Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 151/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/01/2021 al n. 151 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2191/2020
emessa dal Tribunale di Firenze il 12/10/2020 nel procedimento R.G. 2200/2016
promossa da:
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Milvia FALATTI (C.F. ) e dall'Avv. Benedetta C.F._2
BIANCHI (C.F. ); C.F._3
- appellante -
contro
:
Ing. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Cosimo PAPINI (C.F. ; C.F._5
- appellato -
contro
:
(P.I. ), nel prosieguo Controparte_2 P.IVA_1
anche solo , in persona del titolare Sig. (C.F. CP_2 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo MASSAGLI (C.F. C.F._6
); C.F._7
- appellata -
contro
:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Antonio PARIGI (C.F. ) e dall'Avv. Fabio PASSIATORE (C.F. C.F._8
; C.F._9
- appellata -
**
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante Parte_1
“Conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'appellata sentenza, accertati i fatti di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e respinte TUTTE le eccezioni formulate dalle controparti, sia preliminari che di merito, condanni i convenuti ed il terzo chiamato, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di €. 83.300,00, ovvero della somma ritenuta di giustizia.
Voglia altresì l''Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'Ing. , in quanto CP_1
infondata in fatto, in diritto e sfornita di supporto probatorio”; per l'appellato Ing. Arch. : Controparte_1
“Voglia confermare la sentenza gravata rigettando integralmente l'appello proposto, concedendo termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con vittoria di spese e competenze professionali”;
2 per l'appellata Controparte_2
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Firenze, RESPINGERE l'appello; con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”. per l'appellata : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, per i motivi tutti dedotti, la domanda di condanna in solido con i convenuti formulata dall'appellant Parte_1
per la prima volta nell'atto introduttivo del secondo grado nei confronti d;
CP_3
NEL MERITO IN TESI:
- preso atto che l'Ing. , in grado di appello, non ha riproposto alcuna CP_1
domanda nei confronti d e che non si è validamente instaurato alcun CP_4
contraddittorio tra l'appellante , rigettare l'appello proposto d CP_3 Parte_2
confermando integralmente la sentenza n. 2191/2020, resa dal Tribunale
[...]
di Firenze in data 20 ottobre 2020.
Con vittoria di competenze del grado di appello da liquidarsi ex DM 55/2014 e da porsi a carico della parte soccombente.
IN DENEGATA E STRETTAMENTE SUBORDINATA IPOTESI: qualora la Corte ritenesse, del tutto inopinatamente, che la domanda di manleva è stata tempestivamente e ritualmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. dall'Ing.
, respingere la domanda di manleva così come formulata e proposta dall'Ing. CP_1
nei confronti di per i motivi dedotti e in particolare perché CP_1 CP_3
inammissibile, infondata e non provata la domanda di parte appellante;
perché i danni lamentati non sono riconducibili ad errore professionale imputabile all'Ing.
[...]
; per la inoperatività della polizza nel caso di specie. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014.
NELLA ULTERIORE SUBORDINATA E DENEGATA IPOTESI, ove ritenuta l'ammissibilità della domanda dell'appellante e la fondatezza del diritto azionato, qualora venisse accertata una qualche responsabilità dell'Ing. ed anche CP_1
3 l'operatività della polizza in relazione ai fatti e ai danni dedotti in giudizio, voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- accertare il nesso causale tra le opere dirette dall'Ing e i danni lamentati. CP_1
- accertare, anche incidenter tantum, le responsabilità rispettivamente ascrivibili a tutti i soggetti coinvolti (nessuno escluso) nelle opere di cui all'intervento edilizio de quo, ovvero la committente - anche ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.
