da oppiacei viene curata con un'intensa idratazione per via orale alla quale si aggiunge un'integrazione alimentare delle vitamine B e C”. 8 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “così come riportato nelle linee guida, «l'osservazione dei pazienti nelle 2-3 ore successive all'assunzione del dosaggio consente una migliore valutazione del grado di tolleranza agli oppiacei». Il trattamento farmacologico con metadone è eseguibile da personale medico che opera nelle strutture di emergenza del SSN che, però, non possono sostituirsi ai SERD alla cui competenza I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso, rilevando “un evidente scostamento delle decisioni di ordine diagnostico terapeutico, assunte dai sanitari dell'Ospedale di Campobasso [e, in particolare, dal medico di guardia del Pronto Soccorso del P.O. di la CP_1 CP_1
sera del 21/07/2013, odierno convenuto], rispetto alle indicazioni riportate nelle P_ linee guida dell'epoca e alle regole della buona pratica clinica”.9
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo al sanitario, consistita: P_
- nell'errata diagnosi, alla quale il sanitario è giunto in assenza dei necessari elementi valutativi che il sanitario avrebbe potuto e dovuto acquisire effettuando gli opportuni test diagnostici;
- nell'errata scelta, in sé:
o sia del trattamento farmacologico a base di metadone da somministrare al paziente, trattandosi di farmaco riservato ai soli casi di crisi di astinenza di grado “moderato-grave”, ipotesi, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie, caratterizzato, al più, da una crisi di astinenza di grado lieve;
o sia della sua posologia, essendo stata somministrata al giovane R_
una dose di 80 mg., pari addirittura al doppio della dose massima di
[...]
40 mg., prescritta, peraltro, solo per i casi più gravi;
- nonché nell'errata gestione del post trattamento, avendo il medico di guardia firmato le dimissioni del ragazzo subito dopo l'assunzione del farmaco, anziché prescrivere un più attento monitoraggio del paziente nelle ore immediatamente successive all'assunzione stessa.
Ne deriva, di conseguenza, l'affermazione della responsabilità del sanitario e della struttura sanitaria stessa, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2049 c.c., nella causazione del danno-evento (exitus del paziente).
Premessa, quindi, l'affermazione sia dell'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del cd. contratto di spedalità concluso con sia della responsabilità Persona_1
tali trattamenti sono ordinariamente demandati. Sulla base di quanto precede va rilevato un evidente scostamento delle decisioni di ordine diagnostico-terapeutico, assunte dai sanitari dell'Ospedale di Campobasso, rispetto alle indicazioni riportate nelle linee guida dell'epoca e alle regole della buona pratica clinica”. 9 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti. extracontrattuale della struttura sanitaria stessa e del sanitario, si osserva, invece, quanto segue in ordine ai danni-conseguenza lamentati dagli attori e ritenuti, in questa sede, concretamente risarcibili.
In primo luogo, si osserva, infatti, al riguardo, che non può essere riconosciuto il danno cd. biologico terminale vantato dagli attori iure hereditatis.
Nel caso di specie, infatti, tale pregiudizio – da tenersi distinto dal danno cd. morale terminale, che, a differenza di quello biologico terminale, presuppone la consapevolezza, nel de cuius, dell'approssimarsi della propria fine, consapevolezza che, nel caso di specie, era del tutto assente, come chiarito dai CC.TT.UU.10 – è risarcibile solo laddove sussista un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento dannoso e la morte,11 lasso di tempo che, normalmente, viene individuato, dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, in un arco temporale almeno superiore alle 24 ore (così: Cass. civ. n. 32372/2018).
Ebbene, alla luce di quanto osservato – e benché non possa, in astratto, escludersi a propri che il danno in esame possa ritenersi “apprezzabile” anche se manifestatosi per periodi di tempo inferiori alle 24 ore –, è, tuttavia, del tutto evidente, nel caso di specie, che l'esiguo lasso di tempo decorso dalle dimissioni del giovane (avvenute alle ore 23.00 del 21/07/2013) e l'aggravarsi delle condizioni del che, la mattina dopo, hanno determinato i suoi familiari a R_
richiedere l'intervento del personale del 118 (chiamato alle ore 06.59 del 22/07/2013), di appena 8 ore, escluda, in radice, la risarcibilità di tale danno, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 10 Cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “non è possibile individuare la ricorrenza di danni ulteriori rispetto al prematuro exitus nel giovane il cui stato di vigilanza, fra la manifestazione del R_ malessere correlato all'inadeguata terapia metadonica e il conseguente decesso, era severamente compromesso proprio a causa del potenziamento, correlato alla contestuale assunzione del diazepam, dell'azione sedativa derivata dal sovradosaggio di metadone”. È, peraltro, appena il caso di osservare, in tema di danno biologico terminale, che, come chiarito da una recente pronuncia della Suprema corte, “il danno suscettibile di liquidazione
è quello corrispondente all'inabilità temporanea e non quello relativo all'invalidità permanente” atteso che “secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea, da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale” (così, di recente: Cass. civ. n. 4658/2024), mentre, nel caso di specie, i
CC.TT.UU. hanno concluso che “non è possibile individuare la ricorrenza di danni ulteriori rispetto al prematuro exitus nel giovane , che possano, quindi, essere risarciti in R_
favore degli odierni attori, quale danno biologico iure hereditatis parametrato alla menomazione dell'integrità psicofisica del loro dante causa.12
Sono, invece, risarcibili i danni subiti dagli odierni attori iure proprio, nei termini di seguito precisati.
È, in primo luogo, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento al quale vige una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio derivante dalla perdita, appunto, di tale rapporto, configurabile per i membri della famiglia nucleare, ossia, in particolare, nel caso di specie, per i genitori e la sorella (così, da ultimo: Cass. civ. n.
5769/2024).
