TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 461
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Condotta antigiuridica colposa delle PP.AA. resistenti

    Il Tribunale ritiene che le Amministrazioni resistenti abbiano agito tempestivamente e legittimamente, adottando le misure necessarie in base alle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca. Non è stata ravvisata inerzia, ritardo o palese illegittimità nell'esercizio dei poteri discrezionali. La normativa europea e nazionale è stata rispettata, e le misure adottate erano proporzionate e adeguate alla situazione.

  • Rigettato
    Responsabilità delle PP.AA. per i danni subiti dai ricorrenti

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le domande risarcitorie poiché non è stata dimostrata l'illegittimità della condotta delle PP.AA., né il nesso di causalità tra tale condotta e i danni lamentati. La diffusione del batterio è avvenuta in un contesto complesso e in rapida evoluzione, con ostacoli giuridici e fattuali significativi. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver assunto iniziative personali o di aver informato le autorità competenti della presenza del batterio sui propri terreni.

  • Rigettato
    Liquidazione danni patrimoniali

    La domanda è stata respinta in quanto infondata nel merito, non essendo stata provata l'illegittimità della condotta delle PP.AA. né il nesso causale con i danni subiti.

  • Rigettato
    Maggiore danno e interessi legali

    La domanda è stata respinta in quanto accessoria alla domanda principale di risarcimento, che è stata rigettata.

  • Altro
    Rifusione spese di lite

    Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 461
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 461
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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