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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2551/2019 R.G.
tra
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Calabrese Parte_1
(comunicazioni a Email_1
- -- attore-opponente
e
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Calabrese Controparte_1
(comunicazioni a Email_2
-Convenuto -opposto
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 4.7.2024)
Come da verbale dell'udienza del 4.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 534/2019 emesso nel procedimento r.g. n. 1593/2019 e notificato il 26.3.2019 con cui era ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di euro 18.766,65 oltre interessi e spese della procedura monitoria, richiesto dalla odierna opposta per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in favore della odierna opponente, come risultante dalle fatture n. 1383, 1467, 1507, 1573, 1594, 1658, J698, 1716, 1781, 1801 e 1905 dell'anno 2018 - 97,211,244 e
287 dell'anno 2019 - nota di credito n. 1917 dell'anno 2018. Premetteva che la ha Parte_1
effettuato servizio di "global service" di tutti i rifiuti prodotti dallo stabilimento della società
1 già sita in Modugno alla via dei Ciclamini n. 4, nel periodo Parte_2 CP_2
intercorrente tra il 18.05.2012 ed il 28.02.2019. Nell'ambito di tale rapporto lavorativo, la Pt_1
subappaltava alla società il servizio di trasporto e trattamento dei seguenti rifiuti: - CP_1
Codice C.E.R. 130204 - Olio esausto~ - Codice CE.R. 130506 - Oli prodotti dalla separazione olio-
acqua (comunemente chiamato concentrato). A tal riguardo, secondo gli accordi economici intercorrenti tra le due società, veniva statuito: per il codice CER 130204, la avrebbe CP_1
corrisposto alla un compenso di € 0,05 al kg per olio esausto ritirato;
per il codice CER Pt_1
130506, la avrebbe corrisposto, invece, un compenso di € 0,15 al kg per gli oli ritirati. Pt_1
Precisava che, ai fini dell'esecuzione del contratto di subappalto, la operava in totale Pt_1
autonomia, su ordine della impartito tramite l'invio di una mail, in genere utilizzando Pt_1
una sola macchina con cisterna compartimentata, tale da poter trasportare almeno due rifiuti contemporaneamente.
Accadeva poi che nel 2018 la società era acquisita dalla società che indiceva CP_2 Parte_2
una nuova gara per la gestione dei rifiuti, così da far cessare a tutti gli effetti il contratto di subappalto tra le parti dell'odierno procedimento;
pertanto, l'odierna opponente rivedeva i dati relativi al servizio prestato in esecuzione del contratto di trasporto e, solo in tale circostanza, si rendeva conto che, nonostante i processi di produzione della fossero costanti nel tempo, CP_2
tuttavia la quantità dei rifiuti si era modificata nel tempo nel senso che il Codice CER 130204, per cui era previsto il compenso in favore della presentava quantità sempre più prossime allo Pt_1
zero, mentre i rifiuti con il codice CER 130506 per cui invece doveva corrispondere un Pt_1
compenso in favore di mostravano un quantitativo sempre crescente. CP_1
Pertanto, l'odierna attrice cercava di approfondire in fatto le ragioni di tali modifiche e, tramite i propri dipendenti e , i quali nell'occasione effettuavano video, Parte_3 Persona_1
si rendevano conto che, quando la si recava nello stabilimento , nell'area preposta al CP_1 CP_2
prelievo dei rifiuti, in cui sono presenti due tubazioni relative ai rifiuti relativi ai due codici,
dapprima riempiva 3 flaconi dal rubinetto corrispondente al codice CER 130506; poi collegava il tubo della propria autocisterna con il tubo corrispondente al codice CER 130204 aspirandovi l'olio esausto contenuti nel corrispondente silos e poi attaccava il tubo dell'autocisterna al rubinetto corrispondente al codice CER 130506 effettuando la relativa aspirazione.
Deduceva dunque l'arbitrarietà del prelievo del rifiuto CER 130204 atteso che la aveva Pt_1
commissionato il ritiro del rifiuto con codice Cer 130506, e che il formulario di competenza recava
2 l'indicazione di rifiuti con il solo codice 130506.
Deduceva, poi che tale comportamento, oltre a creare un danno economico diretto per la , Pt_1
costretta a corrispondere compensi per richieste di smaltimento non effettuate, determinava la mancata formulazione di richieste di smaltimento del rifiuto con codice 130204 che, stante il ritiro abusivo, non arrivava mai ad un livello tale in cisterna da richiedere intervento di prelievo.
Esibiva poi i dati relativi ai rifiuti con i due codici di riferimento, e deduceva l'incongruenza dei dati relativi, dovendo invece essere i rapporti di produzione tra i due codici invariati.