Ne deriva che, nei loro confronti, deve essere senz'altro risarcito il pregiudizio subito in conseguenza del decesso di il quale, a sua volta, deve essere liquidato in Persona_1
applicazione delle tabelle di Milano del 2024, tenuto conto:
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (20 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (rispettivamente: figlio di Pt_1
e di e fratello di;
[...] Parte_2 Parte_3
- dell'età di ciascun congiunto al momento del decesso della vittima (rispettivamente: di anni 52 il padre, 49 la madre e 15 la sorella); 12 Cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale in atti. - del numero di componenti del nucleo familiare (più di tre);
- dell'insussistenza di rapporti di convivenza, non essendo stata provata, da parte attrice, la residenza anagrafica o, comunque, la residenza di fatto di al Persona_1
momento del decesso e risultando, anzi, dalla documentazione in atti, che lo stesso studiava a Roma e che aveva fatto rientro presso l'abitazione dei genitori solo per il periodo estivo;
13
- della qualità e/o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava ciascuno degli specifici rapporti parentali perduti, dovendosi avere riguardo, nella valutazione di tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi), da effettuarsi anche mediante il ricorso a mere presunzioni, alla sofferenza interiore e allo stravolgimento di vita patiti dalle vittime secondarie, parametro da ritenersi, nel caso di specie (e pur in assenza di qualsivoglia allegazione di parte attrice al riguardo), pari ad un valore medio (punteggio di 15/30), in ragione di presunzioni semplici che è possibile ricavare dalla giovane età della vittima primaria (di soli 20 anni) e dall'intensità in sé del legame con le vittime secondarie (rispettivamente: genitori e sorella).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno parentale iure proprio, spettante in favore di ciascun congiunto a seguito del decesso di R_
è pari a:
[...]
- € 277.681,00, in favore di RT
- € 285.503,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
Deve, poi, essere altresì risarcito, da parte degli odierni convenuti, a titolo di danno non patrimoniale, anche il pregiudizio subito dai genitori di Persona_1 RT
e alla propria integrità psicofisica, così come stimato dai CC.TT.UU. Parte_2 13 Cfr. pagg.
3-4 della valutazione psicopatologica di allegata all'atto di citazione, ove si RT legge: “ descrive il figlio come un ragazzo caratterialmente fragile, che, nel periodo in cui Pt_1 R_ studiava a Roma, aveva iniziato a fare saltuariamente uso di cannabinoidi […] nell'estate del 2013 R_ era rientrato a casa dei genitori per il riposo estivo”. nell'elaborato peritale in atti, nella misura pari, rispettivamente, al 27% e al 21% di danno biologico.14
L'istruttoria tecnica espletata nel corso del presente giudizio ha, infatti, consentito di accertare, a carico degli attori e un quadro di RT Parte_2
“depressione moderata”, quanto all'uomo, e di “depressione lieve”, quanto alla donna, quali disturbi causalmente riferibili, in entrambi i casi, e in assenza di disturbi psichici pregressi,15 al decesso del giovane figlio, prematuramente venuto a mancare, ed essendo, del resto, facilmente intuibile, secondo nozioni di comune esperienza, che la perdita improvvisa e violenta di un figlio in giovane età causi nei genitori una condizione di “lutto patologico”,16 foriera, a sua volta, di disturbi di ordine psichico.
Si ritiene, pertanto, di dover liquidare, in favore di e di RT Parte_2
a titolo di danno biologico, comprensivo anche del danno alla vita di relazione, in
[...]
applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura, rispettivamente, del 27% e del 21%) e dell'età dei danneggiati al momento del fatto
(rispettivamente: di 52 e di 49 anni) gli importi pari:
• quanto a , ad € 93.501,00, aumentato del 43% per la sofferenza RT
soggettiva e con il riconoscimento della personalizzazione massima pari al 32% (attesi gli invalidanti sensi di colpa riportati dall'uomo17 e, in generale, il maggior impatto 14 Cfr. pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “in ambito di pregiudizio alla integrità psico-fisica, il quadro di “depressione moderata” e di “depressione lieve”, emersi a carico del IG. e della IG.ra R_
, configurano un danno stimabile, rispettivamente, nella misura del 27-28% e del 21-22%”. Parte_2 15 Cfr., in particolare, pag. 27 e pag. 29 della relazione, ove si legge:
- con riferimento a che “l'anamnesi del IG. , imprenditore dell'età attuale di RT R_ circa 63 anni, non rivela disturbi psichici pregressi, altri eventi stressanti in grado di dare origine a quadri psicopatologici, né alterazioni della personalità che hanno potuto contribuire, svolgendo un apprezzabile ruolo concausale, alla genesi dell'accertata infermità”;
- con riferimento a che “in relazione alle condizioni psico-fisiche della IG.ra Parte_2
l'indagine peritale ha rilevato, in assenza di elementi anamnestici indicativi di pregressi Parte_2 disturbi psichici, una depressione del tono dell'umore riconducibile al sentimento di perdita sperimentato dalla donna”. emotivo che tutta la vicenda ha complessivamente avuto sul suo equilibrio psicofisico, anche in ragione del fatto che è stato proprio ad accompagnare il RT
figlio al Pronto Soccorso la sera del 21/07/20213), per una somma complessivamente pari ad € 163.627,00;
• quanto a , ad € 62.722,00, aumentato del 37% per la Parte_2
sofferenza soggettiva, per una somma complessivamente pari ad € 85.928,00.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di compromissione della capacità lavorativa, non essendovi elementi probatori tali da far presumere, anche tramite un mero giudizio prognostico, l'effettiva sussistenza di un tale pregiudizio e, anzi, avendo i CC.TT.UU. accertato che tali disturbi di ordine psicologico hanno avuto un'incidenza sulla capacità lavorativa degli attori solo “potenziale” e, in ogni caso, “minima”.18
La lesione all'integrità psicofisica, del resto, non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, essendo, in ogni caso, onere di quest'ultimo fornire la prova che il pregiudizio all'integrità psicofisica dallo stesso subito si sia tradotto in una compromissione delle sue aspirazioni professionali e/o lavorative, ossia abbia inciso sulle scelte lavorative da intraprendere in ottica futura, circostanza, tuttavia, non provata né puntualmente allegata nel caso di specie.
