Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/02/2025 nella causa n. 1142/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. RISSOTTI PIETRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. GALLINA MARCO EUGENIO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 29.12.2023, ha dedotto di aver Parte_1 intrattenuto un rapporto di agenzia con la dall'anno 2005 sino al Controparte_1
20.4.2022, allorquando la preponente ha comunicato il proprio recesso per asserita giusta causa motivato con il rifiuto opposto dall'agente di sottoporsi a vaccinazione anti-COVID; ritenendo insussistente la giusta causa addotta, l'istante ha chiesto la condanna della società a corrispondergli la somma di € 83.489,73 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. oltre che la somma di € 56.080,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande avversarie, in ragione della legittimità del recesso per giusta causa esercitato, e ne ha quindi chiesto il rigetto;
- la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza ammissione di prove orali;
- all'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente decisione.
1
Considerato che: il rapporto di agenzia intercorso tra le parti è cessato in conseguenza della comunicazione di recesso per giusta causa del 20.4.2022 proveniente dalla in cui si legge: Controparte_1
“a seguito di quanto da Lei comunicatoci per iscritto e ribadito verbalmente nei giorni scorsi, precisamente atteso che Lei non ha provveduto, contrariamente a quanto aveva dichiarato di voler fare con Sua email del 10.1.2022, a sottoporsi a vaccinazione anti Covid19 pertanto Lei non dispone di certificazione cd Green Pass rafforzato. In conseguenza di tale carenza e considerati i vincoli tuttora sussistenti in forza della normativa vigente (v. da ult. D.L. 24/2022 e norme in esso richiamate) e di quelli propri del particolare settore in cui opera, Lei è privo dei requisiti necessari per il pieno ed integrale svolgimento del mandato conferitoLe. Riteniamo che quanto sopra non consenta la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto in essere. Ci vediamo quindi costretti a recedere dal contratto d'agenzia in essere per giusta causa” (doc. 2 ric.).
Con D.L. 24.3.2022 n. 24 è stato disposto, in particolare all'art. 7, intitolato “Graduale eliminazione del green pass rafforzato”, che “All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio- assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».
La normativa richiamata ha imposto pertanto che fino al 30 aprile 2022 potessero accedere a convegni e congressi soltanto soggetti muniti del c.d. Green pass rafforzato e che il medesimo requisito fosse soddisfatto fino al 31 dicembre 2022 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
Emerge dalla documentazione agli atti che l'agente avesse in un primo momento comunicato alla preponente di volersi sottoporre a vaccinazione anti Covid19 (doc. 3 res. e-mail 10.1.2022) per poi manifestare la propria intenzione di non procedere in tal senso (doc. 3 res. comunicazione
28.2.2022 e 7.3.2022).
La mancata vaccinazione anti Codiv19 del ricorrente e quindi il mancato conseguimento di c.d.
Green Pass Rafforzato sono circostanze pacifiche.
L'art. 1746 c.c., relativo agli obblighi incombenti sull'agente, prevede al comma 1 che
“Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.”.
L'art. 4 dell'AEC 16.2.2009 (doc. 2 res.), riguardante i “Diritti e doveri delle parti”, analogamente prevede che “L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. …”.
Il contratto individuale sottoscritto dalle parti (doc. 1 ric. e doc. 4 res.) prevede, al paragrafo 4) che
“L'agente si impegna: • A visitare frequentemente e razionalmente la clientela, attuale e potenziale, tenendo conto delle segnalazioni ricevute dalla preponente;
… • Ad adoperarsi al meglio per curare e sviluppare la vendita dei prodotti della preponente e la loro migliore affermazione nella zona affidata, in armonia con le strategie commerciali comunicate dalla preponente;
• A recarsi periodicamente presso la preponente per gli accordi relativi all'aspetto organizzativo e commerciale … • Ad assumere a proprio esclusivo carico tutte le spese per viaggi, corrispondenza, telefono, telefax e in genere tutte le spese inerenti alla organizzazione e svolgimento del mandato di agenzia …. Il materiale e più in genere ogni e qualsiasi bene fornito per la propaganda, la gestione e lo sviluppo delle vendite restano di proprietà della preponente;
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l'agente si obbliga pertanto a non divulgare il contenuto a terzi ed a restituire ogni cosa in perfetto stato di conservazione alla cessazione dell'incarico, restando responsabile per eventuali danneggiamenti che non siano dovuti ad un normale utilizzo in sede di visione e/o dimostrazione presso i potenziali clienti o nel caso di mancata restituzione in tutto o in parte del materiale medesimo …”.