- le imprese appaltatrici, il progettista e direttore lavori;
- accertare e liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato
- dichiarare tenuta Zurich Ins. P.L.C. a garantire l'Ing nei limiti della sola CP_1
quota di responsabilità al medesimo direttamente ascrivibile e nei limiti delle garanzie previste in polizza, applicando all'indennizzo così determinato l'ulteriore decurtazione dello scoperto contrattualmente posto a carico dell'assicurato, pari al
10% in relazione ai danni alle opere progettate e/o dirette, ovvero della franchigia assoluta di € 1.032,00 = e con esclusione dei costi per modifiche, migliorie e/o rifacimento dell'opera stessa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06-09/02/2016, la Sig.ra
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'Ing. Parte_1
Arch. e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni, inizialmente quantificati in € 63.300,00, poi incrementati di €
20.000,00 in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., da essa patiti per difetti di progettazione e realizzazione di un ampliamento consistente in una camera e un bagno, edificati in aderenza - quali dependance - all'edificio principale di sua proprietà sito in Lido di Camaiore, Loc. La Culla, fraz. Pianello, Via Don G. Evangelisti n. 726.
A sostegno delle proprie pretese, la Sig.ra deduceva: Parte_1
4 - di avere affidato all'Ing. Arch. la progettazione e la direzione lavori per CP_1
l'ampliamento suddetto e la ristrutturazione dell'edificio esistente e di avere commissionato i lavori alla con contratto di appalto del 25/10/2012, CP_2
nel quale si contemplava quale termine per la consegna lavori il 31/01/2013;
- di avere riscontrato ritardi nella esecuzione delle opere e di avere ricevuto l'inaspettata richiesta di pagamento dalla ditta appaltatrice per € 35.602,42 sulla base di lavori extra-capitolato non autorizzati;
- di avere quindi incaricato per il controllo dei lavori altro tecnico, la Geom. CP_5
che redigeva perizia, dalla quale si evinceva la realizzazione dei nuovi vani al di sotto del piano di calpestio dell'edificio, la mancata realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, nonché varie difformità rispetto al progetto e alle previsioni del contratto di appalto;
- di avere quindi sollevato i convenuti dagli incarichi nel mese di settembre del 2013, salvo reintegrare il D.L. nel 2015 ai soli fini del necessario deposito del progetto integrativo per erronee rappresentazioni grafiche e il passaggio di consegne alla Geom.
CP_5
- di essere stata nel frattempo convenuta nel procedimento di ATP instaurato avanti al Tribunale di Lucca R.G. 4926/2013 dalla dal quale emergevano CP_2
opere difettose e non portate a termine per € 4.000,00 e, al termine del quale, la stessa
TT aveva notificato decreto ingiuntivo a titolo di compensi non corrisposti per la differenza pari a € 27.017,50, decreto che era stato opposto sempre avanti al Tribunale
di Lucca.
L'attrice invocava pertanto l'inadempimento contrattuale dei convenuti e chiedeva la loro condanna in solido al risarcimento dei danni come sopra quantificati, di cui €
24.500,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo.
1.2. Con comparsa depositata il 18/10/2016 si costituiva in giudizio l'Ing. Arch.
[...]
, il quale contestava le pretese attoree, svolgeva domanda riconvenzionale per CP_1
il pagamento dei compensi professionali per € 12.176,99 e, comunque, proponeva istanza per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_6
[...] , concludendo nel merito per la reiezione delle domande attoree perché infondate
[...]
e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale, chiedeva di essere rilevato indenne dalla propria compagnia assicurativa . CP_3 CP_3
A sostegno delle proprie ragioni l'Ing. , che contestava l'intera ricostruzione CP_1
fattuale di parte attrice, rilevava che:
- l'incarico professionale in questione faceva seguito e si sovrapponeva a un precedente incarico svolto su richiesta e in favore della medesima Sig.ra relativo ad Parte_1
altre opere di progettazione, per le quali non erano state mosse contestazioni di sorta pur non venendo corrisposti i compensi dovuti, tanto da costringerlo a promuovere giudizio monitorio, per il quale era ancora pendente giudizio di opposizione a D.I. n.
15350/2016 dinanzi allo stesso Tribunale di Firenze.
