Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 401/2021 R.G.A.C., promossa dalla :
società (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. arch. E_ P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Tommaso Gullì, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Dario Fabiano (C.F.: , dal quale è altresì rappresentata e difesa, C.F._2
giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. : ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
ing. elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via A. Lombardi n. 6, presso lo studio CP_2 dell'avv. Maria Grazia Marra (C.F.: , che lo rappresenta e difende, in virtù di C.F._3
mandato reso in calce alla “Comparsa di costituzione e risposta”;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambi i procuratori hanno concluso come da verbale del
7.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa, predisposti da entrambi i contendenti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società evocava in giudizio l'epigrafato E_
, di cui faceva parte per essere proprietaria di un'unità immobiliare sita al suo interno, al fine CP_1 di veder accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, la nullità ovvero l'annullabilità della
1
A fondamento della proposta impugnazione, parte attrice deduceva la illegittimità della delibera assembleare del 21.10.2020 per violazione dei requisiti di forma e perché posta in contrasto con quanto stabilito con la precedente delibera del 22.09.2020 oltre che con il D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio)
e, da ultimo, poiché assunta su un argomento non contemplato nel predisposto ordine del giorno.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'evocato ente di gestione, il quale, nel respingere ogni avverso addebito, che riteneva del tutto infondato, oltre che inammissibile, instava per il rigetto dell'azionata pretesa, considerata, peraltro, palesemente temeraria.
Respinta, medio tempore, la invocata sospensione ad opera della parte opponente, “ritenuto che la situazione prospettata da parte attrice, anche alla luce di quanto addotto ex adverso in sede di comparsa di costituzione non giustificasse l'emissione di un provvedimento in tal senso, stante altresì il difetto di specifiche indicazioni, da parte dell'istante, in ordine al periculum in mora”, la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza di cui in premessa veniva trattenuta per la decisione, una volta scaduti i termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La promossa domanda appare infondata e quindi non può essere favorevolmente apprezzata.
Nel dirimere il merito della vexata quaestio, ritiene questo Tribunale di dover concordare appieno con le deduzioni mosse al riguardo, con dovizie di particolari, dallo stesso ente condominiale che in questa sede, per comodità espositiva, si riprendono illustrandone lo svariato contenuto.
Anzitutto, è da evidenziare come, a fronte della mancata dimostrazione del fondamento di ogni prospettata censura oppositiva, da parte dell'odierno, opponente, controparte, per converso, sia riuscita a comprovare, soprattutto attraverso le prodotte risultanze documentali, “la piena correttezza e legittimità del suo operato e, dunque, la piena validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio”.
Anzitutto, del tutto inconsistente si è dimostrata l'addotta invalidità del deliberato assembleare, “per violazione dell'art. 1136 del c.c., da omessa redazione del verbale dell'assemblea di prima convocazione”, ribadendo a tal proposito che la “necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione, che è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima”, nel caso di specie, non potutasi tenere per “completa assenza dei condomini”.
Non si dimentichi, infatti, che pur essendo vero, per come affermato da parte attrice, “che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione” è altrettanto vero che “detta verifica viene fatta sulla base delle informazioni orali rese dall'Amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, i quali o sono stati assenti alla prima convocazione o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni”.
2 Ne deriva, quindi, che “una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale, che consacra la mancata riunione della stessa in prima convocazione, non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida”.
Nella specifica fattispecie, “i condomini, nel corso dell'assemblea del 21.10.2020, erano edotti sia del fatto che era stata fissata una prima convocazione (cfr. stesse convocazioni effettuate all'uopo), sia del fatto che si trattava di riunione in seconda convocazione;
tant'è che nella delibera impugnata è dato leggere: “Oggi, mercoledì 21 ottobre 2020….in seconda convocazione presso…si è riunita l'Assemblea Straordinaria…”; così che, non risultando contestazioni dei condomini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione…..(cfr. Cass. nn. 22685/2014; 24132/2009 ….)”.
Ad analoga conclusione si perviene, poi, anche con riferimento alla ulteriore lagnanza afferente all'assunta
“violazione dell'art. 1136, comma VI, c.c., in virtù del quale: “L'Assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e, dunque, la mancata menzione della regolarità degli avvisi di convocazione a verbale renderebbe annullabile la delibera assembleare”.
Non può, infatti, non constatarsi al riguardo, che la “regolarità della convocazione, oltre ad evincersi dal verbale stesso nella parte on cui vengono indicati singolarmente i condomini convocati, la si evince anche dagli avvisi di convocazione regolarmente inoltrati dall'Amministratore, prodotti in Assemblea e visionati dal Presidente”.
E ciò, tenendo, altresì, conto del fatto che, per come già illustrato in precedenza, “nell'ipotesi di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera ..potrebbe essere annullata, ai sensi dell'art. 1137 c.c., solo su istanza dei dissenzienti assenti, perché non ritualmente convocati, e non certo su istanza della parte presente in assemblea che, tra l'altro, nulla ha avuto a che dire sul punto…)” (cfr. ex multis Cass. n. 10071/2020 secondo cui, “in caso di omessa convocazione, la legittimazione processuale attiva per far valere il vizio di annullabilità della delibera approvata in assenza dell'avente diritto a parteciparvi non spetta a tutti i condomini, ma solo a chi non ha ricevuto l'avviso di convocazione essendo l'unico soggetto a poter dimostrare l'interesse qualificato a rimuovere la situazione di oggettiva incertezza che la delibera ingenera nei suoi confronti”.
Stessa inconcludenza si registra, inoltre, anche con riguardo all'affermata denunciata violazione degli artt.
40 e 44 del regolamento condominiale, per aver portato in discussione assembleare un punto non posto all'ordine del giorno, “poiché, nel corso della discussione del primo punto all'ordine del giorno –
Valutazione di proposte per l'attuazione del Superbonus e deliberazione secondo le indicazioni eventualmente allegate all'offerta….- ”, sarebbe stato richiesto se “l'Assemblea sia favorevole ad attivare il per il Condominio”. Parte_3
Orbene, a tal proposito, per come correttamente dedotto dallo stesso ente di gestione, odierna parte opposta,
“la domanda volta ad accertare la volontà o meno da parte dei condomini di attivare il non Parte_3 costituisce argomento ultroneo rispetto a quelli posti all'ordine del giorno ma semplicemente esplicazione di quello contenuto all'interno del primo punto, al quale può dirsi logicamente presupposto”.
3 Ed infatti, può tranquillamente affermarsi che il punto afferente alla “Valutazione di proposte per l'attuazione del Superbonus” implichi il “già espresso favore ad avvalersi di questo strumento. Per la validità delle delibere assembleari…. è sufficiente che l'oggetto della discussione sia stato previsto, quanto meno in “termini essenziali”, nell'ordine del giorno. Ciò significa che l'obbligo della preventiva informazione, di cui all'avviso di convocazione, risponde non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati…. l'oggetto degli argomenti da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare…con cognizione di causa alla relativa deliberazione (Cass. n. 3634/2000; n.
63/2006…)”.
Nel caso di specie appare evidente quale fosse l'intento del dibattito posto al primo punto dell'ordine del giorno, “ossia decidere se attivare il dopo aver esaminato le varie offerte presentate, Parte_3 scegliendo, eventualmente, tra queste, quella reputata migliore”, come avvenuto poi in concreto.
Ad ulteriore conferma, comunque, della legittimità della condotta tenuta in proposito dal CP_1 devesi rilevare che “anche nella denegata ipotesi in cui fosse stato introdotto un argomento completamente estraneo rispetto a quelli posti all'ordine del giorno, ciò non avrebbe legittimato la società attrice a dolersene nella presente sede, poiché, allorquando un condomino presente in assemblea discuta su un argomento non inserito all'ordine del giorno egli, implicitamente rinuncia alla possibilità di far valere il vizio della delibera (Trib. Roma n. 19739/2019)”.
Ad analogo rigetto va incontro anche la successiva doglianza relativa “all'omessa riproduzione, nel verbale, dei nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti ed i valori delle rispettive quote millesimali”; ed infatti, il suddetto denunciato vizio si infrange contro le specifiche ed espresse indicazioni contenute nello stesso verbale redatto, appunto, in occasione della discussione de qua, laddove risultano riportati “i nomi dei condomini dissenzienti all'esecuzione dei lavori con l'attivazione del con Parte_3
l'ovvia conseguenza che tutti gli altri hanno espresso parere favorevole”. Stesso dicasi per la indicazione delle quote millesimali riferite a ciascun partecipante al , che risultano chiaramente riportate CP_1 nel contenuto dello stesso verbale.
