Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 15.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798 ruolo gen. dell'anno 2024,
ATP ex 445 bis c.p.c. RG n. 33 ruolo gen. dell'anno 2024,
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessio Oldrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.1.2024 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, avendo presentato domanda amministrativa in data 19.1.2023 senza esito positivo.
Il C.T.U. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che: “a) La signora Parte_1
soffre di asma bronchiale, osteporosi, cardiomiopatia dilatativa ipocinetica ed esiti di ischemia dell'arto superiore destro per trombosi trattata chirurgicamente. Nel 2019 è stata diagnosticata demenza di Alzheimer, con importante deterioramento cognitivo e scarsa gestione delle attività quotidiane. b) La perizianda necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della
l'assunzione dei farmaci, la gestione dei dispositivi necessari dall'incontinenza doppia. Dalla valutazione il deterioramento cognitivo risulta inoltre incompatibile con la possibilità di una dimensione extra-domestica con impossibilità ad effettuare acquisti, usare il telefono, utilizzare mezzi di trasporto e gestire il denaro. Tale condizione può essere fatta risalire con certezza alla valutazione del 27.11.2023 nel corso della quale il riscontro di un'ulteriore riduzione del punteggio al MMSE rispetto alla valutazione di 11 mesi prima (da 16,5 a 12,5) può con ragionevole certezza essere posto alla base dei riflessi sull'autonomia che invece, in tale ultima occasione (19.12.2022), era valutata con un punteggio già indicativo della necessità di assistenza ma altresì di un livello di autonomia tale da non necessitare di una assistenza continuativa.”.
La ricorrente, che dichiarava ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del C.T.U., con ricorso depositato il 3.12.2024 ha proposto rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda del 19.1.2023 (invece che dalla data individuata dal C.T.U. del 27.11.2023).
Ha evidenziato, in particolare, che “Nel corso della visita del 19.12.2022, lo specialista non ha effettuato esclusivamente il test MMSE, ma anche i test sulle autonomie del vivere quotidiano (Test di Barthel e test IADL), le cui risultanze, nemmeno riportate dal CTU, non lasciano alcun dubbio:
− nell'igiene personale necessita di aiuto in tutte le operazioni;
− nel lavarsi necessita di aiuto in tutte le operazioni;
− necessita di aiuto nelle manovre per andare in bagno, per vestirsi e rivestirsi
e per assumere la posizione appropriata;
− necessita di aiuto per salire e scendere le scale;
− non
è in grado di usare il telefono;
− non è in grado di fare acquisti;
− può spostarsi solo con il taxi e
l'auto con assistenza di altri;
− non è in grado di prendere medicinali da sola;
− è incapace di usare i soldi”, con la conseguenza che “È più che evidente che una persona che si trova in queste condizioni abbisogni di assistenza continuativa nel compimento degli atti della vita quotidiana… che erano evidentemente presenti alla visita del 19.12.2022 e dunque anche al momento di presentazione della domanda (19.1.2023).”.
Per tali motivi, ha chiesto la rinnovazione della consulenza medico-legale e l'accoglimento dell'originaria istanza;
con vittoria di spese per entrambe le fasi di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
L' si è costituito contestando nel merito la sussistenza del requisito sanitario e CP_1
concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
*********** All'udienza del 3.4.2025, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“riconoscimento alla ricorrente delle condizioni sanitarie fondanti l'attribuzione della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
oltre a un contributo per le spese di lite (1.170 euro per ATP ed euro 854 per fase studio e introduttiva di questo giudizio, oltre accessori); spese di CTU della prima fase a carico di (vd. relativo verbale di CP_1
udienza).
In data 14.4.2025 l' ha dedotto che “in adesione alla proposta conciliativa formulata CP_1
dal Giudice nella scorsa udienza, ha provveduto ad accogliere in autotutela la domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento a far data della domanda amministrativa”, provando la circostanza attraverso la produzione del relativo verbale di autotutela. Dal verbale di autotutela emerge che la ricorrente è stata riconosciuta “-
INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) - indennità di accompagnamento Con Decorrenza
CP_ dalla data della domanda amministrativa ( 19/01/2023)” (vd. nota di deposito del 14.4.2025 e verbale autotutela ad essa allegato).
All'udienza del 15.4.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, raggiungendo un accordo sulle spese di lite nei seguenti termini:
“complessivi euro 1.170,00 per il giudizio ATPO (rg 33/24) e…complessivi euro 1.686,00 per questo giudizio di opposizione, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge” (vd.. relativo verbale di udienza).
In conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio quesito con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.1.2023, e vanno poste a carico dell' le spese di lite come pocanzi quantificate. CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (espletata nel procedimento R.G. n. 33/2024), liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) dichiara cessata la materia del contendere, poiché è stata riconosciuta “- Parte_1
INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) - indennità di accompagnamento Con Decorrenza dalla data della domanda amministrativa (19/01/2023)”; 2) pone a carico dell' le spese di lite del procedimento ATPO R.G. n. 33/2024, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.170,00, e le spese di questo giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 1.686,00, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.
Alessio Oldrini, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1
nel procedimento R.G. n. 33/2024, che sono liquidate come da separato decreto.
Cremona, 15.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino