Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1322 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 assegnata in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pinerolo (TO), Via G. Oberdan n. 9, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Ricca (pec:
dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Casalis n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Giacobina (pec:
dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti;
- CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE -
Oggetto: Prestazione d'opera.
1
In particolare, il difensore di parte attrice/convenuta in riconvenzionale, reiterando le istanze istruttorie non ammesse in corso di causa, ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta e precisato le proprie conclusioni, chiedendo: “previa CTU che quantifichi il valore delle attività svolte dal professionista, nel merito:
ACCERTARE che parte convenuta deve a parte attrice le somme indicate dettagliatamente nella premessa in fatto dell'atto introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente trascritte e, per l'effetto,
DICHIARARE tenuta a condannare la convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore della somma di euro 19.079,64=, o quell'altra Parte_2 determinanda in corso di causa;
nel merito, per quanto concerne la domanda proposta in via riconvenzionale: in via preliminare: dichiarare inammissibile, per le motivazioni dedotte in atti, la domanda riconvenzionale formulata, in quanto esiste altra causa attualmente ancora riassumibile tra le stesse parti, aventi le identiche richieste;
in ogni caso, respingere la domanda riconvenzionale proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il difensore di parte convenuta/attrice in riconvenzionale, richiamando le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto: “NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE nel merito:
- Rigettare la domanda formulata da controparte, per i motivi di cui sovra, ed in particolare perché integralmente infondata in fatto e diritto, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla SI.ra a favore del Geom. per i motivi di cui in causa. _1 Parte_1
IN VIA
RICONVENZIONALE nel merito:
2 - ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del Geom. in Parte_1 relazione agli eventi di cui in premessa, e per l'effetto CONDANNARLO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra , quantificati in € 25.000,00 e/o in altra somma, Controparte_1 anche veriore accertando in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA di merito:
- COMPENSARE le somme riconosciute come eventualmente dovute al Geom. Parte_1
a seguito dell'accertamento in corso di causa, con la maggior somma spettante alla SI.ra
a titolo di risarcimento danni per i fatti di cui sovra, condannando il Geom. _1
al pagamento della somma residuante. In ogni caso con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 10 aprile
2019, il geom. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, lamentando il mancato pagamento da parte di quest'ultima in proprio favore Controparte_1 della somma di euro 19.079,64 a titolo di corrispettivo per il mandato professionale conferitogli e per le relative prestazioni dal medesimo effettuate.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che la SI.ra , nell'anno 2016, aveva affidato al geom. Controparte_1 Parte_1
l'incarico di redigere ed occuparsi di due pratiche inerenti all'immobile di
[...] sua proprietà sito in Casalgrasso (CN), via Piave n. 19;
b) che, in particolare, la SI.ra aveva conferito l'incarico di procedere ad una _1 richiesta in sanatoria del box auto, di redigere un progetto per una pensilina, nonché di procedere ad accatastamento dell'immobile sia al catasto terreni che al catasto urbano;
c) che per lo svolgimento di tali attività le parti avevano concordato un onorario di euro
10.000,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni necessarie;
3 d) che, inoltre, la SI.ra aveva conferito ulteriore incarico professionale al geom. _1
per il progetto di una recinzione sempre in relazione all'immobile di sua Parte_1 proprietà sito in Casalgrasso (CN), via Piave n. 19;
e) che per lo svolgimento di tale ulteriore attività le parti avevano concordato un onorario di euro 2.400,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni necessarie;
f) che, in data 6 giugno 2016, la SI.ra aveva sottoscritto una dichiarazione di _1 riconoscimento di debito in favore del geom. con la quale aveva accettato Parte_1 di corrispondere al professionista gli onorari indicati, oltre alle anticipazioni necessarie;
g) che le anticipazioni pagate dal professionista per lo svolgimento del primo incarico erano ammontanti all'importo di euro 3.066,34, mentre le anticipazioni pagate dal professionista per il secondo incarico erano ammontanti all'importo di euro 128,90, per un importo complessivo del debito gravante sulla SI.ra di euro 19.079,64 _1
(comprensivo di IVA, Cassa di Previdenza Geometri ed anticipazioni);
h) che vani si erano rivelati i tentativi stragiudiziali di recuperare tali somme.