- la committente non solo era a conoscenza ma aveva anche approvato tutte le varianti e le lavorazioni extra-capitolato che si erano rese necessarie e, in particolare, il parziale interramento dei vani di nuova costruzione;
- nel marzo 2013 - in seguito alle richieste di pagamento da parte della CP_2
che stava ultimando i lavori - senza che fosse mai stata fatta alcuna contestazione, la
Sig.ra si rendeva del tutto irreperibile e da quel momento né lui né la Parte_1 [...]
riuscivano a entrare in contatto con la Committente, che non provvedeva a CP_2
pagare nei loro confronti i compensi dovuti per l'attività già svolta;
- da tale momento il Direttore dei Lavori, pur in assenza di una revoca dell'incarico, riusciva ad accedere al cantiere soltanto una volta, nella metà del giugno 2013, al fine di definire le pratiche presso il Genio Civile ed eseguire il collaudo delle opere, che si svolgeva alla presenza del nuovo tecnico di fatto incaricato, la Geom. CP_5
- tuttavia, anche a seguito alla definizione di tali incombenti, la non Parte_1
provvedeva a saldare la notula professionale del convenuto.
1.3. In data 21/10/2016 si costituiva in giudizio anche la la quale CP_2
eccepiva:
- il difetto di competenza del Giudice adito e la necessità di sospensione del processo in attesa dell'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lucca
6 per il pagamento del corrispettivo dovuto, detratto quanto accertato in sede di ATP
per i difetti;
- l'inadempimento dell'attrice nel pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, avendo a marzo 2013 quasi terminato i lavori e avendo ricevuto in acconto solo € 17.727,27;
- l'inesistenza del ritardo e, comunque, la non imputabilità dello stesso.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice e l'accertamento della competenza del Tribunale di Lucca, nonché la sospensione del giudizio.
1.4. Autorizzata dal Giudice la chiamata del terzo, in data 09/03/2017 si costitutiva in giudizio anche la , che aderiva alle difese dell'assicurato circa Controparte_3
l'infondatezza della domanda e, quanto alla garanzia, eccepiva la mancanza di copertura per i danni lamentati dall'attrice, garantendo la polizza - per l'attività di progettazione e direzione lavori - solo i danni provocati da rovina parziale o totale delle opere, e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda principale e, in ogni caso, il rigetto della domanda di garanzia e, in ipotesi,
la limitazione di quanto dovuto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato eventualmente accertata.
1.5. Nel frattempo, in pendenza del giudizio di primo grado, la Sig.ra Parte_1
instaurava un ulteriore giudizio di ATP presso il Tribunale di Lucca R.G. 623/2017 per l'accertamento dell'allaccio della dependance al sistema di smaltimento dei reflui e per la quantificazione dei costi per la realizzazione di un allaccio a regola d'arte, nel quale sosteneva, a fronte delle eccezioni delle medesime parti coinvolte in questo e nell'altro giudizio, che l'oggetto dell'ATP fosse del tutto estraneo e separato rispetto a quello oggetto del procedimento avanti il Tribunale di Firenze e che, pertanto, fosse del tutto legittima l'instaurazione della causa presso il Tribunale di Lucca.
1.6. Riservata al merito la decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e assegnati i termini per memorie ex art. 183, CP_2
co. 6, c.p.c., il Tribunale di Firenze istruiva la causa mediante documenti, prove testimoniali e CTU.
7 Nel corso dell'istruttoria orale venivano sentiti la Dott.ssa allora Per_1
collaboratrice dell'Ing. , il Sig. che aveva svolto alcune CP_1 Per_2
lavorazioni sul cantiere, e la Geom. nuovo tecnico della committente che CP_5
aveva preso il posto proprio dell'Ing. . CP_1
Veniva poi disposta, su richiesta della Sig.ra ulteriore CTU (la terza Parte_1
complessivamente tra le parti), ad esito della quale il perito stimava in € 3.000,00 i costi per regolarizzare alcune opere mediante variante finale, in € 3.500,00 il deprezzamento del bene conseguente al parziale interramento del locale in ampliamento e in € 8.000,00 i costi per l'adeguamento del sistema di smaltimenti dei reflui.
