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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 302 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 24.9.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. RICCARDO CANIATO ed elettivamente domiciliata in VIA DE' Parte_1
ROMEI, 7 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. ILARIA SCANNAVINI ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA REMORSELLA, 4 -
[...]
[...]
[...]
con l'Avv. PIERO VILLANI ed elettivamente domiciliata in VIA CP_2
BROCCAINDOSSO, 4/A - CP_2
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1748/2021, depositata il 21/07/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
introduceva il presente giudizio deducendo che, in data 29 Controparte_1 luglio 2016, verso le ore 10.20, mentre stava camminando sotto il portico di Via San Felice, a giunta all'altezza del civico 149/AB, scivolava e cadeva a terra a causa del pavimento CP_2 bagnato nel tratto di portico antistante al negozio di frutta e verdura "La Bottega del cibo".
A seguito della caduta l'attrice si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Rizzoli di CP_2 dove veniva diagnosticata una ''frattura periprotesica femore destro".
Di conseguenza conveniva in giudizio titolare della ditta ''La Bottega del CP_3 cibo", previo accertamento della responsabilità per il sinistro ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio contestando sia l'an che il quantum dell'avversa CP_3 domanda, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa a manleva, di , Parte_1 assicurazione del , di cui fa parte il negozio ''La Bottega del Controparte_4 cibo".
Si costituiva la terza chiamata, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando poi la domanda attrice e chiedendone il rigetto nel merito.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico legale ed, all'esito, il
Tribunale, condannava al risarcimento dei danni patiti da , pari a CP_3 Controparte_1 complessivi € 32.561,50, condannando, altresì, a manlevare e tenere indenne Parte_1 CP_3 da quanto era stata condannata a risarcire all'attrice.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che la dinamica del sinistro così come riferita dall'attrice era stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste , secondo la quale Tes_1
l'attrice non ebbe modo di accorgersi del pavimento scivoloso stante l'assenza di qualsivoglia segnale del pericolo, diretto (apposito cartello) o indiretto (presenza di una persona che stava passando lo straccio), cosicché. suo malgrado, perse improvvisamente l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra senza poter in alcun modo evitare il fatto.
Viceversa, parte convenuta si era limitata ad una contestazione generica dei fatti, senza fornire prova del fortuito.
Potevano, quindi, ritenersi sussistenti tutti i presupposti per una responsabilità ex art. 2051 della parte convenuta.
Riguardo al quantum risarcitorio, l'espletata CTU aveva riconosciuto all'attrice un danno permanente biologico del 14%, con un'inabilità temporanea pari a 40 giorni di ITT, 20 giorni dì ITP al 75 %, 30 giorni di ITP al 50 % e 30 giorni di ITP al 25 %.
Di conseguenza, il danno alla persona della veniva determinato nel Controparte_1 complessivo importo di € 31.876,50, cui andavano sommate le spese, come riconosciute necessarie e congrue da parte del CTU, pari ad € 685,00, per un danno complessivo di € 32.561,50, oltre interessi ex art. 1282 c.c. e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
Il Tribunale, infine, riteneva operante la polizza condominiale stipulata con , Pt_1 rigettando, quindi, l'eccezione di carenza dì legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, in quanto il che aveva la gestione e la custodia della cosa comune, aveva acconsentito CP_4 all'uso giornaliero dell'area condominiale, permettendo l'esposizione della merce sotto il portico e la pulizia della pavimentazione senza le cautele del caso.
La situazione di pericolo si era, quindi, creata in ragione di un abituale uso scorretto dell'area condominiale, consentito ed accettato dal il che, nei termini di polizza, integrava un CP_4 fatto accidentale direttamente posto in relazione alla proprietà del fabbricato ovvero alla conduzione delle sue parti comuni.
Da qui la condanna in manleva della Compagnia terza chiamata.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo nelle proprie Parte_1 domande e richieste istruttorie.
