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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 18000/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. r. g. 18000/2024 promossa da:
(P.IV ), elettivamente domiciliata digitalmente Parte_1 P.IVA_1 in Torino, via Monferrato n. 20, presso lo studio dell'avv. Andrea Berchielli
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grignolio Email_1 vvocati.prato.it) Email_2
ATTRICE contro
(P.IV , elettivamente NTroparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Torino, corso Peschiera n. 164, presso lo studio dell'avv. Paolo Velluto
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, incompetenza territoriale, luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici
CONCLUSIONI ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, in tesi, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino adito con il monitorio, essendo competente il Tribunale di Firenze, ovvero in ipotesi anche previa sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare infondato e privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Andrea De Magistris, il 9.9.2024, depositato il 9.9.2024, n. 4880/2024 - RG n. 14894/2024, notificato via pec alla comparente in data 10.09.2024, per tutti gli altri motivi di opposizione come dedotti in atti. Con vittoria di spese, compensi e rimborsi forfettari, nonché contributo unificato, oltre CAP ed IVA di legge, secondo i parametri vigenti. In via istruttoria: si oppone all'ammissione delle dedotte prove orali di controparte per interpello e testi, in considerazione pagina 1 di 4 delle eccezioni svolte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 10.2.2025. Con ogni riserva di replica. Con osservanza.”
CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previ gli incombenti del caso, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è supportata da prova scritta o di pronta soluzione e comunque palesemente non è fondata per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'avversaria opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4880/2024 concesso dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2024 e, in ogni caso - condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento di quanto portato dal decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi di cui alla legge 231/02 dal dovuto al saldo per i titoli già dedotti in procedimento monitorio e riportati in narrativa. In ogni caso - dichiarare tenuta e condannare parte avversa al pagamento dell'importo di € 140.062,40 oltre interessi moratori e spese d'ingiunzione; - respingere comunque tutte le domande avversarie proposte anche in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto. Con riserva di agire con separato giudizio per ulteriori crediti vantati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 4880/2024 questo Tribunale ha ingiunto all' Parte_1 di pagare alla convenuta la somma di € 140.062,40, oltre interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura monitoria. In estrema sintesi, il credito trae origine da un contenzioso instaurato da un terzo, , per Parte_2 ottenere dalla la restituzione delle somme versate in NTroparte_1 corrispettivo del ricovero della madre (di cui è erede) presso una casa di riposo di Firenze gestita dalla NT stessa , sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Azienda sanitaria opponente. La tesi del assumeva trattarsi di pagamenti indebiti perché le prestazioni erogate alla madre, per le loro Pt_2 caratteristiche, avrebbero dovuto essere integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Per ciò che qui interessa, all'esito del secondo grado di giudizio, con sentenza n. 271/2024 del 22 marzo 2024, la Corte d'Appello di Torino: NT
- ha disposto la condanna della a restituire al la somma di € 96.428,96, oltre interessi Pt_2 legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 14 dicembre 2015, e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 25 febbraio 2019 al saldo;
NT
- ha accertato il diritto della di ricevere dall' quanto corrisposto Parte_1 in esecuzione del capo precedente per capitale e interessi, limitatamente a quelli maturati dal 15 luglio 2019 al saldo;
NT
- ha compensato integralmente le spese tra e . NTroparte_2
Il decreto ingiuntivo ottenuto da CSD e qui opposto ha quindi ad oggetto la condanna dell'
[...] NT
alla restituzione delle somme ad oggi corrisposte da al in esecuzione della Parte_1 Pt_2 citata sentenza.
