Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di RE IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 834/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
CITTÀ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA (c.f. ),in P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata Catona, via Mercato, 57/A, nello studio dell'avv.BIANCOROSSO VALERIA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], quale erede di P_ Per_1
elettivamente domiciliato in NI Marina, via Alfonsine, 2, nello
[...] studio dell'avv. CIRCOSTA ILARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
(c..f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Locri, via Matteotti, I Trav. , nello studio dell'avv. PROCOPIO EMANUELE , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.999/2018, pubblicata l'11.7.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, proprietario dell'autovettura A3, targata DR 327AA, citava Persona_1 ritualmente davanti al Tribunale di Locri il e la Controparte_2 [...] per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo , l'11.4.2008, CP_3 alle ore 20,15 circa , sulla strada provinciale che collega la frazione Focà di NI con la SS 106, quando , che ne era alla guida, per evitare lo scontro P_
quale proprietario del tombino dislivellato e pericoloso, e della NC di
[...]
RE IA che , quale proprietaria e custode della strada, nessun accorgimento aveva adottato per segnalare ed eliminare l'oggettiva situazione di pericolo. Si costituivano sia la NC di RE IA che il . Controparte_2
La NC eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
la mancanza di responsabilità nella causazione del danno da attribuire esclusivamente alla condotta negligente del guidatore del veicolo incidentato e chiedeva il rigetto della domanda;
il secondo eccepiva come la NC la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava l'infondata domanda attorea e in subordine chiedeva l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso. Il procedimento, istruito con prova orale e CTU, si concludeva con la sentenza n.999/2018 con cui il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del riconoscendo il concorso del 20% di colpa di , Controparte_2 P_ condannava la NC convenuta al pagamento del restante 80% del danno al mezzo, pari ad euro 27.623,53, al pagamento delle spese processuali e di c.t.u.
La Città Metropolitana di RE IA ( prima NC di RE IA ) con atto di citazione, notificato con PEC del 18.10.2018, impugna la decisione e rileva che la sentenza è palesemente ingiusta in quanto :
-la NC di RE IA ha sollevato il difetto di legittimazione passiva non accolto dal primo giudice che in sentenza si limitava ad evidenziare che l'eccezione non era stata argomentata . Al contrario , accoglieva la medesima eccezione sollevata dal scrivendo :” pur essendo di competenza comunale la Controparte_2 manutenzione della rete fognaria al quale appartiene il tombino in questione, la manutenzione della strada spettava esclusivamente alla NC di RE IA….”. A tal proposito va ribadito quanto detto in primo grado, ossia che pur essendo la NC obbligata alla manutenzione del manto stradale, non può escludersi che anche il è responsabile della cosa di cui è proprietario ( tombino e rete CP_2 fognaria ) . Di conseguenza il giudice avrebbe dovuto valutare allo stesso modo l'eccezione ;
-il tombino è di esclusiva proprietà del che è responsabile della sua CP_2 manutenzione;
essere proprietaria del manto stradale non significa anche essere responsabili della manutenzione del tombino. Dunque, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, era onere del informare la NC delle CP_2 condizioni del tombino in modo di provvedere ad un comune intervento per allineare il tombino alla strada;
- come ampiamente affrontato nella comparsa di costituzione , il caso de quo anche se secondo il primo giudice ricade nella previsione di responsabilità oggettiva del proprietario/ custode , ex art.2051 c.c., e quindi nella presunzione di colpa del custode per i danni cagionati dal bene , ciò non significa che questi è sempre responsabile. Inoltre avrebbe dovuto valutare meglio la dinamica dell'incidente dalla quale è lampante che il danno è dovuto a caso fortuito atteso che anche parte attrice nel descrivere l'evento ammette che è stato causato dal sopraggiungere in senso opposto dell'altra autovettura per cui il conducente era stato costretto a spingersi verso il margine destro della carreggiata e solo in conseguenza di tale manovra la ruota destra finiva nel tombino scoppiando . L'attore ammette quindi che lo scoppio della gomma è solo conseguenza di eventi improvvisi;
- il primo giudice avrebbe dovuto valutare l'intera dinamica del sinistro, non limitarsi al tombino al di sotto del manto stradale e considerare , ai fini dell'applicazione dell'art.2051 c.c. , tutte le cause estrinseche ed estemporanee create da terzi e pertanto non conducibili e non eliminabili nell'immediato , neppure con la più attenta e diligente manutenzione da parte della NC e del Inoltre non ha tenuto CP_2 conto della condotta di guida non diligente di che procedeva a velocità P_ non consentita;
della manovra improvvisa ed incauta per evitare lo scontro frontale . Tali condizioni sono la causa dell'evento e non la presenza del tombino : il tombino se attraversato a velocità adeguata o, ancor meglio, se non attraversato visto che era posizionato fuori dalla carreggiata per come risulta dalla documentazione fotografica e dalla CTU, non sarebbe stato neppure causa concomitante nella verificazione dell'evento. Pertanto causa dell'evento dannoso sono stati l'imprevedibile avanzare dell'autovettura in senso opposto di marcia e l'alta velocità con cui il danneggiato conduceva la sua autovettura che non ha permesso una cauta e prudente manovra;
-il giudice è incorso anche nell'errata valutazione della testimonianze di
[...]
e di che se lette correttamente avrebbero evidenziato Tes_1 Testimone_2 che non risulta provato che il tombino era stato causa dello scoppio della gomma e della rottura del cerchione che potrebbero essere dovuti al violento impatto della CP_4 con il muretto a margine della carreggiata , tanto forte da capovolgersi;
- non corretta risulta la valutazione delle risultanze della CTU . Infatti , il giudice e il c.t.u. affermano che se lo avesse mantenuto una velocità al di sotto dei 50 P_
Km/h consentiti , sarebbe riuscito a fermare il veicolo in uno spazio minore e con minori conseguenza , ma poi in sentenza, commette l'errore di ritenere responsabile la sola NC attribuendo a il 20% di corresponsabilità. Allora se si vuole P_ addebitare la responsabilità alla NC e con lei al per quanto Controparte_2 sopra detto, avrebbe dovuto rispondere solo per il cerchione rotto e la gomma bruciata e non anche dei danni esterni ed interni all'autovettura ; fermo restando che non è stato provato neppure che la ruota e i cerchione riportavano danni a causa del tombino e non dell'urto violento contro il muretto, sicuramente tutti gli altri danni sono conseguenza della velocità assai oltre il limite tanto da percorrere dopo il tombino 12 metri prima di finire sul muretto e ribaltarsi. Tutto ciò trova conferma da quanto scritto dal Consulente al punto 2 della relazione per cui non si comprende come lo stesso abbia potuto affermare che la macchina era finita nel tombino senza rilevare alcuna traccia sullo;
- a questo punto deve aggiungersi che il c.t.u. non ha potuto neppure constatare la quantificazione del danno in quanto il mezzo non era più disponibile : ciò che il perito ha potuto valutare sono le fotografie da cui si evince la foratura della gomma e la lesione del cerchione;
tutti gli altri numerosi danni dichiarati dallo sono P_ elencati in un preventivo che non può assumere valore di prova non trattandosi di fattura. Pertanto è necessario che il giudice provveda a ricalcolare l'ammontare del danno addebitando alla NC di RE IA, nella denegata ipotesi in cui la ritenga responsabile, quello riferibile alla gomma e al cerchione rotti. Conclude chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; in via subordinata e nel merito, di respingere Controparte_5
l'originaria domanda proposta dalla parte attrice;
in via ulteriormente subordinata di ritenere responsabile il;
in ogni caso di ridurre l'ammontare del Controparte_2 danno in considerazione della condotta del danneggiato e pertanto de concorso di colpa;
la vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
( subentrato in primo grado al deceduto quale erede P_ Persona_1 dello stesso) nella comparsa di costituzione eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. Nel merito delle censure mosse dall'appellante alla sentenza deduce che :
-il primo giudice motiva compiutamente le ragioni che escludono la legittimazione passiva del ai punti 3.2 e 4 della sentenza gravata . Infatti, Controparte_2 specifica che il tombino di proprietà comunale è risultato integro e che, anche a ritenere un non provato sprofondamento, sarebbe stato onere della NC rilevarlo e chiedere al di riposizionarlo a livello del manto stradale . Nel caso in cui la CP_2
Corte dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva e la conseguente responsabilità dell'EN , chiede che il risarcimento del danno venga P_ disposto a carico dello stesso;
-l'appellante censura infondatamente l'inquadramento del caso di specie nell'ambito dell'art.2051 c.c. per come operata da primo giudice, eccependo che, ove ci fosse stata una corretta valutazione della dinamica del sinistro, sarebbe emerso che l'incidente era dovuto a caso fortuito . Dimentica che, mentre il deducente ha provato il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, l'appellante/custode non ha provato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva , idoneo ad interrompere quel nesso causale . L'esistenza del nesso causale emerge dalla prova testimoniale e dalla successiva CTU che confermano la verificazione e la dinamica del sinistro , avvenuto per il tombino all'interno della corsia di marcia percorsa dall'appellato nelle condizioni di sprofondamento rispetto alla strada , non visibile e non segnalato. L'appellante non ha provato che l'insidia fosse visibile , né che il conducente del veicolo fosse stato poco diligente , per cui correttamente il primo giudice ritiene non provati e non sufficienti gli elementi assunti dall'appellante a sostegno della tesi del caso fortuito. Pertanto, una volta accertato il fatto dannoso a causa di un'anomalia della strada , l'EN proprietario è responsabile , salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno. Tale prova non è stata data e, quindi, il fortuito è stato giustamente escluso dal giudicante;
- l'appello è infondato anche in relazione alla contestata quantificazione dei danni che, secondo l'appellante, dovrebbero essere riconosciuti soltanto per quelli riferibili alla gomma forata e al cerchione rotto. Infatti, i danni riportati dall'autovettura emergono dalle fotografie allegate che ritraggono il veicolo al momento del sinistro e successivamente nella rimessa deposito dove è stato trasportato. E' evidente che i danni non sono solo alla gomma e al cerchione. Oltre a ciò contesta la natura di prova riconosciuta dal primo giudice al preventivo di spesa. Su tale punto va detto che il preventivo delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria . Tuttavia può fungere da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c. Ciò richiede che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni cagionati dal sinistro . Qualora sia provata e non contestata l'esistenza del danno, il giudice può dar corso alla valutazione equitativa non solo quanto è impossibile stimare con precisione il danno , ma anche quando la precisa determinazione sia difficoltosa. Nella quantificazione dei danni il giudicante è sostenuto dall'esame tecnicamente operato dal CTU incaricato di tale valutazione , per cui l'entità del risarcimento risulta corretta. Conclude chiedendo di rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato;
per l'ipotesi in cui venga accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di RE IA, di disporre che il risarcimento del danno così come determinato dal giudice di prime cure venga posto a carico del di confermare la sentenza di primo grado;
di Controparte_2 condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il nella comparsa di costituzione deduce: Controparte_2
-L'inammissibilità e/o l'infondatezza delle doglianze dell'appellante relativamente all'asserita “ estrema sinteticità della sentenza, soprattutto nelle parti in cui il giudice argomenta la posizione e le richieste formulate dalla NC di RE IA (odierna Città Metropolitana di RE IA )”, atteso che non indica in maniera puntuale il fondamento del proprio convincimento oltre che le norme di legge pretesamente violate dal giudice di prime cure;
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante in quanto dall'analisi della pronuncia gravata emerge chiaramente come il giudice di prima istanza ha correttamente rilevato che “ è rimasto incontestato che il tratto stradale ove si sono verificati i fatti appartiene alla NC “ e che “ l'insidia o il trabocchetto non è qui rappresentato dalla esistenza del tombino in sé …….. bensì dalla posizione dello stesso rispetto al manto stradale , essendo posto a circa 7 cm più basso rispetto al livello della strada “. Il giudice richiama l'accertamento del CTU relativo alla insufficiente condizione del manto stradale , nonché il fatto che la situazione di pericolo dovuta alla collocazione del tombino avrebbe dovuto essere segnalata non dal ma dalla NC CP_2 custode della strada e che la collocazione così in basso può essere dovuta a successivi interventi sul manto stradale o al cedimento dello stesso. Conseguentemente, la sentenza impugnata nella parte in cui esamina le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli Enti convenuti è corretta e deve essere in questa sede confermata non meritando la stesa alcuna riforma in parte qua , men che meno nei termini indicati dall'appellante ;
-in considerazione di quanto precede, si appalesano prive di pregio le deduzioni della parte appellante in tema di responsabilità e manutenzione del tombino in capo al in quanto i testi e la CTU dimostrano che il tombino non ha Controparte_2 rappresentato un autonomo elemento dal quale è scaturito il danno . Invece , causa diretta del danno sono stati il sopraggiungere di un'autovettura in senso opposto e la non diligenza dello che viaggiava a velocità eccessiva. P_
Da ciò deriva l'esclusione della responsabilità del deducente, quale CP_2 proprietario del tombino in questione, posto che il tombino non è stato causa del danno . Conclude chiedendo di rigettare integralmente l'appello per le motivazioni sopra esposte , con vittoria delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza del 2.10.2023 a norma dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 7.11.2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze che la muove alla decisione con Controparte_5 gli articolati motivi d'impugnazione sono, sinteticamente : il mancato riconoscimento del suo difetto di legittimazione passiva in quanto il tombino che dava origine all'incidente è di proprietà del di NI;
la mancanza di sua responsabilità CP_2 nella causazione del danno perché data l'imprevedibilità dell'evento lo stesso è dovuto a caso fortuito o a responsabilità esclusiva dell'impudente danneggiato che viaggiava a velocità sostenuta;
l'eventuale corresponsabilità con il;
l'errata Controparte_2 valutazione dell'ammontare del danno. Tanto precisato la fattispecie oggetto di giudizio rientra nelle previsioni del'art.2051 c.c. E' consolidato principio di diritto che il proprietario di un bene riveste anche la qualità di custode. Come custode ha l'obbligo di mantenere il bene in condizioni idonee a non essere fonte di pericolo per tutti coloro che, anche in termini occasionali, possono venirne in contatto. Trattandosi di responsabilità oggettiva grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra evento e danno. Il custode per liberarsi di responsabilità ha l'onere di provare che l'evento è dovuto a caso fortuito ( inteso come evento eccezionale , imprevedibile o inevitabile ) o che non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse tenuto un comportamento prudente nell'utilizzo del bene. La valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione dell'evento spetta al giudice di merito e, dunque, più il suo comportamento risulterà negligente, imprudente, o imperito, più aumenterà il suo grado di responsabilità , fino a giungere anche a poter affermare che l'evento si è verificato per sua esclusiva colpa. Risulta dagli atti di causa e dalle stesse amissioni dell'appellante che l'incidente si è verificato sulla strada che collega la frazione Focà di NI con la SS 106, che la strada è di proprietà dell'ex NC di RE IA , che il tombino dislivellato rispetto la manto stradale è di proprietà del . Controparte_2
