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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1297 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. ZELLA Parte_1
ANTONELLA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. ZELLA Controparte_1
ANTONELLA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1
- il giorno 21/10/1982 avevano contratto matrimonio in TO;
- dalla loro unione era nato il figlio il 08/01/1984, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza n. 1164/2002 dal Tribunale Ordinario di
TO il 02/05/2002;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 09/05/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti in data 23/04/2025 ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia separazione consensuale pronunciata con sentenza n.
1164/2002 dal Tribunale Ordinario di TO il 02/05/2002.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione
2 innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 23/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 14/04/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/10/1982 nel Comune di TO da , nata a [...] Parte_1
(BA) il 27/02/1960, e , nato a [...] il Controparte_1
3 01/09/1950, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TO
dell'anno 1982 , parte 2 , serie A , numero 157 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 23/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 09/05/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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