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dagli attori, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti, come accertato, del resto, anche dai
CC.TT.UU.19
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria e al sanitario, dott. , odierni P_
errori», come lui stesso li definisce: aver accettato la proposta dell'avvocato dei domiciliari in una casa diversa da quella residenziale, aver portato il figlio in ospedale dove gli hanno somministrato l'eccessivo metadone e, infine, non essersi preoccupato di controllare suo figlio durante la notte: «c'è la mia responsabilità che mi inchioda. Era tutto evitabile»”. 19 Cfr., in particolare, pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “agli atti non sono allegati documenti relativi a spese sanitarie con finalità diagnostico-terapeutica e riabilitativa sulle quali esprimere un parere di congruità”. convenuti, in ordine alla causazione del decesso di e, conseguentemente, Persona_1
in ordine ai danni non patrimoniali riportati dagli odierni attori in conseguenza di tale decesso
(nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, a risarcire le seguenti somme:
- € 441.308,00, in favore di RT
- € 371.431,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state, le stesse, già liquidate dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, dott. odierni convenuti, P_
nella causazione del decesso di e dei danni non patrimoniali occorsi agli Persona_1
odierni attori (nei limiti sopra precisati) in conseguenza di tale decesso, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme (detratta, quanto alla somma riconosciuta in favore di quanto già eventualmente versato a RT
titolo di provvisionale liquidata in sede penale da parte di : P_
- € 441.308,00, in favore di RT
- € 371.431,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di due terzi delle stesse (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo, atteso l'esito complessivo della lite, l'accoglimento della complessiva domanda attorea in misura inferiore rispetto al petitum ed il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori medi ivi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale, con riferimento alla quale appare congruo applicare i valori minimi, anziché
i valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata relativamente a tale fase, svoltasi in maniera semplificata, ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità degli odierni convenuti, e P_ [...]
Controparte_5 [...]
, nella causazione del decesso di Controparte_3 R_
e, per l'effetto:
[...]
• Condanna gli odierni convenuti, e P_ [...]
Controparte_5 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli odierni
[...]
attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dagli stessi subito iure proprio, delle seguenti somme (oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali dalla data odierna sino al saldo effettivo):
- € 441.308,00, in favore di (detratto quanto allo stesso già RT
eventualmente corrisposto da parte di in sede di P_
provvisionale penale);
- € 371.431,00, in favore di;
Parte_2
- € 113.766,00, in favore di;
Parte_3
• Rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori, per i danni dagli stessi subiti iure hereditatis;
• Condanna gli odierni convenuti, e P_ [...]
CO
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dagli
[...]
odierni attori, in solido tra loro, per il presente giudizio – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 25.187,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di due terzi, da distrarsi in favore degli avv.ti PASQUALINO PAVONE e ROSSANA IARROBINO, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo;
• Pone definitivamente a carico degli odierni convenuti, e P_
CO
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così
[...]
come liquidate con separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 5 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “accertato che il decesso del giovane è riferibile a sovradosaggio di metadone, somministrato in dose eccessiva e in assenza di un adeguato periodo di osservazione, è evidente la relazione causale diretta ed esclusiva fra la condotta sanitaria in occasione dell'accesso di al Pronto Soccorso il 21.7.2013 e l'exitus del giovane avvenuto il giorno Persona_1 successivo”. 7 Cfr. pag. 22-23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “inizialmente una sola dose di 15-20 mg. di metadone è spesso sufficiente a sopprimere i disturbi da astinenza. Si può somministrare una ulteriore dose di metadone se i sintomi da sottrazione non sono eliminati oppure se ricompaiono. Nel caso in cui i pazienti sono fisicamente dipendenti da dosi elevate, ma i sanitari che hanno soccorso non Persona_1 possedevano né hanno cercato di assumere tale informazione, può essere necessario superare questi livelli. Generalmente 40 mg. al giorno di metadone, in somministrazione singola o suddivisa in più dosi, costituiscono una posologia adeguata”. 11 Sulla distinzione tra danno morale terminale e danno biologico terminale v. Cass. civ. n. 7923/2024, secondo cui, se è vero che il danno biologico terminale prescinde, a differenza del primo, dalla consapevolezza circa l'approssimarsi della propria fine, è, però, altresì vero che tale danno presuppone pur sempre, per poter essere risarcito, la sussistenza di un lasso di tempo apprezzabile tra l'evento dannoso e la morte (v., in tal senso: Cass. civ. n. 7923/2024 cit., secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita,
a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”). 16 Cfr., in particolare, pag. 27 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “le indagini peritali hanno accertato che in entrambi gli attori sono presenti segni clinici compatibili con una condizione di lutto patologico”. 17 Cfr., in particolare, pag. 5 della valutazione psicopatologica di in atti, ove si legge: “il sig. RT
ad oggi non si dà pace, è logorato dal senso di colpa: «i fatti ti condannano… non sono nessuno… R_ non posso essere nessuno perché non ho capito nulla». Ripercorre gli eventi attribuendo a sé stesso «tre 18 Cfr., in particolare, pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “in ambito di pregiudizio alla integrità psico-fisica, il quadro di “depressione moderata” e di “depressione lieve”, emersi a carico del IG. e R_ della IG.ra , configurano un danno stimabile, rispettivamente, nella misura del 27-28% e del 21- Parte_2 22%, con una potenziale minima incidenza sulla capacità lavorativa dichiarata dagli attori”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
• (C.F.: ; RT C.F._1
• (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
• ( ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Pasqualino Pavone e Rossana
Iarrobino;
(attori)
contro
:
, per esso, Controparte_1 CP_2 [...]
