TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/02/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 652 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2022 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...]G, rappresentata e difesa dall'Avv. DONDERO
ALESSANDRA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata come da procura C.F._2 telematica in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PLICANTI
RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in C.F._4 atti;
CONVENUTO
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda avversaria, “disporre che i coniugi vivano separati, libero ciascuno di fissare il proprio domicilio;
condannare il sig.
[...]
a versare alla moglie la somma di € 500,00 per il mantenimento del figlio fino al CP_1 Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica, nonché le spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
disporre che i cani e vengano collocati Per_2 Pt_2
a mesi alterni presso ciascuno dei coniugi, alternando di anno in anno i mesi pari con quelli dispari;
e che le spese veterinarie vengano ripartite al 50%. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
“in via principale: a) disporre che i coniugi vivano separati, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio ove meglio creda;
b) porre a carico dei genitori in misura pari al 50% le spese straordinarie
necessarie per il figlio , rinviando per la qualificazione e la ripartizione al protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale della Spezia depositato in data 13.12.2018; c) determinare che l'assegno unico venga ripartito tra i genitori al 50% ciascuno;
d) disporre che i cani e vengano collocati Per_2 Pt_2
a mesi alterni tra i coniugi e che le spese veterinarie siano ripartite al 50%. In via subordinata:
accogliere le domande rassegnate in via principale e disporre a carico del sig. il versamento CP_1
di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento ordinario di in misura non Per_1
superiore ad euro 250,00. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 01.04.2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 18.09.1999 in Lerici (SP). Ha aggiunto che i coniugi Controparte_1
hanno adottato il figlio , nato a [...] il [...], studente divenuto maggiorenne in Per_1
corso di causa. I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha pertanto chiesto la separazione personale dal marito.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e, pur nulla opponendo in merito alla separazione personale, ha proposto domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 747/2022, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. .6, c.p.c.
pag. 2 di 5 Con ordinanza del 25.05.2023, il Giudice rigettava la richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie formulata da parte resistente e rinviava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.10.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Si dà preliminarmente atto della rinuncia di parte ricorrente alle domande originariamente formulate in punto di: vendita della casa famigliare e relativa suddivisione ricavato;
versamento di importi spese sostenute ante separazione;
rapporti di conto corrente;
intestazione autoveicoli. In ogni caso, come già
rilevato in sede di prima udienza, tali domande risultano inammissibili per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale.
Ancora, in corso di giudizio il figlio è diventato maggiorenne, dunque nulla andrà disposto Per_1 circa affidamento e collocamento del medesimo.
Ciò premesso, la causa va in decisione definitiva sulle seguenti questioni: “previsione di assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , oltre alla contribuzione alle spese Per_1
straordinarie dello stesso;
collocazione dei cani e contribuzione alle spese veterinarie”.
Ebbene, quanto alla domanda relativa alla previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente 19enne, il quale frequenta un corso per il conseguimento della Per_1 qualifica di “Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici” presso l'Istituto
Tecnico Superiore, va rilevato che:
- parte ricorrente ha chiesto la corresponsione della somma di € 500,00 per il figlio, con riparto delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, ciascuno;
- parte resistente, sul punto, ha chiesto disporsi il riparto delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, ciascuno e, solo in subordine, di contribuire al mantenimento di nella misura di € 250,00 mensili;
Per_1
- la ricorrente ha riferito di: i) avere un reddito lordo da lavoro dipendente pari a poco più di €
32.000,00 annuo (con stipendio di circa € 1.800,00 al mese). Ha comunque depositato dichiarazioni dei redditi da cui emerge un reddito lordo annuo pari ad € 32.823,68 per l'anno di imposta 2020, pari ad € 28.948,02 per l'anno di imposta 2019 e pari ad € 28.189,27 per l'anno di imposta 2018 (cfr. C.U. in atti); ii) essere proprietaria dell'immobile in cui vive con il figlio e di sostenere la spesa mensile di € 350,00 quale rata del mutuo contratta per l'acquisto della stessa;
iii) sostenere la spesa mensile di € 200,00 per la collaboratrice domestica;
iv) di sostenere la spesa mensile di € 600,00 per il vitto e le utenze nonché di € 50,00 per il mantenimento dei gatti;
pag. 3 di 5 - il resistente ha riferito di: i) avere un reddito lordo da lavoro dipendente di poco più di €
38.000,00 annuo (con stipendio di circa € 2.600,00 al mese). Ha comunque depositato dichiarazioni dei redditi da cui emerge un reddito lordo annuo pari ad € 38.738,00 per l'anno di imposta 2021, pari ad € 38.384,00 per l'anno di imposta 2020 e pari ad € 36.961,00 per l'anno di imposta 2019 (cfr. Mod.730 in atti); ii) sostenere spese per il mutuo della casa (€ 770,00 al mese) oltre a € 115,47 per l'assicurazione della casa e a spese per utenze dell'immobile e per l'auto non meglio specificate.