2) L ha proposto opposizione eccependo in via preliminare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. pagina 2 di 4 Questo perché il procedimento monitorio è stato introdotto davanti a questo Ufficio in forza degli artt. 1182, comma 3, c.c. 20 c.p.c., individuato il luogo del pagamento in quello dove ha sede la creditrice. Questo criterio, tuttavia, non sarebbe applicabile nei confronti degli enti pubblici, perché, secondo giurisprudenza consolidata, per le obbligazioni pecuniarie a carico di tali enti, il luogo di adempimento corrisponde a quello della loro tesoreria, che nel caso dell' si trova a Parte_1
Firenze. Inoltre, a quel Tribunale riconducono anche tutti gli altri criteri di collegamento, perché:
- la controversia ha origine dal rapporto tra l' e l'RSA “Il Gignoro”, di proprietà e NTroparte_2 gestita dalla , disciplinato da convenzione del 26 ottobre 1999 NTroparte_1 che all'art. 24 indica quale Foro competente quello di Firenze;
- a Firenze è stato concluso il contratto tra le parti, ha sede la debitrice e ed è stata eseguita la prestazione sanitaria da cui è sorta l'obbligazione. In aggiunta, nel merito l'opponente rappresenta:
- l'inidoneità della prova documentale prodotta in sede monitoria, in particolare perché la sentenza della Corte d'Appello di Torino non è ancora passata in giudicato e risulta impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso iscritto al NRG 18956/2024);
- l'infondatezza della pretesa, in quanto la domanda del è tuttora sub iudice e contestata nei suoi Pt_2 presupposti sia dalla convenuta che dalla stessa parte ricorrente, la quale ha annunciato a sua volta ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte d'Appello.
3) La nel costituirsi in giudizio, contesta l'eccezione di NTroparte_1 incompetenza territoriale richiamando lo stesso precedente citato dalla controparte (Cass. civ., sez. III, 2.12.2016, n. 24640), pronuncia che chiarisce che il foro della tesoreria dell'ente pubblico non è né esclusivo né inderogabile, e che la competenza può radicarsi anche sulla base dei criteri alternativi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Conclude, dunque, per la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Torino, quale foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. Nel merito, insiste per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell' Parte_1
al pagamento delle somme in esame.
[...]
4) Dopo la scambio delle memorie istruttorie, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e le istanze istruttorie, la causa è stata avviata a decisione con fissazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., svoltasi con modalità cartolari il 1.7.2025.
5) L'eccezione di incompetenza territoriale è formulata ritualmente e fondata. Infatti, tutti i possibili criteri di collegamento, debitamente analizzati dall'opponente, riconducono al Tribunale di Firenze. In primo luogo, l'ente debitrice ha sede a Firenze. NT In secondo luogo, il rapporto sottostante tra l' e la , nell'ambito della Parte_1 quale è maturata la pretesa creditoria, è disciplinato da apposita convenzione stipulata a Firenze il 26 ottobre 1999, che all'art. 24 stabilisce espressamente la competenza del Foro di Firenze. Parte Inoltre, la prestazione sanitaria da cui origina l'obbligo di pagamento a carico dell' è stata erogata presso la RSA Il Gignoro, ubicata pacificamente a Firenze. pagina 3 di 4 Infine, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somme da parte di un ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le norme di contabilità pubblica, secondo cui le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute presso la sede della tesoreria dell'ente (nella specie, in Firenze), concorrono ad individuare il “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c., costituendo criterio di collegamento idoneo a fondare la competenza territoriale (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24640; Cass., ord., 12.1.2015, n. 270; Cass., ord., 7.5.2012, n. 6882; Cass., 8.2.2007, n. 2758; Cass., 8.7.2005, n. 14441). E' vero che questa stessa giurisprudenza afferma il carattere non esclusivo del foro così individuato, e la possibilità di concorso con gli altri fori individuati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ma questo non giustifica certo la tesi sostenuta dalla creditrice, che ritiene competente il Tribunale di Torino quale luogo del “domicilio del creditore” individuato “ex artt. 1182 terzo co. c.c. e 20 c.p.c.”. E' chiaro, infatti, che nella fattispecie il richiamo fatto dall'art. 20 c.p.c. al luogo dove deve essere eseguita la prestazione non può essere riferito al luogo dove ha domicilio il creditore, come normalmente accade per le prestazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1182 c.c., proprio perché le norme di contabilità pubblica individuano diversamente il luogo dell'adempimento.
6) Conseguentemente le parti devono essere rimesse davanti al Giudice competente, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso da giudice territorialmente incompetente.
7) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, in misura liquidata in dispositivo in corrispondenza ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Firenze, assegnando alle parti il termine di 3 mesi dal deposito della presente sentenza per la riassunzione del giudizio. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4880/2024. Condanna a corrispondere a CP_1 NTroparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 7.052, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Parte_1
CPA. Torino, 10/07/2025 Il Giudice Stefano Demontis
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. r. g. 18000/2024 promossa da:
(P.IV ), elettivamente domiciliata digitalmente Parte_1 P.IVA_1 in Torino, via Monferrato n. 20, presso lo studio dell'avv. Andrea Berchielli
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grignolio Email_1 vvocati.prato.it) Email_2
ATTRICE contro
(P.IV , elettivamente NTroparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Torino, corso Peschiera n. 164, presso lo studio dell'avv. Paolo Velluto
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, incompetenza territoriale, luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici
CONCLUSIONI ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, in tesi, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino adito con il monitorio, essendo competente il Tribunale di Firenze, ovvero in ipotesi anche previa sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare infondato e privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Andrea De Magistris, il 9.9.2024, depositato il 9.9.2024, n. 4880/2024 - RG n. 14894/2024, notificato via pec alla comparente in data 10.09.2024, per tutti gli altri motivi di opposizione come dedotti in atti. Con vittoria di spese, compensi e rimborsi forfettari, nonché contributo unificato, oltre CAP ed IVA di legge, secondo i parametri vigenti. In via istruttoria: si oppone all'ammissione delle dedotte prove orali di controparte per interpello e testi, in considerazione pagina 1 di 4 delle eccezioni svolte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 10.2.2025. Con ogni riserva di replica. Con osservanza.”
CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previ gli incombenti del caso, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è supportata da prova scritta o di pronta soluzione e comunque palesemente non è fondata per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'avversaria opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4880/2024 concesso dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2024 e, in ogni caso - condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento di quanto portato dal decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi di cui alla legge 231/02 dal dovuto al saldo per i titoli già dedotti in procedimento monitorio e riportati in narrativa. In ogni caso - dichiarare tenuta e condannare parte avversa al pagamento dell'importo di € 140.062,40 oltre interessi moratori e spese d'ingiunzione; - respingere comunque tutte le domande avversarie proposte anche in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto. Con riserva di agire con separato giudizio per ulteriori crediti vantati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 4880/2024 questo Tribunale ha ingiunto all' Parte_1 di pagare alla convenuta la somma di € 140.062,40, oltre interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura monitoria. In estrema sintesi, il credito trae origine da un contenzioso instaurato da un terzo, , per Parte_2 ottenere dalla la restituzione delle somme versate in NTroparte_1 corrispettivo del ricovero della madre (di cui è erede) presso una casa di riposo di Firenze gestita dalla NT stessa , sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Azienda sanitaria opponente. La tesi del assumeva trattarsi di pagamenti indebiti perché le prestazioni erogate alla madre, per le loro Pt_2 caratteristiche, avrebbero dovuto essere integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Per ciò che qui interessa, all'esito del secondo grado di giudizio, con sentenza n. 271/2024 del 22 marzo 2024, la Corte d'Appello di Torino: NT
- ha disposto la condanna della a restituire al la somma di € 96.428,96, oltre interessi Pt_2 legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 14 dicembre 2015, e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 25 febbraio 2019 al saldo;
NT
- ha accertato il diritto della di ricevere dall' quanto corrisposto Parte_1 in esecuzione del capo precedente per capitale e interessi, limitatamente a quelli maturati dal 15 luglio 2019 al saldo;
NT
- ha compensato integralmente le spese tra e . NTroparte_2
Il decreto ingiuntivo ottenuto da CSD e qui opposto ha quindi ad oggetto la condanna dell'
[...] NT
alla restituzione delle somme ad oggi corrisposte da al in esecuzione della Parte_1 Pt_2 citata sentenza.
