Art. 15.
Le quote di pensione sono pagate a mensilita' maturate su presentazione ad una autorita' militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.
Il libretto e' munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.
In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compira' il quattordicesimo anno di eta' ai fini della cessazione o riduzione della pensione.
Le quote di pensione sono pagate a mensilita' maturate su presentazione ad una autorita' militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.
Il libretto e' munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.
In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compira' il quattordicesimo anno di eta' ai fini della cessazione o riduzione della pensione.