1.7. Successivamente le parti, che venivano anche inviate in mediazione delegata con esito negativo, precisavano le conclusioni e la causa era successivamente differita per discussione orale in trattazione scritta all'udienza del 12/10/2020, al termine della quale il Tribunale di Firenze emetteva la sentenza a verbale n. 2191/2020 del
12/10/2020, con la quale rigettava tutte le domande della Sig.ra Parte_1
condannandola a sopportare le spese di CTU e a rifondere le spese legali delle altre parti costituite, eccezion fatta per quelle della terza chiamata che venivano CP_3
poste a carico del chiamante Ing. Arch. . CP_1
Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale, in via preliminare,
riteneva inammissibile, qualificandola come nuova, la domanda di risarcimento danni per ulteriori € 20.000,00 proposta per la prima volta dall'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., in ragione della novità del fatto costitutivo (convogliamento delle acque nere e chiare in unica tubazione) a fronte del fatto iniziale dedotto
(mancato fornitura della fossa biologica).
Quanto al merito, ritenuto non provato e comunque non fondato il profilo di asserito inadempimento relativo al godimento dei benefici fiscali connessi all'intervento di ristrutturazione, che sarebbe stato erroneamente qualificato dal D.L. come
“ampliamento”, il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi, riteneva non sussistente neppure l'ulteriore inadempimento da parte dei convenuti, con
8 particolare riferimento all'interramento dei due vani e ai lavori extra-capitolato asseritamente non autorizzati. Con riferimento ai lavori di fornitura e posa in opera della fossa biologica e di smaltimento della terra di risulta, previsti nel contratto di appalto, non eseguiti dalla e oggetto di eccezione di inadempimento, CP_2
riteneva legittima l'eccezione, in quanto sempre dall'istruttoria orale era emerso che non era stato versato dalla committente il prezzo dovuto per le lavorazioni sino ad allora svolte. Con riguardo, poi, ai presunti ritardi nella consegna delle opere, il
Tribunale concludeva che, una volta provata attraverso l'istruttoria orale la pattuizione dei lavori extra-capitolato, il termine dell'appalto - inizialmente fissato per lavori di consistenza più ridotta - non poteva essere rispettato dalla ditta appaltatrice. Veniva, infine, accolta anche la domanda riconvenzionale dell'Ing. Arch.
, attesa la congruità del compenso richiesto confermata dal CTU, e l'attrice CP_1
veniva condannata al pagamento della somma richiesta pari a € 12.176,99 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
2. Il giudizio di appello.
2.1. La Sig.ra ritenendo la decisione ingiusta e, pertanto, meritevole di Parte_1
essere integralmente riformata, ha notificato atto di citazione in appello col quale ha censurato la sentenza mediante formulazione dei seguenti 12 distinti motivi:
1) ERRONEA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA MODIFICA DEL
QUANTUM DEBEATUR DI CUI ALLA MEMORIA EX ART. 183, CO. VI, N. 1 DI
PARTE ATTRICE.
2) SUSSISTENZA DELLA SOLIDARIETÀ DEI CONVENUTI IN PUNTO DI
APPLICAZIONE DELLA PENALE PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE
OPERE APPALTATE;
3) ERRONEA RILEVANZA/ASSOLUTA INATTENDIBILITÀ DEL TESTE
Per_2
4) SA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI TESTI DI PARTE
ATTRICE;
5) INATTENDIBILITÀ DELLA TESTE DI PARTE DI;
Per_1 CP_1
9 6) ERRONEA PRONUNCIA IN MERITO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO:
ERRONEA, INSUFFICIENTE SE NON SA VALUTAZIONE SUL PUNTO
DEGLI ESITI DELLE DUE PROCEDURE DI A.T.P. ESPERITE DINANZI AL
TRIBUNALE DI LUCCA;
7) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA DELLA FONDATEZZA DELLA
DOMANDA RICONVENZIONALE FORMULATA DALL'ING. CP_1
;
[...]
8) CARENZA - INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - ERRONEA PRONUNCIA IN
MERITO ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE
APPELLATA;
9) RICHIESTA DI RINNOVO DELLA C.T.U.;
10) MA VALUTAZIONE PROVE DOCUMENTALI;
11) SA ED ERRONEA PRONUNCIA IN MERITO AI DANNI SUBITI DALLA
ATTRICE E LA LORO PROVA IN PUNTO DI AN CHE DI QUANTUM DEBEATUR;
12) ERRONEA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE E DEI COSTI
DELLA C.T.U.