Per quel che riguarda, poi, “l'assunta invalidità della delibera per contrasto con quanto precedentemente deciso nel corso dell'assemblea condominiale del 22.09.2020, occorre ribadire….. che l'iniziativa di attivare il è scaturita proprio dalla società attrice, che, pur risultando quasi sempre assente alle Parte_3 assemblee condominiali ha, in questo caso, avvertito il bisogno di sollecitare l'Amministratore…ad indire apposita assemblea per deliberare sul punto. Da qui l'assemblea del 22.09.2020, la cui deliberazione è stata nella presente sede invocata”.
Or dunque, dallo scrutinio degli atti contenuti nel complessivo carteggio documentale prodotto in allegazione dal convenuto appare chiaro come l'interesse della a far affidare i lavori CP_1 Pt_1 de quibus avvalendosi del non fosse determinata dalla volontà di “migliorare l'edificio Parte_3 condominiale limitandone i costi, ma da motivi personali…”, visto che l'intento principale era, invero, quello di commettere i lavori in questione alla società , sostanzialmente coincidente con la società CP_3
4 odierna opponente (ed infatti non solo “il legale rappresentante e socio di maggioranza della Pt_1 [...]
era altresì socio…anche della ”, ma il “legale rappresentante e socio di maggioranza di Pt_2 CP_3
, era anche socio di .)”. CP_3 Parte_4 Pt_5
Alla luce delle deduzioni che precedono può dunque affermarsi, in adesione con quanto evidenziato al riguardo dallo stessa parte convenuta che “ciò che ha spinto la impugnare la delibera è stata Parte_6 la circostanza che il Condominio, nel pieno dei suoi poteri decisionali, ha valutato di affidare i lavori non ad bensì a diversa società” e che “sostenere l'invalidità della delibera impugnata in quanto CP_3 contrastante con la precedente delibera del 22.09.2020, con la quale erano stati stabiliti i criteri per la valutazione delle offerte relative al appare alquanto bizzarro…perché, rappresentando Parte_3 semplici parametri da utilizzare nella valutazione delle proposte che sarebbero giunte, non avrebbero potuto essere considerati vincolanti per i condomini i quali, nel pieno esercizio dei loro poteri, ben hanno potuto decidere di voler soprassedere al loro rispetto”, ben potendo lo stesso ente di gestione “sempre modificare le proprie decisioni…, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed anche incompatibile con la prima” (cfr. Cass. n. 2636/2021).
“Pertanto, la decisione di affidare i lavori alla è stata valida ed efficace, avendo il CP_4 CP_1 deliberato con le forme e con la maggioranza richiesta dalla legge e ritenendo che l'offerta da questa presentata fosse, al di là dei criteri precedentemente indicati….quella globalmente più conveniente”.
Inoltre e da ultimo, occorre aggiungere, per completezza di indagine, che la , risultata poi CP_4 assegnataria tra le società offerenti, ha richiesto, in ambito contrattuale, “il pagamento di una penale pari ad € 15.000,00, oltre Iva, solo ove il Condominio, all'esito positivo dello studio di fattibilità dell'intervento finanziato con il avesse deciso di venir meno all'impegno di cui al punto 8.1 dell'offerta, ossia Parte_3
: “Se all'esito….si fosse confermato, anche nelle more di intervenute modifiche normative, la possibilità di un intervento idoneo a generare un credito di imposta….”.
Al contrario, “l'offerta di , ove accettata, sarebbe stata molto più onerosa, e soprattutto rischiosa, CP_3 poiché prevedeva un costo iniziale per il a titolo di anticipo, dunque indipendente da un suo CP_1 inadempimento, di una somma pari ad € 30.000,00 (ossia il doppio di quanto richiesto da solo CP_4 in caso di inadempimento contrattuale da parte del ”. CP_1
In più, nell'offerta proveniente da era stato previsto che, “nel caso di recesso unilaterale del CP_3 committente, lo stesso avrebbe dovuto versare ad : “il corrispettivo per le attività svolte CP_3 quantificate forfettariamente in proporzione……, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 25% del corrispettivo dovuto per le attività residue”.
