Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1785 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11.6.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. PAOLO PIERDICCA ed elettivamente domiciliata in Largo Parte_1
M. GERRA, 3 - REGGIO EMILIA
-Appellante-
CONTRO con l'Avv. PATRIZIA SANGALLI ed elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
QUINTINO SELLA, 4 - MILANO
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 930/2022, depositata il 15/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
ed convenivano in giudizio Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 società di diritto polacco, per sentire accertare e dichiarare la risoluzione di due contratti aventi ad oggetto la vendita di merce alimentare, intercorsi tra la e la convenuta nonché di un CP_4 terzo contratto, avente il medesimo oggetto, intercorso tra la e la convenuta medesima, per CP_2 grave inadempimento della venditrice all'obbligazione di consegna del bene acquistato, con condanna al risarcimento dei danni quantificati, rispettivamente, da in € Controparte_2
2.880,00 e da in € 7.155,00. Parte_1
In particolare, con il primo contratto n. 38421 del 19 marzo 2020 Parte_1 acquistava da 43000 kg di “Chicken: MDM 1-3 mm” al prezzo pattuito di € Controparte_3
0,200 al kg per un importo complessivo di € 8.600,00.
Con il secondo contratto n. 38574 del 3 aprile 2020 (Doc.3) acquistava da Parte_1 ulteriori 21.500,00 kg del medesimo prodotto al prezzo pattuito di € 0,180 per Controparte_3 un importo complessivo di € 3.870,00.
Con il terzo contratto n. 38799 del 23 aprile 2020 acquistava da Controparte_2
105.000,00 kg di “Chicken: MDM 1-3 MMB 1-3 B grade”, al prezzo di € 0,200 Controparte_3 al kg per un importo complessivo di € 21.000,00.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_3 della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
l'abuso dell'istituto di cui all'art. 103 c.p.c. per avere le attrici cumulato in un unico processo domande fondate su contratti distinti con conseguente separazione delle domande proposte da Parte_1 da quelle proposte da di competenza del giudice di pace, nonchè il
[...] Controparte_2 difetto di giurisdizione italiana;
nel merito, contestava, nell'an e nel quantum, le domande avversarie, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con condanna delle parti attrici ex art. 96 c.p.c.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'esito, il Tribunale così decideva: “dichiara, in relazione alle domande proposte da nei confronti di Controparte_2
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il CP_3 CP_3
Giudice di Pace di Reggio Emilia;
dichiara la risoluzione dei contratti di compravendita n. 38421 del 19 marzo 2020 e n. 38574 del 3 aprile 2020 intercorsi tra e Parte_1 CP_3
per grave inadempimento di quest'ultima; rigetta la domanda di risarcimento dei danni
[...] proposta da rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da Parte_1 Controparte_3 compensa interamente le spese di lite tra e condanna Parte_1 Controparte_3 [...]
a rifondere a le spese di lite…”. Controparte_2 Controparte_3
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari relative all'improcedibilità della domanda ed al difetto di giurisdizione, accoglieva quella relativa alla competenza, osservando che le società attrici – entità giuridicamente autonome, ancorché fosse interamente Parte_1 partecipata da – erano parti di distinti negozi, retti da una loro autonoma Controparte_2 causa, e che pertanto si era in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati con conseguente esclusione di una connessione per oggetto o per titolo. Di conseguenza si trattava di un tipico caso di litisconsorzio facoltativo (attivo) improprio, dove più attori ( e , per mera ragione di economia, avevano Parte_1 Controparte_2 ritenuto di proporre in un unico contesto, nei confronti dello stesso soggetto ( , Controparte_3 azioni che ciascuno di essi, in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, avrebbe potuto autonomamente esperire, ma che erano sicuramente connesse tra loro per il fatto che alla società convenuta veniva contestato, in relazione a tutti i rapporti contrattuali, il medesimo inadempimento consistente nella consegna dello stesso prodotto con caratteristiche diverse da quelle pattuite (ossia carcasse di pollo macinate finemente in luogo di carne di pollo separata meccanicamente), essendo, pertanto, identiche le questioni dalla cui soluzione dipendeva la decisione della causa.
