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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2706/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PELIZZO GUGLIELMO
ATTRICE-APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANCIANI Controparte_1 C.F._1
FR
CONVENUTA-APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis reiectis:
– accogliere, per i motivi tutti dedotti nell'atto di gravame dd. 15.10.2024, il proposto appello – e relativi motivi - e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 336/2024 resa dal Giudice di
Pace di Udine, Dott.ssa avv. Elisabetta Kraus – R.G. n. 2241/2023 pubblicata il 26.08.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In principalità e nel merito:
- per le ragioni ampiamente esposte nella comparsa dd. 12.07.2023 e nei successivi scritti difensivi, dichiarare improcedibile o comunque inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione stante la competenza del Giudice Amministrativo e non del Giudice Ordinario e/o per difetto di interesse della ricorrente;
comunque ed in ogni caso, respingere le domande avanzate da , in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto;
- spese e compenso interamente rifusi. ” e conseguentemente
1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compenso, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
Nel merito: respingersi l'appello avversario e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con integrale rifusione delle spese di lite.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso dd. 11.4.2023 la sig.ra aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Udine l' (d'ora innanzi ), esponendo di Parte_1 CP_2 essersi rivolta al CUP del nosocomio udinese per la prenotazione di una visita dermatologica sulla scorta di una prescrizione medica del 2.2.2023 in priorità B (cioè, da effettuarsi entro 10 giorni); di aver ricevuto la prima disponibilità per il giorno 26.4.2023; di avere pertanto richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7/2009, ad effettuare la visita in via autonoma, con successivo rimborso della spesa da parte di;
che, tuttavia, tale autorizzazione le era CP_2 stata negata dall' (nota prot. 21352 del 10.2.2023). Parte_1
Per tali ragioni, la sig.ra aveva chiesto al Giudice di Pace di Udine la condanna di CP_1 CP_2 al rimborso di quanto da lei pagato per l'effettuazione della visita dermatologica (in regime di libera professione) nei tempi prescritti dal medico curante, pari a € 102,00, detratto il costo del ticket sanitario per € 29,00, e così per complessivi € 73,00, oltre al risarcimento del danno morale, quantificato equitativamente in € 200,00 e al rimborso delle anticipazioni per l'introduzione della causa.
Con comparsa di costituzione e risposta dd. 12.7.2023 si era costituita in giudizio , CP_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e sostenendo, nel merito, la non debenza del richiesto rimborso, in ragione della non operatività e completezza, all'epoca dei fatti, delle procedure amministrative previste nel caso di sforamento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e, comunque, per la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 336/2024, aveva condannato al rimborso in favore CP_2 della sig.ra di € 73,00, oltre ad € 60,00 per spese di contributo unificato e notifica, mentre CP_1 aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che il danno morale fosse rimasto indimostrato, con compensazione delle restanti spese di lite.
2 Contro la suddetta sentenza è stato proposto appello dall' , per i seguenti motivi: Parte_1 errato accertamento della giurisdizione del giudice ordinario a scapito della giurisdizione amministrativa;
carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; violazione, erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 12 L.R. FVG n. 7/2009, contraddittorietà della motivazione e travisamento del presupposto di fatto;
violazione dell'art. 12 della L.R. FVG n. 7/2009; violazione dell'art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 502/1992.
L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello avversario con conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo di appello l' ha censurato, in via preliminare, la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario anziché di quello amministrativo, sul presupposto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di richiesta che riguarda il “diritto alla salute, che è costituzionalmente previsto (art 32 cost) e che è da intendersi come diritto soggettivo”, quando invece la doglianza della sig.ra avrebbe avuto CP_1 in realtà ad oggetto esclusivamente il diniego di autorizzazione di cui alla nota prot. 21352 del
10.2.2023, ossia un provvedimento amministrativo discrezionale afferente all'esercizio del potere autoritativo della P.A, che, come tale, avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Tar a pena di decadenza ex art 29 c.p.a. per ottenerne l'annullamento (e che allo stato sarebbe ormai valido e inoppugnabile).
Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione, investita della questione di giurisdizione nell'ambito di una controversia promossa da un privato nei confronti di una per ottenere il rimborso delle spese terapeutiche CP_3 sostenute presso una struttura privata nazionale, senza la preventiva autorizzazione, ha infatti chiarito che «quando l'assistito dal Servizio sanitario nazionale allega alla domanda una situazione di fatto fondata sul diritto alla salute (…) la cognizione della controversia spetta al giudice, ordinario perché "fa questione" di diritto soggettivo perfetto, primario e fondamentale della persona, incomprimibile per la base costituzionale non solo privata che lo tutela (art. 32 Cost.) (Cass. Sez.
Un., 26 maggio 2004 n. 10180; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3145), sì che, ancorché il contenuto indeterminato di tale diritto lascia spazio al legislatore e alla P.A. nella scelta organizzativa dell'erogazione del relativo servizio tenendo conto anche delle compatibilità di
3 finanza pubblica, la relativa discrezionalità non può però sacrificare tale diritto, e per questo il legislatore la ancora a criteri scientifici e tecnici alla cui luce valutarne la fondatezza nel merito
(Sez. Un. 13 luglio 2006 n. 15897, 30 maggio 2005 n. 11334, 24 giugno 2005 n. 13548, Cass. S.U.
2007 n. 11567). Ne consegue, in base al criterio della qualificazione giuridica della situazione soggettiva dedotta e della protezione accordata dal diritto positivo al petitum sostanziale, individuato dai fatti posti a fondamento del medesimo, che anche la domanda di rimborso delle spese per una prestazione sanitaria che offra anche soltanto l'opportunità di migliorare le condizioni di integrità psico-fisica, e quindi delle condizioni di vita, della persona bisognosa di cura, o di allontanarne l'aggravamento clinico o diminuirne l'indice di aggravamento, e perciò pur in mancanza del requisito dell'urgenza per la salvaguardia della vita (Sez. Un. 6 febbraio 2009, n.
2867), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non amministrativo» (cfr. Cass. Sez. Un. n.
2923 del 27/02/2012).
Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, dunque, in tema di assistenza sanitaria indiretta (ossia rimborso delle spese sanitarie) la giurisprudenza di legittimità non limita la giurisdizione del giudice ordinario ai soli casi in cui “ricorrono particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili”, come confermato, del resto, anche dai più recenti arresti pronunciati nell'ipotesi (parzialmente diversa ma nella ratio assimilabile) di rimborso di prestazioni sanitarie eseguite all'estero (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4847 del
25/02/2025, ai sensi della quale «va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario riaffermando le enunciazioni di Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2867 e Cass., Sez.Un., 6 settembre 2013, n.
20577, nel senso che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in
Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in
Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni»).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha qualificato come diritto soggettivo la situazione dedotta in giudizio sulla base del criterio del petitum sostanziale (cioè della causa petendi, individuata sul piano del diritto alla stregua dei fatti prospettati) ed ha conseguentemente dichiarato
– sulla scorta del tradizionale criterio di riparto fondato sulla natura dell'interesse fatto valere in
4 giudizio – la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda della sig.ra di CP_1 rimborso delle spese per le prestazioni terapeutiche (non autorizzate) eseguite in libera professione.
II) Anche il secondo motivo di appello, con cui l' ha eccepito una carenza Parte_1
d'interesse della sig.ra , è infondato. CP_1
Condivisibilmente a quanto argomentato dall'appellata, la circostanza che quest'ultima abbia espressamente dichiarato, in corso di causa, di avere agito “per motivi di principio” non fa venire meno l'indicata condizione dell'azione, in quanto attiene unicamente alle motivazioni morali ed interiori che hanno spinto la sig.ra all'instaurazione del ricorso avanti al Giudice di Pace. CP_1
Ciò che rileva ai fini dell'art. 100 c.p.c., invero, è l'esistenza di un interesse di parte concreto e attuale al processo, quale mezzo per il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice, da ravvisarsi, nel caso di specie, nell'aspirazione della ricorrente odierna appellata a vedere riconosciuto il proprio diritto tanto al rimborso per le spese mediche sostenute quanto al risarcimento del danno morale lamentato (sebbene poi, contro la statuizione di rigetto di tale voce di danno, non sia stato proposto appello incidentale).