2.2. Si è costituito nel giudizio d'appello l'Ing. Arch. , il quale, nel richiedere CP_1
l'integrale conferma della gravata sentenza, ha preso specifica posizione rispetto ai motivi riguardanti la propria posizione processuale nel seguente modo:
A) CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE ALLA
INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA NUOVA;
B) INSUSSISTENTE SOLIDARIETÀ DELL'ING. CON L'IMPRESA CP_1
ULLE PENALI CONTRATTUALI;
CP_2
C) SULLA PRESUNTA IRRILEVANZA E/O INATTENIBILITÀ DEI TESTI
E SULLA RITENUTA SA VALUTAZIONE DEI Per_2 Per_1
TESTI DI PARTE ATTRICE. INATTENDIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA
DELLA GEOM. CP_5
D) SULLA RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CTU E/O SULLA RICHIESTA
DI CHIARIMENTI AL CTU;
10 E) SULLA PRESUNTA ERRONEA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA RITENUTA NUOVA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO;
F) PRESUNTA ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA DELLA FONDATEZZA
DELLA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'ING. ; CP_1
G) RITENUTA ERRONEITÀ DEL GIUDIZIO DI INAMMISSIBILITÀ DELLE
ISTANZE ISTRUTTORIE;
H) SULLA PRESUNTA SA MA PRONUNCIA IN MERITO AI
PRETESI DANNI SUBITI DALL'APPELLANTE;
I) SULLE SPESE DI LITE E DI CTU.
2.3. In data 14/03/2023 si è costituita in giudizio anche la mediante CP_2
comparsa di costituzione con la quale ha preso posizione su tutti i motivi di appello (a eccezione del n. 7 riguardante esclusivamente l'appellato ) e ha concluso CP_1
chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite.
2.4. Con comparsa depositata il 18/09/2023, infine, si è costituta in giudizio anche la
, la quale, pur prendendo posizione su tutte le censure Controparte_3
contenute nell'atto di appello, ha fatto presente che l'unico capo della sentenza impugnata che la riguardi direttamente, quello sulla condanna del alla CP_1
rifusione delle spese di lite, non è stato da questi impugnato, così dimostrando la sua volontà di rendere integrale acquiescenza alla sentenza di primo grado, volontà ulteriormente confermata dalla espressa richiesta di conferma della sentenza in ogni sua parte e dalla mancata riproposizione (anche solo implicita) della domanda di manleva. Ha, pertanto, concluso in via principale per la integrale conferma della sentenza impugnata e ha formulato conclusioni subordinate solo per il caso di una sua riforma.
2.5. La causa è stata inviata in mediazione, che ha dato però esito negativo, e,
all'udienza del 17/07/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
11 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. Col primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza in quanto avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda - qualificandola come nuova
- di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., laddove la Sig.ra in realtà Parte_1
avrebbe soltanto modificato il quantum debeatur dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Osserva la Corte che la domanda è stata correttamente qualificata dal primo giudice come nuova – e come tale dichiarata inammissibile – atteso che nell'atto di citazione non si rinviene riferimento alcuno alle lavorazioni relative allo smaltimento delle acque, che è circostanza allegata, quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria
“aggiuntiva” , per la prima volta proprio con la suddetta memoria.
Riprova ne sia che nella pendenza del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di
Firenze, la Sig.ra aveva altresì promosso davanti al Tribunale di Lucca un Parte_1
procedimento per ATP recante R.G. n. 623/2017, per fare accertare proprio la mancata esecuzione delle lavorazioni relative al convogliamento delle acque nere e delle acque saponose, e che il Tribunale di Lucca ammetteva la consulenza tecnica proprio perché
si trattava di una domanda non ricompresa nell'oggetto del giudizio già incardinato avanti al Tribunale di Firenze (cfr. pagg. 4-5- verbale dell'udienza del 22/03/2017 secondo cui “Il Giudice, rilevato che il petitum della causa pendente non ricomprende il fatto, nuovo secondo l'assunto, in contestazione nella presente sede, dispone procedersi al conferimento dell'incarico” (sub doc. 29 fasc. primo grado).
Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.