Sennonché, trattandosi di litisconsorzio facoltativo improprio, doveva tenersi conto, ai fini della competenza per valore, non della somma di tutte le domande, bensì dell'ammontare di ciascuna di esse.
Pertanto, poiché, in virtù del principio dell'autonomia processuale, la competenza andava accertata autonomamente per ogni singola causa cumulata, soltanto le domande proposte da rientravano nei limiti di competenza del tribunale mentre quelle proposte da Parte_1 rientravano nei limiti di competenza del giudice di pace. Controparte_2
Quindi, non potendo trovare applicazione l'art. 103, comma 2, c.p.c., non andava disposta la separazione delle cause ma, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta, era sufficiente dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito in riferimento alle domande spiegate da per le quali veniva dichiarato competente il Giudice di Pace di Controparte_2
Reggio Emilia, con conseguente assorbimento delle relative questioni di merito.
Circoscritto, quindi, l'ambito del dibattito processuale alle sole domande proposte da e passando al merito della controversia, il Tribunale poneva in rilievo le seguenti Parte_1 circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate:
- in relazione al contratto del 19 marzo 2020, avente ad oggetto 43.000 kg di “Chicken:
MDM 1-3 mm” al prezzo di € 0,20 al kg per un importo complessivo di € 8.600,00, l'acquirente con contratto in pari data, aveva rivenduto la medesima merce al cliente finale Parte_1
Vafo Praha s.r.l. al prezzo di € 0,36 al kg per un importo complessivo di € 15.480,00 (doc. 4 dell'attrice), stipulando il contratto di trasporto al costo di € 2.000,00 (doc. 6 dell'attrice);
- in relazione al contratto del 3 aprile 2020, avente ad oggetto 21.500 kg di “Chicken: MDM
1-3 mm” al prezzo di € 0,18 per un importo complessivo di € 3.870,00, l'acquirente Parte_1
con contratto in pari data, aveva rivenduto la medesima merce al cliente finale Vafo Praha
[...]
s.r.l. al prezzo di € 0,330 al kg per un importo complessivo di € 7.095,00 (doc. 5 dell'attrice), stipulando il contratto di trasporto al costo di € 950,00 (doc. 7 dell'attrice);
- la merce non era mai stata consegnata dalla venditrice
[...] aveva allegato che la convenuta, comunicando di avere iniziato ad Parte_2 utilizzare un nuovo macchinario per la produzione, aveva offerto di consegnare un prodotto con una percentuale di grasso pari al 2%, e dunque notevolmente inferiore a quella pattuita pari al 20%, nonché una concentrazione di ceneri e calcio, rappresentative della quantità di osso contenuta nel prodotto, pari rispettivamente al 10,35% ed a 14.100 milligrammi per kg, e dunque di 14 volte superiore al minimo legale consentito, ed altresì che, a fronte della richiesta di ricevere la merce con le caratteristiche concordate – vale a dire carne di pollo separata meccanicamente (MDM, acronimo di “Mechanical Debonned Meat”) e non già carcasse di pollo macinate finemente –, la venditrice aveva risposto che tale prodotto era terminato e l'attesa sarebbe stata fino al mese di agosto per avere, peraltro, due sole spedizioni al maggior prezzo di € 0,26 al kg.
Su tali premesse l'attrice aveva chiesto dichiararsi la risoluzione dei due contratti per grave inadempimento della convenuta con condanna al risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 7.155,00.
La convenuta aveva replicato che fino al mese di marzo 2020 l'attrice aveva acquistato carne per animali;
di non avere potuto in quel mese, a causa di un malfunzionamento di un proprio macchinario, produrre cibo per animali e, quindi, di aver deciso, al fine di favorire il rapporto commerciale con un cliente storico, di consegnare, in sostituzione, del cibo per uso umano, di maggior pregio, pur lasciando invariato il prezzo;
che, nel frattempo, l'attrice aveva effettuato l'ordine per cui è causa avente sempre ad oggetto carne per animali;
di avere sostituito il macchinario difettoso nel luglio 2020, e, quindi, di avere ripreso la regolare produzione di cibo ad uso animale, informando tempestivamente l'attrice che da quel momento avrebbe ricominciato a consegnare al medesimo prezzo cibo per animali anziché cibo per uso umano;
che, in ogni caso, il prodotto offerto in consegna era conforme all'ordine, secondo cui il contenuto di grassi avrebbe dovuto essere «non superiore al 20%» senza specificazione né di un contenuto minimo di grasso né di quantitativi di tessuto osseo.
Rilevava il Tribunale che la tesi difensiva della convenuta muoveva dall'assunto errato che i contratti intercorsi tra le parti avrebbero avuto ad oggetto carne per animali.
Tuttavia, premesso che la stessa delineava una chiara distinzione tra Controparte_3
“MOM 1mm K” / “MOM 3 mm K”, e cioè carne destinata alla produzione di mangimi, e “MOM 1 mm”, e cioè carne destinata all'alimentazione umana (dove la sigla “MOM”, acronimo in lingua polacca di “Mięso Oddzielnie Mechanicznie”, indica sempre la carne separata meccanicamente), è dirimente osservare che i contratti in discussione specificavano inequivocabilmente, alla pagina 1, che si sarebbe dovuto trattare di carne “MDM 1 mm” e non già, come sostenuto dalla convenuta, di carne per animali, a nulla rilevando che, in relazione a distinti e precedenti contratti, Parte_1 avesse invece acquistato carne destinata alla produzione di mangimi e, per un breve periodo,
[...] stante l'impossibilità di di produrre cibo per animali a causa di un Controparte_3 malfunzionamento del macchinario, avesse accettato in sostituzione carne destinata all'alimentazione umana.
Quindi, poiché il prodotto offerto in consegna non era conforme, per caratteristiche, a quello ordinato, veniva dichiarata la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti in data 19 marzo 2020 e
3 aprile 2020, per grave inadempimento della società convenuta.
Ciò nonostante, non veniva ritenuta meritevole d'accoglimento la domanda risarcitoria proposta da la quale aveva chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, Parte_1 pari ad € 7.155, consistente nell'utile che, in caso di corretto adempimento del contratto da parte di avrebbe conseguito rivendendo la merce acquistata alla cliente finale Vafo Controparte_3
Praha s.r.l. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, per configurare il diritto al risarcimento, l'inadempimento del contratto col terzo non deve essere altrimenti evitabile usando la normale diligenza e deve sussistere un rapporto di causalità tra il mancato guadagno e l'inadempimento.
Nella specie, a fronte della contestazione della convenuta circa Parte_1
l'indimostrata impossibilità a reperire altrove il medesimo prodotto, non aveva dedotto, né tantomeno provato, di non essere riuscita ad adempiere al contratto di vendita con la cliente finale
Vafo Praha s.r.l., né di non aver avuto altro modo per adempiervi e, dunque, di aver effettivamente perduto, a causa dell'inadempimento di il suddetto guadagno, atteso anche che i Controparte_3 contratti stipulati con il cliente finale non prevedevano un termine essenziale e che la stessa attrice, esercente l'attività di intermediazione nel commercio di carne, con migliaia di contratti conclusi all'anno, aveva ammesso, ancora nei primi giorni di luglio, di essere ancora in tempo per reperire la merce altrove.
Infine, veniva rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta, non sussistendone i presupposti né nei confronti di in quanto la domanda di Parte_1 risoluzione del contratto era stata comunque accolta, né nei confronti di Controparte_2 perché la contestuale proposizione di una pluralità di domande rientranti nella cognizione di giudici diversi da parte di soggetti distinti non integrava, di per sé, un abuso processuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stata tale condotta difensiva, seppure processualmente non corretta, giustificata da ragioni di contenimento dei costi di difesa.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande risarcitorie e delle richieste istruttorie.