Va altresì considerato che:
- è uno studente maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_1
- godeva di un discreto tenore di vita, giacché il reddito mensile complessivo del nucleo familiare si aggirava intorno a € 4.000,00;
- riceve una “paghetta” di 200,00 € mensili da parte della madre, per le esigenze di natura sportiva, scolastica e sociale;
- come dichiarato dalla ricorrente, nonché ricavabile dalla documentazione prodotta in atti, la stessa ricorrente sostiene la spesa mensile di circa € 300 per il figlio (a titolo di materiale scolastico, abbigliamento di media qualità, medicinali da banco, ricarica telefonica, barbiere,
trasporti non scolastici), al netto dei costi sostenuti per le spese straordinarie dello stesso, il tutto salvo eventuali imprevisti;
- come dichiarato dal resistente, lo stesso sostiene per il figlio la spesa per l'abbonamento al pacchetto Office e per l'abbonamento di Netflix.
Ne deriva che – in ragione dell'età (di appena diciannove anni) e del suo attuale stato di studente –
non può certamente affermarsi che abbia raggiunto un'indipendenza economica: di talché, allo Per_1
stato non può essere omesso un contributo al suo mantenimento, tale da garantirgli di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche complessive della famiglia.
Pertanto, il Collegio (dato atto che – pur avendo terminato le scuole superiori – è iscritto a un Per_1 corso di specializzazione/professionalizzante e continua a frequentare l'abitazione materna, ove rientra e dimora stabilmente) reputa equo disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore di individuato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Per_1
intesa in vigore presso questo Tribunale.
Rileva il Collegio, invece, che nulla debba disporsi in punto di mantenimento tra coniugi, in assenza di domanda in proposito e avendo, entrambi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra ciascun genitore, non sussistendo gli estremi per una attribuzione in via esclusiva a un solo genitore.
pag. 4 di 5 Quanto alla collocazione dei cani AB ( e ), rileva il Collegio – a prescindere Per_2 Pt_2 dall'inammissibilità della domanda in parte qua (per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale), rilevata in prima udienza dinanzi al G.I. – come già sussista tra le parti un accordo sulla collocazione e sul riparto delle relative spese veterinarie dei predetti cani, accordo del quale dunque si prende atto. Non vi è luogo a provvedere, invece, sulla concreta individuazione della ripartizione dei mesi in cui ciascuna parte terrà gli animali di affezione, trattandosi di questione di dettaglio che esula dalle competenze di questo Tribunale.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate, in ragione della necessità di una pronuncia sulla separazione, della presenza di prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 747/2022
in punto di status, così provvede:
- pone a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta del figlio , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
oltre rivalutazione annuale;
Org_1
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti sui cani AB ( e con le precisazioni Per_2 Pt_2
di cui in parte motiva.
Spese di lite compensate.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.1.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2022 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...]G, rappresentata e difesa dall'Avv. DONDERO
ALESSANDRA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata come da procura C.F._2 telematica in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PLICANTI
RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in C.F._4 atti;
CONVENUTO
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda avversaria, “disporre che i coniugi vivano separati, libero ciascuno di fissare il proprio domicilio;
condannare il sig.
[...]
a versare alla moglie la somma di € 500,00 per il mantenimento del figlio fino al CP_1 Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica, nonché le spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
disporre che i cani e vengano collocati Per_2 Pt_2
a mesi alterni presso ciascuno dei coniugi, alternando di anno in anno i mesi pari con quelli dispari;
e che le spese veterinarie vengano ripartite al 50%. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
“in via principale: a) disporre che i coniugi vivano separati, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio ove meglio creda;
b) porre a carico dei genitori in misura pari al 50% le spese straordinarie
necessarie per il figlio , rinviando per la qualificazione e la ripartizione al protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale della Spezia depositato in data 13.12.2018; c) determinare che l'assegno unico venga ripartito tra i genitori al 50% ciascuno;
d) disporre che i cani e vengano collocati Per_2 Pt_2
a mesi alterni tra i coniugi e che le spese veterinarie siano ripartite al 50%. In via subordinata:
accogliere le domande rassegnate in via principale e disporre a carico del sig. il versamento CP_1
di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento ordinario di in misura non Per_1
superiore ad euro 250,00. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 01.04.2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 18.09.1999 in Lerici (SP). Ha aggiunto che i coniugi Controparte_1
hanno adottato il figlio , nato a [...] il [...], studente divenuto maggiorenne in Per_1
corso di causa. I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha pertanto chiesto la separazione personale dal marito.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e, pur nulla opponendo in merito alla separazione personale, ha proposto domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 747/2022, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. .6, c.p.c.
pag. 2 di 5 Con ordinanza del 25.05.2023, il Giudice rigettava la richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie formulata da parte resistente e rinviava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.10.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Si dà preliminarmente atto della rinuncia di parte ricorrente alle domande originariamente formulate in punto di: vendita della casa famigliare e relativa suddivisione ricavato;
versamento di importi spese sostenute ante separazione;
rapporti di conto corrente;
intestazione autoveicoli. In ogni caso, come già
rilevato in sede di prima udienza, tali domande risultano inammissibili per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale.
Ancora, in corso di giudizio il figlio è diventato maggiorenne, dunque nulla andrà disposto Per_1 circa affidamento e collocamento del medesimo.
Ciò premesso, la causa va in decisione definitiva sulle seguenti questioni: “previsione di assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , oltre alla contribuzione alle spese Per_1
straordinarie dello stesso;
collocazione dei cani e contribuzione alle spese veterinarie”.
Ebbene, quanto alla domanda relativa alla previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente 19enne, il quale frequenta un corso per il conseguimento della Per_1 qualifica di “Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici” presso l'Istituto
Tecnico Superiore, va rilevato che:
- parte ricorrente ha chiesto la corresponsione della somma di € 500,00 per il figlio, con riparto delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, ciascuno;
- parte resistente, sul punto, ha chiesto disporsi il riparto delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%, ciascuno e, solo in subordine, di contribuire al mantenimento di nella misura di € 250,00 mensili;
Per_1
- la ricorrente ha riferito di: i) avere un reddito lordo da lavoro dipendente pari a poco più di €
32.000,00 annuo (con stipendio di circa € 1.800,00 al mese). Ha comunque depositato dichiarazioni dei redditi da cui emerge un reddito lordo annuo pari ad € 32.823,68 per l'anno di imposta 2020, pari ad € 28.948,02 per l'anno di imposta 2019 e pari ad € 28.189,27 per l'anno di imposta 2018 (cfr. C.U. in atti); ii) essere proprietaria dell'immobile in cui vive con il figlio e di sostenere la spesa mensile di € 350,00 quale rata del mutuo contratta per l'acquisto della stessa;
iii) sostenere la spesa mensile di € 200,00 per la collaboratrice domestica;
iv) di sostenere la spesa mensile di € 600,00 per il vitto e le utenze nonché di € 50,00 per il mantenimento dei gatti;
pag. 3 di 5 - il resistente ha riferito di: i) avere un reddito lordo da lavoro dipendente di poco più di €
38.000,00 annuo (con stipendio di circa € 2.600,00 al mese). Ha comunque depositato dichiarazioni dei redditi da cui emerge un reddito lordo annuo pari ad € 38.738,00 per l'anno di imposta 2021, pari ad € 38.384,00 per l'anno di imposta 2020 e pari ad € 36.961,00 per l'anno di imposta 2019 (cfr. Mod.730 in atti); ii) sostenere spese per il mutuo della casa (€ 770,00 al mese) oltre a € 115,47 per l'assicurazione della casa e a spese per utenze dell'immobile e per l'auto non meglio specificate.
Va altresì considerato che:
- è uno studente maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_1
- godeva di un discreto tenore di vita, giacché il reddito mensile complessivo del nucleo familiare si aggirava intorno a € 4.000,00;
- riceve una “paghetta” di 200,00 € mensili da parte della madre, per le esigenze di natura sportiva, scolastica e sociale;
- come dichiarato dalla ricorrente, nonché ricavabile dalla documentazione prodotta in atti, la stessa ricorrente sostiene la spesa mensile di circa € 300 per il figlio (a titolo di materiale scolastico, abbigliamento di media qualità, medicinali da banco, ricarica telefonica, barbiere,
trasporti non scolastici), al netto dei costi sostenuti per le spese straordinarie dello stesso, il tutto salvo eventuali imprevisti;
- come dichiarato dal resistente, lo stesso sostiene per il figlio la spesa per l'abbonamento al pacchetto Office e per l'abbonamento di Netflix.
Ne deriva che – in ragione dell'età (di appena diciannove anni) e del suo attuale stato di studente –
non può certamente affermarsi che abbia raggiunto un'indipendenza economica: di talché, allo Per_1
stato non può essere omesso un contributo al suo mantenimento, tale da garantirgli di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche complessive della famiglia.
Pertanto, il Collegio (dato atto che – pur avendo terminato le scuole superiori – è iscritto a un Per_1 corso di specializzazione/professionalizzante e continua a frequentare l'abitazione materna, ove rientra e dimora stabilmente) reputa equo disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore di individuato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Per_1
intesa in vigore presso questo Tribunale.
Rileva il Collegio, invece, che nulla debba disporsi in punto di mantenimento tra coniugi, in assenza di domanda in proposito e avendo, entrambi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra ciascun genitore, non sussistendo gli estremi per una attribuzione in via esclusiva a un solo genitore.
pag. 4 di 5 Quanto alla collocazione dei cani AB ( e ), rileva il Collegio – a prescindere Per_2 Pt_2 dall'inammissibilità della domanda in parte qua (per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale), rilevata in prima udienza dinanzi al G.I. – come già sussista tra le parti un accordo sulla collocazione e sul riparto delle relative spese veterinarie dei predetti cani, accordo del quale dunque si prende atto. Non vi è luogo a provvedere, invece, sulla concreta individuazione della ripartizione dei mesi in cui ciascuna parte terrà gli animali di affezione, trattandosi di questione di dettaglio che esula dalle competenze di questo Tribunale.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate, in ragione della necessità di una pronuncia sulla separazione, della presenza di prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 747/2022
in punto di status, così provvede:
- pone a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta del figlio , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
oltre rivalutazione annuale;
Org_1
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti sui cani AB ( e con le precisazioni Per_2 Pt_2
di cui in parte motiva.
Spese di lite compensate.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.1.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5