3.2. Parimenti infondato risulta altresì il secondo motivo di gravame.
Stando all'assunto dell'appellante, pur essendo il contratto di appalto stipulato tra la committenza e la ditta esecutrice dei lavori, il Direttore Lavori dovrebbe comunque rispondere in solido con la ditta per la penale per il ritardo nella consegna delle opere appaltate.
12 Trattasi di argomentazione infondata. Il giudice di prime cure, sulla base dei principi generali in tema di effetti del contratto, ha correttamente ritenuto l'Ing. , a CP_1
prescindere da una sua eventuale responsabilità per inadempimento nella sua qualità di Direttore Lavori, soggetto estraneo alla pattuizione contenuta nel contratto d'appalto relativa alla clausola penale per il ritardo ed ha pertanto escluso che vi potesse essere una solidarietà con la ditta CP_2
3.3. Considerate le numerose censure mosse all'impugnata sentenza in punto di valutazione e/o ammissione e/o mancata ammissione di mezzi istruttori, ritiene la
Corte che, onde consentire una trattazione unitaria e coerente delle questioni prospettate, sia opportuno analizzare congiuntamente i motivi da 3 a 10, tutti attinenti, per l'appunto, a profili lato sensu istruttori, che sono da considerarsi parimenti infondati.
Risultano, innanzitutto, infondati i motivi 3 e 5, coi quali l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni dei testi e invece di considerarle provenienti da soggetti Per_2 Per_1
inattendibili.
A supporto della presunta inattendibilità del teste la difesa della Sig.ra Per_2
invoca la circostanza che detto soggetto non sarebbe risultato indicato nel Parte_1
Piano della Sicurezza. Osserva la Corte come non vi sia alcuna connessione logica tra la asserita mancata indicazione nel P.d.S. e l'invocata inattendibilità del teste: infatti,
l'eventuale mancato inserimento non può in alcun modo significare che egli non abbia preso parte ai lavori. Infatti, il Sig. che dalle risultanze dell'istruttoria Per_2
testimoniale è, invece, risultato aver preso parte ai lavori in qualità di sub appaltatore della ditta appare soggetto estraneo al giudizio, non avendo interesse nello CP_2
stesso e le sue dichiarazioni pertanto sono state correttamente ritenute dal Tribunale
coerenti e non contraddittorie.
Sul punto è solo il caso di aggiungere che, come documentato dalla difesa della CP_3
(allegato A), anche il procedimento penale avviato dalla Sig.ra mediante Parte_1
proposizione di querela per falsa testimonianza a carico del (RGNR Per_2
13 2257/2021) si è concluso con la sentenza di non luogo a procedere n. 977/2022 R.GIP
emessa dal GIP in sede di udienza preliminare e passata in giudicato.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle dichiarazioni della teste collaboratrice dell'Ing. (motivo 5), che, da una parte, vengono Per_1 CP_1
dall'appellante valorizzate (“ritiene parte appellante di indubbio rilievo il fatto che la medesima non abbia effettuato riferimenti alla presenza della TT CANIPAROLI in cantiere”) e, dall'altro, però, vengono stigmatizzate siccome provenienti da un soggetto ritenuto inattendibile (si veda il motivo in questione rubricato proprio
“INATTENDIBILITÀ DELLA TESTE GABBRIELLI DI PARTE DI ”). CP_1
In proposito è solo il caso di notare che nella sentenza di primo grado non si rinviene alcun riferimento alle dichiarazioni della teste di talché non emerge alcun Per_1
concreto motivo di censura mosso sul punto all'impugnata sentenza. Peraltro, anche volendo prescindere da tale fondamentale circostanza, va comunque riconosciuto che la teste in questione non ha fatto alcun cenno alla presenza di in cantiere Per_2
per il semplice fatto che i capitoli sui quali è stata sentita vertevano su altre e diverse circostanze.
L'appellante si duole altresì della omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte attrice ovvero la Geom. e la teste (motivo 4). CP_5 Tes_1
Quanto alla teste ritiene la Corte di aderire alle valutazioni del Tribunale CP_5
circa la sua concreta attendibilità, avendo rivestito il ruolo di Direttore dei Lavori dopo l'Ing. e avendo altresì provveduto a redigere la perizia di parte in CP_1
favore dell'odierna appellante.