Si costituivano in giudizio e entrambe Controparte_1 CP_2 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla mancata declaratoria di legittimazione passiva di , in quanto la stessa assicurava la Parte_1 Co RCT per il Condominio e non l'attività commerciale di titolarità della Controparte_4
per la quale, evidentemente, sussisteva autonoma polizza. CP_3
I due soggetti non sono evidentemente sovrapponibili, tanto è vero che la stessa attrice citava in giudizio quale titolare dell'attività commerciale e non il Condominio assicurato CP_3 che rimaneva del tutto estraneo al giudizio.
non può vantare alcun diritto nei confronti di posto che siamo in CP_3 Parte_1 regime di RCT, pertanto, la stessa avrebbe dovuto porre in essere la chiamata in causa della
Compagnia che assicura la RCT per l'esercizio commerciale e non quella che assicura la RCT per il
Condominio, avendo, solo lo stabile assicurato, diritto alla manleva da parte di . Parte_1
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento all'asserita responsabilità del , nonostante lo stesso fosse totalmente estraneo al sinistro. CP_4
Infatti, nel corso del giudizio non è stata provata ed allegata in alcun modo la pretesa circostanza di un uso scorretto perpetrato in maniera abituale dalla e dai suoi dipendenti, CP_3 né che tale condotta fosse stata accettata e consentita dal CP_4
Con il terzo motivo si lamenta mancata ammissione di istanze istruttorie fondamentali ai fini della decisione, in quanto, a fronte dell'evidenziata eccezione di carenza di legittimazione passiva, erroneamente il Giudice di prime cure non ha accolto le istanze istruttorie avanzate dalla terza chiamata e finalizzate a dimostrare la sussistenza di altra polizza RCT stipulata a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale intestata alla CP_3
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento al concorso di colpa dell'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
L'appello è fondato, seppure per motivi diversi da quelli dedotti.
E' principio consolidato, tanto nella Giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal , in persona dell'amministratore, CP_4 la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condòmino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del contraente della polizza nell'interesse di tutti i CP_4 condòmini (ex multis Cass. Civ., n. 4245/2009).
Di conseguenza, l'unica azione esercitabile da parte del condòmino è quella di citare in giudizio il condominio in persona dell'amministratore, il quale, solo, avrà la legittimazione a chiamare in manleva per il risarcimento dei danni la Compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.
In buona sostanza, manca la causa giustificatrice dell'operatività della polizza, che si può individuare soltanto nella condanna del a manlevare la condomina per la richiesta di CP_4 attivazione della polizza globale fabbricati (Cass. 21 ottobre 2022 n. 31141), con l'ulteriore conseguenza che la condanna contro l'assicuratore pronunciata in primo grado, risulta essere inutiliter data, stante l'assenza processuale del assicurato, litisconsorte necessario, CP_4 essendo, peraltro, pacifico, che l'area in cui si è verificato il sinistro era di pertinenza CP_5
Unico rimedio alla mancata partecipazione del litisconsorte necessario al giudizio di primo grado, è quello dettato dall'art. 354 c.p.c., che predispone, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la rimessione del giudizio al primo Giudice, stante l'esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che, pur avendone diritto, non è stata chiamata a partecipare al giudizio e nei cui confronti la decisione produce effetti (art. 102 c.p.c.).
Invero, la rimessione degli atti al primo Giudice (artt. 353-354 c.p.c.) determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario, al quale occorre assicurare il diritto costituzionale di difesa, consentendogli, con la riapertura del giudizio di primo grado, di articolare le proprie difese analogamente a quanto garantito alle controparti.
Nulla quaestio circa la mancata eccezione, in punto qua, da parte delle difese, in quanto
"trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. Civ., 30.4.2024, n. 11661;
Conf. Cass. Civ., 17 febbraio 2023, n. 5129)".
Tuttavia, considerato che la necessitata regressione del procedimento al primo Giudice è stata rilevata d'Ufficio, si ritiene equo compensare le spese del grado inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1 CP_2
1748/2021, così dispone:
A) Visti gli artt. 102 e 354 c.p.c., rilevato che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del , dispone la rimessione Controparte_6 degli atti al Tribunale di Bologna, onerando le parti a riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente Sentenza.
B) Compensa integralmente, fra le parti, le spese del grado.
