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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13493 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28647/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28647/2018 promossa da:
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 28647/2018 tra:
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Maurizio Bruno
- parte attrice - e in persona del sindaco legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Croce;
, filiale Lazio, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato dello Sato Marianna Polli;
- parti convenute -
Controparte_3
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertata la sopravvenuta adesione della società alla definizione agevolata del contenzioso di cui al d.l. n. 104/2020 (convertito con la legge n. 126/2020) per i canoni demaniali marittimi pregressi e l'avvenuto pagamento delle somme richieste al Comune di oggetto della CP_1
pagina1 di 6 presente controversia, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della causa estintiva della lite sopravvenuta determinata dall'adesione della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso ai sensi del d.l. n.
104/2020 convertito con la legge n. 126/2020”.
Per il “accertare che soltanto in corso di causa parte attrice ha aderito alla Controparte_1
definizione agevolata del contenzioso pendente avente ad oggetto il pagamento ei canoni demaniali marittimi, provvedendo al pagamento dei canoni concessori, oggetto della controversia, e rinunciando alle domande giudiziali, principale e subordinata;
2) per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del convenuto, oltre spese generali e accessori di legge”. CP_1
Non ha depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni l' . Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ricorrente società esponeva di essere intestataria della concessione demaniale marittima n. 46 del 20 agosto 2009, avente durata di 6 anni e rilasciata dal e che, a seguito della modifica dei Controparte_1
criteri di determinazione del canone demaniale, a decorrere dal 2007, introdotta dalla legge n. 296/2006, il aveva inviato un primo sollecito di pagamento Controparte_1
con cui veniva richiesta, a titolo di conguaglio, la somma di 98.160,89 euro quale canone e di 21.089,97 euro quale imposta regionale annuale sulle concessioni, riconducendo lo stabilimento balneare alla categoria del “commerciale” con riferimento alla classificazione prodotta dall'Omi Agenzia del Territorio.
1.1.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tali somme non erano dovute in ragione dell'intervenuta definizione agevolata del contenzioso pendente sui canoni demaniali marittimi, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 commi 732 e 733 della legge n. 147 del 2013, chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere e in subordine la rideterminazione dei canoni demaniali per la concessione in esame, in pagina2 di 6 considerazione dell'errata classificazione adottata dall'amministrazione dell'attività, da iscriversi alla categoria “terziario”, con conseguente riduzione dei canoni.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e comunque esponendo che la domanda dell'attrice volta a definire in via agevolata il contenzioso pendente, così come previsto dall'art. 1, commi 732 e 733 della l. 147/2013, non aveva potuto trovare accoglimento, come comunicato con nota prot. n. 25325 del
2.10.2014, perché era stata depositata in difformità alla normativa e comunque tardivamente. Con riferimento alla domanda proposta in via subordinata il CP_1
si riportava a quanto già esposto e documentato con la memoria difensiva
[...]
depositata dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia nel procedimento R.G. n. 4055/2012.
Concludeva, dunque, il chiedendo “ogni contraria eccezione disattesa, Controparte_1
respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ovvero dichiararla inammissibile e/o improcedibile. Con vittoria delle spese di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio altresì l' eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo stati gli atti di definizione agevolata e di determinazione dei canoni emessi dal A tale riguardo evidenziava che, pur essendo Controparte_1
l' titolata alla gestione dei beni pubblici, dalla stessa sono escluse Controparte_2
tutte le aree che per effetto del decentramento amministrativo sono state trasferite ad altri enti e per le quali lo Stato ha conservato il solo diritto domenicale, come le aree di demanio marittimo. In via subordinata, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per avere la stessa presentato un'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego alla definizione agevolata del CP_1
ben oltre il termine previsto. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito della
[...]
domanda di parte attrice.
4.Restava contumace il Controparte_3
5.In sede di precisazione delle conclusioni rappresentava di aver proceduto, in corso di causa, in adesione alla procedura di definizione agevolata, al pagamento dell'importo di euro 33.913,14, richiesta dall' per i Controparte_4
canoni demaniali pregressi, e di euro 5.986,97 a titolo di imposta regionale ridotta, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina3 di 6 5.1.Il pur concordando con la cessata materia del contendere, Controparte_1
insisteva per il pagamento delle spese di lite, rilevando che la definizione agevolata era intervenuta solo in corso di causa.
5.2.Non depositava note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni l' . Controparte_2
6.1.Preliminarmente devono essere svolte alcune considerazioni in punto di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
6.2.Quanto al difetto di legittimazione passiva sollevato dall' , va Controparte_2
osservato che, pur a seguito della legge 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle
Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo, la titolarità del diritto domenicale del bene demaniale e il potere di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni concessori permane in capo allo Stato e, in particolare, all' . Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questo Controparte_2
Giudice, essendo stata con l'atto introduttivo altresì richiesta la rideterminazione dei canoni concessori applicati la legittimazione passiva dell' convenuta deve CP_2
ritenersi sussistente.
6.3. Deve invece essere dichiarato il difetto di legittimazione del
[...]
rimasto contumace, in quanto estraneo ai fatti di causa, Controparte_3
potendo lo stesso essere rilevato d'ufficio dal giudice (Cass. sez. III, n. 5147/2023).
7.Deve, dunque, dichiararsi tra le parti costituite essere dichiara la cessata materia del contendere per le ragioni che seguono.
7.1.Parte attrice ha dimostrato con la documentazione prodotta di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento all' CP_2 [...]
in data 30.09.2021, di quanto dovuto e comunicato dal CP_2 Controparte_1
Quest'ultimo, peraltro, ha riconosciuto che il pagamento è stato effettuato, concludendo parimenti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
8.Quanto alla regolazione delle spese, deve osservarsi che, analogamente a quanto affermato in materia tributaria, la cessazione della materia del contendere, nel caso di risoluzione della controversia in virtù di un fatto ad essa estraneo – nel caso di specie la pagina4 di 6 definizione agevolata – comporta necessariamente la compensazione delle spese del giudizio, financo in caso di mancata accettazione della rinuncia agli atti.
8.1.Come evidenziato da giurisprudenza di legittimità che si condivide “non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478)”(Cass. sez. III, n. 2828/2024), ma di un fatto estraneo al processo che, in virtù di una facoltà riconosciuta dalla legge, rimette alla parte la possibilità che il processo trovi completa definizione mediante il tempestivo pagamento dell'importo prescritto.
8.2.Un'eventuale condanna alle spese, infatti, contrasterebbe apertamente con la ratio della definizione agevolata di “ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo per i canoni delle concessioni demaniali marittime” come enunciato dall'art. 100, co. 7, del d.l. n.
104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020.
8.3.Deve, pertanto, essere disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Seconda civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe proposta, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
pagina5 di 6 nulla per le spese tra parte attrice e il contumace
[...]
spese compensate tra le altre parti
Così è deciso in Roma in data 9 giugno 2025
Controparte_3
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28647/2018 promossa da:
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 28647/2018 tra:
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Maurizio Bruno
- parte attrice - e in persona del sindaco legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Croce;
, filiale Lazio, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato dello Sato Marianna Polli;
- parti convenute -
Controparte_3
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertata la sopravvenuta adesione della società alla definizione agevolata del contenzioso di cui al d.l. n. 104/2020 (convertito con la legge n. 126/2020) per i canoni demaniali marittimi pregressi e l'avvenuto pagamento delle somme richieste al Comune di oggetto della CP_1
pagina1 di 6 presente controversia, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della causa estintiva della lite sopravvenuta determinata dall'adesione della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso ai sensi del d.l. n.
104/2020 convertito con la legge n. 126/2020”.
Per il “accertare che soltanto in corso di causa parte attrice ha aderito alla Controparte_1
definizione agevolata del contenzioso pendente avente ad oggetto il pagamento ei canoni demaniali marittimi, provvedendo al pagamento dei canoni concessori, oggetto della controversia, e rinunciando alle domande giudiziali, principale e subordinata;
2) per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del convenuto, oltre spese generali e accessori di legge”. CP_1
Non ha depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni l' . Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ricorrente società esponeva di essere intestataria della concessione demaniale marittima n. 46 del 20 agosto 2009, avente durata di 6 anni e rilasciata dal e che, a seguito della modifica dei Controparte_1
criteri di determinazione del canone demaniale, a decorrere dal 2007, introdotta dalla legge n. 296/2006, il aveva inviato un primo sollecito di pagamento Controparte_1
con cui veniva richiesta, a titolo di conguaglio, la somma di 98.160,89 euro quale canone e di 21.089,97 euro quale imposta regionale annuale sulle concessioni, riconducendo lo stabilimento balneare alla categoria del “commerciale” con riferimento alla classificazione prodotta dall'Omi Agenzia del Territorio.