Tanto premesso, l'attore concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere:
“ACCERTARE che parte convenuta deve a parte attrice le somme indicate in premessa e, per
l'effetto,
DICHIARARE tenuta a condannare la convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore della somma di euro 19.079,64=, o quell'altra Parte_2 determinanda in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, indicare testi e capitoli di prova, anche valutato il comportamento processuale della parte convenuta”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta _1
, la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto
[...] ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle proposte domande siccome infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la parte convenuta contestava la prospettazione fattuale fornita dalla controparte evidenziandone l'incompletezza; rappresentava, al riguardo, che i rapporti tra le parti in causa erano iniziati in data 22 dicembre 2006, allorquando la SI.ra aveva acquistato, tramite _1
4 la mediazione del costruttore edile, l'immobile sito in Casalgrasso (CN), via Piave n. 19.
Osservava, inoltre, che, al momento dell'acquisto, il geom. – socio amministratore Parte_1 della società costruttrice nonché progettista e responsabile del progetto realizzativo – aveva comunicato all'acquirente di avere già predisposto e depositato presso il Comune di
Casalgrasso (CN) la documentazione relativa alla costruzione di un basso fabbricato nella proprietà oggetto di compravendita (trattavasi del box auto). Rilevava che, al momento del rogito notarile, il basso fabbricato non era stato ancora realizzato ed il Geom. si era Parte_1 espressamente raccomandato che lo stesso venisse realizzato in conformità al progetto depositato;
rappresentava, altresì, che i lavori per la costruzione dello stesso erano stati avviati poco tempo dopo ed erano stati ultimati nell'estate dell'anno 2007. Evidenziava, poi, che, nonostante la conclusione dei lavori fosse avvenuta nel 2007, il geom. aveva Parte_1 provveduto a depositare presso gli uffici del Comune di Casalgrasso la documentazione di regolarizzazione del complesso immobiliare solo nell'anno 2012, ottenendo così il Permesso di
Costruire n. 363/2014 ove erano state indicate le dimensioni e la complessiva altezza del basso fabbricato già realizzato. La convenuta rappresentava, inoltre, che, nel corso dell'anno
2016, il Comune di Casalgrasso (CN) aveva appurato la difformità tra il basso fabbricato – costruito nell'anno 2007 in aderenza al progetto del professionista – e la documentazione a firma del geom. depositata nell'anno 2012/2014 (ai fini dell'ottenimento della
Parte_1 sanatoria), emettendo l'ordinanza di demolizione n. 2/16; assumeva, dunque, che le misure relative alle altezze massime, inserite e riportate dal geom. nel permesso di
Parte_1 costruire n. 363/2014 a regolarizzazione dell'immobile già costruito, erano inferiori rispetto a quelle dello stato dei luoghi effettivo. Rilevava, poi, che il geom. era stato
Parte_1 prontamente informato di quanto accaduto e lo stesso si era personalmente offerto di porvi rimedio, presentando nuova domanda di sanatoria idonea a salvaguardare l'immobile di proprietà . Assumeva, pertanto, che l'attività indicata da controparte quale oggetto del _1 presunto incarico conferito al geom. altro non era che un tentativo spontaneo di
Parte_1 quest'ultimo per cercare di rimediare ad un proprio grave errore. La convenuta rappresentava, altresì, che analogo comportamento era stato tenuto dal geom. nei confronti dei
Parte_1 proprietari degli immobili confinante, interessato da analoga problematica. Evidenziava, peraltro, che, in considerazione della circostanza che le altezze effettive (di gronda e di colmo)
5 del basso fabbricato ultimato nell'anno 2007 avevano costituito abuso non sanabile, rientrando le opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico proprio in relazione alle altezze massime, il
Comune di Casalgrasso aveva respinto la richiesta di sanatoria presentata dal geom.
