TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
942/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Dal Toè ( ) e presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata in Aosta (AO), via Losanna n. 5,
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
residente in Aosta (AO), via Binel, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia D'Anna (C.F. ) e presso il C.F._4
cui studio è elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), via Silvio Pellico n. 49, nell'interesse dei figli minori
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale sono nati i figli
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Dare atto che la madre ha già rilasciato la casa familiare sita in Aosta -in comproprietà ordinaria al 50% fra le parti -individuando altra soluzione abitativa in Aosta in immobile condotto in locazione;
in esito la casa già familiare è rimasta nella disponibilità del padre.
3) Disporre che la frequentazione genitori-figli avvenga con le seguenti modalità: prima settimana: lunedì con la madre –martedì, mercoledì giovedì con il padre –venerdì, sabato e domenica la madre;
seconda settimana: lunedì con il padre –martedì, mercoledì giovedì con la madre –venerdì, sabato e domenica con il padre.
Il padre terrà inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore a cui spetta il secondo periodo avrà diritto di trascorrere la Vigilia di Natale con i figli minori con orario dalle 18,00 circa della Vigilia sino alle ore 10,00 circa del giorno di
Natale;
-ad anni alterni nelle vacanze d'inverno o in quelle pasquali;
-durante le ferie estive per due settimane, anche consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 31 marzo. Uguale periodo spetta alla madre;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il pagina 2 di 4 01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno dei figli in alternanza annuale fra i genitori, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli e nel giorno del proprio compleanno, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
4) Il padre si obbliga a versare, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma mensile di euro 500/00 (250/00 pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 –mese gennaio); lo stesso si obbliga altresì a concorrere nella misura del 70% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data
22/02/2019. In deroga: ognuno dei genitori provvederà autonomamente al vestiario base (calze, biancheria intima, pigiami e tute) necessario ai figli, il costo degli ulteriori capi dovrà essere o necessitato o concordato ed il costo documentato verrà ripartito al 50% fra i genitori;
il costo mensa è a carico del padre che utilizza pressoché in via esclusiva tale servizio quando i ragazzi sono presso di lui;
i genitori provvederanno in autonomia altresì all'acquisto dei farmaci da banco necessari ai figli minori.
5) Assegno unico universale per intero alla madre;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
6) Con atto separato le parti hanno disciplinato i loro rapporti patrimoniali relativi alla casa familiare (immobile in comproprietà ordinaria).
7) Spese legali sono interamente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE
pagina 3 di 4 in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Dal Toè ( ) e presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata in Aosta (AO), via Losanna n. 5,
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
residente in Aosta (AO), via Binel, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia D'Anna (C.F. ) e presso il C.F._4
cui studio è elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), via Silvio Pellico n. 49, nell'interesse dei figli minori
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale sono nati i figli
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Dare atto che la madre ha già rilasciato la casa familiare sita in Aosta -in comproprietà ordinaria al 50% fra le parti -individuando altra soluzione abitativa in Aosta in immobile condotto in locazione;
in esito la casa già familiare è rimasta nella disponibilità del padre.
3) Disporre che la frequentazione genitori-figli avvenga con le seguenti modalità: prima settimana: lunedì con la madre –martedì, mercoledì giovedì con il padre –venerdì, sabato e domenica la madre;
seconda settimana: lunedì con il padre –martedì, mercoledì giovedì con la madre –venerdì, sabato e domenica con il padre.
Il padre terrà inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore a cui spetta il secondo periodo avrà diritto di trascorrere la Vigilia di Natale con i figli minori con orario dalle 18,00 circa della Vigilia sino alle ore 10,00 circa del giorno di
Natale;
-ad anni alterni nelle vacanze d'inverno o in quelle pasquali;
-durante le ferie estive per due settimane, anche consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 31 marzo. Uguale periodo spetta alla madre;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il pagina 2 di 4 01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno dei figli in alternanza annuale fra i genitori, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli e nel giorno del proprio compleanno, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
4) Il padre si obbliga a versare, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma mensile di euro 500/00 (250/00 pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 –mese gennaio); lo stesso si obbliga altresì a concorrere nella misura del 70% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data
22/02/2019. In deroga: ognuno dei genitori provvederà autonomamente al vestiario base (calze, biancheria intima, pigiami e tute) necessario ai figli, il costo degli ulteriori capi dovrà essere o necessitato o concordato ed il costo documentato verrà ripartito al 50% fra i genitori;
il costo mensa è a carico del padre che utilizza pressoché in via esclusiva tale servizio quando i ragazzi sono presso di lui;
i genitori provvederanno in autonomia altresì all'acquisto dei farmaci da banco necessari ai figli minori.
5) Assegno unico universale per intero alla madre;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
6) Con atto separato le parti hanno disciplinato i loro rapporti patrimoniali relativi alla casa familiare (immobile in comproprietà ordinaria).
7) Spese legali sono interamente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE
pagina 3 di 4 in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli
, nato in [...], il [...], C.F. , e Persona_1 C.F._5
, nato in [...], il [...], C.F. . Parte_3 C.F._6
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 4 di 4