2) L ha proposto opposizione eccependo in via preliminare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. pagina 2 di 4 Questo perché il procedimento monitorio è stato introdotto davanti a questo Ufficio in forza degli artt. 1182, comma 3, c.c. 20 c.p.c., individuato il luogo del pagamento in quello dove ha sede la creditrice. Questo criterio, tuttavia, non sarebbe applicabile nei confronti degli enti pubblici, perché, secondo giurisprudenza consolidata, per le obbligazioni pecuniarie a carico di tali enti, il luogo di adempimento corrisponde a quello della loro tesoreria, che nel caso dell' si trova a Parte_1
Firenze. Inoltre, a quel Tribunale riconducono anche tutti gli altri criteri di collegamento, perché:
- la controversia ha origine dal rapporto tra l' e l'RSA “Il Gignoro”, di proprietà e NTroparte_2 gestita dalla , disciplinato da convenzione del 26 ottobre 1999 NTroparte_1 che all'art. 24 indica quale Foro competente quello di Firenze;
- a Firenze è stato concluso il contratto tra le parti, ha sede la debitrice e ed è stata eseguita la prestazione sanitaria da cui è sorta l'obbligazione. In aggiunta, nel merito l'opponente rappresenta:
- l'inidoneità della prova documentale prodotta in sede monitoria, in particolare perché la sentenza della Corte d'Appello di Torino non è ancora passata in giudicato e risulta impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso iscritto al NRG 18956/2024);
- l'infondatezza della pretesa, in quanto la domanda del è tuttora sub iudice e contestata nei suoi Pt_2 presupposti sia dalla convenuta che dalla stessa parte ricorrente, la quale ha annunciato a sua volta ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte d'Appello.
3) La nel costituirsi in giudizio, contesta l'eccezione di NTroparte_1 incompetenza territoriale richiamando lo stesso precedente citato dalla controparte (Cass. civ., sez. III, 2.12.2016, n. 24640), pronuncia che chiarisce che il foro della tesoreria dell'ente pubblico non è né esclusivo né inderogabile, e che la competenza può radicarsi anche sulla base dei criteri alternativi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Conclude, dunque, per la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Torino, quale foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. Nel merito, insiste per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell' Parte_1
al pagamento delle somme in esame.
[...]
4) Dopo la scambio delle memorie istruttorie, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e le istanze istruttorie, la causa è stata avviata a decisione con fissazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., svoltasi con modalità cartolari il 1.7.2025.
5) L'eccezione di incompetenza territoriale è formulata ritualmente e fondata. Infatti, tutti i possibili criteri di collegamento, debitamente analizzati dall'opponente, riconducono al Tribunale di Firenze. In primo luogo, l'ente debitrice ha sede a Firenze. NT In secondo luogo, il rapporto sottostante tra l' e la , nell'ambito della Parte_1 quale è maturata la pretesa creditoria, è disciplinato da apposita convenzione stipulata a Firenze il 26 ottobre 1999, che all'art. 24 stabilisce espressamente la competenza del Foro di Firenze. Parte Inoltre, la prestazione sanitaria da cui origina l'obbligo di pagamento a carico dell' è stata erogata presso la RSA Il Gignoro, ubicata pacificamente a Firenze. pagina 3 di 4 Infine, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somme da parte di un ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le norme di contabilità pubblica, secondo cui le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute presso la sede della tesoreria dell'ente (nella specie, in Firenze), concorrono ad individuare il “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c., costituendo criterio di collegamento idoneo a fondare la competenza territoriale (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24640; Cass., ord., 12.1.2015, n. 270; Cass., ord., 7.5.2012, n. 6882; Cass., 8.2.2007, n. 2758; Cass., 8.7.2005, n. 14441). E' vero che questa stessa giurisprudenza afferma il carattere non esclusivo del foro così individuato, e la possibilità di concorso con gli altri fori individuati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ma questo non giustifica certo la tesi sostenuta dalla creditrice, che ritiene competente il Tribunale di Torino quale luogo del “domicilio del creditore” individuato “ex artt. 1182 terzo co. c.c. e 20 c.p.c.”. E' chiaro, infatti, che nella fattispecie il richiamo fatto dall'art. 20 c.p.c. al luogo dove deve essere eseguita la prestazione non può essere riferito al luogo dove ha domicilio il creditore, come normalmente accade per le prestazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1182 c.c., proprio perché le norme di contabilità pubblica individuano diversamente il luogo dell'adempimento.
6) Conseguentemente le parti devono essere rimesse davanti al Giudice competente, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso da giudice territorialmente incompetente.
7) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, in misura liquidata in dispositivo in corrispondenza ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Firenze, assegnando alle parti il termine di 3 mesi dal deposito della presente sentenza per la riassunzione del giudizio. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4880/2024. Condanna a corrispondere a CP_1 NTroparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 7.052, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Parte_1
CPA. Torino, 10/07/2025 Il Giudice Stefano Demontis
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