Ciò che avrebbe finito, così, col comportare un oggettivo ed assai gravoso onere per il nei CP_1 confronti della , soprattutto laddove si dovesse considerare che, “successivamente all'introduzione CP_3 del presente giudizio, per come rappresentato e documentato nel corso dell'udienza del 22.10.2021.., l'ing.
con nota del 22.10.2021, quale professionista della e sottoscrittore, Persona_1 CP_4 assieme a quest'ultima, del contratto relativo alla “predisposizione del progetto di fattibilità….., ha
5 comunicato l'esito negativo dello studio di fattibilità, stante la presenza di difformità urbanistiche inerenti i prospetti condominiali…….L'esito negativo dello studio di fattibilità, oltre a far venir meno l'interesse alla caducazione della impugnata delibera, non ha determinato in capo al alcuna CP_1 spesa, poiché la , per come contrattualmente convenuto, non ha ricevuto alcun compenso per CP_4
l0'attività prestata;
mentre ove detto esito fosse stato accertato dall' il Condominio si sarebbe CP_3 trovato costretto ad affrontare un notevole esborso economico”.
Né si potrebbe invocare, per come preteso dalla parte attrice, l'invalidità dell'impugnata delibera “nella parte in cui l'Assemblea avrebbe deciso, senza che l'argomento fosse stato posto all'ordine del giorno, il congelamento delle quote già accantonate dal per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi CP_1 alla ristrutturazione dell'immobile, stante la possibilità offerta dal di eseguire detti lavori a Parte_3 costo zero”, dato che “anche tale censura, alla luce del richiamato esito negativo dello studio di fattibilità
e, dunque, dell'accertata impossibilità di usufruire del non può che risultare priva di rilievo”. Parte_3
Ben ha potuto, dunque, il “ deliberare anche su altre questioni, logicamente riconducibili a CP_1 quelle oggetto dell'assemblea e pertanto ricomprendibili nel punto “Varie ed eventuali”.
“Il congelamento della delibera sulla realizzazione dei lavori di ristrutturazione, infatti, è stata la conseguenza logica dell'aver deciso di attivare la procedura del che avrebbe dovuto coprire, Parte_3 gratuitamente per i condomini, la maggior parte degli interventi per i quali l'accantonamento era stato deciso, ma che non avrebbe di certo coperto gli ulteriori interventi necessari e in precedenza deliberati
(come il rifacimento delle montanti idriche, dell'impianto citofonico o del tappetino in asfalto delle strade condominiali) (cfr. all. 10 comparsa di costituzione); da qui la necessità di limitare, momentaneamente, il versamento delle somme ad una cifra inferiore a quanto in precedenza stabilito. Poiché, dunque, tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del giorno vi è una relazione di ampia coincidenza o, comunque, di convergenza, ciò esclude qualsiasi profilo di illegittimità (Cass. n.
3634/2000), avendo il dovere informativo trovato ampia ottemperanza (cfr. Trib. Roma n.
21391/2011)”.
Il tutto tenendo, altresì, in debito conto che la “paventata distrazione delle somme per fini diversi rispetto a quelli preventivati, non trova alcun fondamento poiché, contrariamente a quanto …sostenuto da parte attrice, l'utilizzo delle somme accantonate era stato oggetto di apposita deliberazione assembleare (cfr. all.
11 comparsa di costituzione), la cui validità non è stata assolutamente messa in discussione dalle decisioni assunte con la delibera impugnata. Tant'è che con quest'ultima si è altresì stabilito di riprendere il versamento delle quote, per come in precedenza deliberato, ove lo studio di fattibilità avesse dato esito negativo;
per come poi effettivamente avvenuto”.
Ne deriva, pertanto, ed in conclusione, il rigetto della promossa opposizione e la condanna della stessa parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con
6 il valore della causa (pari ad € 15.000,00) e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto mancare della cd fase istruttoria, trovano ristoro come da dispositivo.
Nulla, per converso, può essere adottato a titolo di “risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”, per come richiesto dalla medesima difettando al riguardo dei necessari presupposti soggettivi. Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la impugnazione della delibera assembleare, per come proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, la condanna al pagamento, nei confronti dell'odierno convenuto ( in qualità), delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 24.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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