) (C.F. & P.IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via CP_1
Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in viale Duca D'Aosta n. 14, presso CP_1 lo studio dell'avv. Antonio Ferri, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuta) nonché
contro
: (C.F.: ); P_ C.F._4
(convenuto contumace)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso di essere eredi, quali genitori ( e e sorella ( , di RT Parte_2 Parte_3 R_
nato il [...] e purtroppo deceduto, a soli vent'anni, in data 22/07/2013 –, hanno
[...] convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_1
e, per esso, l' (d'ora in
[...] Controparte_3
avanti: e il dott. (dipendente della struttura sanitaria medesima), CP_2 P_
per sentir condannare gli stessi – previo accertamento dell'inadempimento della struttura sanitaria nell'esecuzione del contratto cd. di spedalità concluso inter partes e/o della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria stessa e del medico (già condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 589 c.p.), inadempimento e responsabilità consistiti, in particolare, nella inadeguata diagnosi (quale “crisi di astinenza”) del paziente, giunto in pronto Persona_1
soccorso in data 21/07/2013, alla quale è, poi, seguito l'erroneo trattamento medico a base di un'eccessiva dose di metadone –, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori, iure hereditatis e iure proprio, in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 21/07/2013, alle ore 21.33, – che, in data 20/07/2013 Persona_1
aveva assunto un ansiolitico con principio attivo “Diazepam” – veniva trasportato in ambulanza, dall'abitazione di montagna dei genitori, sita in Campitello Matese (CB), al Pronto Soccorso del P.O. “ di a causa di un forte dolore CP_1 CP_1
addominale;
- che sia il personale del 118 sia il personale medico del Pronto Soccorso venivano prontamente informati della recente assunzione, da parte del ragazzo, di un farmaco a base di “Diazepam”; - che, all'accettazione, il medico di guardia del Pronto Soccorso, dott. P_
odierno convenuto, verificati i sintomi del paziente, riportava quale anamnesi quella di una “crisi di astinenza”;
- che, in conseguenza di tale anamnesi, veniva somministrata al giovane – in assenza di un approfondimento circa le reali condizioni del ragazzo e senza informazione alcuna del paziente circa i rischi connessi all'interazione con il farmaco a base di “Diazepam” precedentemente assunto – una massiccia dose di metadone (80 mg.);
- che, alle ore 23.00 circa, il dott. dimetteva il paziente (che veniva, P_
quindi, riaccompagnato a casa dal padre) con il codice verde e con la prescrizione “si consiglia terapia adeguata mediante valutazione al SER.T.”;
- che, tuttavia, il mattino successivo, alle ore 06.59, i familiari di Persona_1
allertavano il personale del 118 che, giunto sul posto, riscontrava che, purtroppo, il giovane paziente era “non cosciente, con frequenza respiratoria assente e cute fredda”;
- che, quindi, il paziente, nonostante i trattamenti rianimatori, la somministrazione di
NARCAN, di adrenalina e di atropina, decedeva per arresto cardiorespiratorio;
- che il decesso del era riconducibile all'errore medico dei sanitari del Pronto R_
Soccorso del P.O. “ di (in particolare: all'errore del dott. CP_1 CP_1
medico di guardia presso il Pronto Soccorso la sera del 21/07/2013), P_
consistito nella somministrazione di una massiccia dose di metadone (ben 80 mg., a fronte di un dosaggio giornaliero iniziale consigliato di circa 10-20 mg., così come prescritto dalle linee guida dell'O.M.S.), nonostante la recente assunzione, peraltro, di un farmaco a base di “Diazepam”, circostanza nota ai sanitari che avevano preso in cura il ragazzo;
- che, del resto, la responsabilità del dott. per il reato di cui all'art. 589 P_
c.p. veniva accertata anche in sede penale, con sentenza di condanna (passata in giudicato), con cui il medesimo dott. eniva condannato “alla pena di anni uno P_
e mesi quattro di reclusione”, oltre al “risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ad eccezione che per una provvisionale immediatamente esecutiva per
€ 10.000,00 in favore della parte civile costituita, ; RT
- che gli odierni attori, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, avevano subito danni: o iure hereditatis, consistiti nel cd. danno biologico terminale subito dal congiunto nel periodo compreso tra l'evento lesivo e l'exitus e trasmesso agli odierni attori per successione;
o iure proprio, consistiti:
▪ sia nel cd. danno da perdita parentale, subito da tutti gli attori in conseguenza del decesso del loro congiunto;
▪ sia nel cd. danno biologico (in particolare: sindrome depressiva), subito da entrambi i genitori del defunto, e RT Parte_2
a causa del decesso del figlio;
[...]
▪ sia nel cd. danno da perdita della capacità lavorativa, subito dalla madre del defunto, Parte_2
Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli stessi – e in ragione dei titoli suindicati – delle seguenti somme (oltre rivalutazione e interessi):
o € 1.274.804,55, in favore di Parte_2
o € 934.400,00, in favore di RT
o € 294.201,00, in favore di Parte_3
Si è costituita in giudizio l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il CP_2
rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito l'insussistenza di alcuna condotta negligente da parte dei sanitari nonché, in ogni caso, del nesso di causalità tra le scelte operate dai sanitari e il decesso del , prima, e i danni lamentati dagli odierni attori, dopo, e ha, quindi, R_
concluso, chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande, in quanto infondate.
Dichiarata la contumacia del convenuto e concessi termini di cui all'art. 183, P_
co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché, dal punto di vista tecnico, mediante espletamento di una C.T.U. medico-legale con incarico collegiale e, all'udienza del 27 novembre 2024, preso atto della rinuncia alle prove orali precedentemente richieste dalla parte attrice e ritenuta la causa stessa ormai matura per la decisione, il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 18 dicembre 2024 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. ***
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Preliminarmente, si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, sia iure hereditatis, sia iure proprio, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda sanitaria convenuta e, in particolare, di quella tenuta, la sera del
21/07/2013, dal medico di guardia del Pronto Soccorso del P.O. “ di CP_1
dott. CP_1 P_
È, dunque, opportuno distinguere le pretese azionate dagli attori iure hereditatis, da quelle dagli stessi azionate iure proprio, nonché quelle azionate nei confronti della struttura sanitaria da quelle azionate nei confronti del dott. P_
Per quanto riguarda, infatti, le pretese azionate nei confronti di quest'ultimo, si osserva che l'azione di responsabilità (tanto quella promossa dagli attori per i danni subiti iure proprio, quanto quella promossa dagli stessi attori per i danni subiti iure hereditatis) deve essere correttamente qualificata come responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della legge n. 24/2017, “l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (trattandosi di norma applicabile retroattivamente, anche per i fatti commessi, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore della legge, trattandosi di previsione che, in quanto avente valore e carattere interpretativo, è fisiologicamente retroattiva).
Per quanto riguarda, invece, le pretese azionate dagli odierni attori nei confronti della struttura sanitaria, occorre distinguere.
L'azione di responsabilità per i danni subiti dagli odierni attori iure hereditatis, spiegata nei confronti della struttura sanitaria, deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale, in quanto gli attori, agendo in qualità di eredi di fanno Persona_1
valere pretese che si erano già consolidate nella sfera giuridica della loro cd. dante causa quali crediti frutto dell'asserito inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso da Persona_1
Viceversa, l'azione di responsabilità dagli stessi spiegata iure proprio – per ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli subite nella propria sfera giuridica quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di – non è quella di Persona_1 responsabilità contrattuale, spettante unicamente al paziente che ha concluso il contratto, bensì quella di responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ., n.
11320/2022).
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta un onere più stringente per gli attori che agiscono in proprio, i quali devono provare, infatti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., compresa la colpa dei sanitari, mentre, agendo quali eredi del paziente ai sensi dell'art. 1218 c.c., gli stessi non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., peraltro, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento, che resta pur sempre a carico del danneggiato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, risulta pienamente provato:
- non solo il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari (e, in particolare, tra la condotta di e il decesso di il che sarebbe di per sé P_ Persona_1
sufficiente a fondare, dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio (e in assenza di alcuna prova contraria relativa all'esatto adempimento da parte della struttura, nel caso di specie, non fornita dalla struttura stessa), astrattamente, la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 per i danni vantati dagli odierni attori iure hereditatis, in quanto danni subiti dal de cuius, (e salvo quanto si dirà nel Persona_1 prosieguo circa l'insussistenza, in concreto, di tali danni;
infra);
- ma anche l'elemento soggettivo della colpa in capo al sanitario, P_
necessario onde fondare l'addebito di responsabilità – sia nei suoi confronti ex art. 2043, sia nei confronti della struttura sanitaria ex art. 2049 c.c. – relativamente ai danni lamentati dagli attori iure hereditas nei confronti del dott. (ma, sul punto: v. P_
infra), nonché relativamente ai danni lamentati dagli attori iure proprio nei confronti di entrambi i soggetti (sanitario e struttura).
Dalla documentazione complessivamente versata in atti e dall'istruttoria tecnica espletata nel presente giudizio,1 infatti, emerge, pacificamente:
- che medico “accettante” e medico “dimettente” presso il Pronto P_
Soccorso dell'ospedale “ di quale medico di guardia la sera CP_1 CP_1
del 21/07/2023, somministrava al giovane – ritenuta la condizione Persona_1
di tossicodipendenza del giovane e ritenuta essere, altresì, in atto una crisi di astinenza da oppiacei – una dose di 80 mg. di metadone;
2
- che tale somministrazione causava il decesso del paziente, avvenuto il mattino del giorno successivo, a poche ore di distanza dalla somministrazione della sostanza.3
In particolare, i CC.TT.UU., nell'elaborato peritale in atti, hanno evidenziato:
- che il sanitario, dapprima, ha espresso una diagnosi errata (“crisi di astinenza”), in quanto formulata in assenza degli esami, degli accertamenti e, quindi, degli elementi valutativi necessari per formulare una diagnosi di quel tipo;
4 1 V., in particolare, l'elaborato peritale in atti, i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto l'indagine peritale risulta essere stata svolta con metodo e rigore scientifici, supportata da adeguata e logica motivazione, anche avuto riguardo all'analisi e alla risposta alle osservazioni critiche formulate dai C.T.P., che sono state, infatti, anche parzialmente recepite nelle conclusioni della versione definitiva dell'elaborato peritale. 2 Cfr., in particolare, il verbale di accettazione delle prestazioni sanitarie, in atti. 4 Cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “il sanitario non aveva elementi sufficienti a rilevare una condizione di tossicodipendenza (dipendenza da oppiacei) con crisi di astinenza. In quella occasione il medico di guardia ha sopravvalutato i sintomi clinicamente apprezzabili, neanche suggestivi di una crisi di astinenza da oppiacei in atto, ha omesso l'esecuzione di test specifici e non ha verificato una positività anamnestica a trattamenti metadonici, o ad altri equivalenti, antecedenti o in corso”. Cfr., ancora, pagg. 18- 19 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “l'errore di diagnosi formulata dal medico di guardia al Pronto Soccorso dell'Ospedale “ di il 21/07/2013 non è derivato da una oggettiva difficoltà CP_1 CP_1 di interpretazione del quadro clinico manifestato dal giovane, ma da una complessivamente inadeguata gestione del paziente […] Rimanendo in tema di errore diagnostico, nel caso specifico non ricorreva neanche la condizione di oggettiva difficoltà interpretativa di dati clinico-laboratoristici poiché, in assenza di test aspecifici, la condizione di tolleranza agli oppiacei non poteva essere desunta dal sanitario. La diagnosi di crisi di astinenza deve prevedere, in aggiunta ai segni clinici che sono sempre fondamentali, un esame urinario per la diagnosi di tolleranza agli oppiacei e un esame anamnestico alla ricerca di elementi di conferma”, con conseguente “palese inadeguatezza”, “in aggiunta alle carenze di ordine clinico e anamnestico”, “delle - che, peraltro, anche ove la diagnosi di “crisi di astinenza”, in sé, fosse stata corretta, si sarebbe trattato, al più, di una crisi di grado lieve (e non di una crisi di grado moderato- grave, l'unica in presenza della quale la scelta del trattamento metadonico sarebbe stata adeguata)5, che richiede un trattamento diverso da quello in concreto praticato;
6
- che, in ogni caso, la dose di metadone concretamente somministrata è stata comunque errata per eccesso, atteso che la dose generalmente sufficiente a contenere i sintomi, anche da astinenza di gravo moderato-grave (ed escluso, sulla base di quanto già osservato, che l'ipotetica crisi di astinenza di fosse di grado Persona_1
moderato-grave), è una sola dose pari a 15/20 mg., da ripetere solo in caso di ricomparsa dei sintomi e aumentabile, solo nel caso in cui i pazienti siano dipendenti da dosi elevati, sino a 40 mg. al giorno, laddove, invece, nel caso di specie, la dose concretamente somministrata al paziente era pari, addirittura, al doppio del massimo
(80 mg.); 7
- che, infine, il sanitario è incorso in errore anche laddove non ha prescritto un attento monitoraggio del paziente nelle ore immediatamente successive all'assunzione del trattamento metadonico, dimettendolo.8