Proponeva autonomo appello anche chiedendo di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello avversario;
di dichiarare l'incompetenza di questa Corte, in favore del giudice della Repubblica Ceca o, in alternativa, del giudice Polacco;
nel merito, di rigettare e/o comunque respingere l'appello avversario e tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni ivi proposte;
dichiarare che le pretese creditorie avanzate dalla sono scorrette Parte_1 nell'ammontare, e, per l'effetto, quantificarle nella minor somma ritenuta di giustizia, eventualmente compensandole con le somme riconosciute essere dovute dalla Parte_1 alla insistendo, infine, nelle proprie richieste istruttorie e nella richiesta di Controparte_1 condanna ex art. 96 cpc della parte avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per evidenti ragioni di pregiudizialità va necessariamente scrutinata, in via preliminare, la
“Comparsa di costituzione e risposta in appello” di che, in realtà (ed al di là Controparte_1 della forma), deve essere considerato un vero e proprio appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, si eccepisce l'inesistenza e/o inefficacia dei contratti tra e nonché il difetto di giurisdizione del giudice Italiano. CP_3 CP_4
Sostiene, infatti, l'appellante, riproponendo le doglianze già svolte in primo grado, che il
Tribunale avrebbe errato due volte: la prima ritenendo sussistere una ratifica dell'operato del (o dei) falsus procurator; la seconda ritenendo che tale ratifica si estendesse alle clausole vessatorie. Viceversa, non c'è mai stata alcuna ratifica, nemmeno implicitamente, e, quand'anche si volesse ammettere l'esistenza di una qualche ratifica, essa non poteva certo estendersi alla clausola
(vessatoria) n. 246, relativa al Foro competente, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della legge applicabile al rapporto ed al Foro competente per la risoluzione delle controversie dovranno trovare applicazione le normali norme in tema di commercio internazionale all'interno dell'U.E.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Il contratto stipulato inter partes n. 38574 del 3.4.2020, fu restituito timbrato e firmato da mentre il contratto di fornitura n. 38421 del 19.3.2020 venne regolarmente concluso per via CP_3 telematica, in quanto la referente di che in quel periodo lavorava da casa in “smart CP_3 working”, causa pandemia, chiese di sostituire la firma con una approvazione completa via mail
(“we fully confirm all pages of this order n. 38421” ovvero: “confermiamo pienamente tutte le pagine di questo ordine n. 38421”), richiesta in buona fede accolta da Parte_1
L'invio del contratto tramite mail soddisfa pienamente il disposto di cui all'art. 10, paragrafo
3, della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, in base al quale “le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle”.
Di conseguenza, non solo il contratto era da ritenersi regolarmente sottoscritto, ma anche le relative clausole, comprese quelle vessatorie, devono ritenersi regolarmente approvate, ivi compresa la clausola di deroga relativa alla giurisdizione Italiana, in quanto la conferma via mail in cui dichiarava di accettare tutte le pagine dell'ordine è da considerarsi pienamente efficace ai CP_3 sensi dell'art. 23 par. 1 del regolamento europeo n. 44/2001 del 22.12.2000, nonché dell'art. 25 del regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012, secondo i quali la forma scritta, imposta per la clausola di deroga della giurisdizione “comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza".
In tal senso, la Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza 21 maggio 2015, C322/14, Cars on the web, richiamata anche da Cass. SS.UU. n. 21622/2017, ha espressamente affermato che la forma scritta è da considerarsi pienamente integrata e soddisfatta anche nel caso in cui la clausola di deroga della giurisdizione venga inserita nelle condizioni generali di un contratto disponibile mediante accesso ad un sito internet, purché questo consenta di stampare e di salvare il testo di dette condizioni.
Di conseguenza, poiché il contratto inviato a da , e le relative clausole, CP_3 Parte_1 erano regolarmente stampabili e consultabili, non può che essere considerata efficace l'approvazione di detta clausola inserita nelle condizioni contrattuali specificatamente inviate tramite mail a e che quest'ultima ha esplicitamente comunicato di accettare, non essendo, CP_3 comunque, necessaria alcuna doppia firma in ordine al patto con il quale le parti convengono la competenza giurisdizionale di uno degli Stati membri.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la clausola di scelta del Foro competente non richiede la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 del Codice civile, pur necessitando di una serie di garanzie per il contraente che non l'ha predisposta (Cass. Civ., SS.UU., n. 361/2023). Poiché la clausola n. 246 (più volte espressamente citata da nel proprio atto CP_3 introduttivo) prevedeva chiaramente che “This contract was concluded in Italy and is regulated by
Italian law. For any controversy that should arise in merit of its interpretation or other will fall under the jurisdiction of the Italian Court of Reggio Emilia, Italy”, ricorrono, nel caso di specie, tutte le condizioni per ritenere la stessa pienamente valida ed efficace, analogamente all'intera pattuizione contrattuale.
Inoltre, come ampiamente documentato in primo grado, le parti oggi in causa avevano già stipulato numerosissimi contratti di vendita negli anni (ben 76 tra quelli conclusi da Parte_1
e quelli stipulati dalla propria controllante , di cui ne sono stati prodotti 24 in Controparte_2 primo grado), tutti contenenti le medesime condizioni (compresa la clausola n. 246 di deroga della
Giurisdizione in favore del Giudice Italiano) e tutti conclusi con la stessa identica procedura di ricezione e invio, il che induce a ritenere che fosse perfettamente a conoscenza del fatto CP_3 che, in caso di contestazioni nell'ambito del rapporto commerciale con e Parte_1 [...]
il Giudice competente era quello Italiano. Controparte_2
Quanto alla carenza di poteri eccepita da per essere stati i contratti sottoscritti da un CP_3
c.d. “falsus procurator”, ferme le considerazioni già svolte dal Tribunale - specie in relazione alla intervenuta ratifica da parte di – che questa Corte condivide, resta il fatto che tale CP_3 circostanza non può essere opposta ad la quale ha chiaramente fatto affidamento Parte_1 sia sul fatto che chi aveva sottoscritto il contratto avesse i poteri per farlo, sia sulla pluriennale consuetudine di scambiarsi i contratti via mail, sempre con le stesse modalità, senza che fosse mai stato eccepito nulla al riguardo.
Diversamente opinando si darebbe alla predetta società la libertà di far sottoscrivere i contratti da un qualsiasi soggetto appartenente alla ditta, con la possibilità di nulla eccepire in caso di regolare esecuzione dello stesso e di impugnarne la validità in caso di problematiche e contestazioni.
Con il secondo motivo dell'appello incidentale si contesta l'inesistenza dell'invocato grave inadempimento di avendo il Giudice del primo grado errato nella valutazione del dato CP_3 fattuale, in quanto la merce preparata da era conforme agli ordini effettuati da CP_3 Parte_1
[... ed alle specifiche allegate agli ordini.
Anche detto motivo è manifestamente infondato.
ha dimostrato documentalmente che dopo aver consegnato i primi due CP_4 CP_3 camion dei 5 previsti relativi al contratto con la società controllante Controparte_2 conformi a quanto stabilito, ha comunicato che i rimanenti carichi relativi ai contratti con la stessa e quelli relativi ai contratti con sarebbero stati evasi con merce Controparte_2 Parte_1 Pt_1 diversa rispetto a quella consegnata sino a quel momento. ha pacificamente ammesso che fino al mese di marzo 2020 aveva fornito ad CP_3
carne per animali;
successivamente, non potendo, a causa del malfunzionamento di un Parte_1 proprio macchinario, produrre cibo per animali, aveva deciso, per riguardo commerciale con un cliente storico, di consegnare (in sostituzione della carne per animali) carne adatta al consumo umano, lasciando invariato il prezzo, pur trattandosi di marce di maggior pregio. Nel luglio 2020, avendo sostituito il macchinario difettoso, e, quindi, avendo ripreso la regolare produzione di cibo ad uso animale, informava che da quel momento avrebbe Parte_1 ricominciato a consegnare al medesimo prezzo cibo per animali anziché cibo per uso umano, specificando che, in ogni caso, il nuovo prodotto era conforme all'ordine già effettuato, secondo cui il contenuto di grassi avrebbe dovuto essere «non superiore al 20%» senza specificazione né di un contenuto minimo di grasso né di quantitativi di tessuto osseo.
Orbene, è altrettanto pacifico, in quanto espressamente e specificamente previsto a pag. 1 dei contratti oggetto di causa, che la merce che doveva essere fornita alla Intermedia era carne “MOM 1 mm” (cioè carne destinata all'alimentazione umana) e non MOM 3 mm K, cioè carne destinata alla produzione di mangimi per animali.
Del resto la notevole differenza fra i due prodotti era a dir poco evidente: il contenuto di grassi nei primi due camion era del 20,78%, appena superiore a quella indicata nella scheda tecnica, mentre nel “nuovo” prodotto era pari al 2%; la percentuale di ceneri, che nei primi due camion era pari al 2,21%, nel “nuovo” prodotto saliva al 10,35%; il contenuto di calcio era pari a 14.100 milligrammi per kg, e dunque di 14 volte superiore al minimo legale consentito.
I risultati delle analisi parlano da soli.
Si trattava di merce assolutamente differente, per qualità: quella offerta in vendita ad era per uso umano, quella consegnata dopo i primi due carichi era per uso animale, vero Parte_1 sia che la cliente finale cui aveva venduto le partite di merce, la “Vafo Praha S.r.l.” della Parte_1
Repubblica Ceca, una volta ricevute le nuove specifiche del prodotto comunicò di voler annullare gli ordini in questione, a causa di uno scostamento troppo elevato del prodotto proposto da CP_3 rispetto a quanto richiesto.
Anche su questo punto va, quindi, pienamente confermata l'impugnata Sentenza.
§ Passando, ora all'impugnazione proposta da con entrambe i motivi Parte_3
l'appellante principale si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria da mancato guadagno, ritenendo che, per giurisprudenza costante, la prova dell'utilità patrimoniale perduta può essere fornita in via indiziaria con la sola esclusione dei guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte e che, nel caso in esame, ha fornito una prova Parte_3 certa ed ineluttabile, documentale, non contestata, né dalla controparte, né dal Giudice di prime cure, dell'entità del guadagno che la stessa avrebbe conseguito se avesse correttamente CP_3 eseguito la propria obbligazione.
Riguardo al mancato utilizzo della “normale diligenza” e del relativo onere probatorio, il
Tribunale non ha spiegato in che modo avrebbe omesso di usare l'ordinaria diligenza, né Parte_1 la parte appellata ha dedotto assolutamente nulla in proposito, con conseguente inversione dell'onere della prova, in quanto era il debitore, cioè che doveva provare che CP_3 Parte_1 avrebbe potuto evitare i danni di cui chiedeva il risarcimento, usando la normale diligenza.
Invece la parte appellata non ha dedotto assolutamente nulla, non ha contestato in nessun modo il comportamento omissivo della appellante, non ha mai indicato quali fossero i comportamenti che avrebbe potuto tenere per impedire il verificarsi del danno, non ha Parte_1 indicato a quali fornitori si sarebbe potuta rivolgere per ottenere un prezzo uguale a quello che la stessa aveva garantito, non ha fornito una qualche prova che quel prodotto poteva essere reperito al medesimo prezzo altrove;
in sostanza si è limitata in modo ostinato a negare l'esistenza CP_3 stessa dell'inadempimento.
Inoltre, il dovere di utilizzare la “normale diligenza” non potrà mai spingersi al punto da imporre al danneggiato l'onere di ovviare all'inerzia del responsabile, accollandosi attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi dell'illecita condotta altrui.
La non aveva, quindi, alcun dovere di reperire la merce altrove, Parte_1
“sprecando” le proprie risorse imprenditoriali, il tempo dei propri reparti commerciali e dei dipendenti in una ricerca alternativa complessa e in alcun modo dovuta.
Peraltro, non sempre i fornitori hanno a disposizione merce nelle caratteristiche e nelle quantità richieste, specie quando si tratta, come in questo caso, di beni non facilmente e immediatamente sostituibili. Il tutto senza considerare le oscillazioni di prezzo che ogni singolo prodotto subisce nel tempo.
Il Tribunale, peraltro, non avrebbe tenuto conto della totale indisponibilità di a CP_3 coprire le spese che sarebbero eventualmente derivate dalla ricerca del prodotto in modo alternativo, né del contestuale annullamento dell'ordine che il cliente aveva comunicato alla Per_1 appellante, circostanza provata dalle plurime comunicazioni in atti, circostanze che dimostrano che non concluse la transazione con il proprio cliente finale, perdendo conseguentemente il Parte_1 proprio utile, per fatto esclusivamente imputabile all'inadempimento della CP_3
Le doglianze sono parzialmente fondate.
ha provato documentalmente, mediante la produzione dei contratti di vendita, la CP_4 perdita di guadagno dovuta alla mancata consegna della merce con le qualità originariamente promesse, perdita confermata anche in sede di prova testimoniale.
Infatti, il teste ha dichiarato: “… la Vafo chiamò la mia ditta e disse che il Testimone_1 prodotto era diverso da quello ordinato e che non le interessava più comprarlo. In quel momento, non siamo riusciti a trovare un prodotto sostitutivo per qualità e prezzo da consegnare alla Vafo.
La Vafo si era rivolta ad un altro fornitore, questo lo dico per come sono organizzate le catene produttive del settore, i prodotti vanno consegnati puntualmente”.
- La teste ha dichiarato: “… mi sono occupata io personalmente degli Tes_2 incombenti. Ho poi trasmesso le analisi della alla Vafo e ho saputo da un collega CP_3 dell'ufficio qualità che la Vafo, viste le analisi, non riteneva il prodotto conforme e idoneo, perché era completamente diverso da quello ordinato. So che si sarebbe rivolta altrove”.
- La teste ha dichiarato: “Quando abbiamo ricevuto le analisi dalla le Tes_3 CP_3 abbiamo trasmesse alla Vafo, la quale ha detto che non era interessata al prodotto perché era completamente diverso da quello che aveva ordinato. Non fummo in grado in quel momento di offrire un prodotto sostitutivo;
peraltro, mi ha riferito una mia collega che la Vafo aveva urgenza di ottenere la consegna. Per reperire un prodotto idoneo da consegnare alla Vafo, secondo la mia esperienza, sarebbe stato necessario un periodo che non si può prestabilire, comunque nell'ordine di settimane;
non c'è sul mercato un'offerta costante ed immediata che risponda alle caratteristiche qualitative quali quelle richieste dalla Vafo”.
Si ritiene, quindi, che abbia compiutamente fornito la prova certa dei mancati CP_4 guadagni - non meramente ipotetici o dipendenti da condizioni incerte - che avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, essendo in atti la prova documentale che la società Vafo Praha
s.r.l. aveva già stipulato due contratti di fornitura per l'identica quantità e qualità di merce che aveva acquistato da annullandoli dopo aver ricevuto le analisi del nuovo e CP_4 CP_3 diverso prodotto effettivamente consegnato da ad . CP_3 CP_5
Tuttavia, la liquidazione del danno non può avvenire per l'intero importo del perduto guadagno, in quanto, nel corso dell'istruttoria, è anche emerso che aveva più di una Parte_1 possibilità di limitare il danno accontentandosi di guadagnare una cifra inferiore, che costituiva, comunque, un guadagno.
Appare utile, a tale fine, riepilogare la situazione costi/guadagni:
- con contratto del 19 marzo 2020, aveva acquistato da 43.000 kg Parte_1 CP_3 di “Chicken: MDM 1-3 mm” al prezzo di € 0,20 al kg per un importo complessivo di € 8.600 e, con contratto in pari data, aveva rivenduto la medesima merce al cliente finale Vafo Praha s.r.l. al prezzo di € 0,36 al kg per un importo complessivo di € 15.480, stipulando il contratto di trasporto al costo di € 2.000,00 (All.ti 4 e 6 Intermedia);
- con contratto del 3 aprile 2020, aveva acquistato da 21.500 kg di Parte_1 CP_3
“Chicken: MDM 1-3 mm” al prezzo di € 0,18 per un importo complessivo di € 3.870, che con contratto in pari data, aveva rivenduto al cliente finale Vafo Praha s.r.l. al prezzo di € 0,33 al kg per un importo complessivo di € 7.095, stipulando il contratto di trasporto al costo di € 950,00 (All.ti 5
e 7 ). Parte_1
Quindi, come già calcolato dal primo Giudice, il danno da lucro cessante, sarebbe costituito dall'utile che, in caso di corretto adempimento del contratto da parte di la Controparte_3 avrebbe conseguito rivendendo la merce acquistata alla cliente finale Vafo Praha Parte_1
s.r.l., pari alla differenza tra il prezzo cui avrebbe rivenduto la merce alla cliente finale (€ 15.480, quanto al primo contratto ed € 7.095, quanto al secondo contratto), detratte le spese di trasporto
(rispettivamente € 2.000 ed € 950) ed il prezzo di acquisto da (€ 8.600 per il primo contratto CP_3 ed € 3.870 per il secondo contratto), per un utile complessivo di € 7.155 (€ 22.575 - € 2.950 - €
12.470).