A ciò si aggiunga che, anche a prescindere dalle valutazioni in punto di attendibilità, la teste - per sua stessa ammissione - ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti a partire solo dal marzo 2013 e, pertanto, nulla ha potuto riferire in merito a quali fossero gli accordi tra le parti in punto di esecuzione dei lavori extra e di eventuali pagamenti.
Anche le dichiarazioni della teste amica della Sig.ra la cui portata Tes_1 Parte_1
- secondo la prospettazione dell'appellante - non sarebbe stata opportunamente colta
14 dal Tribunale, in realtà sono risultate piuttosto inconferenti, in quanto anch'esse limitate al periodo successivo al marzo 2013 e sostanzialmente riguardanti circostanze apprese de relato in quanto riferitele dalla stessa Parte_1
Pure il sesto motivo attiene alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo all'impianto di smaltimento delle acque reflue, oggetto di domanda - come visto supra - correttamente ritenuta inammissibile dal primo
Giudice. L'appellante censura la gravata sentenza, nella parte in cui avrebbe fatto discendere dalle dichiarazioni dei testi escussi la prova del mancato pagamento da parte della Sig.ra della ditta esecutrice, che avrebbe pertanto legittimato Parte_1
quest'ultima a opporre l'exceptio inadimpleti contractus. Avrebbe altresì parimenti errato nel non riconoscere nella mancata realizzazione del manufatto anche una responsabilità dell'Ing. quale Direttore dei Lavori sub specie di culpa in CP_1
vigilando.
Atteso che l'esame del motivo in questione risulta logicamente subordinato all'accoglimento del primo, che invece è stato rigettato, deve conseguentemente ritenersi assorbito il relativo esame. Peraltro, la domanda attinente alla mancata realizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue ha costituito oggetto di specifica eccezione di inammissibilità - siccome domanda nuova e, dunque,
tardivamente proposta in primo grado- da parte sia della difesa della ditta CP_2
che della terza chiamata , che in appello hanno ribadito di non accettare il CP_3
contraddittorio sul punto.
Col settimo motivo, l'appellante impugna anche il capo della sentenza di primo grado contenente la condanna al pagamento dei compensi in favore dell'Ing. , sul CP_1
presupposto che il Tribunale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova, nella fattispecie gravante proprio sul professionista.
Ritiene il Collegio che dalle risultanze della complessiva istruttoria svolta – arricchita anche dalla produzione nel corso del giudizio di primo grado degli elaborati dei due procedimenti di ATP svolti avanti il Tribunale di Lucca - l'Ing. , in CP_1
assolvimento dell'onere su di lui effettivamente gravante, risulta avere comprovato
15 l'effettivo svolgimento dell'incarico prestato con riguardo alle voci contenute nel progetto di notula. Al contrario, la Sig.ra - come correttamente sostenuto Parte_1
dal Giudice di prime cure - non ha dato prova della mancata e/o minore attività svolta dal professionista, prova che costituisce requisito indefettibile dell'eventuale eccezione di inadempimento. Risulta infine decisiva in proposito, la valutazione espressa dal Consulente Tecnico d'Ufficio, Geom. il quale, anche esaminate Per_3
le osservazioni critiche del CTP della Sig.ra Geom. ha ritenuto Parte_1 CP_5
“la notula dell'Ing. rispondente alle attività svolte” (pag. 63 relazione CTU). CP_1
Stando alle censure mosse dall'appellante, sempre sotto il profilo strettamente istruttorio, il Tribunale di Firenze avrebbe altresì errato nel non ritenere ammissibile una parte dei capitoli formulati dalla Sig.ra nella memoria ex art. 183 co.6 Parte_1
n. 2 c.p.c. e di quelli capitolati a controprova nella memoria ex art. 183 co.6 n. 3 c.p.c.
(motivo 8). A causa del mancato (errato) accoglimento di tali istanze istruttorie il
Giudice di prime cure non avrebbe potuto avere conoscenza di una serie di plurime circostanze che avrebbero comprovato l'inadempimento contrattuale degli appellati e . CP_2 CP_1
Osserva la Corte come la dettagliata ordinanza istruttoria del primo giudice, emessa il
29/11/2017, sia da condividere laddove ha ammesso 4 dei 52 capitoli di prova articolati dalla Sig.ra in quanto i restanti 48 sono stati correttamente considerati Parte_1
inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni specificatamente indicate nell'ordinanza stessa, senza che l'appellante abbia fornito decisivi elementi di contrasto al giudizio come sopra espresso.