Dalla lettura del contratto di agenzia si evince che l'agente fosse tenuto, nell'esecuzione del mandato, a recarsi in visita presso i clienti e che tali visite avessero anche la finalità di consentire dimostrazioni pratiche ed esemplificative dell'utilizzo degli strumenti e prodotti commercializzati dalla preponente.
Costituisce circostanza pacifica e comunque documentalmente dimostrata (doc. 1 res. e doc. 5 ric.) che la preponente commercializzi prodotti sanitari e presidi medicali dedicati alla colo- proctologia in campo terapeutico e chirurgico e che la clientela a cui si rivolge sia costituita da aziende sanitarie, aziende ospedaliere, cliniche private, ambulatori pubblici e privati, medici specializzati nel settore di riferimento ecc..
E' altresì dimostrato che fosse richiesto all'agente di presenziare a convegni finalizzati a presentare ed illustrare i prodotti della preponente (doc. 3 res.).
Ciò chiarito con riferimento al contesto fattuale e giuridico di riferimento, si osserva che nel contratto di agenzia a tempo indeterminato vige la regola del recesso con preavviso sancita dall'art. 1750, co. 2, c.c., secondo cui “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.”.
Resta salva la possibilità di un recesso senza preavviso in caso di giusta causa, le cui motivazioni sono mutuabili da quelle previste per il lavoro subordinato. Infatti, in linea generale, “nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art.
2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato” (Cass. 422/06, 3595/11 e 3869/11, nonché Cass.
11971/16).
La Corte di cassazione ha precisato che, sebbene l'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. sia applicabile anche al contratto di agenzia, per la valutazione della gravità della condotta si deve tener conto che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in ragione della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente anche un fatto di minore consistenza (Cass. 14771/08, 11728/14, 22285/15 e 17539/16); è stato ancora chiarito che “Nel rapporto di agenzia, dunque, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa
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capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto” (Cass. 1376/18).
Da quanto illustrato risulta chiaro che il ricorrente, scegliendo di non vaccinarsi, in assenza di un obbligo in tal senso, si è posto di fatto nella condizione di non poter adempiere integralmente alle obbligazioni contrattuali assunte.
Egli ha proposto delle modalità alternative dell'esecuzione dell'attività promozionale, che tuttavia si discostano dalle strategie commerciali della preponente che, com'è reso evidente dal contenuto del contratto, individuano nel contatto diretto con il cliente un adempimento essenziale, anche in ragione della peculiarità dei prodotti commercializzati;
d'altra parte, anche ripercorrendo le comunicazioni contenute nel doc. 5 prodotto dal ricorrente si evince che eventuali accordi a mezzo e-mail non sostituivano incontri in presenza con i soggetti interessati ad acquistare prodotti della preponente;
mentre non può contestarsi la scelta della preponente di non avallare la proposta del ricorrente di avvalersi di terzi per svolgere tali incombenze, stante il carattere fiduciario e strettamente personale del mandato.
Tuttavia, se la manifestata posizione dell'agente, concretizzandosi in un ostacolo alla possibilità per il medesimo di adempiere puntualmente ad alcune delle obbligazioni assunte in contratto, ha reso senz'altro prevedibile il suo futuro inadempimento, ciò ha fatto con riferimento ad un periodo circoscritto di tempo, in quanto il necessario possesso del c.d. Green pass rafforzato per accedere a convegni e congressi sarebbe cessato una decina di giorni dopo il recesso della preponente
(30.4.2022), mentre la medesima prescrizione per accedere a strutture residenziali, socio- assistenziali, sociosanitarie e hospice, secondo le previsioni del D.L. 24/2022, sarebbe venuta meno alla fine dell'anno (31.12.2022).
