TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/07/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2586/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORIANO Parte_1
STEFANO ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000572956000, notificato in data 13 novembre 2018, con cui l' richiedeva il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 11.451,84, a titolo di contributi previdenziali e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito della revoca di benefici contributivi connessi ad assunzioni agevolate.
1 2. La società ricorrente deduceva che la pretesa si fondava su un invito a regolarizzare inviato dall' in data 11 dicembre 2017. A seguito di tale invito, il legale CP_1 rappresentante si era recato presso l' , presentando Controparte_2 istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) e dando corso ai pagamenti richiesti, con ritardo di pochi giorni nel versamento di una sola rata, dovuto a causa non imputabile alla società.
3. La ricorrente sosteneva che l' aveva emesso l'avviso senza attendere l'esito CP_1 definitivo della regolarizzazione, in violazione dei principi di buona fede e proporzionalità, pur in presenza di un comportamento collaborativo da parte della contribuente e della prosecuzione dei pagamenti.
4. L' si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 asserita tardività, sostenendo che era stato depositato il 41° giorno dalla notifica dell'atto. Nel merito, difendeva la legittimità dell'avviso, affermando che il ritardo nel versamento della rata comportava la decadenza automatica dal beneficio contributivo e il ripristino dell'obbligo integrale di versamento, come previsto dall'art. 5 del D.M. 12 ottobre 2000 e dalla prassi amministrativa.
5. L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata.
6. L'avviso di addebito è stato notificato il 13 novembre 2018. Il ricorso è stato depositato il 24 dicembre 2018, termine pienamente rispettoso dei 40 giorni previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, poiché il 23 dicembre 2018 cadeva di domenica, con conseguente proroga al primo giorno non festivo successivo, ex art. 155, comma
4, c.p.c.
7. Nel merito, l'opposizione è infondata.
8. Il provvedimento impugnato trae origine dalla revoca di benefici contributivi, disposta dall' a seguito del ritardo nel pagamento di una rata del piano di definizione CP_1 agevolata (“rottamazione”) attivato dalla società ricorrente.
9. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche il mancato o tardivo pagamento di una singola rata, oltre il termine di legge, comporta la decadenza automatica dai benefici della definizione agevolata, legittimando l'ente previdenziale
2 alla riscossione integrale del debito originario (Cass. civ., ord. n. 7831/2025; Cass. civ., ord. n. 26309/2020; Rassegna MySolution n. 762 del 18.07.2025).
10. Tale principio risulta conforme anche alla prassi dell' Controparte_3 secondo cui il ritardo nel versamento delle rate oltre il termine legale (salva una tolleranza di 5 giorni) comporta la decadenza dal piano di dilazione, senza necessità di specifica comunicazione, e il conseguente ripristino della posizione debitoria originaria (v. anche art. 19, DPR n. 602/1973).
11. Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha contestato l'effettivo ritardo nel pagamento della rata, né ha dimostrato che lo stesso rientrasse nei limiti della tolleranza, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la prosecuzione valida del piano agevolato. Pertanto, l' ha legittimamente emesso l'avviso di addebito CP_1 opposto, essendo venute meno le condizioni che giustificavano il beneficio contributivo.
12. Non risultano altresì elementi atti a fondare una violazione del principio di buona fede o di proporzionalità, tenuto conto della natura vincolata del procedimento di revoca automatica a fronte di inadempimento.
13. Stante la natura della causa si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Conferma la legittimità dell'avviso di addebito n. 43920180000572956000, notificato il 13 novembre 2018;
• Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2586/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORIANO Parte_1
STEFANO ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000572956000, notificato in data 13 novembre 2018, con cui l' richiedeva il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 11.451,84, a titolo di contributi previdenziali e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito della revoca di benefici contributivi connessi ad assunzioni agevolate.
1 2. La società ricorrente deduceva che la pretesa si fondava su un invito a regolarizzare inviato dall' in data 11 dicembre 2017. A seguito di tale invito, il legale CP_1 rappresentante si era recato presso l' , presentando Controparte_2 istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) e dando corso ai pagamenti richiesti, con ritardo di pochi giorni nel versamento di una sola rata, dovuto a causa non imputabile alla società.
3. La ricorrente sosteneva che l' aveva emesso l'avviso senza attendere l'esito CP_1 definitivo della regolarizzazione, in violazione dei principi di buona fede e proporzionalità, pur in presenza di un comportamento collaborativo da parte della contribuente e della prosecuzione dei pagamenti.
4. L' si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 asserita tardività, sostenendo che era stato depositato il 41° giorno dalla notifica dell'atto. Nel merito, difendeva la legittimità dell'avviso, affermando che il ritardo nel versamento della rata comportava la decadenza automatica dal beneficio contributivo e il ripristino dell'obbligo integrale di versamento, come previsto dall'art. 5 del D.M. 12 ottobre 2000 e dalla prassi amministrativa.
5. L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata.
6. L'avviso di addebito è stato notificato il 13 novembre 2018. Il ricorso è stato depositato il 24 dicembre 2018, termine pienamente rispettoso dei 40 giorni previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, poiché il 23 dicembre 2018 cadeva di domenica, con conseguente proroga al primo giorno non festivo successivo, ex art. 155, comma
4, c.p.c.
7. Nel merito, l'opposizione è infondata.
8. Il provvedimento impugnato trae origine dalla revoca di benefici contributivi, disposta dall' a seguito del ritardo nel pagamento di una rata del piano di definizione CP_1 agevolata (“rottamazione”) attivato dalla società ricorrente.
9. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche il mancato o tardivo pagamento di una singola rata, oltre il termine di legge, comporta la decadenza automatica dai benefici della definizione agevolata, legittimando l'ente previdenziale
2 alla riscossione integrale del debito originario (Cass. civ., ord. n. 7831/2025; Cass. civ., ord. n. 26309/2020; Rassegna MySolution n. 762 del 18.07.2025).
10. Tale principio risulta conforme anche alla prassi dell' Controparte_3 secondo cui il ritardo nel versamento delle rate oltre il termine legale (salva una tolleranza di 5 giorni) comporta la decadenza dal piano di dilazione, senza necessità di specifica comunicazione, e il conseguente ripristino della posizione debitoria originaria (v. anche art. 19, DPR n. 602/1973).
11. Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha contestato l'effettivo ritardo nel pagamento della rata, né ha dimostrato che lo stesso rientrasse nei limiti della tolleranza, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la prosecuzione valida del piano agevolato. Pertanto, l' ha legittimamente emesso l'avviso di addebito CP_1 opposto, essendo venute meno le condizioni che giustificavano il beneficio contributivo.
12. Non risultano altresì elementi atti a fondare una violazione del principio di buona fede o di proporzionalità, tenuto conto della natura vincolata del procedimento di revoca automatica a fronte di inadempimento.
13. Stante la natura della causa si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Conferma la legittimità dell'avviso di addebito n. 43920180000572956000, notificato il 13 novembre 2018;
• Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3