Col nono motivo la Sig.ra censura la sentenza di primo grado nella parte Parte_1
in cui ha recepito, facendole proprie, le conclusioni tecniche cui è pervenuta la CTU,
della quale chiede peraltro in questo giudizio d'appello il rinnovo.
Ciò precisato, ritiene la Corte che il primo Giudice abbia correttamente valutato le risultanze dell'elaborato peritale, che – è opportuno ricordare – si aggiunge agli altri due prodotti nei rispettivi procedimenti di ATP tra le medesime parti svolti dinanzi il
Tribunale di Lucca. In particolare, le risultanze della CTU ad avviso del Collegio sono
16 da considerarsi condivisibili perché logiche, esaustive e ben motivate. Del resto, risulta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (così, tra le tante, Cass. Sez. 1 sent.
03/04/2007 n. 8355, successivamente ripresa anche da Cass. n. 282/2009).
Conseguentemente, per le ragioni ora esposte, ritiene il Collegio che, anche laddove astrattamente ammissibile, non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per una rinnovazione, anche solo parziale, della CTU, i cui esiti - ripetesi - sono stati correttamente recepiti e valorizzati dal Tribunale di Lucca nella sentenza oggi al vaglio di questa Corte. Lo stesso dicasi per la richiesta di chiarimenti al CTU, pure adombrata nel motivo d'appello, dal momento che dalla relazione depositata si evince come il consulente d'ufficio abbia esaurientemente replicato alle osservazioni dei CCTTPP, ivi comprese le osservazioni del CTP della Sig.ra Geom. Parte_1 CP_5
Anche l'ultima doglianza a “carattere istruttorio” con la quale l'appellante denuncia la mancata valutazione di prove documentali (motivo 10), risulta infondata. In
particolare, dall'esposizione dello specifico motivo di appello non è dato comprendere quale siano le ragioni poste a sostegno di tale doglianza, del tutto generica.
In definitiva, ritiene la Corte che l'istruttoria svolta in primo grado - tanto con riguardo ai capitoli di prova ammessi, quanto con riferimento ai quesiti posti al consulente tecnico, sia, da ultimo, in ordine alla valutazione delle prove costituite -
appaia esaustiva e che le risultanze della stessa siano state opportunamente recepite dal primo Giudice.
3.4. Con l'undicesimo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza, laddove si sostiene che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla ditta e all'Ing. CP_2 [...]
e, di conseguenza, respinge la richiesta risarcitoria della Sig.ra CP_1 Parte_1
17 Il motivo, alla luce di quanto sin qui argomentato, risulta, parimenti infondato.
Infatti, col motivo in parola l'appellante nella sostanza torna a richiedere l'ammissione delle prove orali e/o una diversa valutazione delle prove orali e documentali, sulle quali questa Corte si è già espressa supra.
Le risultanze della complessiva istruttoria svolta in primo grado - ad avviso del
Collegio - hanno coerentemente condotto il Tribunale a ritenere non sussistente la responsabilità degli odierni appellati e, di conseguenza, a respingere la domanda risarcitoria avanzata della Sig.ra Parte_1
3.5. Col dodicesimo e ultimo motivo di appello, infine, si censura l'erronea condanna della Sig.ra al pagamento delle spese di lite e dei costi della CTU. Parte_1
Nessuna censura, ad avviso della Corte, può essere mossa al giudice di prime cure, che ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza enunciato dall'art. 91 c.p.c.
4. Peraltro, deve seguirsi il principio della soccombenza anche per la determinazione delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi del relativo scaglione di valore e non considerando la fase istruttoria, che non si è tenuta.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 151/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere a ciascuna parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che quantifica per ciascuna in € 4.997,00, oltre R.F. 15% e, se dovuti,
C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
- raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per la parte appellante.
Firenze, camera di consiglio del 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
18 NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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