In ragione di tanto, il rapporto avrebbe anche potuto essere sospeso fino alla cessazione delle imposizioni previste dalla normativa dettata “per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
(così è intitolato il D.L. 24/2022), come peraltro era anche stato ipotizzato dalla preponente (doc. 3 res. comunicazione 3.3.2022); ciò anche considerando la lunga durata dello stesso, sorto nel
2005.
D'altra parte, anche laddove il legislatore ha imposto un obbligo di vaccinazione per poter eseguire la prestazione lavorativa, ha previsto, per il caso di mancato adempimento da parte del lavoratore, una sospensione del rapporto lavorativo che spesso in concreto è durata ben oltre gli otto mesi.
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Si rileva, inoltre, che il fatto che il ricorrente abbia inizialmente dichiarato di volersi sottoporre a vaccinazione e successivamente abbia ritenuto di non farlo, attenendo tale scelta a valutazioni personali e “delicate”, non può essere valutato come una “presa in giro” della preponente, ma come un semplice ripensamento, anche alla luce delle novità normative che contemplavano la fine dell'emergenza e un ritorno alla normalità.
Ovviamente compete all'impresa la valutazione circa la convenienza economica della soluzione da adottarsi nell'alternativa tra la possibilità di sospendere oppure di sciogliere definitivamente il vincolo contrattuale, ma proprio perché un'alternativa era nella fattispecie ipotizzabile, non può ravvisarsi l'addotta giusta causa.
Nonostante ciò, la domanda diretta ad ottenere la condanna della preponente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1751 c.c., rubricato “Indennità in caso di cessazione del rapporto”, è stabilito al comma 1 che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”.
Il ricorrente non ha allegato di aver procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, né che la preponente ancora trae significativi vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, manca, quindi la prova e, prima ancora, l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso, anch'essa oggetto di domanda, va chiarito che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto;
in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, comma 2, c.c.)” (Cassazione civile sez. II, 15/03/2012, n.4149).
Con specifico riguardo al contratto di agenzia, l'art. 1750 c.c. prevede che “
2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.”.
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A tale disposizione può farsi riferimento in mancanza di produzione dell'AEC 26.2.2002, a cui fa riferimento il contratto di agenzia stipulato dalle parti, nella parte in cui detta una disciplina convenzionale solo eventualmente diversa e comunque in senso più favorevole alla parte che subisce il recesso.
La Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato il seguente principio di diritto: “Altra disposizione, l'art. 1750 c.c., disciplina, fissando condizioni di parità tra le parti (Cass., n. 24274 del
2006), il recesso, che consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza, salvo l'obbligo della parte recedente, in linea generale, di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva, che è correlata proprio all'essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte. Detta indennità ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso.” (Cassazione civile sez. lav., 14/03/2012, n.4042; Cassazione civile sez.
II, 30/09/2016, n.19579).
Nella specie, non essendo stato osservato il preavviso di recesso obbligatorio, la preponente è tenuta alla corresponsione della indennità sostitutiva, quale risarcimento del danno presunto causato all'agente che può facilmente commisurarsi con la mancata percezione delle provvigioni per il periodo corrispondente (6 mesi considerato che non è pacifico che il rapporto di agenzia tra le parti sia iniziato nel 2005).
Per quantificare le provvigioni mancate può utilizzarsi il criterio della media mensile delle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente, già utilizzato in ricorso, in quanto agganciato a dati oggettivi che rispecchiano l'andamento economico del contratto in epoca prossima al suo scioglimento;
peraltro, la media mensile delle provvigioni di competenza degli ultimi dodici mesi calcolata dall'agente non è stata contestata dalla controparte, così come il calcolo effettuato dell'indennità sostitutiva, anch'esso in rapporto ad un termine di preavviso pari a sei mesi, nonostante l'erroneo riferimento all'AEC 19.2.2019, non applicabile.
In conclusione, quindi, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 56.080,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
7 RGL n. 1142/2023
- accerta e dichiara che il recesso intimato da in data 20.4.2022 dal Controparte_1 contratto di agenzia con è stato esercitato in assenza di giusta causa;
Parte_1
- condanna la resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di €
56.080,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre rimborso forfettario 15% per spese di lite, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 13.2.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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