Né, del resto, vale in senso contrario la mancata richiesta di pagamento in forza della sentenza di primo grado (che peraltro la difesa della sig.ra allega in realtà di avere effettuato), trattandosi CP_1 di un comportamento di per sé neutrale e non sintomatico di alcuna carenza d'interesse processuale, anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata, pur costituendo un titolo immediatamente esecutivo, allo stato non è ancora definitiva.
III) Venendo al merito, ha censurato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha CP_2 condannato la medesima al rimborso delle spese sanitarie sostenute dalla ricorrente sulla scorta dell'art. 12 della L.R. FVG n. 7 del 2009, di cui sarebbe stata fatta erronea applicazione.
Il motivo di appello è fondato.
Premesso che è del tutto pacifico che la sig.ra ha fondato il diritto al rimborso proprio in CP_1 forza della predetta legge regionale – prima, in sede stragiudiziale, nella lettera dd.
3.1.2023 e, poi, in sede giudiziale – chiedendo nelle conclusioni del ricorso “ai sensi della l.r. fvg 07/2009 art 12 il rimborso della spesa sostenuta per la visita in libera professione che sono stata costretta ad effettuare meno il ticket…”, a parere di questo giudice tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie.
Invero, l'art. 12 citato dispone sì, nel comma 1, che “le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture” ma poi precisa, nel comma 3, che tali “prestazioni (…) e le modalità di attuazione sono
5 stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996”. Pertanto, l'azionabilità del diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie di cui al comma 1 è per legge condizionata all'elaborazione di una disciplina di dettaglio che individui espressamente quali siano “le prestazioni di particolare rilevanza, la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino”, disciplina che, però, all'epoca dei fatti non era stata ancora adottata (come già evidenziato nel diniego di autorizzazione dell'Azienda sanitaria di data 10.2.2023).
Ne consegue che, allo stato, in mancanza di una necessaria specificazione della norma, non è in alcun modo possibile sapere se la visita dermatologica in priorità B prescritta alla sig.ra CP_1 possa o meno essere ricompresa nel novero delle prestazioni di cui al comma 1, con l'effetto di escluderne qualsivoglia l'applicazione.
Mentre al contrario è indubbio che, ove anche si facesse rientrare la suddetta visita tra le prestazioni di cui al comma 2 (secondo cui “ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in [...]ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.”) non vi sarebbe alcuna violazione del dettato normativo, in quanto la prestazione sarebbe stata comunque garantita dall' appellante in data 26.4.2023, e quindi in un tempo inferiore rispetto al termine di 120 Pt_1 giorni ivi contemplato.
Per tali ragioni, l'art. 12 della L.R. FVG n. 7 del 2009 non costituisce riferimento idoneo a supportare la fondatezza della richiesta di rimborso dell'appellata, che dovrà perciò essere rigettata.
IV) Gli altri motivi dedotti dall'appellante restano assorbiti.
La controvertibilità della questione e l'assenza di precedenti di merito nella giurisprudenza locale giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, tra cui vanno ricompresi anche gli esborsi per contributo notificato e notifiche sostenuti dalla sig.ra CP_1
(pari ad € 60,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, così decide:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 336/2024, rigetta la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7/2009 formulata dalla sig.ra nei confronti dell' CP_1 [...]
; Parte_1
c) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
6 d) spese di lite per entrambi i gradi del giudizio compensate, ivi compresi gli esborsi (spese di contributo unificato e notifica) sostenuti dalla sig.ra per l'importo di € 60,00. CP_1
Udine, 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Alberto Piai
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