1.1.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tali somme non erano dovute in ragione dell'intervenuta definizione agevolata del contenzioso pendente sui canoni demaniali marittimi, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 commi 732 e 733 della legge n. 147 del 2013, chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere e in subordine la rideterminazione dei canoni demaniali per la concessione in esame, in pagina2 di 6 considerazione dell'errata classificazione adottata dall'amministrazione dell'attività, da iscriversi alla categoria “terziario”, con conseguente riduzione dei canoni.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e comunque esponendo che la domanda dell'attrice volta a definire in via agevolata il contenzioso pendente, così come previsto dall'art. 1, commi 732 e 733 della l. 147/2013, non aveva potuto trovare accoglimento, come comunicato con nota prot. n. 25325 del
2.10.2014, perché era stata depositata in difformità alla normativa e comunque tardivamente. Con riferimento alla domanda proposta in via subordinata il CP_1
si riportava a quanto già esposto e documentato con la memoria difensiva
[...]
depositata dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia nel procedimento R.G. n. 4055/2012.
Concludeva, dunque, il chiedendo “ogni contraria eccezione disattesa, Controparte_1
respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ovvero dichiararla inammissibile e/o improcedibile. Con vittoria delle spese di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio altresì l' eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo stati gli atti di definizione agevolata e di determinazione dei canoni emessi dal A tale riguardo evidenziava che, pur essendo Controparte_1
l' titolata alla gestione dei beni pubblici, dalla stessa sono escluse Controparte_2
tutte le aree che per effetto del decentramento amministrativo sono state trasferite ad altri enti e per le quali lo Stato ha conservato il solo diritto domenicale, come le aree di demanio marittimo. In via subordinata, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per avere la stessa presentato un'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego alla definizione agevolata del CP_1
ben oltre il termine previsto. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito della
[...]
domanda di parte attrice.
4.Restava contumace il Controparte_3
5.In sede di precisazione delle conclusioni rappresentava di aver proceduto, in corso di causa, in adesione alla procedura di definizione agevolata, al pagamento dell'importo di euro 33.913,14, richiesta dall' per i Controparte_4
canoni demaniali pregressi, e di euro 5.986,97 a titolo di imposta regionale ridotta, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina3 di 6 5.1.Il pur concordando con la cessata materia del contendere, Controparte_1
insisteva per il pagamento delle spese di lite, rilevando che la definizione agevolata era intervenuta solo in corso di causa.
5.2.Non depositava note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni l' . Controparte_2
6.1.Preliminarmente devono essere svolte alcune considerazioni in punto di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
6.2.Quanto al difetto di legittimazione passiva sollevato dall' , va Controparte_2
osservato che, pur a seguito della legge 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle
Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo, la titolarità del diritto domenicale del bene demaniale e il potere di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni concessori permane in capo allo Stato e, in particolare, all' . Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questo Controparte_2
Giudice, essendo stata con l'atto introduttivo altresì richiesta la rideterminazione dei canoni concessori applicati la legittimazione passiva dell' convenuta deve CP_2
ritenersi sussistente.
6.3. Deve invece essere dichiarato il difetto di legittimazione del
[...]
rimasto contumace, in quanto estraneo ai fatti di causa, Controparte_3
potendo lo stesso essere rilevato d'ufficio dal giudice (Cass. sez. III, n. 5147/2023).
7.Deve, dunque, dichiararsi tra le parti costituite essere dichiara la cessata materia del contendere per le ragioni che seguono.
7.1.Parte attrice ha dimostrato con la documentazione prodotta di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento all' CP_2 [...]
in data 30.09.2021, di quanto dovuto e comunicato dal CP_2 Controparte_1
Quest'ultimo, peraltro, ha riconosciuto che il pagamento è stato effettuato, concludendo parimenti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
8.Quanto alla regolazione delle spese, deve osservarsi che, analogamente a quanto affermato in materia tributaria, la cessazione della materia del contendere, nel caso di risoluzione della controversia in virtù di un fatto ad essa estraneo – nel caso di specie la pagina4 di 6 definizione agevolata – comporta necessariamente la compensazione delle spese del giudizio, financo in caso di mancata accettazione della rinuncia agli atti.
8.1.Come evidenziato da giurisprudenza di legittimità che si condivide “non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478)”(Cass. sez. III, n. 2828/2024), ma di un fatto estraneo al processo che, in virtù di una facoltà riconosciuta dalla legge, rimette alla parte la possibilità che il processo trovi completa definizione mediante il tempestivo pagamento dell'importo prescritto.
8.2.Un'eventuale condanna alle spese, infatti, contrasterebbe apertamente con la ratio della definizione agevolata di “ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo per i canoni delle concessioni demaniali marittime” come enunciato dall'art. 100, co. 7, del d.l. n.
104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020.
8.3.Deve, pertanto, essere disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Seconda civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe proposta, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
pagina5 di 6 nulla per le spese tra parte attrice e il contumace
[...]
spese compensate tra le altre parti
Così è deciso in Roma in data 9 giugno 2025
Controparte_3
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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