La prova del nesso causale tra evento e danno la fornisce attraverso Persona_1 le dichiarazioni dei testi e che confermano la Testimone_1 Testimone_2 dinamica dell'incidente descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio. Il e la assistono all'incidente perché in quel momento viaggiavano Tes_1 Tes_2 sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia di . Il riferisce P_ Tes_1 che la Audi che li precedeva si spostava sulla destra per evitare di scontrarsi con una macchina che proveniva in senso contrario , a velocità elevata, invadendo la corsia dell'Audi . Specifica che, spostandosi a destra, l'Audi finiva su un tombino della rete fognaria, sbandava, colpiva un muretto , si capovolgeva e che, dopo l'urto , presentava la ruota destra scoppiata e il cerchione rotto. Le dichiarazioni della sono Tes_2 sostanzialmente identiche a quelle del anche se afferma di avere chiuso gli Tes_1 occhi perché abbagliata dai fari del veicolo rimasto sconosciuto. L'appellante, che assume il “ fortuito “ , nessuna prova fornisce che l'evento non era prevedibile o evitabile . Dalle fotografie , dagli atti e dalla relazione di CTU risulta che il tombino della rete fognaria del di NI è quasi al centro dell'intersezione tra le due strade , CP_2 nonché che nessuna segnalazione di pericolo esisteva oltre al segnale relativo alla velocità consentita in quel tratto . Il Consulente rileva una condizione dell'asfalto insufficiente , nonché che il tombino risulta integro e stabile nel suo alloggiamento ma che lo stesso è più basso di 7 centimetri rispetto alla strada e che, quindi, lo scoppio dello pneumatico destro e la conseguente perdita di controllo dell'autovettura sono state causate da tale dislivello. Le foto allegate consentono di verificare visivamente l'esistenza attorno al tombino di più strati d'asfalto mal sovrapposti e sgretolati. La stabilità ed integrità del tombino esclude la responsabilità del Controparte_2 anche in termini di concorso. Al contrario, gli strati d'asfalto sgretolati attorno al tombino tanto da creare 7 cm di dislivello con la strada , la generale insufficiente condizione del manto stradale, dimostrano che l'EN appellante ha mal curato la manutenzione della strada e delle relative adiacenze ( banchine, slarghi o intersezioni etc ). Tali circostanze, unite all'assenza di segnali di pericolo, attestano l'omessa custodia del bene ed escludono il caso fortuito, ossia l'evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di eziologico tra evento e danno e, dunque, la responsabilità oggettiva del proprietario/custode. D'altra parte, nonostante non risulti da nessun atto che la velocità tenuta dal veicolo danneggiato fosse superiore ai 50 Km/h consentiti , il CTU afferma che non era adeguata in quanto, a velocità adeguata a quel tratto di strada ( curva aperta a sinistra e intersezione ) e all'orario serale ( ore 20,00 circa del mese d'aprile ) il veicolo si sarebbe arrestato “ nello spazio dei 12 metri percorsi dopo il tombino “ con lo pneumatico scoppiato e il cerchione rotto e, quindi, i danni sarebbero stati minori sia all'esterno che all'interno del veicolo ( v.foto con airbag conducente scoppiato ). Siccome ciò non è stato, deve ritenersi sussistente il concorso di colpa di P_
nell'evento e nel conseguente danno , concorso ragionevolmente quantificabile,
[...] data l'incertezza sulla velocità effettivamente del veicolo, nel 20% dell'intero. Quanto all'entità del danno al mezzo, l'appellante assume che non è provata visto che il CTU la quantifica sulla base del preventivo in atti e non su fattura. In disparte la circostanza che o preventivo o fattura si tratterebbe comunque di documenti non comprovanti il pagamento, il rilievo è comunque infondato in quanto il CTU esamina il preventivo in atti ma quantifica il danno complessivo sulla base di quanto visibile nelle fotografie dei veicolo incidentato allegate . Specifica quali sono i danni interni e quelli esterni e li quantifica correttamente. Pertanto anche sotto tale aspetto l'appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza sia nei confronti del che del Controparte_2 procuratore antistatario di . Tenuto conto dell'assenza di complessità P_ delle questioni trattate , si liquidano nei minimi previsti dal D.M. n.147/2022 per i giudizi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 , in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla CITTÀ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato con PEC del 18.10.2018 nei confronti di P_
e del , in persona del Sindaco pro tempore,
[...] Controparte_2 gni co difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la Città Metropolitana di RE IA, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali , in favore del CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, e del procuratore antistatario di
[...]
, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte , oltre P_ rimborso forfetario spese generali IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. RE IA , 14/04/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)