nel corso dell'anno 2016, con conseguente impossibilità per la SI.ra di Parte_1 _1 regolarizzare la costruzione. Osservava, poi, che, la peculiare conformazione delle opere – costruite in aderenza ad immobile di proprietà di terzi e realizzati con una sola fila di mattoni a divisione dei due immobili – non aveva permesso il relativo abbassamento del manufatto, comportando l'intera demolizione dello stesso. Rilevava, dunque, che, per l'espletamento delle attività dedotte dall'attore, le parti non avevano pattuito alcun compenso, trattandosi di un tentativo del geom. di porre rimedio ai propri errori in precedenza realizzati. La Parte_1 convenuta contestava, pertanto, che fosse stato pattuito tra le parti un corrispettivo per l'attività svolta dal professionista pari ad euro 10.000,00, avendo la SI.ra preteso che l'attività _1 in sanatoria fosse realizzata con costi a carico del geom. in quanto causata Parte_1 unicamente dalla sua condotta professionale. Analoghe eccezioni la convenuta sollevava in relazione all'ulteriore incarico ex adverso dedotto. Peraltro, la convenuta disconosceva espressamente e formalmente il documento prodotto da controparte al n. 3, evidenziando l'assenza di corrispondenza e conformità con il documento dalla stessa sottoscritto;
al riguardo, rilevava che in data 6 giugno 2019 il geom. aveva sottoposto alla firma Parte_1 della medesima un documento necessario affinché potesse essere presentata la domanda in sanatoria che, tuttavia, non era corrispondente con quello prodotto da parte attrice in giudizio, essendo stato aggiunto al documento prodotto un rigo recante la seguente dicitura “Compenso pari a 2400 Euro, rimane sempre a saldo per sanatoria n. 363 10.000 Euro + anticipi + iva”, non presente nella documentazione originariamente sottoscritta dalla SI.ra . _1
Osservava, altresì, che la stessa interlineatura utilizzata nell'intero documento era indice dell'alterazione dello stesso. Assunto, pertanto, che alcun accordo era intervenuto tra le parti in ordine al conferimento dell'incarico professionale e all'importo delle eventuali prestazioni rese, parte convenuta, in ogni caso, contestava, altresì, la quantificazione operata dall'attore in quanto sproporzionata rispetto alle attività asseritamente svolte dal geom. ed alle Parte_1 tariffe all'epoca vigenti. Eccepiva inoltre che la stessa documentazione prodotta dall'attore ne sconfessava la relativa prospettazione, atteso che l'asserito riconoscimento di debito avrebbe
6 avuto ad oggetto crediti per attività svolte negli anni 2012/2014 e non già per un incarico del
2016. Sulla presupposta responsabilità professionale del derivante Pt_2 Parte_1 dall'avere il medesimo progettato e costruito il basso fabbricato in violazione delle misure consentite di cui alla domanda di sanatoria del 24 ottobre 2012, parte convenuta domandava, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti e liquidati nel complessivo importo di euro 25.000,00 (di cui la somma di euro 10.000,00 relativa ai lavori di costruzione dell'anno
2006, l'importo di euro 3.000,00 relativo ai costi di demolizione del basso fabbricato nell'anno
2017, la somma di euro 12.000,00 relativa ai costi di ricostruzione in base ai progetti approvati dal Comune di Casalgrasso).
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE nel merito:
- Rigettare la domanda formulata da controparte, per i motivi di cui sovra, ed in particolare perché integralmente infondata in fatto e diritto, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla SI.ra a favore del Geom. per i motivi di cui in causa. _1 Parte_1
IN VIA
RICONVENZIONALE nel merito:
- ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del Geom. in Parte_1 relazione agli eventi di cui in premessa, e per l'effetto CONDANNARLO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra , quantificati in € 25.000,00 e/o in altra somma, Controparte_1 anche veriore accertando in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA di merito:
- COMPENSARE le somme riconosciute come eventualmente dovute al Geom. Parte_1
a seguito dell'accertamento in corso di causa, con la maggior somma spettante alla SI.ra
a titolo di risarcimento danni per i fatti di cui sovra, condannando il Geom. _1
al pagamento della somma residuante. In ogni caso con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di causa”.
All'udienza del 26 settembre 2019, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti difensivi e contestavano le avverse allegazioni e produzioni;
in particolare, il difensore di parte attrice dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto dalla controparte, chiedendone la
7 verificazione, ed eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta attesa la pendenza di analogo giudizio tra le stesse parti.
Su richiesta delle stesse, venivano, in ogni caso, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, assunte le prove orali articolate dalle parti ed esaurita tale attività istruttoria veniva tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti. In assenza di accordo tra le stesse, la causa, pertanto, ritenuta conseguentemente matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 settembre 2021 – perveniva dunque all'udienza del 22 ottobre 2024 ove sulle conclusioni delle parti, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Domande proposte da . Parte_2
Venendo all'esame del merito della controversia, occorre esaminare, in primo luogo, le domande proposte da;
le stesse sono risultate infondate e devono Parte_2 essere rigettate per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Nella controversia in esame, invero, l'attore ha lamentato l'inadempimento della controparte al pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni professionali – meglio descritte in premessa – eseguite in suo favore;
pertanto, alla luce di quanto dedotto, lo stesso ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
19.079,64 (a titolo di compenso professionale, comprensivo di esborsi sostenuti, iva e cassa professionale).
Orbene, trattandosi di domanda volta ad ottenere l'adempimento del contratto d'opera, avente ad oggetto l'espletamento di attività professionale da parte dell'istante, va fatta applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di allocazione degli oneri deduttivi e probatori delle azioni contrattuali.
Com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale, in base al combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione
8 di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò eseguito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o l'esistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533).