Tuttavia, come espressamente ammesso dalla stessa , si era comunque CP_4 CP_3 offerta di consegnare un prodotto con le stesse caratteristiche oggetto di contratto, con un costo aggiuntivo di 5-6 centesimi in più per kg: “quando venne chiesto quanto sarebbe costato avere il prodotto dello stesso tipo inviato con i primi due camion, magicamente la Signora informò Per_2 che, in effetti, due camion per agosto sarebbe stato possibile caricarli ad un prezzo di 0,26 al Kg, ossia ad un prezzo notevolmente superiore a quello che era stato pattuito nei contratti stipulati”
(pag. 22 comparsa conclusionale Intermedia1).
Orbene, tralasciando i profili di scorrettezza contrattuale della venditrice, ciò che qui rileva è la circostanza che avrebbe, comunque, potuto acquistare la merce promessa in vendita CP_4 alla cliente finale Vafo Praha s.r.l., ad un prezzo leggermente superiore a quello pattuito, ricavandone un utile minore, senza perdere l'intero guadagno, salvo poi richiedere il rimborso del minore utile conseguito alla per le medesime ragioni di cui alla presente causa. CP_3
In tale ipotesi i conteggi sarebbero stati i seguenti: - contratto1: 43.000 kg di “Chicken: MDM 1-3 mm” acquistabile al prezzo di € 0,26 al kg per un importo complessivo di € 11.180 e già rivenduta a Vafo Praha s.r.l. al prezzo di € 0,36 al kg per un importo complessivo di € 15.480, con costi di trasporto per € 2.000;
- contratto2: 21.500 kg di “Chicken: MDM 1-3 mm” acquistabile al prezzo di € 0,26 per un importo complessivo di € 5.590 e già rivenduta a Vafo Praha s.r.l. al prezzo di € 0,33 al kg per un importo complessivo di € 7.095, con costi di trasporto per € 950,00.
Di conseguenza, accettando il nuovo prezzo proposto da avrebbe Parte_1 CP_3 conseguito, rivendendo la merce acquistata alla cliente finale Vafo Praha s.r.l., i seguenti guadagni: quanto al primo contratto € 15.480 – 11.180 - 2.000 = € 2.300; quanto al secondo contratto € 7.095
– 5.590 – 950 = € 555, per un utile complessivo di € 2.855.
Poiché l'utile asseritamente perso a causa dell'inadempimento di sarebbe stato pari CP_3 ad 7.155 (€ 22.575 - € 12.470 - € 2.950), la somma massima riconoscibile alla è quella CP_4 ricavabile dalla differenza fra l'utile perso e quello che l'appellante principale, in ossequio al principio di cui all'art. 1227 c.c., avrebbe potuto, comunque, conseguire accettando le mutate condizioni proposte da e cioè la differenza fra € 7.155 ed € 2.855, pari ad € 4.300, non CP_3 essendo revocabile in dubbio l'onere del creditore di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento.
Su detta somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data del previsto pagamento, concordato inter partes a 30 giorni dalla data delle fatture (19.3.2020 per la fattura n. 38423 e
3.4.2020 per la fattura n. 38575).
Le spese di entrambe i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 930/2022, Controparte_1 così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 4.300, oltre interessi legali, come specificati in Parte_1 parte motiva.
B) Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese legali dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 2.000 e, quanto al presente grado, in € 1.500, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) Rigetta l'appello incidentale.
D) Conferma nel resto.
E) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale. Così deciso in Bologna il 7.6.2025
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi