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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 848/2024 R.G. e vertente
fra
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza, al Viale G. Marconi
n. 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL di Potenza,
Viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 19.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del 23.03.2022, è pari al 6% e, quindi, tenuto conto dei preesistenti postumi di natura infortunistica e professionale, indennizzati dal' con rendita del 34%, il danno biologico complessivo, con formula CP_1
riduzionistica di tipo sincretico è pari al 38%, sin dalla data dell'infortunio; di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento, in favore dell'istante, della rendita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
domandava preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque rigettare nel merito il ricorso proposto in quanto infondato.
Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
“… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo e della documentazione clinica esaminata, si ritiene che l'attuale infortunio ha una incidenza sull'integrità psico-fisica di valutabile nella misura Parte_1
2 del 6% (sei per cento) a far data dalla domanda amministrativa (Marzo 2022).
Facendo riferimento all'art. 13, comma 5, d.lvo 23.02.2000 n° 38, considerate le preesistenze di natura infortunistica e professionale, già indennizzate dall' , con una rendita pari al 34%, si viene a determinare, in maniera CP_1 sincretica, un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 38% (trentotto per cento)”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
della relativa prestazione (rendita) a far data dalla domanda amministrativa
(marzo 2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 19.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico complessivo Parte_1
del 38% dalla data della domanda amministrativa (marzo 2022);
2) condanna in persona del presidente p.t., al pagamento in CP_1
favore di della rendita, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
3 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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