indagini strumentali eseguite presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “ di il CP_1 CP_1 21/07/2013”, atteso che “dall'esame degli atti, infatti, non risultano effettuati esami tossicologici di screening sulle urine”, e ciò, nonostante si tratti “di indagini rapide, comunemente disponibili presso i servizi di emergenza anche in forma di stick (point of care test), in grado di evidenziare un uso recente o cronico di oppiacei, incluso il metadone, e di oltre sostanze da abuso quali benzodiazepine, barbiturici, cocaina, amfetamine, cannabinoidi” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti). 5 Cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “se fosse stata correttamente formulata una diagnosi di astinenza di grado moderato-grave, sebbene i sintomi desumibili dagli atti sarebbero potuti essere tutt'al più compatibili con una crisi di grado lieve, poteva essere scelto il trattamento metadonico”. 6 Cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “l'astinenza di grado lieve da oppiacei viene curata con un'intensa idratazione per via orale alla quale si aggiunge un'integrazione alimentare delle vitamine B e C”. 8 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “così come riportato nelle linee guida, «l'osservazione dei pazienti nelle 2-3 ore successive all'assunzione del dosaggio consente una migliore valutazione del grado di tolleranza agli oppiacei». Il trattamento farmacologico con metadone è eseguibile da personale medico che opera nelle strutture di emergenza del SSN che, però, non possono sostituirsi ai SERD alla cui competenza I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso, rilevando “un evidente scostamento delle decisioni di ordine diagnostico terapeutico, assunte dai sanitari dell'Ospedale di Campobasso [e, in particolare, dal medico di guardia del Pronto Soccorso del P.O. di la CP_1 CP_1
sera del 21/07/2013, odierno convenuto], rispetto alle indicazioni riportate nelle P_ linee guida dell'epoca e alle regole della buona pratica clinica”.9
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi la sussistenza di una condotta colposa in capo al sanitario, consistita: P_
- nell'errata diagnosi, alla quale il sanitario è giunto in assenza dei necessari elementi valutativi che il sanitario avrebbe potuto e dovuto acquisire effettuando gli opportuni test diagnostici;
- nell'errata scelta, in sé:
o sia del trattamento farmacologico a base di metadone da somministrare al paziente, trattandosi di farmaco riservato ai soli casi di crisi di astinenza di grado “moderato-grave”, ipotesi, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie, caratterizzato, al più, da una crisi di astinenza di grado lieve;
o sia della sua posologia, essendo stata somministrata al giovane R_
una dose di 80 mg., pari addirittura al doppio della dose massima di
[...]
40 mg., prescritta, peraltro, solo per i casi più gravi;
- nonché nell'errata gestione del post trattamento, avendo il medico di guardia firmato le dimissioni del ragazzo subito dopo l'assunzione del farmaco, anziché prescrivere un più attento monitoraggio del paziente nelle ore immediatamente successive all'assunzione stessa.
Ne deriva, di conseguenza, l'affermazione della responsabilità del sanitario e della struttura sanitaria stessa, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2049 c.c., nella causazione del danno-evento (exitus del paziente).
Premessa, quindi, l'affermazione sia dell'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del cd. contratto di spedalità concluso con sia della responsabilità Persona_1
tali trattamenti sono ordinariamente demandati. Sulla base di quanto precede va rilevato un evidente scostamento delle decisioni di ordine diagnostico-terapeutico, assunte dai sanitari dell'Ospedale di Campobasso, rispetto alle indicazioni riportate nelle linee guida dell'epoca e alle regole della buona pratica clinica”. 9 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti. extracontrattuale della struttura sanitaria stessa e del sanitario, si osserva, invece, quanto segue in ordine ai danni-conseguenza lamentati dagli attori e ritenuti, in questa sede, concretamente risarcibili.
In primo luogo, si osserva, infatti, al riguardo, che non può essere riconosciuto il danno cd. biologico terminale vantato dagli attori iure hereditatis.
Nel caso di specie, infatti, tale pregiudizio – da tenersi distinto dal danno cd. morale terminale, che, a differenza di quello biologico terminale, presuppone la consapevolezza, nel de cuius, dell'approssimarsi della propria fine, consapevolezza che, nel caso di specie, era del tutto assente, come chiarito dai CC.TT.UU.10 – è risarcibile solo laddove sussista un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento dannoso e la morte,11 lasso di tempo che, normalmente, viene individuato, dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, in un arco temporale almeno superiore alle 24 ore (così: Cass. civ. n. 32372/2018).
Ebbene, alla luce di quanto osservato – e benché non possa, in astratto, escludersi a propri che il danno in esame possa ritenersi “apprezzabile” anche se manifestatosi per periodi di tempo inferiori alle 24 ore –, è, tuttavia, del tutto evidente, nel caso di specie, che l'esiguo lasso di tempo decorso dalle dimissioni del giovane (avvenute alle ore 23.00 del 21/07/2013) e l'aggravarsi delle condizioni del che, la mattina dopo, hanno determinato i suoi familiari a R_
richiedere l'intervento del personale del 118 (chiamato alle ore 06.59 del 22/07/2013), di appena 8 ore, escluda, in radice, la risarcibilità di tale danno, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 10 Cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “non è possibile individuare la ricorrenza di danni ulteriori rispetto al prematuro exitus nel giovane il cui stato di vigilanza, fra la manifestazione del R_ malessere correlato all'inadeguata terapia metadonica e il conseguente decesso, era severamente compromesso proprio a causa del potenziamento, correlato alla contestuale assunzione del diazepam, dell'azione sedativa derivata dal sovradosaggio di metadone”. È, peraltro, appena il caso di osservare, in tema di danno biologico terminale, che, come chiarito da una recente pronuncia della Suprema corte, “il danno suscettibile di liquidazione
è quello corrispondente all'inabilità temporanea e non quello relativo all'invalidità permanente” atteso che “secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea, da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale” (così, di recente: Cass. civ. n. 4658/2024), mentre, nel caso di specie, i
CC.TT.UU. hanno concluso che “non è possibile individuare la ricorrenza di danni ulteriori rispetto al prematuro exitus nel giovane , che possano, quindi, essere risarciti in R_
favore degli odierni attori, quale danno biologico iure hereditatis parametrato alla menomazione dell'integrità psicofisica del loro dante causa.12
Sono, invece, risarcibili i danni subiti dagli odierni attori iure proprio, nei termini di seguito precisati.
È, in primo luogo, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento al quale vige una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio derivante dalla perdita, appunto, di tale rapporto, configurabile per i membri della famiglia nucleare, ossia, in particolare, nel caso di specie, per i genitori e la sorella (così, da ultimo: Cass. civ. n.
5769/2024).
Ne deriva che, nei loro confronti, deve essere senz'altro risarcito il pregiudizio subito in conseguenza del decesso di il quale, a sua volta, deve essere liquidato in Persona_1
applicazione delle tabelle di Milano del 2024, tenuto conto:
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (20 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (rispettivamente: figlio di Pt_1
e di e fratello di;
[...] Parte_2 Parte_3
- dell'età di ciascun congiunto al momento del decesso della vittima (rispettivamente: di anni 52 il padre, 49 la madre e 15 la sorella); 12 Cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale in atti. - del numero di componenti del nucleo familiare (più di tre);
- dell'insussistenza di rapporti di convivenza, non essendo stata provata, da parte attrice, la residenza anagrafica o, comunque, la residenza di fatto di al Persona_1
momento del decesso e risultando, anzi, dalla documentazione in atti, che lo stesso studiava a Roma e che aveva fatto rientro presso l'abitazione dei genitori solo per il periodo estivo;
13
- della qualità e/o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava ciascuno degli specifici rapporti parentali perduti, dovendosi avere riguardo, nella valutazione di tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi), da effettuarsi anche mediante il ricorso a mere presunzioni, alla sofferenza interiore e allo stravolgimento di vita patiti dalle vittime secondarie, parametro da ritenersi, nel caso di specie (e pur in assenza di qualsivoglia allegazione di parte attrice al riguardo), pari ad un valore medio (punteggio di 15/30), in ragione di presunzioni semplici che è possibile ricavare dalla giovane età della vittima primaria (di soli 20 anni) e dall'intensità in sé del legame con le vittime secondarie (rispettivamente: genitori e sorella).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno parentale iure proprio, spettante in favore di ciascun congiunto a seguito del decesso di R_
è pari a:
[...]
- € 277.681,00, in favore di RT
- € 285.503,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
Deve, poi, essere altresì risarcito, da parte degli odierni convenuti, a titolo di danno non patrimoniale, anche il pregiudizio subito dai genitori di Persona_1 RT
e alla propria integrità psicofisica, così come stimato dai CC.TT.UU. Parte_2 13 Cfr. pagg.
3-4 della valutazione psicopatologica di allegata all'atto di citazione, ove si RT legge: “ descrive il figlio come un ragazzo caratterialmente fragile, che, nel periodo in cui Pt_1 R_ studiava a Roma, aveva iniziato a fare saltuariamente uso di cannabinoidi […] nell'estate del 2013 R_ era rientrato a casa dei genitori per il riposo estivo”. nell'elaborato peritale in atti, nella misura pari, rispettivamente, al 27% e al 21% di danno biologico.14
L'istruttoria tecnica espletata nel corso del presente giudizio ha, infatti, consentito di accertare, a carico degli attori e un quadro di RT Parte_2
“depressione moderata”, quanto all'uomo, e di “depressione lieve”, quanto alla donna, quali disturbi causalmente riferibili, in entrambi i casi, e in assenza di disturbi psichici pregressi,15 al decesso del giovane figlio, prematuramente venuto a mancare, ed essendo, del resto, facilmente intuibile, secondo nozioni di comune esperienza, che la perdita improvvisa e violenta di un figlio in giovane età causi nei genitori una condizione di “lutto patologico”,16 foriera, a sua volta, di disturbi di ordine psichico.
Si ritiene, pertanto, di dover liquidare, in favore di e di RT Parte_2
a titolo di danno biologico, comprensivo anche del danno alla vita di relazione, in
[...]
applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura, rispettivamente, del 27% e del 21%) e dell'età dei danneggiati al momento del fatto
(rispettivamente: di 52 e di 49 anni) gli importi pari:
• quanto a , ad € 93.501,00, aumentato del 43% per la sofferenza RT
soggettiva e con il riconoscimento della personalizzazione massima pari al 32% (attesi gli invalidanti sensi di colpa riportati dall'uomo17 e, in generale, il maggior impatto 14 Cfr. pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “in ambito di pregiudizio alla integrità psico-fisica, il quadro di “depressione moderata” e di “depressione lieve”, emersi a carico del IG. e della IG.ra R_
, configurano un danno stimabile, rispettivamente, nella misura del 27-28% e del 21-22%”. Parte_2 15 Cfr., in particolare, pag. 27 e pag. 29 della relazione, ove si legge:
- con riferimento a che “l'anamnesi del IG. , imprenditore dell'età attuale di RT R_ circa 63 anni, non rivela disturbi psichici pregressi, altri eventi stressanti in grado di dare origine a quadri psicopatologici, né alterazioni della personalità che hanno potuto contribuire, svolgendo un apprezzabile ruolo concausale, alla genesi dell'accertata infermità”;
- con riferimento a che “in relazione alle condizioni psico-fisiche della IG.ra Parte_2
l'indagine peritale ha rilevato, in assenza di elementi anamnestici indicativi di pregressi Parte_2 disturbi psichici, una depressione del tono dell'umore riconducibile al sentimento di perdita sperimentato dalla donna”. emotivo che tutta la vicenda ha complessivamente avuto sul suo equilibrio psicofisico, anche in ragione del fatto che è stato proprio ad accompagnare il RT
figlio al Pronto Soccorso la sera del 21/07/20213), per una somma complessivamente pari ad € 163.627,00;
• quanto a , ad € 62.722,00, aumentato del 37% per la Parte_2
sofferenza soggettiva, per una somma complessivamente pari ad € 85.928,00.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di compromissione della capacità lavorativa, non essendovi elementi probatori tali da far presumere, anche tramite un mero giudizio prognostico, l'effettiva sussistenza di un tale pregiudizio e, anzi, avendo i CC.TT.UU. accertato che tali disturbi di ordine psicologico hanno avuto un'incidenza sulla capacità lavorativa degli attori solo “potenziale” e, in ogni caso, “minima”.18
La lesione all'integrità psicofisica, del resto, non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, essendo, in ogni caso, onere di quest'ultimo fornire la prova che il pregiudizio all'integrità psicofisica dallo stesso subito si sia tradotto in una compromissione delle sue aspirazioni professionali e/o lavorative, ossia abbia inciso sulle scelte lavorative da intraprendere in ottica futura, circostanza, tuttavia, non provata né puntualmente allegata nel caso di specie.
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dagli attori, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti, come accertato, del resto, anche dai
CC.TT.UU.19
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria e al sanitario, dott. , odierni P_
errori», come lui stesso li definisce: aver accettato la proposta dell'avvocato dei domiciliari in una casa diversa da quella residenziale, aver portato il figlio in ospedale dove gli hanno somministrato l'eccessivo metadone e, infine, non essersi preoccupato di controllare suo figlio durante la notte: «c'è la mia responsabilità che mi inchioda. Era tutto evitabile»”. 19 Cfr., in particolare, pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “agli atti non sono allegati documenti relativi a spese sanitarie con finalità diagnostico-terapeutica e riabilitativa sulle quali esprimere un parere di congruità”. convenuti, in ordine alla causazione del decesso di e, conseguentemente, Persona_1
in ordine ai danni non patrimoniali riportati dagli odierni attori in conseguenza di tale decesso
(nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, a risarcire le seguenti somme:
- € 441.308,00, in favore di RT
- € 371.431,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state, le stesse, già liquidate dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, dott. odierni convenuti, P_
nella causazione del decesso di e dei danni non patrimoniali occorsi agli Persona_1
odierni attori (nei limiti sopra precisati) in conseguenza di tale decesso, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme (detratta, quanto alla somma riconosciuta in favore di quanto già eventualmente versato a RT
titolo di provvisionale liquidata in sede penale da parte di : P_
- € 441.308,00, in favore di RT
- € 371.431,00, in favore di Parte_2
- € 113.766,00, in favore di Parte_3
oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di due terzi delle stesse (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo, atteso l'esito complessivo della lite, l'accoglimento della complessiva domanda attorea in misura inferiore rispetto al petitum ed il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori medi ivi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale, con riferimento alla quale appare congruo applicare i valori minimi, anziché
i valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata relativamente a tale fase, svoltasi in maniera semplificata, ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità degli odierni convenuti, e P_ [...]
Controparte_5 [...]
, nella causazione del decesso di Controparte_3 R_
e, per l'effetto:
[...]
• Condanna gli odierni convenuti, e P_ [...]
Controparte_5 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli odierni
[...]
attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dagli stessi subito iure proprio, delle seguenti somme (oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali dalla data odierna sino al saldo effettivo):
- € 441.308,00, in favore di (detratto quanto allo stesso già RT
eventualmente corrisposto da parte di in sede di P_
provvisionale penale);
- € 371.431,00, in favore di;
Parte_2
- € 113.766,00, in favore di;
Parte_3
• Rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori, per i danni dagli stessi subiti iure hereditatis;
• Condanna gli odierni convenuti, e P_ [...]
CO
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dagli
[...]
odierni attori, in solido tra loro, per il presente giudizio – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 25.187,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di due terzi, da distrarsi in favore degli avv.ti PASQUALINO PAVONE e ROSSANA IARROBINO, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, del restante terzo;
• Pone definitivamente a carico degli odierni convenuti, e P_
CO
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così
[...]
come liquidate con separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 5 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “accertato che il decesso del giovane è riferibile a sovradosaggio di metadone, somministrato in dose eccessiva e in assenza di un adeguato periodo di osservazione, è evidente la relazione causale diretta ed esclusiva fra la condotta sanitaria in occasione dell'accesso di al Pronto Soccorso il 21.7.2013 e l'exitus del giovane avvenuto il giorno Persona_1 successivo”. 7 Cfr. pag. 22-23 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “inizialmente una sola dose di 15-20 mg. di metadone è spesso sufficiente a sopprimere i disturbi da astinenza. Si può somministrare una ulteriore dose di metadone se i sintomi da sottrazione non sono eliminati oppure se ricompaiono. Nel caso in cui i pazienti sono fisicamente dipendenti da dosi elevate, ma i sanitari che hanno soccorso non Persona_1 possedevano né hanno cercato di assumere tale informazione, può essere necessario superare questi livelli. Generalmente 40 mg. al giorno di metadone, in somministrazione singola o suddivisa in più dosi, costituiscono una posologia adeguata”. 11 Sulla distinzione tra danno morale terminale e danno biologico terminale v. Cass. civ. n. 7923/2024, secondo cui, se è vero che il danno biologico terminale prescinde, a differenza del primo, dalla consapevolezza circa l'approssimarsi della propria fine, è, però, altresì vero che tale danno presuppone pur sempre, per poter essere risarcito, la sussistenza di un lasso di tempo apprezzabile tra l'evento dannoso e la morte (v., in tal senso: Cass. civ. n. 7923/2024 cit., secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita,
a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”). 16 Cfr., in particolare, pag. 27 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “le indagini peritali hanno accertato che in entrambi gli attori sono presenti segni clinici compatibili con una condizione di lutto patologico”. 17 Cfr., in particolare, pag. 5 della valutazione psicopatologica di in atti, ove si legge: “il sig. RT
ad oggi non si dà pace, è logorato dal senso di colpa: «i fatti ti condannano… non sono nessuno… R_ non posso essere nessuno perché non ho capito nulla». Ripercorre gli eventi attribuendo a sé stesso «tre 18 Cfr., in particolare, pag. 39 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge: “in ambito di pregiudizio alla integrità psico-fisica, il quadro di “depressione moderata” e di “depressione lieve”, emersi a carico del IG. e R_ della IG.ra , configurano un danno stimabile, rispettivamente, nella misura del 27-28% e del 21- Parte_2 22%, con una potenziale minima incidenza sulla capacità lavorativa dichiarata dagli attori”.