Ne derivava, pertanto, un mancato guadagno della parte attrice di euro 14.184,15 per mancato ritiro del rifiuto con codice CER 130204, ed il maggior costo sostenuto per costi richiesti in relazione al rifiuto CER 130506 per euro 42.552,45 con conseguente domanda riconvenzionale spiegata per euro 56.736,60.
Precisava, dunque, la parte attrice di aver ripetutamente cercato la definizione conciliativa della controversia ed avere a tale fine richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei formulari;
richiamava la giurisprudenza relativa al valore meramente indiziario delle fatture.
Per queste ragioni, concludeva chiedendo, in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione per i motivi esposti in premessa, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo de quo, perché nullo ed inammissibile;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il comportamento fraudolento della società opposta e per l'effetto condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la somma di € Pt_1
56.736,60, quale somma corrispondente al mancato guadagno patito nonché alle spese sopportate in maniera fraudolenta, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'
opponente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in via del tutto subordinata, accertare il
quantum effettivamente dovuto dalla e di conseguenza rideterminare quanto richiesto Pt_1
dalla secondo la somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, in ogni caso, l'opposta al CP_1
pagamento di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.10.2019 si costituiva il convenuto
[...]
(avv. L. Calabrese) che deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, in Controparte_1
particolare osservando che la parte odierna opponente non ha mai contestato le fatture e le note di credito inviate, nonché osservando che gli accertamenti in fatto riportati dalla parte attrice sono stati effettuati in assenza di contraddittorio e dunque inutilizzabili.
3 Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto,
con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 29.9.2019, assegnati su richiesta i termini ex art. 183 c.p.c. ed esperita l'istruttoria orale ammessa (tutti i testi a prova diretta e contraria richiesti in merito alle circostanze articolate), disposti successivi rinvii al fine della definizione transattiva della lite,
ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.7.2024 quando la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano,
insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
La domanda proposta da in persona del l.r.p.t. è fondata nei termini che seguono. Parte_1
È principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello per cui “in sede di opposizione al
decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore
in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”
(ex multis, Cass. civ., ord. 23 gennaio 2023 n. 1892).
Premesso che l'ingiunzione di pagamento veniva richiesta sulla base delle fatture emesse dalla parte creditrice, è principio altrettanto consolidato quello per cui “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di
prova dall'opposto” (Cass. civ., ord. 12 luglio 2023 n. 19944).
Stante, dunque, l'opposizione proposta dalla parte ingiunta odierna attrice la parte Parte_1
creditrice non forniva elementi sufficienti a prova della fondatezza del proprio credito.
Infatti, a fronte della contestazione di parte attrice che deduceva come, a fronte della richiesta di prelievo di olio con codice CER 130506, gli operatori della ditta odierna creditrice prelevano invece quantità di olio CER 130204 poi contabilizzato come olio della prima categoria, parte creditrice allegava gli ordini pervenuti via mail relativi al prelievo di olio CER 130506.
Invece, nel corso dell'istruttoria orale, l'opponente ricostruiva le modalità di prelievo delle due categorie di rifiuto secondo quanto prospettato nell'atto di citazione.
4 La teste di parte attrice, sig. , confermava la circostanza 1) in data 29.10.2018, la Persona_1
società impartiva a l'ordine di ritirare soltanto il CER 130506 precisando che “in Pt_1 CP_1
base alle esigenze del produttore veniva affidato il ritiro di un rifiuto piuttosto che di un altro”; 2)
vero che, in data 31.10.2018, alle ore 08:45 circa, si trovava presso l'azienda (ora CP_2 Pt_2
) al fine di verificare la predetta circostanza;
3) vero che, in data 31.10.2018, alle ore 09:00 circa,
[...]
assisteva al prelievo dei rifuti CER 130204 e 130506 da parte dell'operatore tale sig. CP_1 [...]
precisando che “l'autista dapprima provvedeva ad aspirare il refluo 130204, per una decina di Per_2
minuti circa, per poi aspirare il codice 130506 che era quello commissionato”; 4) vero che, in data
31.10.2018, l'operatore sig. prelevava anche il rifiuto CER 130204 CP_1 Persona_2
difformemente a quanto veniva impartito a mezzo mail dalla società in data 29.10.2018 5) Pt_1
vero che, in data 31.10.2018, l'operatore sig. effettuava il cd. CP_1 Persona_2
campionamento soltanto per il codice CER 130506 precisando che “la procedura prevede il
campionamento in contraddittorio, l'autista effettuava solo quello del 130506 nonostante avesse ritirato
anche l'altro codice”; 6) vero che i tubi dei codici CER 130506 e 130204, presenti all'interno dell'azienda , sono distinti e separati. CP_2
Anche l'altro teste di parte attrice sig. confermava le circostanze sopra articolate e, Parte_3
in relazione alla circostanza 3, prelevava che “l'operatore prelevava due boccettine di rifiuto. Per_2
Effettuava l'operazione di prelievo per entrambi i codici CER, anche se aveva ordine di ritirarne solo uno”.