Tale regola probatoria dev'essere, in specie, coordinata con il valore probatorio dei documenti di mera formazione unilaterale, che, nell'ambito del giudizio a cognizione piena, assumono valenza esclusivamente di indizio dell'esecuzione delle prestazioni relative ad un rapporto non contestato (cfr. ex multis Cass. n. 26801 del 21/10/2019).
Occorre, dunque, rilevare che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del
01/03/1995).
Nel caso di specie, quindi, incombeva in primo luogo in capo al professionista, geom.
, l'onere di provare di avere ricevuto il conferimento dell'incarico di Parte_1 prestazione d'opera professionale (contratto a forma libera) ed il contenuto delle obbligazioni afferenti al relativo rapporto e, all'esito, spettava alla convenuta dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo ovvero che l'inadempimento era stato conseguenza di impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
Ebbene, nella fattispecie oggetto di indagine non appare raggiunta la prova del titolo contrattuale – fonte delle obbligazioni assunte dalle parti e meglio descritte in premessa – in
9 base al quale parte attrice ha fondato l'integralità delle proprie pretese. Ed invero, a fronte della espressa contestazione della sussistenza di un conferimento di incarico professionale in favore del geom. e dell'assunzione di alcun obbligo contrattuale da parte di Parte_1 [...]
, parte attrice era gravata dell'onere di dimostrare l'esistenza ed il contenuto _1 dell'accordo intercorso tra le parti.
Avuto riguardo al primo profilo, occorre rilevare che non può ritenersi sufficiente a provare l'esistenza del conferimento dell'incarico nei confronti del professionista la documentazione prodotta dall'attore unitamente all'atto di citazione e, in particolare, il doc. n. 3 avente ad oggetto “Incarico professionale in sostituzione a procura speciale”, atteso che tale scrittura è stata espressamente disconosciuta dalla convenuta in relazione al suo contenuto e l'attore ha rinunziato ad avvalersene in giudizio ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa;
inoltre, avuto riguardo agli ulteriori documenti depositati in atti dall'attore, gli stessi sono risultati afferire, il primo, ad una pratica di “Permesso a costruire in sanatoria/Permesso di costruire oneroso per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia” relativa all'anno 2014 (nella specie, 5 marzo 2014) e, pertanto, a prestazioni assolutamente differenti rispetto a quelle dedotte in atto di citazione riguardanti un asserito incarico conferito dalla convenuta nell'anno 2016 (“Parte convenuta, nell'anno 2016, affidava a parte attrice, geometra libero professionista, l'incarico di redigere ed occuparsi di due pratiche inerenti l'immobile sito in Casalgrasso (CN), via Piave n. 19. Nel particolare, conferiva incarico professionale per procedere con una richiesta di sanatoria del box auto, di redigere un progetto, per una pensilina, nonché di procedere all'accatastamento dell'immobile sia al catasto terreni che al catasto urbano. Per l'attività di cui al punto precedente, le parti concordavano un onorario di euro 10.000,00= oltre oneri di legge e anticipazioni necessarie”, cfr. citazione pagg. 1-2) mentre, il secondo, ad una comunicazione inoltrata dall'attore all'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrasso (CN) di “Cessazione incarico di direttore dei lavori” in relazione alla pratica di “Demolizione di recinzione esistente e costruzione nuova recinzione con passo carraio di proprietà della SI.ra da eseguirsi in Comune Controparte_1 di Casalgrasso in via Piave n.19” dalla quale, tuttavia, non è dato evincersi il contenuto e l'ampiezza dell'incarico asseritamente conferito né la corretta esecuzione dello stesso da parte del geom. , il quale, anzi, dall'esame del documento stesso, in data 18 agosto 2016, Parte_1
10 aveva dichiarato di “cessare l'incarico nelle qualità di direttore dei lavori, dichiarandosi CP_ estraneo e disconoscendo eventuali opere difformi alla sopracitata” (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice).
In altri termini, la documentazione prodotta da parte attrice sia unitamente all'atto di citazione che co il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (quest'ultima avente ad oggetto esclusivamente delle planimetrie ed un prospetto unilaterale di parcella) deve ritenersi inidonea a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia rapporto di natura obbligatoria tra le parti, il suo contenuto ed il corretto svolgimento dello stesso da parte dell'attore.
Peraltro, la prova in ordine alla sussistenza del conferimento dell'incarico da parte della convenuta nei confronti dell'attore – così come rappresentato nelle allegazioni di Parte_2
– non può dirsi raggiunta neanche all'esito dell'assunzione della prova orale dallo
[...] stesso articolata.
Ed invero, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la testimonianza resa nel corso del giudizio da , fratello di parte attrice, il quale ha affermato di essere a conoscenza dei Testimone_1 conferimenti dei due incarichi professionali da parte della SI.ra nei confronti del fratello _1 nell'anno 2016 solo in quanto circostanza riferita dall'attore medesimo (cfr. verbale d'udienza del 19 gennaio 2021, ove ha dichiarato in relazione a tutti i capitoli di prova Testimone_1 articolati da parte attrice: “Confermo. Ne sono a conoscenza perché mi venne riferito da mio fratello”). È noto, infatti, che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15-01-2015, n. 569).
Inoltre, l'ulteriore teste escusso ad istanza di parte attrice, , alcunché ha Testimone_2 saputo riferire in relazione all'incarico conferito al geom. da parte della convenuta Parte_1
(cfr. verbale d'udienza del 21 gennaio 2021). Controparte_1
Alla luce di tale quadro probatorio, quindi, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, le domande proposte dall'attore appaiono infondate e non possono, conseguentemente, trovare accoglimento.
• Domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
11 Venendo, infine, all'esame della domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 quest'ultima ha imputato all'inadempimento del geom. – che, nel caso in esame, Parte_1 sarebbe consistito nella erronea progettazione ed omessa costruzione a regola d'arte del
“basso fabbricato” dell'immobile di sua proprietà sito in Casalgrasso (CN), Via Piave n. 19 – il danno subito a causa della difformità edilizia del cespite – concretizzatosi nella necessità di abbattimento del fabbricato e di realizzazione di una nuova opera conforme alle regolamentazioni e limitazioni vigenti – a che, a suo dire, non avrebbe subito ove il professionista avesse correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni assunte al momento della vendita dell'immobile e, successivamente, nel 2012 allorquando era stata presentata istanza per l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria.
Anche tale domanda, proposta da parte convenuta in via riconvenzionale, è risultata infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Ed invero, pur a voler ritenere sussistente un titolo contrattuale a fondamento delle doglianze formulate, occorre osservare che il raggiungimento della prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n. 23512). È, difatti, principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore/danneggiante (cfr. ex multis Cass. n. 5960/2005; Cass. n. 21140/2007).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta/attrice in riconvenzionale non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei lamentati pregiudizi, limitati esclusivamente – alla luce del quadro deduttivo fornito – al profilo del danno emergente consistente nell'asserito pregiudizio derivante dall'abbattimento del basso fabbricato e, dunque, negli esborsi sostenuti per la ricostruzione dello stesso.
Ed invero, anche in questo caso, va in ogni caso evidenziato come l'attività deduttiva svolta dalla convenuta/attrice in riconvenzionale sia risultata SInificativamente carente, atteso che la specifica evidenziazione degli esborsi sostenuti e dei pregiudizi subiti contenuta negli atti difensivi sia apparsa particolarmente laconica, essendosi la medesima limitata ad una complessiva quantificazione priva di alcuna specifica indicazione in ordine alle conseguenze
12 negative derivanti dal dedotto abbattimento del fabbricato;
neanche con il deposito della prima memoria istruttoria – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum – la convenuta/attrice in riconvenzionale ha inteso precisare le proprie allegazioni ed i fatti posti a fondamento delle proprie domande, limitandosi ad un lapidario richiamo delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio, omettendo di provvedere ad indicare i parametri cui aveva inteso ancorare la quantificazione dei pregiudizi subiti in relazione alla demolizione del fabbricato.
Tali lacune sul piano deduttivo ed argomentativo, peraltro, si sono riverberate sulla prova dei relativi fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, atteso che parte convenuta/attrice in riconvenzionale si è limitata a depositare copia dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casalgrasso in data 21 novembre 2016 e relativa relazione tecnica statica (cfr. docc. nn. 3 e 4 allegati alla produzione di parte convenuta) ed una “copia riepilogo generale spese” (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte convenuta), senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di avere effettivamente sostenuto degli esborsi di natura economica e la relativa entità.
Peraltro, alla luce di tale quadro probatorio, alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della
13 domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse
(cfr. Cass. civ., sez. III, n.3191/2006).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda risarcitoria di parte convenuta/attrice in riconvenzionale non può trovare accoglimento e deve, conseguentemente, essere rigettata.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, appare opportuno osservare che il rigetto tanto della domanda proposta da parte dell'attore quanto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta giustifica l'affermazione della soccombenza reciproca, con conseguente integrale compensazione delle spese maturate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_1 per le ragioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1
per le ragioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
Parte_2
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 7 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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