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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.) dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(parziale) nella causa civile iscritta al RGC 1440/2024 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 17.7.2025
TRA
, con l'avv. Elda De Masi – giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti - ricorrente
E
- con l'avv.to Claudia Di Stefano e Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'Avv. Pasquale Matera – giusta procura in atti ,
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 28.4.1990 con il resistente, in regime di comunione dei beni, che dall'unione è nato un figlio ( Per_1 autonomo e con un proprio nucleo familiare), di essersi sempre dedicata alla famiglia come casalinga,
Pag. 1 a 3 seguendo il marito nei suoi trasferimenti per motivi lavorativi;
che la convivenza si è svolta nella casa coniugale sita in Vibo Valentia;
che la convivenza e il legame affettivo della coppia è da tempo compromesso tant'è che fa tempo vivono da “separati in casa”, tuttavia con un'escalation costante di comportamenti violativi ai doveri coniugali nei mesi antecedenti alla proposizione del ricorso - chiedeva, in via preliminare – stante l'asserita indigenza in cui versava -l'emissione dei provvedimenti indifferibili in suo favore;
stabilendo un assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 850,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale;
nel merito, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito, porsi a carico del resistente il contributo di mantenimento in suo favore dei figli nella misura di euro 850,00 mensili.
Delegato il Giudice relatore anche ai fini dell'emissione dei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., con decreto del 22.10.2025 venivano assunti i provvedimenti economici urgenti nell'interesse della ricorrente;
indi fissava l'udienza per la verifica al 5.12.2024, nel corso della quale, costituitosi il resistente, venivano modificati in ossequio all'accordo raggiunto in quella sede dalle parti.
Fissata l'udienza di comparizione personale (15.4.2025) – ritualmente comunicata al PM –si costituiva il resistente contestando nel merito la ricostruzione fattuale attorea e, per i motivi ivi dedotti instava per l'addebito della separazione alla moglie; chiedeva altresì rigettarsi la chiesta assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell' assegno separativo in suo favore.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza fissata, disposta preliminarmente la riunione del fascicolo iscritto al RGC 1647/2024 incoato ad istanza del le parti comparivano personalmente e, fallito il CP_1 tentativo di conciliazione, venivano autorizzate a vivere separatamente;
indi il Giudice proponeva un'ipotesi di accordo che le parti si riservavano di valutare chiedendo apposito rinvio in tal senso.
Fallito anche il tentativo di bonario componimento, con separate ord. dep. il 17.7.2025 venivano assunti i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, sulla concorde richiesta delle parti, la causa veniva riservata in decisione sullo status e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che la domanda di separazione proposta da entrambe le parti sia fondata e meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un insanabile contrasto, di una situazione di disaffezione talmente grave che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le accuse reciprocamente scambiate, le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva di separazione.
Pag. 2 a 3 La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta dalle parti, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato,
a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ex art. 69 lett. d) DPR 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Comune di Vibo Valentia RAM atto n. 49, parte II, Serie A;
anno 1990).
C) dispone l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza;
D) spese al definitivo;
E) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso nella CC da remoto del 19.9.2025 _
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.) dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(parziale) nella causa civile iscritta al RGC 1440/2024 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 17.7.2025
TRA
, con l'avv. Elda De Masi – giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti - ricorrente
E
- con l'avv.to Claudia Di Stefano e Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'Avv. Pasquale Matera – giusta procura in atti ,
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 28.4.1990 con il resistente, in regime di comunione dei beni, che dall'unione è nato un figlio ( Per_1 autonomo e con un proprio nucleo familiare), di essersi sempre dedicata alla famiglia come casalinga,
Pag. 1 a 3 seguendo il marito nei suoi trasferimenti per motivi lavorativi;
che la convivenza si è svolta nella casa coniugale sita in Vibo Valentia;
che la convivenza e il legame affettivo della coppia è da tempo compromesso tant'è che fa tempo vivono da “separati in casa”, tuttavia con un'escalation costante di comportamenti violativi ai doveri coniugali nei mesi antecedenti alla proposizione del ricorso - chiedeva, in via preliminare – stante l'asserita indigenza in cui versava -l'emissione dei provvedimenti indifferibili in suo favore;
stabilendo un assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 850,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale;
nel merito, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito, porsi a carico del resistente il contributo di mantenimento in suo favore dei figli nella misura di euro 850,00 mensili.
Delegato il Giudice relatore anche ai fini dell'emissione dei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., con decreto del 22.10.2025 venivano assunti i provvedimenti economici urgenti nell'interesse della ricorrente;
indi fissava l'udienza per la verifica al 5.12.2024, nel corso della quale, costituitosi il resistente, venivano modificati in ossequio all'accordo raggiunto in quella sede dalle parti.
Fissata l'udienza di comparizione personale (15.4.2025) – ritualmente comunicata al PM –si costituiva il resistente contestando nel merito la ricostruzione fattuale attorea e, per i motivi ivi dedotti instava per l'addebito della separazione alla moglie; chiedeva altresì rigettarsi la chiesta assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell' assegno separativo in suo favore.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza fissata, disposta preliminarmente la riunione del fascicolo iscritto al RGC 1647/2024 incoato ad istanza del le parti comparivano personalmente e, fallito il CP_1 tentativo di conciliazione, venivano autorizzate a vivere separatamente;
indi il Giudice proponeva un'ipotesi di accordo che le parti si riservavano di valutare chiedendo apposito rinvio in tal senso.
Fallito anche il tentativo di bonario componimento, con separate ord. dep. il 17.7.2025 venivano assunti i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, sulla concorde richiesta delle parti, la causa veniva riservata in decisione sullo status e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che la domanda di separazione proposta da entrambe le parti sia fondata e meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un insanabile contrasto, di una situazione di disaffezione talmente grave che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le accuse reciprocamente scambiate, le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva di separazione.
Pag. 2 a 3 La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta dalle parti, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato,
a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ex art. 69 lett. d) DPR 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Comune di Vibo Valentia RAM atto n. 49, parte II, Serie A;
anno 1990).
C) dispone l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza;
D) spese al definitivo;
E) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso nella CC da remoto del 19.9.2025 _
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3