Così deciso in Bologna il 9.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 302 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 24.9.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. RICCARDO CANIATO ed elettivamente domiciliata in VIA DE' Parte_1
ROMEI, 7 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. ILARIA SCANNAVINI ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA REMORSELLA, 4 -
[...]
[...]
[...]
con l'Avv. PIERO VILLANI ed elettivamente domiciliata in VIA CP_2
BROCCAINDOSSO, 4/A - CP_2
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1748/2021, depositata il 21/07/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
introduceva il presente giudizio deducendo che, in data 29 Controparte_1 luglio 2016, verso le ore 10.20, mentre stava camminando sotto il portico di Via San Felice, a giunta all'altezza del civico 149/AB, scivolava e cadeva a terra a causa del pavimento CP_2 bagnato nel tratto di portico antistante al negozio di frutta e verdura "La Bottega del cibo".
A seguito della caduta l'attrice si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Rizzoli di CP_2 dove veniva diagnosticata una ''frattura periprotesica femore destro".
Di conseguenza conveniva in giudizio titolare della ditta ''La Bottega del CP_3 cibo", previo accertamento della responsabilità per il sinistro ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio contestando sia l'an che il quantum dell'avversa CP_3 domanda, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa a manleva, di , Parte_1 assicurazione del , di cui fa parte il negozio ''La Bottega del Controparte_4 cibo".
Si costituiva la terza chiamata, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando poi la domanda attrice e chiedendone il rigetto nel merito.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico legale ed, all'esito, il
Tribunale, condannava al risarcimento dei danni patiti da , pari a CP_3 Controparte_1 complessivi € 32.561,50, condannando, altresì, a manlevare e tenere indenne Parte_1 CP_3 da quanto era stata condannata a risarcire all'attrice.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che la dinamica del sinistro così come riferita dall'attrice era stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste , secondo la quale Tes_1
l'attrice non ebbe modo di accorgersi del pavimento scivoloso stante l'assenza di qualsivoglia segnale del pericolo, diretto (apposito cartello) o indiretto (presenza di una persona che stava passando lo straccio), cosicché. suo malgrado, perse improvvisamente l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra senza poter in alcun modo evitare il fatto.
Viceversa, parte convenuta si era limitata ad una contestazione generica dei fatti, senza fornire prova del fortuito.
Potevano, quindi, ritenersi sussistenti tutti i presupposti per una responsabilità ex art. 2051 della parte convenuta.
Riguardo al quantum risarcitorio, l'espletata CTU aveva riconosciuto all'attrice un danno permanente biologico del 14%, con un'inabilità temporanea pari a 40 giorni di ITT, 20 giorni dì ITP al 75 %, 30 giorni di ITP al 50 % e 30 giorni di ITP al 25 %.
Di conseguenza, il danno alla persona della veniva determinato nel Controparte_1 complessivo importo di € 31.876,50, cui andavano sommate le spese, come riconosciute necessarie e congrue da parte del CTU, pari ad € 685,00, per un danno complessivo di € 32.561,50, oltre interessi ex art. 1282 c.c. e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
Il Tribunale, infine, riteneva operante la polizza condominiale stipulata con , Pt_1 rigettando, quindi, l'eccezione di carenza dì legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, in quanto il che aveva la gestione e la custodia della cosa comune, aveva acconsentito CP_4 all'uso giornaliero dell'area condominiale, permettendo l'esposizione della merce sotto il portico e la pulizia della pavimentazione senza le cautele del caso.
La situazione di pericolo si era, quindi, creata in ragione di un abituale uso scorretto dell'area condominiale, consentito ed accettato dal il che, nei termini di polizza, integrava un CP_4 fatto accidentale direttamente posto in relazione alla proprietà del fabbricato ovvero alla conduzione delle sue parti comuni.
Da qui la condanna in manleva della Compagnia terza chiamata.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo nelle proprie Parte_1 domande e richieste istruttorie.