Il teste di parte convenuta , confermava le circostanze articolate sub “a) da circa sei Persona_2
anni e su regolari commissioni pervenute alla società - loro datrice di lavoro – da parte della CP_1
società , si sono recati, con mezzo di lavoro dotato di cisterna compartimentata, presso lo Pt_1
stabilimento della società già in Modugno per espletare attività di Parte_2 CP_2
raccolta e di trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
b) il ritiro dei rifiuti, presso lo stabilimento della società già in Modugno, è sempre stato effettuato previa richiesta email Parte_2 CP_2
da parte della con descrizione dei rifiuti da prelevare e relativo codice identificativo”, Pt_1
pur precisando di non avere conoscenza diretta della mail;
c) nel corso di tale attività hanno attribuito al materiale raccolto, per cui vi era richiesta, il codice appropriato alla tipologia dello stesso rifiuto, con rilascio del formulario identificativo dei rifiuti da parte della società produttrice,
cliente della d) il prelievo del materiale, raccolto all'interno dello stabilimento Pt_1
interessato, è sempre avvenuto, così come il giorno 31/10/2018, collegando con una apposita tubazione i pertinenti rubinetti dei silos – in cui erano depositati i rifiuti - della società produttrice
5 con i rispettivi depositi di carico compartimentati e differenziati dell'autocisterna in uso alla società
precisava che “di norma la raccolta avveniva separata in base al rifiuto da ritirare, ma alle volte, CP_1
quasi sempre, l'operatore della Cetrag presente sul posto, mi diceva di aspirare prima dal serbatoio dell'olio
130204, l'eventuale acqua depositata nel fondo, per poi passare allo svuotamento dell'altro serbatoio
dell'acqua 130506. Mi veniva chiesto di fare questa operazione preventiva quando ero addetto al ritiro del
codice 130506 per evitare che la cisterna del camion si riempisse prima di aver svuotato l'acqua dal serbatoio
dell'olio. Preciso che non so il motivo per cui era presente dell'acqua nel serbatoio dell'olio”; e) a tali operazioni, era sempre presente un responsabile della società produttrice dei rifiuti e un responsabile della , quasi sempre il Sig. ; f) in tali circostanze, il personale Pt_1 Parte_3
presente non ha mai fatto rilevare o contestato l'attribuzione di codici diversi al materiale raccolto.
Stessa ricostruzione veniva riportato dall'altro teste di parte convenuta sig. , che Testimone_1
confermava le circostanze sopra riportate e, in relazione alla circostanza d), precisava che “di norma
venivano caricati i rifiuti come da richiesta, ma alle volte è successo che veniva caricata acqua 130506 dal
serbatoio dell'olio 130204 in quanto era presente acqua all'interno del predetto serbatoio. Altre volte ho anche
aspirato acqua direttamente dal bacino perché era fuoriuscita dal serbatoio dell'olio”.
Non contestando, dunque, la circostanza in fatto del prelievo anche dalla cisterna contenente materiale CER 130204, non sono documentate e tecnicamente argomentate le ragioni per cui il serbatoio fosse pieno di acqua tanto da richiederne il preventivo svuotamento, e di come quest'acqua non fosse poi contabilizzata nel quantitativo del materiale ritirato.
Tanto induce alla decisione di accoglimento della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, non vi sono elementi sufficienti alla ricostruzione delle somme che sarebbero state dovute alla odierna opponente né a tal fine sarebbe stata ammissibile la ctu chiesta da parte attrice atteso che questa sarebbe stata, da un lato, meramente esplorativa e, dall'altro, avrebbe avuto ad oggetto fatti verificatisi nel passato rispetto ai quali non vi erano elementi per l'attuale ricostruzione.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice è rigettata.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
6 Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2551/2019 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da in persona del l.r.p.t. con atto di citazione Parte_1
notificato il 29.4.2019 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 543/2019
pronunciato nel procedimento r.g. n. 1593/2019;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in persona del l.r.p.t. con atto Pt_1 Parte_1
di citazione notificato il 29.4.2019;
3. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite del presente CP_1
giudizio in favore dell'attore che, in relazione al valore della controversia, Parte_1
liquida in euro 786,00 per spese ed euro 3.046,00 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), con riduzione del 30%, ex art. 4
co. 1 d.m. n. 55 del 2014 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate,
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, 26.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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