Si costituivano in giudizio e entrambe Controparte_1 CP_2 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla mancata declaratoria di legittimazione passiva di , in quanto la stessa assicurava la Parte_1 Co RCT per il Condominio e non l'attività commerciale di titolarità della Controparte_4
per la quale, evidentemente, sussisteva autonoma polizza. CP_3
I due soggetti non sono evidentemente sovrapponibili, tanto è vero che la stessa attrice citava in giudizio quale titolare dell'attività commerciale e non il Condominio assicurato CP_3 che rimaneva del tutto estraneo al giudizio.
non può vantare alcun diritto nei confronti di posto che siamo in CP_3 Parte_1 regime di RCT, pertanto, la stessa avrebbe dovuto porre in essere la chiamata in causa della
Compagnia che assicura la RCT per l'esercizio commerciale e non quella che assicura la RCT per il
Condominio, avendo, solo lo stabile assicurato, diritto alla manleva da parte di . Parte_1
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento all'asserita responsabilità del , nonostante lo stesso fosse totalmente estraneo al sinistro. CP_4
Infatti, nel corso del giudizio non è stata provata ed allegata in alcun modo la pretesa circostanza di un uso scorretto perpetrato in maniera abituale dalla e dai suoi dipendenti, CP_3 né che tale condotta fosse stata accettata e consentita dal CP_4
Con il terzo motivo si lamenta mancata ammissione di istanze istruttorie fondamentali ai fini della decisione, in quanto, a fronte dell'evidenziata eccezione di carenza di legittimazione passiva, erroneamente il Giudice di prime cure non ha accolto le istanze istruttorie avanzate dalla terza chiamata e finalizzate a dimostrare la sussistenza di altra polizza RCT stipulata a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale intestata alla CP_3
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento al concorso di colpa dell'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
L'appello è fondato, seppure per motivi diversi da quelli dedotti.
E' principio consolidato, tanto nella Giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal , in persona dell'amministratore, CP_4 la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condòmino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del contraente della polizza nell'interesse di tutti i CP_4 condòmini (ex multis Cass. Civ., n. 4245/2009).
Di conseguenza, l'unica azione esercitabile da parte del condòmino è quella di citare in giudizio il condominio in persona dell'amministratore, il quale, solo, avrà la legittimazione a chiamare in manleva per il risarcimento dei danni la Compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.
In buona sostanza, manca la causa giustificatrice dell'operatività della polizza, che si può individuare soltanto nella condanna del a manlevare la condomina per la richiesta di CP_4 attivazione della polizza globale fabbricati (Cass. 21 ottobre 2022 n. 31141), con l'ulteriore conseguenza che la condanna contro l'assicuratore pronunciata in primo grado, risulta essere inutiliter data, stante l'assenza processuale del assicurato, litisconsorte necessario, CP_4 essendo, peraltro, pacifico, che l'area in cui si è verificato il sinistro era di pertinenza CP_5
Unico rimedio alla mancata partecipazione del litisconsorte necessario al giudizio di primo grado, è quello dettato dall'art. 354 c.p.c., che predispone, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la rimessione del giudizio al primo Giudice, stante l'esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che, pur avendone diritto, non è stata chiamata a partecipare al giudizio e nei cui confronti la decisione produce effetti (art. 102 c.p.c.).
Invero, la rimessione degli atti al primo Giudice (artt. 353-354 c.p.c.) determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario, al quale occorre assicurare il diritto costituzionale di difesa, consentendogli, con la riapertura del giudizio di primo grado, di articolare le proprie difese analogamente a quanto garantito alle controparti.
Nulla quaestio circa la mancata eccezione, in punto qua, da parte delle difese, in quanto
"trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. Civ., 30.4.2024, n. 11661;
Conf. Cass. Civ., 17 febbraio 2023, n. 5129)".
Tuttavia, considerato che la necessitata regressione del procedimento al primo Giudice è stata rilevata d'Ufficio, si ritiene equo compensare le spese del grado inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1 CP_2
1748/2021, così dispone:
A) Visti gli artt. 102 e 354 c.p.c., rilevato che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del , dispone la rimessione Controparte_6 degli atti al Tribunale di Bologna, onerando le parti a riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente Sentenza.
B) Compensa integralmente, fra le parti, le spese del grado.
Così deciso in Bologna il 9.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei